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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 287/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.11.1948 ed ivi residente, via F. P. Tosti n.15/A, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio Del Pinto (C.F. , fax 0862 C.F._2
469124, pec e dall'Avv. Nicola Properzi (C.F. Email_1
, fax 0499 814294, pec , C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in L'Aquila, via Australia n.13
Pal.A1;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
14.11.1964 e residente a [...]
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...], fraz. C.F._5 Casamaina, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Di Marzio (C.F.
), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._6
certificata di quest'ultimo con dichiarazione di Email_3
voler ricevere comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0862 020518 e all'indirizzo pec: Email_3
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._7 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Fabrizio Paccagnella (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._8
stesso con studio in Padova (PD), passeggiata del Carmine 2, con indirizzo PEC
e numero di FAX 049.7991000; Email_4
APPELLATA
Nonché contro
, nata a [...], il [...], non costituita in giudizio;
Controparte_4
nata a [...], il [...], non costituita in giudizio;
CP_5
, nata a [...], il [...], non costituita in giudizio;
Controparte_6
residente a [...], non Controparte_7
costituita in giudizio;
residente a [...], non costituito CP_8
in giudizio;
residente in [...], non CP_9
costituita in giudizio;
residente a [...], non CP_10
costituito in giudizio;
residente a [...], non CP_11
costituito in giudizio;
APPELLATI CONTUMACI per la riforma della sentenza non definitiva n. 617/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 11 ottobre 2023.
All'udienza tenutasi in data 13 maggio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione,
pag. 2/27 all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del
13 maggio 2025 ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza non definitiva n. 617/2023 pubblicata in data 11 ottobre 2023, il
Tribunale di L'Aquila si pronunciava, non definitivamente, sulla domanda di divisione proposta da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e al fine di sentir dichiarare nullo l'atto di Controparte_12 Controparte_13
donazione, effettuato in data 15 febbraio 1996, da a e Controparte_13 Parte_1
dei 6/8 di un terreno in Lucoli (fg. 40 part.125) e dichiarare gli Controparte_12
attori stessi unici titolari del diritto di enfiteusi sul suddetto terreno, per intervenuta usucapione, o, in via subordinata, procedere allo scioglimento della comunione relativa al suddetto terreno con obbligo di rendiconto a carico dei AT CP_12
1.1) A sostegno della predetta domanda, gli attori deducevano di essere eredi della defunta e che, pertanto, erano subentrati nei diritti di livellario e nel Persona_1
possesso del terreno fg. 40 part. 125 di Campo Felice di Lucoli.
In relazione a tale terreno, rappresentavano le seguenti vicende successorie:
- il suddetto terreno, originariamente di natura demaniale di uso civico, era di proprietà di Parte_2
- a seguito di decesso di quest'ultima, lo stesso veniva devoluto, per testamento pubblico del 12 ottobre 1933, per metà, a titolo di quota disponibile, alla figlia
[...]
e, per l'altra metà, oltre che alla stessa (6/8), anche CP_14 Controparte_14
ai nipoti e (2/8), figli del figlio premorto;
CP_15 Controparte_13 Per_2
- a seguito della morte di , in data 6 maggio 1967, la predetta quota Controparte_14 dei 6/8 sul terreno in questione veniva devoluta all'unica figlia, ; Persona_1
- in data 23 febbraio 1985 e effettuavano la divisione della CP_15 Controparte_13
eredità di e a veniva attribuito il diritto pari ai 2/8 della Parte_2 Controparte_13
quota del terreno a loro complessivamente attribuita;
pag. 3/27 - successivamente, in data 4 aprile 1991, donava ai figli e Controparte_13 Parte_1
la predetta quota dei 2/8 sul terreno in oggetto, i quali, pertanto, ne Controparte_12
diventavano proprietari per 1/8 ciascuno;
- infine, a seguito del decesso di avvenuto l'11 marzo 1998, la Persona_1
quota dei 6/8 di cui la de cuius era titolare veniva devoluta, in parti uguali, ai figli
(3/8) e (3/8). Controparte_1 Controparte_2
Tanto ricostruito, tuttavia, gli attori ed lamentavano che, con Controparte_1 CP_2 altro atto di donazione del 15 febbraio 1996, aveva donato “in comune Controparte_13
ed in parti uguali tra loro, ai propri figli e i quali Parte_1 Controparte_12 accettano, i diritti pari ai sei ottavi (6/8) dell'intero” del terreno fg. 40 part. 125 di
Campo Felice di Lucoli, specificando che “la donante pur non essendo in possesso di titolo alcuno regolarmente trascritto, garantisce … che l'immobile in oggetto per i diritti sopra specificati ed intestati alla signora , è di sua piena Controparte_14
proprietà avendolo posseduto animo domini in maniera continuata ed esclusiva per oltre un ventennio”.
Di tale donazione, pertanto, chiedevano dichiararsi la nullità e la conseguente inefficacia.
Inoltre, in relazione al dedotto diritto di enfiteusi sul terreno fg. 40 part. 125 di Campo
Felice di Lucoli, gli attori deducevano che tale diritto, suscettibile di acquisto per usucapione, era stato esercitato dalla madre e dai suoi danti causa, Persona_1
dato che lo stesso terreno era sempre stato coltivato dalla famiglia di Per_1
fino all'anno 1990 e che da quel momento in poi, su incarico della stessa
[...] [...]
, il terreno veniva coltivato da e, dopo il decesso della , Per_1 Persona_3 Per_1
era stato posseduto dagli attori ed . CP_1 Controparte_2
Ciò posto, in via subordinata, gli attori, in caso di accertamento della sussistenza di un diritto di coenfiteusi, chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione enfiteutica con attribuzione delle rispettive quote ai legittimi titolari.
1.2) Si costituiva in giudizio che, nel contestare le avverse Parte_1
deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto delle proposte domande, con condanna al pagamento delle spese di lite.
pag. 4/27 1.3) Con sentenza parziale dell'8 febbraio 2012, il Tribunale di L'Aquila dichiarava la nullità dell'atto di donazione del 15 febbraio 1996 (rep. 92012), posto che, da un lato, occorreva la previa pronuncia giudiziale dichiarativa dell'acquisto a titolo originario del diritto reale e che, dall'altro, pur potendo un atto nullo di donazione di cose altrui costituire titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, i AT CP_12
non avevano dimostrato il decorso del termine breve previsto dall'art. 1159 c.c.
1.4) Successivamente, il processo subiva un'interruzione a causa del decesso di e veniva riassunto da ed nei confronti anche di Controparte_13 CP_1 Controparte_2
, e e figli e nuora di CP_2 Pt_2 CP_10 CP_11 Controparte_16
, deceduto nel 1916 e marito di primo letto di . Persona_4 Controparte_14
1.5) Con sentenza parziale del 14 febbraio 2014, il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda principale di usucapione dei diritti enfiteuci sul terreno fg. 40 part. 125 del
Comune di Lucoli, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini della prescrizione acquisitiva.
1.6) Nel prosieguo del giudizio veniva integrato il contraddittorio anche nei confronti di e eredi di moglie ed erede del defunto CP_17 CP_5 CP_18 Persona_5
marito (quinto figlio di nato in [...] Persona_6 Controparte_14
matrimonio con il marito di primo letto ), la quale, in seconde Persona_4
nozze, aveva sposato , dalla cui unione erano nati i predetti figli. CP_19
Questi ultimi, costituendosi in giudizio, deducevano che nulla avevano a pretendere sul terreno in contestazione in quanto unici proprietari della loro quota erano i AT
. CP_1
1.7) Decedeva, poi, con conseguente interruzione del processo e Controparte_16
riassunzione da parte degli attori anche nei confronti di . CP_20
Nel frattempo, deceduta anche succedevano gli eredi e Persona_7 CP_8 CP_9
[...]
1.8) In corso di causa veniva disposta CTU e il giudice si pronunciava con sentenza non definitiva in questa sede impugnata.
2) La sentenza non definitiva di primo grado: Il Tribunale di L'Aquila, per i motivi che seguono, non definitivamente pronunciando, divideva il diritto di enfiteusi in questione secondo le seguenti quattro quote:
pag. 5/27 - Quota 1: e (non è stata chiesta la divisione tra i due): Parte_1 CP_12
0, 25;
- Quota 2: ed (non è stata chiesta la divisione tra i due): 0, 35; Controparte_1 CP_2
- Quota 3: Stirpe di (non è stata chiesta la divisione all'interno della Controparte_21
stirpe): 0,20;
- Quota 4: Sponta Ersilia: 0, 20.
Inoltre, calcolava:
- a debito della quota Properzi, ed a credito di tutte le quote, in proporzione, la somma di € 222.183,20;
- a debito della quota , ed a credito di tutte le quote, in proporzione, la somma CP_1 di € 2.827,47.
- a credito della quota ed a debito di tutte le quote, in proporzione, la CP_12 differenza tra la somma di € 1.384,20 e quella che si riuscirà a ricavare dalla vendita dell'intero diritto di enfiteusi.
Infine, dichiarava l'indivisibilità del diritto di enfiteusi oggetto di causa e ne ordinava la vendita, al prezzo base, determinato dal CTU, di € 223.025,60.
2.1) Nel merito, in primo luogo, il primo giudice ricostruiva la vicenda successoria a partire da il cui testamento, disponente l'attribuzione del terreno di cui è Parte_2 causa, per la metà a favore di e per l'altra metà a favore della Controparte_14
stessa e dei due nipoti e figli del premorto CP_14 CP_15 Controparte_13
, non era stato mai impugnato, risultando così irrilevanti tutte le questioni Per_2
riguardanti la ripartizione delle quote.
Da quindi, erano nate due stirpi: la prima, facente capo a Parte_2 CP_13
(e ) e poi ai suoi eredi e per
[...] CP_15 Parte_1 Controparte_12
2/8 del totale, mentre la seconda, facente capo a , per 6/8. Controparte_14
A quest'ultima erano succeduti i figli:
1) cui sono succeduti e;
Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
2) e , deceduti senza eredi. Persona_8 Persona_9
3) , cui erano succeduti e la stirpe di , Controparte_21 Controparte_7 Persona_10
premorto, e cioè e , ed inoltre cui CP_10 CP_11 Persona_7
sono succeduti e;
CP_8 CP_9
pag. 6/27 4) , al quale è succeduta, attraverso ulteriori successioni, Controparte_22 CP_3
;
[...]
5) cui sono succeduti e Persona_6 CP_5 Controparte_6 [...]
CP_4
2.2) Tanto ricostruito, il primo giudice precisava che sulla domanda, riproposta dai
, di usucapione dell'intera quota dei 6/8 spettanti alla stirpe di CP_1 [...]
si era già pronunciato il medesimo Tribunale con sentenza parziale del 14 CP_14
febbraio 2014, non oggetto di impugnazione, sentenza pronunciata nei confronti degli attori ma anche degli eredi considerato anche che le convenute CP_12 Per_11
come chiarito nella ordinanza del 23 marzo 2023, avevano formalmente CP_4
dichiarato di essere estranee al giudizio, realizzandosi così una rinuncia abdicativa in favore dei , i quali diventavano titolari anche della quota di eredità spettante CP_1
alla stirpe di Persona_12
Pertanto, il giudice a quo procedeva alla ricostruzione delle quote astratte, precisando che la stirpe di ( ) aveva diritto a Controparte_13 Parte_3
una quota pari ai 2/8, quindi al 25%, mentre alla stirpe di andava Controparte_14
riconosciuta una quota pari ai 6/8, da ripartirsi in ulteriori sei quote ( Per_1
, ,
[...] Persona_8 Persona_9 Controparte_21 Controparte_22
e , ciascuna del valore di 1/8, cioè del 12,5%. Persona_6
Per_ Aggiungeva, poi, che i 2/8 appartenuti a e , deceduti senza eredi, erano stati CP_1
ereditati dai AT , e e dalla sorella unilaterale CP_21 CP_22 Per_6 Per_1
da ciò conseguendo che i suddetti 2/8 andavano attribuiti per il 4% (circa) ai
[...]
, eredi della , e per il 7% a , e CP_1 Per_1 CP_21 CP_22 Per_6
Sulla base di quanto ricostruito, pertanto, attribuiva le seguenti quote astratte:
- Quota 1: : 0, 25; Parte_3
- Quota 2: ed : 0, 35; Controparte_1 CP_2
- Quota 3: Stirpe : 0,20; Parte_4
- Quota 4: : 0, 20. CP_20
2.3) Il Tribunale di L'Aquila, inoltre, rigettava la doglianza formulata da Parte_1
relativa al diritto, da parte di quest'ultimo, quale comproprietario del bene, di
[...]
utilizzare il bene comune e di stipulare contratti, quale quello, invero concluso ed pag. 7/27 eseguito, di installazione di antenne di radio-comunicazione, senza dover rendere conto agli altri coeredi.
In particolare, precisava che il coerede che abbia tratto i frutti dal bene comune, all'atto dello scioglimento della comunione, ha l'obbligo di rendere il conto dei frutti maturati prima della divisione, essendo obbligato, per il fatto della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione o da quella posteriore da cui abbia tratto i frutti, senza che rilevi che sia in buona o mala fede.
Pertanto, considerava l'incremento di valore del terreno avutosi grazie all'opera di
, realizzato tramite la stipulazione di contratti per le antenne di Parte_1
radio-comunicazione.
Inoltre, veniva rigettata l'osservazione presentata dai per la quale non si CP_1 sarebbe dovuto considerare a credito dei l'aumento di valore derivante dalla CP_12
installazione delle antenne.
I coeredi, sottolineava il giudice di primo grado, dovevano vedersi riconosciuto - a loro credito - l'aumento di valore del terreno, originariamente agricolo, così come dovevano rendere conto dei frutti percepiti dal fondo.
Ciò posto, accertava che la somma dei frutti ritenuti dal fondo dai per i CP_12
contratti (cessato) e EC, in essere, sulla base dei documenti prodotti e dei CP_23
calcoli del CTU, era di € 222.183,20 (euro 158.984,47 + euro 63.198,73).
Inoltre, accertava che l'ammontare dei frutti ritenuti dai dallo sfruttamento CP_1
agricolo della porzione residua del fondo, sempre sulla base dei calcoli del CTU, era pari a € 2.827,47.
Pertanto, statuiva che, a debito della quota Properzi, andava calcolata la somma di €
222.183,20, mentre, a debito della quota Sollecchia, l'importo di € 2.827, 47, con corrispondente credito per le altre quote.
Infine, evidenziava che, secondo il calcolo del CTU e ai fini del calcolo dei rendiconti, il valore originario agricolo del terreno da dividere era pari ad euro 1.384,20.
2.4) In ultimo, il primo giudice condivideva l'accertamento compiuto dal CTU in punto di indivisibilità del bene comune, non essendo possibile formare sullo stesso delle quote omogenee, dato che l'enfiteusi di cui trattasi, gravando su una piccola porzione del pag. 8/27 terreno, ha un valore molto maggiore (euro 223.025,60) rispetto alla restante parte agricola (euro 1384,20).
La non comoda divisibilità dell'immobile, infatti, non solo doveva conseguire dall'impossibilità fisica di una ripartizione del bene tra i comunisti, ma anche quando il frazionamento comporti un deprezzamento del bene o l'impossibilità di formare quote proporzionali al valore delle singole quote.
Il Tribunale di L'Aquila, pertanto, dichiarava indivisibile il diritto di enfiteusi oggetto di giudizio.
2.5) In conclusione, il primo giudice disponeva la divisione del diritto di enfiteusi in quattro quote, come sopra riportate, calcolava a debito dei e a credito di tutte CP_12
le altre quote, la somma di euro 222.183,20, nonché a debito dei , e a credito CP_1
di tutte le altre quote, la somma di euro 2.827,47 e a credito della quota dei Properzi, e a debito di tutte le altre quote, la differenza tra euro 1.384,20 e quella risultante dalla vendita dell'intero diritto di enfituesi.
Dichiarava, infine, l'indivisibilità del diritto di enfiteusi oggetto di causa, ordinandone la vendita, al prezzo base di euro 223.025,60, rimettendo a tal fine la causa in istruttoria.
3) Appello: avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Comoda divisibilità del fondo.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato come indivisibile il diritto di enfiteusi oggetto di causa.
Ha rappresentato che il terreno sarebbe divisibile in due o più porzioni, come di fatto già lo era stato di fatto, dato che una, pari a ¼ dell'intero fondo, sarebbe stata utilizzata dall'appellante per la locazione al gestore di telefonia, mentre la restante parte sarebbe stata impiegata per uso agricolo, diretto e indiretto dai AT . CP_1
La diversità tra le due porzioni sarebbe costituita, da un lato, dai canoni futuri e incerti dell'unico contratto di locazione e, dall'altro, dalla diversa estensione delle porzioni.
Non osterebbe, inoltre, alla divisione materiale del fondo la circostanza che, all'interno della stirpe di , sarebbe stata proposta una divisione “per capi”, in Controparte_14
quanto il primo giudice avrebbe comunque potuto provvedere ad ulteriori pag. 9/27 frazionamenti, in numero di porzioni corrispondenti ai condividenti, oppure procedere all'attribuzione dell'intera porzione spettante a tale stirpe a un solo componente della stessa verso il pagamento di conguagli agli altri componenti.
Per quanto riguarda la circostanza della indivisibilità del diritto rispetto alla destinazione economica del terreno, l'appellante ha evidenziato che, posta la natura del fondo a destinazione di pascolo montano o sfalcio di erba, ad oggi lo stesso non sarebbe utilizzato.
Negli anni, una parte del terreno era stata utilizzata dai AT per CP_12
l'installazione delle antenne in parola, mentre l'altra parte dai per il falcio CP_1 dell'erba, con la conseguenza che, secondo l'appellante, sarebbe ben possibile una divisione in due porzioni, ciascuna corrispondente alla destinazione attuale, senza che ciò comporti, pertanto, un “deprezzamento del bene”.
Inoltre, per quanto riguarda l'esclusione della comoda divisibilità a causa dell'impossibilità di formare quote proporzionali al valore delle singole quote,
l'appellante ha evidenziato che avrebbe stipulato un contratto Parte_1
atipico di natura personale stipulato su una porzione di terreno in comunione. Pertanto,
l'attribuzione all'appellante, in sede divisionale, della porzione sulla quale insiste il ripetitore di telefonia non farebbe altro che rispettare la divisione di fatto (godimento separato) che l'appellante, da un lato, e gli originari attori, dall'altro, avrebbero conseguito nel corso degli anni, nonché le differenti destinazioni che l'uno e gli altri avrebbero impresso alle diverse porzioni del terreno di rispettivo godimento.
Infine, con riferimento alla disomogeneità delle porzioni che si verrebbe a verificare con la divisione, ha precisato che l'indivisibilità non atterrebbe al valore delle singole porzioni risultanti dal frazionamento, la cui disparità andrebbe colmata con l'attribuzione di conguagli a favore della quota alla quale sarebbe attribuita la porzione di minore valore.
Pertanto, ha concluso l'appellante, la sentenza impugnata andrebbe riformata in punto di indivisibilità del diritto di enfiteusi, dato che si potrebbe procedere a frazionamento, con conseguente attribuzione all'appellante della porzione sulla quale è installata l'antenna.
3.2) Inesistenza dell'obbligo di rendiconto.
pag. 10/27 Con il secondo motivo di appello, ha eccepito l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui sarebbero stati imputati a debito della propria quota i canoni dallo stesso riscossi in relazione allo stipulato contratto di locazione per l'installazione delle antenne.
In particolare, ha precisato che, in applicazione degli artt. 1102 e 1103 c.c., il CP_12
non sarebbe obbligato all'effettuazione di alcuna rendicontazione o di operazione di conguaglio nei confronti degli altri coeredi. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non eccedesse i limiti dell'art. 1102 c.c., non sarebbe infatti dovuto alcun indennizzo agli altri comunisti, né sarebbe possibile riconoscerlo per la semplice utilizzazione parziale del bene, poiché tale impiego costituirebbe pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che competerebbe al singolo, senza investire l'intera cosa comune.
Il primo giudice, invece, avrebbe erroneamente fatto discendere l'obbligo di versare i frutti civili dalla semplice occupazione non esclusiva del bene da parte del pur CP_12
avendo accertato che gli altri coeredi, tra cui i AT , non erano mai stati CP_1
impediti nell'uso del bene e che l'uso dell'appellante non avrebbe mai ecceduto i limiti degli artt. 1102 e 1103 c.c. (mq. 150 sulla propria quota di mq. 562,25 del Properzi, quindi il 6,75% dell'intero fondo ed il 26,7% del fondo del . CP_12
Ha aggiunto, poi, che, in presenza di una pluralità di beni in comproprietà discendenti dalla medesima successione, laddove uno dei comproprietari abbia il godimento esclusivo o non esclusivo di uno solo cespite, lasciando i rimanenti beni nella disponibilità degli altri comproprietari, dovrebbe presumersi un tacito consenso al rispettivo godimento esclusivo dei diversi beni ai sensi e con i limiti dell'art. 1102 c.c., a nulla rilevando l'effettivo uso che di questi cespiti sia stato fatto dagli altri comproprietari.
A tal riguardo ha, infatti, sottolineato che, in sede di successione ereditaria di Pt_2
ai danti causa di sarebbero stati di fatto attribuiti due
[...] Parte_1
terreni, tra cui il fondo di cui è causa, mentre agli altri eredi altri quattro.
Nello specifico, ad sarebbero stati assegnati i terreni fg. 24 n. 169, Controparte_14
fg. 32
pag. 11/27 n. 380, fg. 33 n. 167 e fg. 39 n. 41 e questi ultimi due terreni citati (fg. 33 n. 167 e fg. 39
n. 41) sarebbe stato attribuiti, come da denuncia di successione di , a Persona_1 quest'ultima per la “quota di possesso di 1000/ 1000”.
3.3) Erronea quantificazione dei frutti oggetto di rendiconto.
In via gradata, con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe comunque errato nell'effettuazione delle operazioni di calcolo rispetto ai frutti percepiti dal non avendo tenuto conto delle spese sostenute CP_12 dall'appellante.
Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nascerebbe già limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente potrebbe dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.
Il infatti, avrebbe documentato di aver sostenuto spese per complessivi euro CP_12
120.960,65, di cui euro 94.538,95 per imposte sui redditi (IRPEF).
Per tale ragione, dal totale dei canoni percepiti il primo giudice avrebbe dovuto detrarre euro 120.960,65, con un residuo di euro 101.222,55.
3.4) Erroneità del metodo di liquidazione del diritto di credito dell'ing. per CP_12
l'aumento del valore del terreno conseguente al contratto di locazione con la Vodafone.
Compensazione giudiziale.
Con il quarto e ultimo motivo di appello, l'appellante ha eccepito che il primo giudice avrebbe dovuto procedere a una compensazione tra euro 222.183,20, posti a debito della sua quota in relazione al montante dei canoni percepiti nel tempo, ed euro 223.025,60, quale credito del su tutte le altre quote per le migliorie apportate con CP_12
conseguente incremento del valore del terreno.
A fortiori, considerando che, al netto delle spese, il credito delle altre quote per i canoni ottenuti dal ammonterebbe a soli euro 101.222,55, il primo giudice avrebbe CP_12
invero dovuto disporre una compensazione parziale, con addebito agli altri condividenti ed accredito all'appellante dell'eccedenza, quantificata in euro 121.803,05.
Il Tribunale di L'Aquila, pertanto, avrebbe erroneamente addebitato all'appellante la restituzione dei frutti, senza, tuttavia, disporre a suo credito gli incrementi e i pag. 12/27 miglioramenti del fondo, con conseguente compensazione parziale tra debito e credito e divisione pro quota del ricavato della vendita forzata dell'immobile tra tutti i condividenti.
3.5) Si costituivano in giudizio ed , chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e l'accoglimento dell'appello incidentale dagli stessi proposto, con conseguente dichiarazione delle piena proponibilità ed ammissibilità della domanda di usucapione, quantomeno sulla quota dei
6/8 riguardante la propria stirpe e, per l'effetto, dichiarare gli appellanti incidentali unici titolari dei diritti enfiteutici per l'indicata quota. Inoltre chiedevano dichiararsi che nulla fosse dovuto a a titolo di aumento del valore del bene per Parte_1
migliorie, nonché dichiarare che quest'ultimo sia tenuto a rendere il conto dei frutti percepiti prima della divisione, al momento dello scioglimento della comunione e porre, quindi, tale somma a debito della sua quota.
In particolare, l'appello incidentale si articolava nei tre motivi di seguito indicati:
3.5.1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1158; piena proponibilità e ammissibilità dell'usucapione pro quota.
Con il primo motivo di appello incidentale, i AT hanno dedotto che il CP_1
Tribunale di L'Aquila avrebbe errato nel ritenere assimilabile la domanda di usucapione dell'intero terreno a quella di usucapione pro quota dei 6/8.
La sentenza parziale n. 134/2014 del 14 febbraio 2014, infatti, si era pronunciata sulla domanda, proposta dagli stessi AT, di acquisto per usucapione del diritto di superficie dell'intero terreno.
Tuttavia, a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della stirpe di , i hanno evidenziato di aver proposto, già Controparte_14 CP_1 nell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio, domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto dei 6/8 quantomeno nei confronti degli altri appartenenti alla stirpe chiamati in causa.
Costituendosi in giudizio, tra l'altro, gli eredi di le sorelle Persona_6 CP_4 avrebbero confermato la circostanza dell'esclusivo possesso in capo ai del CP_1
terreno, così rinunciando al diritto in contestazione in favore di questi ultimi.
pag. 13/27 La medesima conclusione si dovrebbe poi ricavare dal contegno processuale assunto da e , non essendosi costituiti in giudizio. CP_8 CP_9
Infine, , nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, si costituiva CP_3
in giudizio aderendo, ad adiuvandum, alle pretese dei Properzi.
Nel merito, hanno evidenziato che gli stessi avrebbero avuto l'uso esclusivo dei diritti riferibili alla stirpe per oltre 50 anni o, comunque, almeno a far data dalla proposizione del ricorso possessorio (1997).
3.5.2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 1150 e 975 c.c., errata valutazione e qualificazione quale “miglioramento” dell'incremento di valore del bene de quo.
Con tale secondo motivo di appello, gli appellanti incidentali hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe accertato l'esistenza di un
“miglioramento” come di oggettivo e stabile accrescimento di valore, valore apportato dai AT CP_12
L'installazione di antenne per la telefonia, infatti, non potrebbe essere considerata una miglioria capace di aumentare in modo durevole il valore del bene, posto che, in qualsiasi momento, i gestori telefonici potrebbero, previo preavviso, recedere dal contratto.
Il terreno, pertanto, tornerebbe un semplice fondo agricolo.
Si sarebbe, pertanto, proceduto all'attualizzazione di canoni erroneamente ritenuti come perpetui, certi e immodificabili.
Tale situazione non sarebbe, inoltre, parificabile con quella di versamento di canoni su immobili civili o commerciali, come erroneamente ritenuto dal CTU, dato che, nell'ipotesi di rilascio dell'immobile da parte dell'affittuario, alla proprietà sarebbe possibile trovare altri locatari, mentre, nel caso di specie, si tratterebbe della locazione di un terreno agricolo di montagna di interessi di due principali operatori telefonici nazionali.
Inoltre, in merito alla legittimazione ad attribuire il corrispettivo del prezzo del miglioramento in capo ai AT gli appellanti incidentali hanno contestato che CP_12
il miglioramento accertato dal primo giudice non sarebbe stato realizzato dai CP_12
con mezzi e risorse propri, essendosi limitati ad intestarsi il terreno con un'asserita donazione fittizia per usucapione da parte della loro genitrice, non potendosi, quindi, in pag. 14/27 capo agli stessi, riconoscere una somma a credito e a debito pari alla differenza tra la somma di euro 1.384,20 e quella che si riuscirà a ricavare dalla vendita dell'intero diritto di enfiteusi.
Qualora fosse riconosciuto un miglioramento, lo stesso andrebbe assorbito nel valore della massa in modo neutrale, da ripartirsi pro quota, ma solo quale futuro diritto da vantare dai condividenti nei confronti del se e in quanto il terreno Controparte_24 sarà restituito per cessazione dell'enfiteusi e se lo stesso Comune intenderà ritenere le installazioni dei ripetitori mediante subentro nei contratti di locazione.
Si tratterebbe, pertanto, di un diritto futuro sopposto a condizione sospensiva, attribuibile con la divisione in modo frazionale pro quota.
3.5.3) Violazione ed errata applicazione dell'art. 723 c.c. Errata determinazione del termine di presentazione del rendiconto dei frutti percepiti quali canoni di locazione da parte di . Parte_1
Con il terzo e ultimo motivo di appello incidentale, i AT hanno dedotto CP_1
che il primo giudice avrebbe errato nel computare a debito della quota dei e a CP_12
credito di tutte le altre quote soltanto la somma di euro 222.183,20, quale importo determinato dalla somma dei canoni percepiti da fino alla data Parte_1
della CTU, avendo, invece, questo continuato a percepire i canoni de quo.
L'obbligo di rendiconto, gravante sul sui frutti percepiti deve essere CP_12
adempiuto fino al momento dello scioglimento della comunione, come stabilito dall'art. 723 c.c.
In conclusione, hanno eccepito che dovrebbero essere messi a debito della quota dei e a carico delle quote degli altri eredi tutti i frutti maturati fino al momento del CP_12
compimento delle operazioni divisionali.
3.6) Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via principale, il rigetto CP_3 dell'appello incidentale, il procedersi allo scioglimento della comunione sul fondo di cui è causa tra le stirpi di e e allo scioglimento Controparte_14 Controparte_25
della comunione all'interno della stirpe della prima, con attribuzione all'appellata convenuta della porzione del fondo (o di somma equivalente) a lei spettante, oltre alla quota di sua pertinenza dei conguagli e dei frutti percetti, se dovuti.
pag. 15/27 In via istruttoria chiedeva l'espletamento di nuova CTU per la formazione di altro progetto divisionale che tenga conto della natura divisibile del terreno oggetto di causa, con attribuzione a della porzione di terreno a lei spettante a norma di CP_3
legge.
4) Motivi della decisione. Nel merito l'appello principale è infondato, mentre quello incidentale è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Per motivi di ordine logico verrà trattato il primo motivo di appello incidentale, avente teoricamente portata risolutiva di parte della controversia, quindi i motivi di appello principale e di appello incidentale, secondo identità di punti della sentenza impugnata, anche se con opposte prospettive.
4.1) Infondato risulta essere il primo motivo di appello incidentale, riguardante l'asserito erroneo rigetto della domanda di acquisto per usucapione dei 6/8 della quota del diritto di enfiteusi da parte dei AT nei confronti degli altri coeredi CP_1
della propria stirpe ( ). Controparte_14
Come ricostruito dal primo giudice, i AT , nel proprio atto di citazione in CP_1
giudizio, concludevano chiedendo “in via principale, dichiarare ed Controparte_1
unici titolari dei dritti enfiteutici sulla particella n. 125 del Fol. 40 del Comune di CP_2
Lucoli per intervenuta usucapione, avendo posseduto il terreno, unitamente ai propri danti causa, per oltre quarant'anni in modo pacifico, palese, indisturbato, continuativo ed animo domini”.
Con tale domanda, pertanto, deducevano che l'acquisto per usucapione del diritto di enfiteusi si era realizzato per l'intero terreno, ma il Tribunale di L'Aquila, con sentenza parziale del 14 febbraio 2014, riteneva non provato il possesso esclusivo ai danni dei coeredi – comproprietari e, pertanto, rigettava la domanda.
Sulla domanda di acquisto per usucapione, pertanto, si è già pronunciato il giudice di primo grado con la precedente sentenza del 2014, circostanza che preclude un uguale accertamento da parte del medesimo Tribunale con una successiva sentenza, quale quella non definitiva in questa sede impugnata.
Tra l'altro, come già chiarito dal giudice a quo, la sentenza parziale del 2014 era stata pronunciata non solo nei confronti dei AT titolari della quota di 2/8, ma CP_12
anche nei confronti degli eredi contitolari della quota dei 6/8, con la Per_6
pag. 16/27 conseguenza che, rispetto all'usucapione di detta quota dei 6/8, i AT non CP_1
erano riusciti a provare il possesso prolungato e ininterrotto anche solo nei confronti dei predetti Per_6
In altri termini, il Tribunale di L'Aquila già con sentenza parziale del 14 febbraio 2014 aveva accertato il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte degli appellanti incidentali, rispetto al dedotto possesso prolungato, indisturbato e uti domini del diritto di enfiteusi gravante sul terreno, con la conseguenza che qualunque ulteriore accertamento sulla sussistenza di un siffatto possesso era precluso al giudice a quo.
D'altronde non è possibile addivenire a diversa conclusione una volta esaminata la domanda principale, dato che, secondo quanto affermato dal giudice di legittimità, “il comproprietario che invochi l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari, deve formulare in giudizio un'apposita e specifica domanda, posto che la pretesa, implicando anche la modifica del fatto costitutivo da una situazione di possesso esclusivo ad una condizione di compossesso, non può ritenersi compresa nell'iniziale domanda di usucapione di tutte le altre quote in quanto comportante una mera riduzione del petitum originario” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2011, n. 26241).
Laddove, infatti, si dovesse ritenere che con l'atto di citazione di integrazione del contraddittorio nei confronti di (si v. doc. all. denominato CP_3
“Atto_notificato_sponta” del fascicolo di primo grado, prima parte, degli appellanti incidentali) i AT abbiano invero proposto una domanda di acquisto per CP_1
usucapione nei confronti soltanto della quota dei 6/8, questa sarebbe da considerarsi nuova e non proponibile in corso di giudizio, avendo altrimenti quale conseguenza quella di ampliare inammissibilmente il thema decidendum, richiedendo la stessa l'accertamento di una diversa conformazione di possesso, non più esclusiva, ma di compossesso unitamente ai AT CP_12
Ad ogni modo, questa Corte ritiene utile evidenziare come, nel suddetto atto di citazione di integrazione del contraddittorio nei confronti di , i AT CP_3 CP_1
concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda principale così come formulata nel primo atto di citazione, quale accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di enfiteusi sull'intera particella di cui è causa.
pag. 17/27 Per tali ragioni, il primo motivo dell'appello incidentale non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
4.2) Infondati risultano essere il secondo e il terzo motivo di appello principale, da trattarsi congiuntamente poiché aventi ad oggetto, sotto diversi profili, l'accertamento compiuto dal primo giudice in merito alla sussistenza di un obbligo di rendicontazione in capo al Properzi.
4.2.1) Come risulta dai documenti presenti in atti (cfr. doc. all. n. 7 alla perizia tecnica d'ufficio), in data 19 febbraio 1996, e , in qualità di Parte_1 CP_12 proprietari, stipulavano con IT Pronto AL s.p.a. un “contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo” per la porzione di circa mq. 150 del terreno di cui è causa per l'istallazione di una stazione radiomobile.
Con tale contratto, “il locatore dichiara non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte della conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa di terzi”.
Successivamente (si v. doc. all. n. 1 alla summenzionata perizia tecnica d'ufficio), in data 6 agosto 1998, e , in qualità di proprietari, Controparte_12 Parte_1 stipulavano con EC AL LE s.p.a. un “contratto di locazione” di altra porzione del terreno di cui è causa di mq. 130 circa per l'”installazione di infrastrutture per l'esercizio della Telefonia LE”.
Con tale contratto “il locatore conferma che sull'immobile locato non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità, e si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell'area” (art. 1 del predetto contratto) e “garantisce al conduttore l'accesso in qualsiasi momento al terreno locato ed alle relative strutture per ogni necessità di servizio” (art. 4 del medesimo contratto).
4.2.2) I AT pertanto, hanno locato diverse porzioni del terreno oggetto di CP_12
divisione a società di telefonia verso il corrispettivo di un canone annuale, così disponendo di un bene oggetto di comunione ereditaria traendone i relativi frutti.
La disposizione e utilizzazione di tali porzioni di terreno è avvenuta senza che le stesse fossero state previamente attribuite ai AT cosìchè quest'ultimi hanno CP_12
pag. 18/27 esercitato sulle predette porzioni un uso esclusivo, impedendo agli altri coeredi di accedere a tali aree, insistendo sulle stesse delle infrastrutture o delle strutture che ostacolavano l'accesso e l'utilizzo di tali porzioni da parte degli altri coeredi.
Deve al riguardo osservarsi che, prima della divisione, pur potendo ogni comproprietario servirsi della cosa comune pro quota, come stabilito dall'art. 1102 c.c., le quote attribuite a ciascun erede sono ancora quote astratte, non corredate ex se da un
“diritto di uso esclusivo” di una parte della cosa comune.
L'art. 1102 c.c., infatti, prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nel caso in esame, invece, più che dare applicazione alla disposizione da ultimo citata, dato che, come chiarito, i AT hanno disposto in via esclusiva di talune parti CP_12
del bene in comunione, questa Corte ritiene applicabile, condivisibilmente con quanto affermato dal primo giudice, l'istituto della negotiorum gestio ex art. 2028 c.c.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, “i frutti naturali e civili e gli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari prodottisi in pendenza della comunione sono acquisiti alla massa e, pertanto, automaticamente alla titolarità pro quota di ciascun coerede, con la conseguenza che all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (cfr. Cass. 21013/11) e, pertanto, a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che neppure abbia rilievo la sua buona o mala fede (Cass. 2148/14). Vanno, dunque, affermati i seguenti principi: 1) il condividente che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti;
2) la gestione della cosa comune, da parte di uno solo dei comunisti senza
l'intervento degli altri, s'inquadra nell'istituto della negotiorum gestio, con le relative conseguenze previste dal codice civile, tra le quali il rendiconto dell'affare compiuto e la resa dei frutti” (cfr. Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, 05 ottobre 2023, n. 4228; si v. anche Cass civ., Sez. II, 30 maggio 2017, n. 13619).
pag. 19/27 4.2.3) Per tali motivi, il giudice di primo grado ha correttamente disposto a debito della quota dei AT i frutti maturati in pendenza di comunione, per un totale di CP_12
euro 222.183,20, così come accertato dal CTU, che ha svolto accertamento tecnico approfondito ed esauriente, privo di contraddizioni logiche e pertanto pienamente condiviso da questa Corte.
Al riguardo peraltro, non può accogliersi la doglianza formulata dall'appellante per la quale da tale somma andrebbero detratte le spese dallo stesso sostenute per la produzione dei frutti civili di cui sopra.
In particolare, le somme che l'appellante ritiene debbano essere scomputate afferiscono al versamento di un'imposta sul reddito (IRPEF), qualificandosi questa non come una spesa, cioè come un costo sopportato dall'erede per il percepimento di frutti che sono invero da computare all'intera massa ereditaria, ma come onere imposto dalla legge che sorge solo dopo l'ottenimento dei suddetti frutti, dato che il calcolo sulla base del quale viene determinato l'ammontare di tale imposta ha riguardo al reddito complessivamente maturato dalla persona fisica, comprensivo, oltre al reddito da lavoro, anche dei frutti percepiti durante l'anno.
Nessun costo, pertanto, può essere riconosciuto in capo all'appellante anche perché, dalla piena lettura dei contratti di locazione di cui sopra, emerge come, da regolamento contrattuale tra le parti, il locatore si obbligava unicamente a mettere a disposizione il bene per la realizzazione dello scopo previsto, dietro il corrispettivo del versamento di un canone annuale.
Dalla lettura del contratto si evince che le uniche spese poste in capo al locatore consistevano nel pagamento della metà delle spese di registrazione (art. 9 del contratto stipulato in data 19 febbraio 1996 e art. 6 del contratto stipulato in data 6 agosto 1998), ma la sopportazione di tali spese non risulta né allegata né dimostrata in giudizio dalla parte appellante.
Per tali motivi, il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, devono essere rigettati con conferma della sentenza impugnata sul punto.
4.3) Fondato, invece, risulta essere il terzo motivo di appello incidentale riguardante l'erronea quantificazione dell'ammontare dei frutti civili percepiti dai AT e CP_12
pag. 20/27 soggetti all'obbligo di rendicontazione, motivo che appare logico affrontare a questo punto della motivazione, attenendo alla esatta quantificazione del rendiconto.
Invero, l'art. 723 c.c. prevede che i frutti da computare a favore della massa ereditaria siano quelli percepiti fino al momento dello scioglimento della comunione, ragione per quale, oltre alla somma accertata dal CTU pari a euro 222.183,20, occorre ritenere a debito della quota dei AT gli ulteriori canoni percepiti fino al momento del CP_12
compimento delle opere divisionali, come richiesto dall'appellante incidentale.
Pertanto, il motivo in esame risulta fondato, con conseguente disposizione a carico della quota dei AT di tutti i canoni percepiti fino al momento dello scioglimento CP_12
della comunione.
4.4) Infondato risulta essere il secondo motivo di appello incidentale, riguardante l'asserito erroneo accertamento della sussistenza di un incremento del valore del bene oggetto di divisione a seguito della stipulazione, da parte dei AT dei CP_12
summenzionati contratti di locazione, da trattare a questo punto, attenendo sempre alla valutazione del rendiconto valutato e stabilito dal primo giudice.
Questa Corte ritiene di non condividere la doglianza formulata dagli appellanti incidentali riguardante l'insussistenza di un miglioramento stabile e duraturo realizzato da parte dei AT sulla base dell'argomentazione per la quale le antenne ad CP_12
oggi insistenti sul terreno oggetto di giudizio potrebbero in futuro non essere più locate, anche per mutamento delle esigenze di mercato.
Invero, come risulta dalla CTU, il valore originario del diritto di enfiteusi sul fondo agricolo di cui in esame ammontava a soli euro 1.384,20, mentre, attualmente, lo stesso diritto sarebbe alienato al prezzo base di euro 223.025,60, incremento dovuto proprio in ragione della presenza delle antenne di cui sopra.
L'incremento del valore di vendita del diritto di enfiteusi, pertanto, è esclusivamente collegato alla costruzione sul terreno di cui è causa delle predette antenne, con la conseguenza che, in sede di vendita, il maggior prezzo ricavato dalla vendita del predetto diritto deve essere computato a favore dei AT dato che, CP_12
diversamente, senza la stipulazione dei summenzionati contratti di locazione e la conseguente costruzione di tali antenne, la medesima vendita si realizzerebbe al prezzo, nettamente inferiore, di euro 1.384,20.
pag. 21/27 La sussistenza o meno di una miglioria su un dato bene, infatti, deve essere valutata al momento della vendita del bene stesso, cristallizzandosi in quel momento il vantaggio che gli altri coeredi otterrebbero dalla vendita, a un maggior prezzo, del bene e ciò proprio grazie alle migliorie apportate dagli altri coeredi, che, nel caso di specie, sono i AT CP_12
Ed infatti, posta la indivisibilità del bene, così come accertata dal primo giudice e di cui si spiegherà in seguito, il diritto di enfiteusi non può che essere venduto, con conseguente attribuzione in capo ai AT del maggiore valore ottenuto con la CP_12
vendita rispetto al valore originario di euro 1.384,20.
Per tali ragioni, il motivo in esame non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
4.5) Infondato risulta essere il quarto motivo dell'appello principale, riguardante l'asserita erronea liquidazione del diritto di credito vantato dal rispetto alla CP_12
propria quota, non avendo il giudice proceduto alla compensazione tra quanto posto a debito e quanto a credito della medesima quota.
Tale doglianza risulta infondata sotto due profili: il primo, dato dalla mancata determinazione dell'importo a credito;
il secondo, dalla mancata formulazione, in giudizio, dell'eccezione di compensazione tra debito e credito.
In particolare, questa Corte ritiene di non condividere l'assunto del Properzi secondo il quale il primo giudice avrebbe dovuto compensare l'importo di euro 222.183,20, quale somma risultante dal rendiconto dei frutti percepiti in pendenza di comunione, con l'importo di euro 223.025,60, quale valore delle migliorie apportate dai Properzi sul diritto di cui in parola.
Invero, la somma di euro 223.025,60 è stata individuata dal CTU come prezzo base a cui vendere il diritto di enfiteusi sulla particella 125 del foglio 40 del Comune di Lucoli, ponendo a credito della quota dei AT l'importo risultante dalla vendita a cui CP_12
sottrarre la somma di euro 1.384,20, quale valore originario del diritto.
In altre parole, il primo giudice non ha riconosciuto in capo alle quote dei AT un credito di euro 223.025,60, ma ha soltanto accertato che questi hanno CP_12
apportato delle migliorie al diritto di enfiteusi mediante la stipula dei summenzionati contratti di locazione, con la conseguenza che la somma risultante dalla differenza tra il pag. 22/27 prezzo a cui il diritto è effettivamente venduto e il valore originario dello stesso, pari a euro 1.384,20, è da attribuirsi proprio a favore della quota dei CP_12
A fortiori, si ritiene opportuno evidenziare che l'appellante principale non ha formulato in giudizio alcuna eccezione di compensazione tra quanto posto a debito e quanto posto a credito della propria quota, dato che, con la propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, chiedeva unicamente la dichiarazione di Parte_1
inammissibilità delle domande formulate dai AT o, comunque, il rigetto CP_1
per manifesta infondatezza, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
In conclusione, il motivo in esame non risulta fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4.6) In ultimo, infondato risulta essere il primo motivo di appello principale, inerente all'asserita comoda divisibilità tra gli eredi del diritto di enfiteusi di cui è causa.
Posto l'accertamento della sussistenza del succitato miglioramento apportato dal si pone ora la questione di esaminare la comoda divisibilità del fondo. CP_12
In tema di divisione ereditaria, l'art. 727, primo comma, c.c. prevede che “Salvo quanto
è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota” e l'art. 720 c.c. dispone che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è
a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Da tale disposto normativo, pertanto, emerge che principi regolatori della divisione ereditaria sono quelli della omogeneità delle porzioni, principio secondo il quale le porzioni attribuite a ciascun erede devono essere formate in modo tale da attribuire a ciascuno beni di uguale natura o qualità, e quello della comoda divisibilità dei beni, principio per il quale se non è possibile procedere materialmente a frazionamento del bene oppure, pur essendo possibile, dar luogo a un frazionamento comporterebbe un pag. 23/27 notevole deprezzamento del bene o un difficile godimento delle porzioni assegnate, il bene non può ritenersi divisibile e si può procedere alla vendita d'incanto con successiva ripartizione del ricavato tra i condividenti, secondo le rispettive quote.
Posti tali principi, nel caso concreto, il giudice di primo grado, condividendo le risultanze peritali, ha ritenuto il terreno di cui al fg. 40 part. 125 del Comune di Lucoli non comodamente divisibile, non potendosi procedere alla formazione di quote omogenee.
Gli appellanti principali, tuttavia, hanno eccepito che tale terreno sarebbe invero comodamente divisibile, potendosi procedere a una divisione che rispetti il godimento separato realizzato negli anni tra, da un lato, i AT con la locazione di una CP_12 parte del terreno per l'installazione di antenne e, dall'altro, dai AT per il CP_1 falcio dell'erba.
Al riguardo, questa Corte osserva che, nonostante la possibilità, meramente materiale, di procedere alla divisione di un diritto di enfiteusi gravante su un fondo, nel caso concreto non è possibile procedervi.
In particolare, come chiarito anche dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, appare utile evidenziare che il diritto di cui è causa, è l'unico bene oggetto di divisione, con la conseguenza che è soltanto su quel bene che gli eredi possono far valere la propria quota.
Nonostante la materiale divisibilità del fondo e, quindi, del diritto di enfiteusi, essendo possibile frazionare il fondo in più porzioni, ciò che verrebbe a mancare sarebbe, da un lato, il carattere di omogeneità tra le porzioni e, dall'altro, quello della comoda divisibilità per come sopra esplicitati.
Ed infatti, le quote che si andrebbero a formare sarebbero di diverso valore, posto che la porzione di terreno sulla quale insistono le antenne ha un valore nettamente maggiore rispetto alle restanti porzioni del terreno, ad uso agricolo.
Come accertato dal CTU con la perizia depositata il 7 ottobre 2022, il valore del diritto di enfiteusi sulla porzione del terreno sulla quale insistono le antenne è pari a euro
223.025,60, a fronte di un valore per il diritto di enfiteusi sul terreno, avente destinazione agricola, pari a euro 1.384,20, con la conseguenza che una eventuale divisione in quote porrebbe in capo alla parte a cui viene attribuita la porzione del pag. 24/27 terreno sulla quale insistono le antenne l'obbligo di provvedere a un conguaglio di ingente valore, che nessuna parte ha dichiarato di essere disposto a sopportare, neppure il Properzi, che, invero, vorrebbe soltanto vedersi attribuire la predetta porzione.
A ben vedere, infatti, costituendo il diritto di cui è causa l'unico bene ereditario da dividere, dello stesso non sarebbe possibile formare due o più quote omogenee, dato che, per qualità, la porzione ricomprendente le antenne avrebbe un valore ben superiore,
a nulla rilevare il permanere di una destinazione agricola del terreno, dovendosi guardare al valore reale ed effettivo del bene e non a quello formale della destinazione impressa al fondo.
Al di là del mancato rispetto del requisito della omogeneità, inoltre, l'eventuale divisione del terreno comporterebbe una perdita di valore del bene stesso, dato che, come rilevato dal CTU nella summenzionata perizia, “se si frazionasse il fondo si verrebbero a formare porzioni che non permetterebbero un ordinario utilizzo confacente alla destinazione agricola del fondo” e che “frazionando il terreno tutte le porzioni derivate, ad esclusione di quella sulla quale andrebbe a ricadere l'antenna radio, perderebbero il loro valore attuale generato appunto dalla medesima antenna”.
Sulla base di quanto appena chiarito, pertanto, il primo giudice ha correttamente accertato la non comoda divisibilità del fondo, così disponendo la vendita del diritto di enfiteusi di cui è causa per l'indicato valore base di euro 223.025,60.
4.7) Conclusivamente, l'appello principale, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere integralmente rigettato, mentre l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto con riguardo al terzo motivo e quindi alla comprensione nell'obbligo di rendicontazione dei frutti percepiti dai AT fino allo scioglimento della comunione. CP_12
Le spese di lite, nei rapporti tra e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
vanno compensate nella misura 2/3 considerata la soccombenza dell'appellante
[...] principale e la parziale soccombenza dell'appellante incidentale e poste per la restante parte a carico dell'appellante principale, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo, il tutto ritenendo la causa di valore indeterminabile.
pag. 25/27 Nei confronti delle altre parti costituite, le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante principale soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
contro la sentenza non definitiva n. 617/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
L'Aquila e pubblicata in data 11 ottobre 2023, nei confronti di CP_1
e , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
nonché CP_9 CP_10 CP_11 sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
avverso la medesima pronuncia, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone a debito della quota dei AT ed a credito di CP_12
tutte le altre quote, in proporzione, i frutti percepiti dai AT in virtù dei CP_12
contratti di locazione di cui in narrativa, fino allo scioglimento della comunione;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
, delle competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,
[...]
oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
Condanna l'appellante principale e rimborsare le spese sostenute dagli appellanti incidentali, liquidate, già disposta la compensazione, in € 2.315,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
pag. 26/27 • Dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo Parte_1
pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 9 giugno 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 27/27