TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 112
TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis e degli artt. 94 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità

    Il Tribunale ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività di pulizia sia riservato, per previsione normativa, alle imprese in possesso della relativa qualificazione professionale, a prescindere dalla circostanza che tale prestazione sia principale o secondaria. L'iscrizione camerale costituisce prova idonea a certificare l'attività dell'impresa e l'effettivo svolgimento dell'attività prevista dalla normativa di settore e dai requisiti di gara. La disciplina di settore richiede che l'impresa sia già in possesso della qualificazione richiesta al momento della partecipazione alla gara.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento

    La richiesta di chiarimenti rientra nei poteri consentiti, essendo funzionale alla corretta interpretazione dell'offerta. La risposta della ricorrente ha evidenziato l'assenza del requisito richiesto e l'intento di supplire a tale carenza mediante un modello organizzativo interno, inidoneo a compensare la mancanza del requisito formale abilitativo. L'esclusione rappresenta il naturale e coerente esito della fase endoprocedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 112
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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