Sentenza 7 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 07/05/2018, n. 19648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19648 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO ND nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
1.ZO AN ricorre avverso la sentenza in epigrafe che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 co. II lett.c) Cod.della Strada e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto e di C 3.000,00 di ammenda.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione al mancato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento dell'esame alcoli metrico.
3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso estinto in data 24 Dicembre 2017 ai sensi dell'art.157 I c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per il reato contravvenzionale aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, cui va aggiunto l'ulteriore termine di gg 47 per sospensioni del dibattimento di secondo grado in ragione di adesione al'astensione dalle udienze da parte del difensore del prevenuto.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo del difetto dell'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen.
4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21.3.2018. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Rocco Marco Blaiotta__ VFAI