Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDIARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3295 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 06.08.2024 da:
C.F. 1 ), nata a [...] il [...], residente a [...](C.F.:
Mirano (VE) in via Dei Dori n. 53
e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...], residente a [...](C.F.:
Mirano (VE) in via Dei Dori n. 53,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà (pec: in Venezia Mestre, Calle del Sale n. 51, la quale li Email 1 '
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento
2) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3) la sig.ra continuerà a risiedere con il figlio Controparte_3 nella casa coniugale di proprietàCP 1 della madre Parte 1 ; 3) gli arredi e corredi presenti nella causa coniugale resteranno nella medesima abitazione in uso alla sig.ra CP 1 ; 4) ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà dell'autovettura che ha in uso e provvederà al mantenimento della stessa;
provvederà a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra 5) il sig. CP 2
la somma di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di CP 1
ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici
ISTAT e verrà corrisposta a decorrere dal deposito del presente ricorso;
6) spese ed onorari di lite compensati;
7) chiedono entrambi l'omologa della separazione”.
per il P.M. intervenuto: "accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.08.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c.
introduttivo del presente procedimento, i sig.ri CP_1 e CP_2 espongono di aver contratto matrimonio concordatario in data 05.06.1993, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio di Mirano, al n. 32, parte II, serie A, dell'anno 1993.
Dal matrimonio in data 23.05.1999 è nato il figlio CP_3, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
20.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra CP 1 e CP 2 congiuntisi in matrimonio in Mirano in data 05.06.1993, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune
di Mirano, al n. 32, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore