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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3297/2022
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente via Luongo 66, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella D'Angiolillo; Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 presso questa Corte territoriale, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2349/2022 pubblicata il 10.10.2022 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad accertare l'irripetibilità dell'indebito di euro 20.852,14 relativo a ratei di pensione (indennità di accompagnamento) corrisposti e non spettanti nel periodo dal 1.12.2015 al 30.11.2019, richiesto dall' con comunicazione del 4.11.2019. Controparte_2
CP_ L'appellante ha osservato come l' costituitosi nel precedente grado di giudizio, aveva esposto che la prestazione di invalidità civile erogata era stata revocata a seguito di visita medica di revisione del 6.10.2015 con esito negativo. La Commissione medica, infatti, non aveva confermato il requisito sanitario precedente e la ricorrente era stata giudicata invalida al 100% senza necessità di accompagnamento.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda richiamando la normativa di riferimento e i principi generali enucleati nella materia dell'indebito assistenziale dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha ricordato, come affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, che le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Ciò posto, il primo giudice ha osservato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta. Nella specie, essendo stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario richiesto, il Tribunale ha applicato l'art. 37, comma 8, della legge 448/1998 nonché il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n.
537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma
8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
“regolamentare” dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord., 19/12/2019, n. 34013).
Il primo giudice ha dunque ritenuto corretto l'operato dell' resistente che ha proceduto al CP_2 recupero delle somme pagate, nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza del requisito sanitario.
L'istante ha censurato la pronuncia di primo grado, contestando l'omessa applicazione dei principi in tema di indebito assistenziale, la mancata considerazione della buona fede della ricorrente e del suo legittimo affidamento nell'operato dell' , cui solo è imputabile l'indebita CP_1 erogazione, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei principi di disponibilità delle prove e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 115 c.p.c. Ha osservato come CP_ l' non abbia dato prova di averle notificato un provvedimento formale di revoca e/o di sospensione della prestazione, mai ricevuto dalla istante, la assenza di dolo dell'accipiens, l'errore in cui è incorso l – che non può essere addebitato alla ricorrente, peraltro a Controparte_2 distanza di anni – nel corrispondere i ratei di invalidità civile, pur essendo nelle condizioni di effettuare i dovuti controlli e sospendere l'erogazione della prestazione.
L'appellante ha quindi chiesto di riformare la sentenza gravata annullando il provvedimento di CP_ indebito dell' perché nullo, inefficace e intempestivo, dichiarando che le ragioni di credito avanzate dall' sono irripetibili. Con vittoria di diritti e onorari di giudizio, Controparte_2 con attribuzione.
CP_ Instauratosi il contradditorio, l' non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento. Indi, a seguito del deposito delle note scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va respinto.
CP_ E' pacifico tra le parti che l' ha chiesto la restituzione dei ratei della indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (cat. INVCIV certificato n. 07141816) erogati dal giorno 1.12.2015 al 30.11.2019, per l'importo complessivo di euro 20.852,14, e ciò a seguito della verifica in sede di revisione dell'insussistenza del requisito sanitario (visita del 6.10.2015, definita con verbale del 10.11.2015).
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione ... non sia ... addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che
... rientra ... nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite ... trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3 comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 comma 5, sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La regola che ne deriva, quindi, è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (così Cass., sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018, confermata da numerose pronunce successive, tra le altre
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. n. 13917/2021).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n.
448 del 1998, art. 37 comma 8) che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (cfr. Cass. ord. n. 24180 del 2022).
CP_ Nel caso in esame, per deduzione specifica dell' non contestata in modo preciso dalla parte appellante, l'indebito trae origine dalla revoca della prestazione assistenziale a seguito della verifica negativa del permanere del requisito sanitario. Occorre dunque fare riferimento alla disposizione normativa da ultimo richiamata, che recita: Art. 37 (Verifiche in materia di invalidità civile), comma 8, “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Il venir meno del requisito sanitario determina la sospensione e non spettanza della prestazione assistenziale in godimento sin dalla data della visita di revisione. Inoltre, per pacifica giurisprudenza il provvedimento di revoca del beneficio ha natura meramente dichiarativa e la sua adozione oltre il termine di 90 giorni sopra indicato non compromette la facoltà di recupero dell'indebito da parte della amministrazione.
Invero, la S.C. ha ripetutamente affermato che “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L.
n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del
1998) deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (così
Cass. n. 16260 del 2003. V. negli stessi termini Cass. n. 6091/2002, Cass. n. 6919/2004, Cass. n. 12139 del 2005, Cass. n. 26162/2016, Cass. Ord. n. 26096 del 2010 ove è statuito “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica”, e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”).
Tali principi vanno applicati anche nel caso che ci occupa, in cui, in mancanza di ipotesi che CP_ escludano a priori qualsivoglia affidamento, sono ripetibili i ratei pretesi dall' in quanto maturati successivamente al provvedimento che ha accertato il venir meno del requisito sanitario
(verbale della visita di revisione), restando viceversa irripetibili i ratei maturati in epoca anteriore a tale data.
Nella fattispecie, la carenza del requisito sanitario è stata accertata a seguito di visita di revisione del 6.10.2015, con verbale del 10.11.2015, e l'esito della predetta visita è stato comunicato all'interessato con raccomandata ricevuta il 26.11.2015 (cfr. verbale della visita di revisione del 10.11.2015 e schermata del sito di Poste con la data di spedizione/ricezione della raccomandata, CP_ prodotti dall' in primo grado).
L'indebito oggetto di recupero si riferisce al periodo da dicembre 2015 a novembre 2019, successivo alla visita di revisione (di ottobre/novembre 2015). E' quindi legittimo l'operato CP_ dell' che ha preteso la restituzione delle somme indebitamente riscosse dall'istante dopo l'accertamento amministrativo del venir meno del requisito sanitario, essendo viceversa irrilevante la mancanza di un formale provvedimento di revoca della prestazione, di natura meramente dichiarativa.
Per tali ragioni, accertato l'indebito oggettivo e l'insussistenza del diritto alla percezione delle prestazioni assistenziali per il periodo indicato, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove Parte_1 dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3297/2022
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente via Luongo 66, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella D'Angiolillo; Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 presso questa Corte territoriale, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2349/2022 pubblicata il 10.10.2022 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad accertare l'irripetibilità dell'indebito di euro 20.852,14 relativo a ratei di pensione (indennità di accompagnamento) corrisposti e non spettanti nel periodo dal 1.12.2015 al 30.11.2019, richiesto dall' con comunicazione del 4.11.2019. Controparte_2
CP_ L'appellante ha osservato come l' costituitosi nel precedente grado di giudizio, aveva esposto che la prestazione di invalidità civile erogata era stata revocata a seguito di visita medica di revisione del 6.10.2015 con esito negativo. La Commissione medica, infatti, non aveva confermato il requisito sanitario precedente e la ricorrente era stata giudicata invalida al 100% senza necessità di accompagnamento.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda richiamando la normativa di riferimento e i principi generali enucleati nella materia dell'indebito assistenziale dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha ricordato, come affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, che le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Ciò posto, il primo giudice ha osservato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta. Nella specie, essendo stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario richiesto, il Tribunale ha applicato l'art. 37, comma 8, della legge 448/1998 nonché il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n.
537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma
8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
“regolamentare” dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord., 19/12/2019, n. 34013).
Il primo giudice ha dunque ritenuto corretto l'operato dell' resistente che ha proceduto al CP_2 recupero delle somme pagate, nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza del requisito sanitario.
L'istante ha censurato la pronuncia di primo grado, contestando l'omessa applicazione dei principi in tema di indebito assistenziale, la mancata considerazione della buona fede della ricorrente e del suo legittimo affidamento nell'operato dell' , cui solo è imputabile l'indebita CP_1 erogazione, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei principi di disponibilità delle prove e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 115 c.p.c. Ha osservato come CP_ l' non abbia dato prova di averle notificato un provvedimento formale di revoca e/o di sospensione della prestazione, mai ricevuto dalla istante, la assenza di dolo dell'accipiens, l'errore in cui è incorso l – che non può essere addebitato alla ricorrente, peraltro a Controparte_2 distanza di anni – nel corrispondere i ratei di invalidità civile, pur essendo nelle condizioni di effettuare i dovuti controlli e sospendere l'erogazione della prestazione.
L'appellante ha quindi chiesto di riformare la sentenza gravata annullando il provvedimento di CP_ indebito dell' perché nullo, inefficace e intempestivo, dichiarando che le ragioni di credito avanzate dall' sono irripetibili. Con vittoria di diritti e onorari di giudizio, Controparte_2 con attribuzione.
CP_ Instauratosi il contradditorio, l' non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento. Indi, a seguito del deposito delle note scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va respinto.
CP_ E' pacifico tra le parti che l' ha chiesto la restituzione dei ratei della indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (cat. INVCIV certificato n. 07141816) erogati dal giorno 1.12.2015 al 30.11.2019, per l'importo complessivo di euro 20.852,14, e ciò a seguito della verifica in sede di revisione dell'insussistenza del requisito sanitario (visita del 6.10.2015, definita con verbale del 10.11.2015).
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione ... non sia ... addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che
... rientra ... nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite ... trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3 comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 comma 5, sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La regola che ne deriva, quindi, è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (così Cass., sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018, confermata da numerose pronunce successive, tra le altre
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. n. 13917/2021).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n.
448 del 1998, art. 37 comma 8) che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (cfr. Cass. ord. n. 24180 del 2022).
CP_ Nel caso in esame, per deduzione specifica dell' non contestata in modo preciso dalla parte appellante, l'indebito trae origine dalla revoca della prestazione assistenziale a seguito della verifica negativa del permanere del requisito sanitario. Occorre dunque fare riferimento alla disposizione normativa da ultimo richiamata, che recita: Art. 37 (Verifiche in materia di invalidità civile), comma 8, “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Il venir meno del requisito sanitario determina la sospensione e non spettanza della prestazione assistenziale in godimento sin dalla data della visita di revisione. Inoltre, per pacifica giurisprudenza il provvedimento di revoca del beneficio ha natura meramente dichiarativa e la sua adozione oltre il termine di 90 giorni sopra indicato non compromette la facoltà di recupero dell'indebito da parte della amministrazione.
Invero, la S.C. ha ripetutamente affermato che “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L.
n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del
1998) deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (così
Cass. n. 16260 del 2003. V. negli stessi termini Cass. n. 6091/2002, Cass. n. 6919/2004, Cass. n. 12139 del 2005, Cass. n. 26162/2016, Cass. Ord. n. 26096 del 2010 ove è statuito “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica”, e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”).
Tali principi vanno applicati anche nel caso che ci occupa, in cui, in mancanza di ipotesi che CP_ escludano a priori qualsivoglia affidamento, sono ripetibili i ratei pretesi dall' in quanto maturati successivamente al provvedimento che ha accertato il venir meno del requisito sanitario
(verbale della visita di revisione), restando viceversa irripetibili i ratei maturati in epoca anteriore a tale data.
Nella fattispecie, la carenza del requisito sanitario è stata accertata a seguito di visita di revisione del 6.10.2015, con verbale del 10.11.2015, e l'esito della predetta visita è stato comunicato all'interessato con raccomandata ricevuta il 26.11.2015 (cfr. verbale della visita di revisione del 10.11.2015 e schermata del sito di Poste con la data di spedizione/ricezione della raccomandata, CP_ prodotti dall' in primo grado).
L'indebito oggetto di recupero si riferisce al periodo da dicembre 2015 a novembre 2019, successivo alla visita di revisione (di ottobre/novembre 2015). E' quindi legittimo l'operato CP_ dell' che ha preteso la restituzione delle somme indebitamente riscosse dall'istante dopo l'accertamento amministrativo del venir meno del requisito sanitario, essendo viceversa irrilevante la mancanza di un formale provvedimento di revoca della prestazione, di natura meramente dichiarativa.
Per tali ragioni, accertato l'indebito oggettivo e l'insussistenza del diritto alla percezione delle prestazioni assistenziali per il periodo indicato, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove Parte_1 dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano