Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 31/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 31/2023 promossa da:
, successore ex lege n. 225/2016 a titolo Controparte_1
universale di con sede legale in Roma alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA in P.IVA_1
persona del sig. (C.F.: ) nella qualità di Controparte_3 C.F._1
Procuratore dell' , in virtù dei poteri conferiti giusto atto Controparte_1
per Notar Rep. n. 177893 del 28.04.2022 Racc. n. 11776, Persona_1
rappresentata e difesa giusta procura, resa in calce al presente atto su foglio separato da intendersi congiunto materialmente all'atto di citazione in appello - conferita nel rispetto dell'art. 1, co. 8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, dell'art. 43 coa 4 R.D. n.
1611/1933, del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data
22.06.2017, del Regolamento di amministrazione 26.03.2018 dell'Ente (approvato dall'organo vigilante, Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19.05.2018), visto il
Parere n. 629195-05/12/2018-P-aoorm AL: 47628/2018 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e la delibera assunta dal Comitato di Gestione dell' Controparte_1
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nome dell'Organo di Controllo - dall'avv. Danila De Santis (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa C.F._2
professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, pec:
.salerno.it Email_1 CP_4
- APPELLANTE
contro
, nato a [...], il [...] ed ivi residente alla Controparte_5
via Partenope n° 6, C.F.: , elettivamente domiciliato in Sorrento C.F._3
(Na) alla via San Cesareo n. 5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cimmino (C.F.:
, PEC: che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, 3° comma, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n° 1943/2022, emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, in data 18.11.2022, depositata in pari e notificata il 06.12.2022 ai fini della decorrenza del termine breve per l'appellabilità.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in primo grado iscritto al n. 2893/2022 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento, l' premetteva che, venuto a conoscenza attraverso apposta CP_5
istanza ad dell'esistenza a suo carico di una cartella esattoriale per una debenza CP_6
complessiva di € 2.705,75, aveva provveduto ad instaurare un giudizio dinanzi all'Ufficio
pagina 2 di 10 del Giudice di Pace di Sorrento ad esito del quale aveva ottenuto l'annullamento dei ruoli de quibus, con conseguente condanna del Concessionario alla liquidazione delle spese di lite, evidenziava che, successivamente al passaggio in giudicato della predetta sentenza, contraddistinta con il n. 496/2022, per l'attività stragiudiziale espletata dall' avvocato difensore di quel giudizio pagava l'importo di euro 385,72 e, pertanto, conveniva dinanzi al predetto ufficio del Giudice di Pace di Sorrento l' per Controparte_1
sentir così provvedere: a) accertare e dichiarare la responsabilità dei preposti dell
[...]
nella causazione del danno patrimoniale al sig. Controparte_1 Controparte_5
b) condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro
385,72; c) il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l la quale eccepiva in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per irritualità del tentativo di negoziazione assistita;
rilevava la tardività, l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto oltre che per non essere adeguatamente fornita di prova, con vittoria di spese. Il
Giudice a quo, introitata la causa per la decisione, con sentenza n. 1943/2022, depositata in data 18.11.2022, così provvedeva: “a) Dichiarata l'ammissibilità e procedibilità della domanda;
b) accoglie la domanda e per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 385,72 oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al materiale soddisfo;
c) condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
[...]
350,00 di cui € 50,00 per spese oltre accessori di legge, con attribuzione”.
L' proponeva dunque appello avverso la suddetta sentenza Controparte_1
rappresentando i seguenti motivi: 1) improcedibilità dell'atto di citazione per mancata prova dell'esperimento del tentativo di mediazione in primo grado;
2) infondatezza della domanda di risarcimento per assenza assenza dei requisiti di autonomia, utilità e necessità dell'attività stragiudiziale;
3) assenza di prova dell'asserito danno patrimoniale;
complementarità delle spese stragiudiziali rispetto al giudizio instaurato;
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio eccependo: 1) la violazione ed erronea Controparte_5
applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., inappellabilità del proposto gravame;
2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello con riferimento all'eccezione sulla mancata prova dell'esperimento della mediazione obbligatoria;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello;
4) improcedibilità del proposto atto di appello attesa la mancanza di regolare procura “ad litem” al procuratore dell'appellante; 5) inammissibilità ed infondatezza delle richieste e delle deduzioni dell'appellante; 6) inammissibilità, infondatezza del proposto appello con riferimento alla presunta erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla quantificazione dei compensi professionali del primo grado;
7) inammissibilità, infondatezza del proposto appello con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dall'appellante Controparte_7
; chiedendo dunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
[...]
All'udienza del 04.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Controparte_7
accolto, per i motivi che verranno esposti.
1) In ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell' va osservato CP_6
che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza pagina 4 di 10 superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento
(Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2) Sempre in via preliminare, anche l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato ex artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, c.p.c. risulta infondata. Ed invero, la natura di pronuncia “secondo equità” del GdP ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., e la conseguente inappellabilità della stessa ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c., non discende de plano ed indefettibilmente dalla mera constatazione del valore della controversia, rientrante nei limiti della previsione “quantitativa” di cui all'art. 113 c.p.c. (che così dispone a far data dal
31/01/2021: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto , salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità […] Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro”; nella pagina 5 di 10 formulazione precedente, il limite di valore era fissato in euro millecento). Ed invero, “In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione” (Cass. Civ., ord., n. 34811/2023). Giova pertanto evidenziare che la causa instaurata dinanzi al giudice di prime cure sia stata da questi decisa sulla scorta del rilievo di principi di diritto, quali la sussistenza della giurisdizione ordinaria di un legittimo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., oltre che della prescrizione a norma dell'art. 2943 c.c., assegnando poi l'onere della refusione delle spese di lite nel senso della soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate secondo i criteri legali di cui al D.M.
55/2014.
Tutti questi elementi rendono evidente che la sentenza impugnata non sia stata pronunciata dsl Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
3) Altresì in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale la competenza del foro erariale ma è tuttavia applicabile inderogabilmente soltanto per le cause nelle quali sia parte una amministrazione dello Stato. La regola non si estende alle controversie promosse contro gli enti pubblici che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato (come, ad esempio, l ) salvo esplicita previsione Controparte_1
normativa (cfr. sul punto Cass. civ. sentenza n. 17475/2015; Cass. civ. sentenza n.
23005/2006; Cass. civ. sentenza n. 6450/1994).
4) Ancora preliminarmente, relativamente all' eccezione sollevata dall'appellato, relativa al difetto di procura ad litem, attesa la genericità e erroneità della procura pagina 6 di 10 rilasciata in calce all'atto di appello notificato e la mancata precisa individuazione del giudizio per cui è causa nella richiamata procura. Ebbene, il Tribunale ritiene, conformemente a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che “il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto cui accede” (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3891).
Nel caso di specie, chiara è l'indicazione della lite e del soggetto al quale si riferisce il giudizio, nonché l'ufficio giudiziario incaricato del gravame.
5) Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la stessa risulta inammissibile, in quanto la stessa non si qualifica come eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e deve essere eccepita necessariamente entro la prima udienza del processo di primo grado, alternativamente dal convenuto ovvero dal giudice, risultando altrimenti precluso al giudice d'appello pronunciare l'improcedibilità della domanda nel giudizio di secondo grado (cfr. sul punto (cfr. sul punto Cass. civ. ordinanza n. 205/2024).
6) Nel merito l'appello di è fondato e deve Controparte_1
essere accolto per i motivi che seguono.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
pagina 7 di 10 Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss.
c.c..
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
Il dato normativo, dal quale occorre partire per la risoluzione della presente controversia, è l'art. 20, co. I, del D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, il quale dispone che: “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice
è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass.
pagina 8 di 10 Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ. n. 13770/2007, Cass. Civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta
l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documentazione (cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica, lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc., ) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo, le quali, infatti, trovano una allocazione nella cd. “fase di studio della controversia”, liquidata con provvedimento del Giudice.
Tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva, infatti, dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale di cui è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto in primo grado dall' , è consistita nell'accedere agli CP_5
sportelli dell' per conoscere la propria posizione Controparte_8
debitoria e nel richiedere, a mezzo pec, “l'invio di tutta la documentazione attestante la regolare notificazione della sopraindicata cartella di pagamento nonché l'immediato sgravio ove i crediti da esse portati risultassero prescritti ai sensi e per gli effetti di legge”.
Da tale descrizione, appare evidente come tutte le attività stragiudiziali per le quali l'odierno appellato ha chiesto in primo grado un'autonoma liquidazione rientrino nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio, e quindi non esplicate davanti al giudice, sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse pagina 9 di 10 complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento: l'accesso agli sportelli dell' e la richiesta di documentazione a quest'ultima costituiscono la tipica CP_6
attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio, che come innanzi detto, viene solitamente liquidata nella fase “studio della controversia” in sede giudiziale.
Lo stesso dicasi per la richiesta di sgravio, effettuata unitamente a quella di invio della documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, che, infatti, è stata anche oggetto di valutazione da parte di entrambi i giudici pronunciatisi sulla domanda di annullamento delle cartelle, nelle sentenze n. 1858/2020 e n. 1935/2020 del Giudice di
Pace di Sorrento.
Pertanto, non avendo l' allegato, né provato (né chiesto di provare) CP_5
l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale,
l'appello merita accoglimento.
Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'autonoma liquidabilità dell'attività stragiudiziale, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione
(dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_1
integrale della sentenza n° 1943/2022, emessa dal Giudice di Pace di Sorrento dichiara infondata la domanda proposta da in primo grado;
Controparte_5
2) Compensa integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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