Art. 1. Articolo unico
Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all' articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne.
Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all' articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne.