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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/11/2024, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Boetto Valentina Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Signorini RA Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONFORMI
I procuratori delle parti hanno precisato conclusioni conformi sulle condizioni di separazione come da proposta del giudice delegato che si riporta:
pagina 1 di 4 Per_
“
1. Affidamento condiviso dei figli minori RA ed , con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza prevalente presso la madre;
2. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra , affinché vi abiti con i figli minori;
CP_1
3. il padre potrà vedere i figli minori quando vuole previo avviso telefonico e secondo le esigenze lavorative e dei bambini e potrà altresì tenerli con sé due pomeriggi la settimana (tra cui il lunedì sempre ed il mercoledì a settimane alterne, quest'ultimo nelle settimane in cui il padre non starà con i figli nel fine settimana) oltre ad un pernottamento notturno presso il padre (orientativamente il martedì dopo la fine dell'orario lavorativo del padre indicativamente verso le ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva), nonché un fine settimana a settimane alterne dal sabato al termine dell'attività lavorativa sino alla domenica sera indicativamente alle ore 21.00; i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro febbraio di ogni anno, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, che comprendano le giornate di Natale e Pasqua ad anni alterni. Negli altri periodi di vacanza dalla scuola i figli trascorreranno pari tempo con ciascun genitore, da concordare tra gli stessi all'inizio dell'anno scolastico, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre;
4. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei tre figli minori versando Parte_1 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.800,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova;
5. il sig. verserà un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1 [...]
di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese;
6. l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7. il sig. la sig.ra sosterranno le spese per le rate del mutuo al 50% ciascuno;
Parte_1 CP_1
8. i coniugi si autorizzano reciprocamente a chiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori
9. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato in data 7.3.2024 La , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a NT PA (PD) il 3.10.2010 con trascritto nel Registro Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di NT PA (PD) dell'anno 2010, Atto n.24, Parte II, Serie A e Per_ che dal matrimonio erano nati i figli (il 25.07.2011), RA (il 20.04.2014) ed (il Per_1
21.10.2019), chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva in data 11.7.2024, aderendo alla domanda di separazione e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione e risposta.
Agli atti introduttivi faceva seguito il deposito delle memorie ex art.473 bis 17 c.p.c.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, sentite le parti, motivata proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare e, pertanto, i procuratori precisavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato, in via temporanea ed urgente, provvedeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa a Collegio per la decisione.
*******
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni di separazione concordate sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse dei figli minori, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, vanno omologate.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come riportate in epigrafe;
4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25 novembre 2024
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Boetto Valentina Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Signorini RA Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONFORMI
I procuratori delle parti hanno precisato conclusioni conformi sulle condizioni di separazione come da proposta del giudice delegato che si riporta:
pagina 1 di 4 Per_
“
1. Affidamento condiviso dei figli minori RA ed , con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza prevalente presso la madre;
2. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra , affinché vi abiti con i figli minori;
CP_1
3. il padre potrà vedere i figli minori quando vuole previo avviso telefonico e secondo le esigenze lavorative e dei bambini e potrà altresì tenerli con sé due pomeriggi la settimana (tra cui il lunedì sempre ed il mercoledì a settimane alterne, quest'ultimo nelle settimane in cui il padre non starà con i figli nel fine settimana) oltre ad un pernottamento notturno presso il padre (orientativamente il martedì dopo la fine dell'orario lavorativo del padre indicativamente verso le ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva), nonché un fine settimana a settimane alterne dal sabato al termine dell'attività lavorativa sino alla domenica sera indicativamente alle ore 21.00; i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro febbraio di ogni anno, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, che comprendano le giornate di Natale e Pasqua ad anni alterni. Negli altri periodi di vacanza dalla scuola i figli trascorreranno pari tempo con ciascun genitore, da concordare tra gli stessi all'inizio dell'anno scolastico, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre;
4. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei tre figli minori versando Parte_1 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.800,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova;
5. il sig. verserà un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1 [...]
di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese;
6. l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7. il sig. la sig.ra sosterranno le spese per le rate del mutuo al 50% ciascuno;
Parte_1 CP_1
8. i coniugi si autorizzano reciprocamente a chiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori
9. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato in data 7.3.2024 La , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a NT PA (PD) il 3.10.2010 con trascritto nel Registro Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di NT PA (PD) dell'anno 2010, Atto n.24, Parte II, Serie A e Per_ che dal matrimonio erano nati i figli (il 25.07.2011), RA (il 20.04.2014) ed (il Per_1
21.10.2019), chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva in data 11.7.2024, aderendo alla domanda di separazione e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione e risposta.
Agli atti introduttivi faceva seguito il deposito delle memorie ex art.473 bis 17 c.p.c.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, sentite le parti, motivata proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare e, pertanto, i procuratori precisavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato, in via temporanea ed urgente, provvedeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa a Collegio per la decisione.
*******
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni di separazione concordate sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse dei figli minori, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, vanno omologate.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come riportate in epigrafe;
4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25 novembre 2024
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4