Articolo 9 della Legge 3 aprile 1980, n. 115
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 aprile 1980
Art. 9.
Il contributo a fondo perduto di cui all' articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall' articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 , e' corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sostituito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Entrata in vigore il 6 aprile 1980