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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/09/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2621/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1 ANCHE CP_2 Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 1222 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. BOTTINO MATTEO Parte_1 Per essuno compare Controparte_4 L'Avv. Bottino richiama le note difensive depositate e le relative conclusioni, dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1331 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTINO Parte_1 C.F._1 MATTEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOTTINO MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURRU GIOVANNI LUCA e Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. ANASTASI GREGORIO ( ) PIAZZA CASTELLO 1 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 1 20121 MILANO presso il difensore avv. MURRU GIOVANNI LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.3.2021 proponeva opposizione (tardiva) all'atto Parte_1 di precetto che le era stato notificato in data 03 febbraio 2021 con il quale le aveva CP_4 intimato di pagare, unitamente a e , quali fideiussori, la complessiva Parte_2 Controparte_5 somma di € 240.834,82, oltre interessi e spese, quale credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2796/2011 emesso dal Tribunale di Genova in data 22.9.2011 sulla scorta dello scoperto del c/c n. 11557 intestato alla debitrice principale Controparte_6
A sostegno dell'opposizione adduceva che: la) la notifica del decreto sarebbe totalmente inesistente, o comunque invalida e/o irregolare;
b) il credito ingiunto sarebbe prescritto;
c) la fideiussione da lei sottoscritta sarebbe nulla per firma apocrifa, nonché per asserita conformità allo schema ABI;
d) la Banca cedente avrebbe violato il principio di buona fede bancaria con riguardo all'art. 1956 c.c.; e) i documenti di cui al fascicolo monitorio non sarebbero sufficienti a ritenere provato il credito in sede di opposizione.
L'opposta quale cessionaria di incaricata del recupero del Controparte_4 Controparte_7 credito, costituendosi contestava la prospettazione avversaria e chiedeva che si dichiarasse l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto tardiva, dal momento che il decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 opposto era stato regolarmente notificato mediante diretta consegna, in data 7 ottobre 2011, nelle mani dell'attrice opponente. A comprova produceva la cartolina dell'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto (cfr. doc. 8) recapitato proprio all'indirizzo di via Nazionale 316.
Ma l'opponente sosteneva che tale recapito era avvenuto in violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 643 e ss. c.p.c. poiché la propria effettiva residenza, come evincibile dal certificato di residenza storico (doc. 4) era sita in Imperia, via Andrea Doria n. 48, mentre con il luogo indicato dalla controparte non esisteva alcuna ragione di connessione.
Alla prima udienza del 23.07.2021, l'opposta insisteva per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, mentre controparte, riservandosi di proporre querela di falso, chiedeva la produzione in originale del decreto ingiuntivo opposto, come notificato;
disposto un rinvio per consentire all'opposto di produrre l'originale richiesto, l'opponente proponeva querela di falso avverso la notificazione del decreto ingiuntivo, chiedendo CTU grafologica;
l'opposta dichiarava di volersi avvalere del documento contestato;
disposta con ordinanza l'integrazione del contraddittorio al PM e questi intervenuto, le parti reiteravano le rispettive istanze e veniva disposta CTU grafologica con sospensione del giudizio. Terminate le operazioni peritali, le parti precisavano le conclusioni e con sentenza del 30.10.2023 veniva accolta la querela di falso e dichiarata la falsità della firma a nome sedicente apposta sulla cartolina AG 48428, con condanna alle spese di lite e Parte_1 fissazione di udienza per la prosecuzione della causa. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., all'esito del loro deposito, veniva pronunciata la seguente ordinanza, che, per i motivi che si andranno a breve ad esporre, appare pienamente condivisibile e sufficiente nel suo contenuto per definire il giudizio:
Rilevato che l'opposta ha chiesto giudizio di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione omnibus del 3.2.2009, ma dagli atti non risulta averla prodotta in originale, neppure all'esito del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., benché avesse richiesto termine per produrla fin dall'udienza di prima comparizione del 23.7.2021 e la richiesta di produzione in originale della fideiussione su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto sia da ultimo ribadita dall'opponente all'udienza del 1.3.2024; richiamata Cass., ordinanza n. 8304 del 27.3.2024 la quale stabilisce che la verificazione dell'autenticità di un documento la cui sottoscrizione è stata disconosciuta non può essere effettuata in mancanza dell'originale del documento, che va depositato entro i termini stabiliti per le produzioni istruttorie, cui questa Sezione ha deciso di uniformarsi”
La causa veniva quindi rinviata per essere decisa.
***
In rito
Alla luce della dichiarata falsità della sottoscrizione sulla cartolina relativa alla notifica del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, può considerarsi raggiunta la prova che non Parte_1 abbia avuto “tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” così come recita l'art. 650 c.p.c.; infatti la notifica è avvenuta a mani di persona che non era e già questo priva di validità la relativa notifica. Parte_1
È quindi certamente ammissibile la tardiva opposizione.
Nel merito
Parte opponente ha fin da subito disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sia sulla fideiussione omnibus sia sulla fideiussione specifica. In relazione alla prima si richiama il contenuto dell'atto di citazione (“presa visione degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, la Sig.ra non ha Pt_1
pagina 3 di 5 riconosciuto la propria sottoscrizione sui documenti relativi alla fideiussione asseritamente rilasciata alla società “ ” posto che – inoltre – gli stessi sono stati riprodotti solo in copia CP_6 fotostatica”) e quanto già esposto nell'ordinanza sopra richiamata. Per quanto riguarda la fideiussione specifica si richiama verbale 23.7.2021: “In ordine alla fideiussione specifica di cui al doc. 17 avversario disconosce anche in questo caso la firma e chiede la produzione dell'originale rilevando altresì che trattasi di produzione non fondante il decreto ingiuntivo opposto che è stato emesso sulla base di una fideiussione omnibus. Deposita altresì procura speciale a proporre querela di falso rilasciata dall'opponente”.
Parte opposta non ha mai depositato gli originali delle fideiussioni, ciò che sarebbe stato necessario alla luce dell'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni. Deve allora richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte che, dando conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha affermato:
“L'insegnamento apportato da Cass. 7267/2014 è stato poi confermato di recente dal non massimato Cass. 33769/2019; e già anteriormente erano uscite le conformi Cass. 9202/2004, Cass. 11739/1999 e Cass. 9869/2000, tutte massimate, e che quindi avrebbero dovuto essere ben note alla corte milanese. È vero che in precedenza si rinvengono anche pronunce, per così dire, “variegate” in tema, ma ormai da tempo detta giurisprudenza, ben richiamata dal ricorrente, si è appunto integralmente consolidata. D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di “cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento – di cui è un immediato effetto -, e quindi non è sostenibile che, a differenza appunto degli altri documenti, quello oggetto di verificazione possa essere prodotto oltre i termini decadenziali”.
La mancanza degli originali impedisce quindi di poter procedere alla verificazione delle scritture anche mediante apposita ctu, i cui risultati non sarebbero attendibili per la mancanza degli originali che, peraltro, vista la loro mancata produzione nei termini istruttori delle memorie, non possono essere più prodotti.
Essendovi stato il disconoscimento delle firme, non è più possibile utilizzare quale titolo dell'obbligazione di quella fideiussoria e quindi il decreto ingiuntivo (fondato solo su tale Pt_1 titolo) deve essere revocato.
Le altre questioni, in dipendenza del principio della ragione più liquida, devono essere considerate assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
pagina 4 di 5 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione dispiegata da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n 2796/2011 emesso dal Tribunale di Genova;
2. Condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2621/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1 ANCHE CP_2 Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 1222 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. BOTTINO MATTEO Parte_1 Per essuno compare Controparte_4 L'Avv. Bottino richiama le note difensive depositate e le relative conclusioni, dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1331 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTINO Parte_1 C.F._1 MATTEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOTTINO MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURRU GIOVANNI LUCA e Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. ANASTASI GREGORIO ( ) PIAZZA CASTELLO 1 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 1 20121 MILANO presso il difensore avv. MURRU GIOVANNI LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.3.2021 proponeva opposizione (tardiva) all'atto Parte_1 di precetto che le era stato notificato in data 03 febbraio 2021 con il quale le aveva CP_4 intimato di pagare, unitamente a e , quali fideiussori, la complessiva Parte_2 Controparte_5 somma di € 240.834,82, oltre interessi e spese, quale credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2796/2011 emesso dal Tribunale di Genova in data 22.9.2011 sulla scorta dello scoperto del c/c n. 11557 intestato alla debitrice principale Controparte_6
A sostegno dell'opposizione adduceva che: la) la notifica del decreto sarebbe totalmente inesistente, o comunque invalida e/o irregolare;
b) il credito ingiunto sarebbe prescritto;
c) la fideiussione da lei sottoscritta sarebbe nulla per firma apocrifa, nonché per asserita conformità allo schema ABI;
d) la Banca cedente avrebbe violato il principio di buona fede bancaria con riguardo all'art. 1956 c.c.; e) i documenti di cui al fascicolo monitorio non sarebbero sufficienti a ritenere provato il credito in sede di opposizione.
L'opposta quale cessionaria di incaricata del recupero del Controparte_4 Controparte_7 credito, costituendosi contestava la prospettazione avversaria e chiedeva che si dichiarasse l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto tardiva, dal momento che il decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 opposto era stato regolarmente notificato mediante diretta consegna, in data 7 ottobre 2011, nelle mani dell'attrice opponente. A comprova produceva la cartolina dell'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto (cfr. doc. 8) recapitato proprio all'indirizzo di via Nazionale 316.
Ma l'opponente sosteneva che tale recapito era avvenuto in violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 643 e ss. c.p.c. poiché la propria effettiva residenza, come evincibile dal certificato di residenza storico (doc. 4) era sita in Imperia, via Andrea Doria n. 48, mentre con il luogo indicato dalla controparte non esisteva alcuna ragione di connessione.
Alla prima udienza del 23.07.2021, l'opposta insisteva per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, mentre controparte, riservandosi di proporre querela di falso, chiedeva la produzione in originale del decreto ingiuntivo opposto, come notificato;
disposto un rinvio per consentire all'opposto di produrre l'originale richiesto, l'opponente proponeva querela di falso avverso la notificazione del decreto ingiuntivo, chiedendo CTU grafologica;
l'opposta dichiarava di volersi avvalere del documento contestato;
disposta con ordinanza l'integrazione del contraddittorio al PM e questi intervenuto, le parti reiteravano le rispettive istanze e veniva disposta CTU grafologica con sospensione del giudizio. Terminate le operazioni peritali, le parti precisavano le conclusioni e con sentenza del 30.10.2023 veniva accolta la querela di falso e dichiarata la falsità della firma a nome sedicente apposta sulla cartolina AG 48428, con condanna alle spese di lite e Parte_1 fissazione di udienza per la prosecuzione della causa. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., all'esito del loro deposito, veniva pronunciata la seguente ordinanza, che, per i motivi che si andranno a breve ad esporre, appare pienamente condivisibile e sufficiente nel suo contenuto per definire il giudizio:
Rilevato che l'opposta ha chiesto giudizio di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione omnibus del 3.2.2009, ma dagli atti non risulta averla prodotta in originale, neppure all'esito del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., benché avesse richiesto termine per produrla fin dall'udienza di prima comparizione del 23.7.2021 e la richiesta di produzione in originale della fideiussione su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto sia da ultimo ribadita dall'opponente all'udienza del 1.3.2024; richiamata Cass., ordinanza n. 8304 del 27.3.2024 la quale stabilisce che la verificazione dell'autenticità di un documento la cui sottoscrizione è stata disconosciuta non può essere effettuata in mancanza dell'originale del documento, che va depositato entro i termini stabiliti per le produzioni istruttorie, cui questa Sezione ha deciso di uniformarsi”
La causa veniva quindi rinviata per essere decisa.
***
In rito
Alla luce della dichiarata falsità della sottoscrizione sulla cartolina relativa alla notifica del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, può considerarsi raggiunta la prova che non Parte_1 abbia avuto “tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” così come recita l'art. 650 c.p.c.; infatti la notifica è avvenuta a mani di persona che non era e già questo priva di validità la relativa notifica. Parte_1
È quindi certamente ammissibile la tardiva opposizione.
Nel merito
Parte opponente ha fin da subito disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sia sulla fideiussione omnibus sia sulla fideiussione specifica. In relazione alla prima si richiama il contenuto dell'atto di citazione (“presa visione degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, la Sig.ra non ha Pt_1
pagina 3 di 5 riconosciuto la propria sottoscrizione sui documenti relativi alla fideiussione asseritamente rilasciata alla società “ ” posto che – inoltre – gli stessi sono stati riprodotti solo in copia CP_6 fotostatica”) e quanto già esposto nell'ordinanza sopra richiamata. Per quanto riguarda la fideiussione specifica si richiama verbale 23.7.2021: “In ordine alla fideiussione specifica di cui al doc. 17 avversario disconosce anche in questo caso la firma e chiede la produzione dell'originale rilevando altresì che trattasi di produzione non fondante il decreto ingiuntivo opposto che è stato emesso sulla base di una fideiussione omnibus. Deposita altresì procura speciale a proporre querela di falso rilasciata dall'opponente”.
Parte opposta non ha mai depositato gli originali delle fideiussioni, ciò che sarebbe stato necessario alla luce dell'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni. Deve allora richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte che, dando conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha affermato:
“L'insegnamento apportato da Cass. 7267/2014 è stato poi confermato di recente dal non massimato Cass. 33769/2019; e già anteriormente erano uscite le conformi Cass. 9202/2004, Cass. 11739/1999 e Cass. 9869/2000, tutte massimate, e che quindi avrebbero dovuto essere ben note alla corte milanese. È vero che in precedenza si rinvengono anche pronunce, per così dire, “variegate” in tema, ma ormai da tempo detta giurisprudenza, ben richiamata dal ricorrente, si è appunto integralmente consolidata. D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di “cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento – di cui è un immediato effetto -, e quindi non è sostenibile che, a differenza appunto degli altri documenti, quello oggetto di verificazione possa essere prodotto oltre i termini decadenziali”.
La mancanza degli originali impedisce quindi di poter procedere alla verificazione delle scritture anche mediante apposita ctu, i cui risultati non sarebbero attendibili per la mancanza degli originali che, peraltro, vista la loro mancata produzione nei termini istruttori delle memorie, non possono essere più prodotti.
Essendovi stato il disconoscimento delle firme, non è più possibile utilizzare quale titolo dell'obbligazione di quella fideiussoria e quindi il decreto ingiuntivo (fondato solo su tale Pt_1 titolo) deve essere revocato.
Le altre questioni, in dipendenza del principio della ragione più liquida, devono essere considerate assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
pagina 4 di 5 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione dispiegata da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n 2796/2011 emesso dal Tribunale di Genova;
2. Condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
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