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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1417/2023 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], C.F.: , difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo;
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena
[...] P.IVA_1
Burgello;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, quale collaboratrice scolastica alle dipendenze del
, proponeva, nell'anno 2011, domanda giudiziale contro l'amministrazione Controparte_1 per l'accertamento del diritto alla conversione del suo rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché ai c.d. scatti di anzianità; che la domanda veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza che veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (proc. R.G. n.
1507/2012); che la Corte d'Appello, con sentenza n. 170/2017, accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendole il diritto alla ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione durante i rapporti di lavoro a termine e, conseguentemente, le differenze retributive fra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio interamente computata;
che detta pronuncia, divenuta irrevocabile per mancata impugnativa, si connota come sentenza generica di condanna poiché non quantifica le somme dovute ad essa ricorrente, né specifica la sua corretta anzianità di servizio;
che, per quantificare le somme dovute in base alle statuizioni contenute nella suddetta sentenza n. 170/2017 della Corte di Appello di Catanzaro, occorreva considerare l'intero servizio da essa prestato alle dipendenze del , sia con contratti a tempo determinato che a tempo CP_1 indeterminato, nonché dei CCNL del comparto scuola succedutesi negli anni e delle relative retribuzioni secondo lo scaglione di riferimento, inserendo i periodi di lavoro a tempo determinato quali rientranti tutti nello scaglione base a fronte di un corretto inserimento nei vari scaglioni secondo gli anni di servizio da considerarsi tutti a tempo indeterminato;
che essa ricorrente aveva maturato, alla data del 26.06.2022, un credito complessivo di euro 15.067,60, a titolo di incrementi retributivi derivanti da un esatto computo della propria anzianità di servizio, determinato tenendo conto di differenze retributive ad avere per euro 11.563,42, rateo 13^ mensilità su differenze retributive ad avere per euro 963,61, rateo TFR per euro 856,55, rivalutazione monetaria poiché maggiore di interessi legali calcolata sino al 23.06.2023 per euro 1.684,62; che ai suddetti importi si giungeva, per come evincibile dai cedolini paga allegati al ricorso, tenendo conto che essa istante era stata mantenuta finora nella fascia economica 0-2, mentre avrebbe dovuto, giusta sentenza n. 170/17 della
Corte di Appello di Catanzaro, essere collocata nella fascia economica 0-2 sino al 08.10.2008, per poi passare nella fascia economica 3-8 dal 09.10.2008, e successivamente nella fascia economica 9-
14 dal 10.06.2016; che, pertanto, alla data del 31.05.2023, le spettava un'anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 15; tanto premesso, ha così concluso: “condannare il Controparte_1 con sede in Roma alla Via Trastevere e domiciliato ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 15.067,60 a titolo di incrementi retributivi derivanti da un esatto computo della propria anzianità di servizio, determinato tenendo conto di differenze retributive ad avere per euro 11.563,42, rateo 13^ mensilità su differenze retributive ad avere per euro 963,61, rateo TFR per euro 856,55, rivalutazione monetaria poiché maggiore di interessi legali calcolata sino al 23/06/2023 per euro 1.684,62€ 11.088,07, nonché dichiarare il SUO diritto a vedersi riconoscere alla data del 31/05/2023 una anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 15, per come già stabilito in sentenza n. 170/2017 della sez. lavoro della Corte di Appello di Catanzaro;
Il tutto con spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e sollevando, in ogni caso, CP_1
l'eccezione di prescrizione del credito vantato da controparte.
Il ricorso è fondato. La presente domanda è volta a specificare il contenuto dichiarativo della sentenza n. 170/2017 emessa tra le stesse parti dalla Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato il al pagamento CP_1 delle differenze retributive azionate in quel giudizio.
Dell'avvenuto pagamento, tuttavia, parte resistente non ha fornito alcuna prova, assumendo apoditticamente di avere soddisfatto il diritto attoreo riconosciuto nella citata pronuncia per il sol fatto di avere depositato il provvedimento di ricostruzione di carriera della docente che, invero, non dà alcuna evidenza dell'allineamento alla suddetta pronuncia.
Infatti, la documentazione allegata dal evidenzia le ordinarie integrazioni stipendiali CP_1 derivanti da una ricostruzione di carriera effettuata in base al criterio previsto dalla legge, senza alcun riferimento alla sentenza n. 170/2017 della Corte di Appello di Catanzaro che aveva disconosciuto l'applicabilità di quella normativa.
La stessa quantificazione delle somme dovute all'odierna parte ricorrente è contestata in modo generico dall'amministrazione la quale non oppone un conteggio alternativo rispetto a quello specifico che l'istante ha eseguito in base al CCNL Scuola, sicché non vi è motivo di discostarsi dal calcolo prospettato da parte attrice.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, si osserva che il presente giudizio è volto a specificare il dispositivo della condanna generica di cui alla citata sentenza, la quale ha riconosciuto il diritto alla progressione economica della docente con riguardo all'intero servizio pre-ruolo da essa svolto, senza statuire alcuna prescrizione di somme per retribuzioni dovute all'istante. Va altresì considerato che la causa di primo grado con cui è stato invocato il diritto in questione è stata proposta nell'anno 2011
e che essa è stata definita con la sentenza di appello emessa nel 2017, sicché il termine di prescrizione
è rimasto sospeso, ai sensi degli artt. 2943, co. 2, e 2945, co. 2, c.c., fino al suo passaggio in giudicato;
successivamente all'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza definitiva d'appello, il termine prescrizionale è divenuto decennale, ex art. 2953 c.c., per cui, al momento della notifica all'amministrazione dell'odierno atto giudiziale, non era maturato il termine di prescrizione ordinario decennale.
In conclusione, una volta acclarato, ai fini della progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima anzianità di servizio maturata in favore degli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero, per fasce e posizioni stipendiali previste dal CCNL scuola, alla medesima deve essere riconosciuto, alla data del 31.05.2023, un'anzianità di servizio pari ad anni
14 mesi 11 giorni 15. Conseguentemente, il deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di CP_1 euro 15.067,60, a titolo di incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio per i periodi in cui l'istante ha effettivamente svolto attività lavorativa a tempo determinato: somma, questa, già rivalutata fino alla data del 23.06.2023.
Successivamente al 23.06.2023, vanno calcolati gli ulteriori accessori, escludendo il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito, a decorrere dal 23.06.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- accerta il diritto di parte ricorrente alla medesima anzianità di servizio maturata in favore degli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, per fasce e posizioni stipendiali previste dal
CCN Scuola, mediante il riconoscimento in suo favore, alla data del 31.05.2023, di un'anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 15; conseguentemente, condanna il a pagare alla CP_1 ricorrente, a titolo di incrementi retributivi connessi alla riconosciuta anzianità di servizio, la somma complessiva di euro 15.067,60, già rivalutata fino al 23.06.2023, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal 23.06.2023 fino al soddisfo;
- condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi €
2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, li 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1417/2023 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], C.F.: , difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo;
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena
[...] P.IVA_1
Burgello;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, quale collaboratrice scolastica alle dipendenze del
, proponeva, nell'anno 2011, domanda giudiziale contro l'amministrazione Controparte_1 per l'accertamento del diritto alla conversione del suo rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché ai c.d. scatti di anzianità; che la domanda veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza che veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (proc. R.G. n.
1507/2012); che la Corte d'Appello, con sentenza n. 170/2017, accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendole il diritto alla ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione durante i rapporti di lavoro a termine e, conseguentemente, le differenze retributive fra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio interamente computata;
che detta pronuncia, divenuta irrevocabile per mancata impugnativa, si connota come sentenza generica di condanna poiché non quantifica le somme dovute ad essa ricorrente, né specifica la sua corretta anzianità di servizio;
che, per quantificare le somme dovute in base alle statuizioni contenute nella suddetta sentenza n. 170/2017 della Corte di Appello di Catanzaro, occorreva considerare l'intero servizio da essa prestato alle dipendenze del , sia con contratti a tempo determinato che a tempo CP_1 indeterminato, nonché dei CCNL del comparto scuola succedutesi negli anni e delle relative retribuzioni secondo lo scaglione di riferimento, inserendo i periodi di lavoro a tempo determinato quali rientranti tutti nello scaglione base a fronte di un corretto inserimento nei vari scaglioni secondo gli anni di servizio da considerarsi tutti a tempo indeterminato;
che essa ricorrente aveva maturato, alla data del 26.06.2022, un credito complessivo di euro 15.067,60, a titolo di incrementi retributivi derivanti da un esatto computo della propria anzianità di servizio, determinato tenendo conto di differenze retributive ad avere per euro 11.563,42, rateo 13^ mensilità su differenze retributive ad avere per euro 963,61, rateo TFR per euro 856,55, rivalutazione monetaria poiché maggiore di interessi legali calcolata sino al 23.06.2023 per euro 1.684,62; che ai suddetti importi si giungeva, per come evincibile dai cedolini paga allegati al ricorso, tenendo conto che essa istante era stata mantenuta finora nella fascia economica 0-2, mentre avrebbe dovuto, giusta sentenza n. 170/17 della
Corte di Appello di Catanzaro, essere collocata nella fascia economica 0-2 sino al 08.10.2008, per poi passare nella fascia economica 3-8 dal 09.10.2008, e successivamente nella fascia economica 9-
14 dal 10.06.2016; che, pertanto, alla data del 31.05.2023, le spettava un'anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 15; tanto premesso, ha così concluso: “condannare il Controparte_1 con sede in Roma alla Via Trastevere e domiciliato ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 15.067,60 a titolo di incrementi retributivi derivanti da un esatto computo della propria anzianità di servizio, determinato tenendo conto di differenze retributive ad avere per euro 11.563,42, rateo 13^ mensilità su differenze retributive ad avere per euro 963,61, rateo TFR per euro 856,55, rivalutazione monetaria poiché maggiore di interessi legali calcolata sino al 23/06/2023 per euro 1.684,62€ 11.088,07, nonché dichiarare il SUO diritto a vedersi riconoscere alla data del 31/05/2023 una anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 15, per come già stabilito in sentenza n. 170/2017 della sez. lavoro della Corte di Appello di Catanzaro;
Il tutto con spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e sollevando, in ogni caso, CP_1
l'eccezione di prescrizione del credito vantato da controparte.
Il ricorso è fondato. La presente domanda è volta a specificare il contenuto dichiarativo della sentenza n. 170/2017 emessa tra le stesse parti dalla Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato il al pagamento CP_1 delle differenze retributive azionate in quel giudizio.
Dell'avvenuto pagamento, tuttavia, parte resistente non ha fornito alcuna prova, assumendo apoditticamente di avere soddisfatto il diritto attoreo riconosciuto nella citata pronuncia per il sol fatto di avere depositato il provvedimento di ricostruzione di carriera della docente che, invero, non dà alcuna evidenza dell'allineamento alla suddetta pronuncia.
Infatti, la documentazione allegata dal evidenzia le ordinarie integrazioni stipendiali CP_1 derivanti da una ricostruzione di carriera effettuata in base al criterio previsto dalla legge, senza alcun riferimento alla sentenza n. 170/2017 della Corte di Appello di Catanzaro che aveva disconosciuto l'applicabilità di quella normativa.
La stessa quantificazione delle somme dovute all'odierna parte ricorrente è contestata in modo generico dall'amministrazione la quale non oppone un conteggio alternativo rispetto a quello specifico che l'istante ha eseguito in base al CCNL Scuola, sicché non vi è motivo di discostarsi dal calcolo prospettato da parte attrice.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, si osserva che il presente giudizio è volto a specificare il dispositivo della condanna generica di cui alla citata sentenza, la quale ha riconosciuto il diritto alla progressione economica della docente con riguardo all'intero servizio pre-ruolo da essa svolto, senza statuire alcuna prescrizione di somme per retribuzioni dovute all'istante. Va altresì considerato che la causa di primo grado con cui è stato invocato il diritto in questione è stata proposta nell'anno 2011
e che essa è stata definita con la sentenza di appello emessa nel 2017, sicché il termine di prescrizione
è rimasto sospeso, ai sensi degli artt. 2943, co. 2, e 2945, co. 2, c.c., fino al suo passaggio in giudicato;
successivamente all'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza definitiva d'appello, il termine prescrizionale è divenuto decennale, ex art. 2953 c.c., per cui, al momento della notifica all'amministrazione dell'odierno atto giudiziale, non era maturato il termine di prescrizione ordinario decennale.
In conclusione, una volta acclarato, ai fini della progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima anzianità di servizio maturata in favore degli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero, per fasce e posizioni stipendiali previste dal CCNL scuola, alla medesima deve essere riconosciuto, alla data del 31.05.2023, un'anzianità di servizio pari ad anni
14 mesi 11 giorni 15. Conseguentemente, il deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di CP_1 euro 15.067,60, a titolo di incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio per i periodi in cui l'istante ha effettivamente svolto attività lavorativa a tempo determinato: somma, questa, già rivalutata fino alla data del 23.06.2023.
Successivamente al 23.06.2023, vanno calcolati gli ulteriori accessori, escludendo il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito, a decorrere dal 23.06.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- accerta il diritto di parte ricorrente alla medesima anzianità di servizio maturata in favore degli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, per fasce e posizioni stipendiali previste dal
CCN Scuola, mediante il riconoscimento in suo favore, alla data del 31.05.2023, di un'anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 15; conseguentemente, condanna il a pagare alla CP_1 ricorrente, a titolo di incrementi retributivi connessi alla riconosciuta anzianità di servizio, la somma complessiva di euro 15.067,60, già rivalutata fino al 23.06.2023, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal 23.06.2023 fino al soddisfo;
- condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi €
2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, li 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN AR