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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.2.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Roberto Lopa e Angela Maggioni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Viale
Regina Margherita n. 30;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Massimo De Carli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paderno Dugnano (MI), Via Roma, n.
31/33;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto in data 25 luglio 2003; matrimonio trascritto detto matrimonio è stato regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del competente Comune di Paderno Dugnano (MI), al n. 15, Parte 2, Serie A, Uff. 2 per l'anno 2003.
2. ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali
4. OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI:
A. Il figlio minore , nel suo preminente interesse, è affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_1 la responsabilità genitoriale, con collocazione paritaria presso i genitori stessi, presso le abitazioni di questi e con inserimento nello stato di famiglia del padre.
B. I genitori terranno con sé il proprio figlio, a periodi, di due settimane consecutive, alternati, dalla domenica ad ore 19,30 alle domenica successiva ad ore 19,30; durante i detti periodi, il figlio, per la miglior gestione dei propri impegni (ad es. frequenza oratorio, frequenza attività sportiva), si appoggerà, a sua scelta e sulla base della necessità logistica contingente, alla casa dell'uno e dell'altro genitore, facendo ritorno, una volta terminato l'impegno, presso la casa del genitore con il quale convive in detta settimana.
Il minore trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, come segue, ad anni alterni: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro.
Il minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori, come segue, ad anni alternati: dal giovedì alla domenica mattina con un genitore, dalla domenica mattina al martedì con l'altro.
Il minore trascorrerà le festività infrasettimanali (1° novembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1° Per_1 maggio, 2 giugno) e Carnevale, alternandole tra i genitori e attaccando la festività o l'eventuale ponte al fine settimana di spettanza. I compleanni del minore verranno trascorsi con il genitore che lo ha già presso di sè, mentre l'altro genitore festeggerà appena potrà, anche in deroga al tempo del diritto di visita ordinario, previo accordo tra i genitori stessi.
Il minore trascorrerà le vacanze estive con i genitori come segue, all'interno del periodo di vacanza scolastica estiva: con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, oltre ad ulteriori 5 giorni, periodi da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno, salvo migliori accordi tra i genitori stessi.
C. I genitori, sin da ora, dichiarano la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie abitazioni la figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, negli stessi tempi di visita previsti per PE
. Pt_1
D. Restano sempre salvi i diversi accordi tra i genitori per i tempi di visita.
E. Nel periodo in cui i figli sono con un genitore e si appoggiano per motivi di praticità a casa dell'altro genitore sarà il genitore del periodo di competenza ad andarli a prendere per riportarlo a casa propria. Lo pagina 2 di 5 spostamento dei figli dalla casa di un genitore all'altro per iniziare il periodo di alternanza avviene a cura del genitore che inizierà il periodo.
F. Ciascuno dei genitori si occuperà direttamente delle necessità inerenti il mantenimento dei figli e PE
, nel periodo di permanenza degli stessi presso di sé, con riferimento a vitto ed alloggio. Pt_1
Ogni altra spesa di carattere ordinario verrà divisa di genitori, con i criteri di ripartizione e le modalità di pagamento previsti dalle Linee Guida per le spese straordinarie.
Quanto alle spese c.d. straordinarie, ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento delle stesse nella misura del 50%, secondo le previsioni e le modalità delle linee guida del Tribunale di Monza.
I coniugi concordano che la data entro la quale effettuare la rendicontazione periodica, indicata nelle Linee
Guida, sia il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione della spesa, mentre il giorno 20 del medesimo mese sarà il giorno dell'effettivo conguaglio.
G. Resta a carico integrale della madre la retta scolastica relativa alla figlia per il periodo in cui la PE stessa frequenterà la scuola secondaria di II grado, presso l'Istituto “Don Bosco Village School”, mentre per le altre voci di spesa, relative alla detta frequenza, le parti si riportano alle Linee Guida.
H. Nulla statuire in ordine alla casa coniugale, essendo la stessa stata alienata a terzi.
I. La sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota di piena proprietà del terreno, sito in Cesano Parte_2
Maderno (MB), oltre la proporzionale quota di comproprietà della benda di terreno adibita a vialetto di accesso agli orti distinta in Catasto terreni con i mappali 648, 654, 653, 645 e 651 del foglio 23; il tutto come meglio individuato infra, al sig. , il quale si obbliga ad accettare il trasferimento. Parte_1
Di contro il sig. si impegna ad acquistare dalla signora la quota di proprietà del Parte_1 Parte_2 suddetto terreno oltre la proporzionale quota di comproprietà della benda di terreno adibita a vialetto di accesso agli orti distinta in Catasto terreni con i mappali 648, 654, 653, 645 e 651 del foglio 23.
L'atto notarile di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre 1 mese dalla data di deposito della sentenza di divorzio, salvo impedimenti non imputabili alle parti.
Il terreno, sito in Cesano Maderno (MB), è individuato al NCT di detto Comune come segue: foglio 23- mappali 636, ha. 00.01.41. Euro 0,87, euro 0,80 e 637 ha. 00.01.41 euro 0,87, euro 0,80 (mappale seicentotrentasei e seicentotrentasette della superficie complessiva di are due e centiare ottantadue).
Il trasferimento immobiliare di cui sopra verrà effettuato, senza corrispettivo e senza spirito di liberalità, quale attribuzione traslativa patrimoniale funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
I coniugi chiedono, in relazione al detto trasferimento immobiliare, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L. n. 74/87.
J. Il motoveicolo, mod. Triumph Boneville, tg. BX82027, intestato al Pra al Signor resterà in uso e Pt_1 proprietà esclusiva allo stesso, che sopporterà i relativi costi ed oneri. Trattandosi di bene già ricadente nella comunione, nell'ipotesi di vendita, la moglie si presterà per consentire l'espletamento delle relative formalità. pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.7.2003 Parte_1 Parte_2
a Paderno Dugnano;
- Dall'unione sono nati in data 20.8.2006 e , in data 17.11.2008. PE Pt_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza omologata dal Tribunale di Monza in data 15.9.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (8.9.2022) non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 20.8.2006 e , 17.11.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da PE Pt_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 26.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno Dugnano in data 25.7.2003 (Atto n. 15, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.2.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Roberto Lopa e Angela Maggioni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Viale
Regina Margherita n. 30;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Massimo De Carli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paderno Dugnano (MI), Via Roma, n.
31/33;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto in data 25 luglio 2003; matrimonio trascritto detto matrimonio è stato regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del competente Comune di Paderno Dugnano (MI), al n. 15, Parte 2, Serie A, Uff. 2 per l'anno 2003.
2. ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali
4. OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI:
A. Il figlio minore , nel suo preminente interesse, è affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_1 la responsabilità genitoriale, con collocazione paritaria presso i genitori stessi, presso le abitazioni di questi e con inserimento nello stato di famiglia del padre.
B. I genitori terranno con sé il proprio figlio, a periodi, di due settimane consecutive, alternati, dalla domenica ad ore 19,30 alle domenica successiva ad ore 19,30; durante i detti periodi, il figlio, per la miglior gestione dei propri impegni (ad es. frequenza oratorio, frequenza attività sportiva), si appoggerà, a sua scelta e sulla base della necessità logistica contingente, alla casa dell'uno e dell'altro genitore, facendo ritorno, una volta terminato l'impegno, presso la casa del genitore con il quale convive in detta settimana.
Il minore trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, come segue, ad anni alterni: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro.
Il minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori, come segue, ad anni alternati: dal giovedì alla domenica mattina con un genitore, dalla domenica mattina al martedì con l'altro.
Il minore trascorrerà le festività infrasettimanali (1° novembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1° Per_1 maggio, 2 giugno) e Carnevale, alternandole tra i genitori e attaccando la festività o l'eventuale ponte al fine settimana di spettanza. I compleanni del minore verranno trascorsi con il genitore che lo ha già presso di sè, mentre l'altro genitore festeggerà appena potrà, anche in deroga al tempo del diritto di visita ordinario, previo accordo tra i genitori stessi.
Il minore trascorrerà le vacanze estive con i genitori come segue, all'interno del periodo di vacanza scolastica estiva: con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, oltre ad ulteriori 5 giorni, periodi da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno, salvo migliori accordi tra i genitori stessi.
C. I genitori, sin da ora, dichiarano la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie abitazioni la figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, negli stessi tempi di visita previsti per PE
. Pt_1
D. Restano sempre salvi i diversi accordi tra i genitori per i tempi di visita.
E. Nel periodo in cui i figli sono con un genitore e si appoggiano per motivi di praticità a casa dell'altro genitore sarà il genitore del periodo di competenza ad andarli a prendere per riportarlo a casa propria. Lo pagina 2 di 5 spostamento dei figli dalla casa di un genitore all'altro per iniziare il periodo di alternanza avviene a cura del genitore che inizierà il periodo.
F. Ciascuno dei genitori si occuperà direttamente delle necessità inerenti il mantenimento dei figli e PE
, nel periodo di permanenza degli stessi presso di sé, con riferimento a vitto ed alloggio. Pt_1
Ogni altra spesa di carattere ordinario verrà divisa di genitori, con i criteri di ripartizione e le modalità di pagamento previsti dalle Linee Guida per le spese straordinarie.
Quanto alle spese c.d. straordinarie, ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento delle stesse nella misura del 50%, secondo le previsioni e le modalità delle linee guida del Tribunale di Monza.
I coniugi concordano che la data entro la quale effettuare la rendicontazione periodica, indicata nelle Linee
Guida, sia il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione della spesa, mentre il giorno 20 del medesimo mese sarà il giorno dell'effettivo conguaglio.
G. Resta a carico integrale della madre la retta scolastica relativa alla figlia per il periodo in cui la PE stessa frequenterà la scuola secondaria di II grado, presso l'Istituto “Don Bosco Village School”, mentre per le altre voci di spesa, relative alla detta frequenza, le parti si riportano alle Linee Guida.
H. Nulla statuire in ordine alla casa coniugale, essendo la stessa stata alienata a terzi.
I. La sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota di piena proprietà del terreno, sito in Cesano Parte_2
Maderno (MB), oltre la proporzionale quota di comproprietà della benda di terreno adibita a vialetto di accesso agli orti distinta in Catasto terreni con i mappali 648, 654, 653, 645 e 651 del foglio 23; il tutto come meglio individuato infra, al sig. , il quale si obbliga ad accettare il trasferimento. Parte_1
Di contro il sig. si impegna ad acquistare dalla signora la quota di proprietà del Parte_1 Parte_2 suddetto terreno oltre la proporzionale quota di comproprietà della benda di terreno adibita a vialetto di accesso agli orti distinta in Catasto terreni con i mappali 648, 654, 653, 645 e 651 del foglio 23.
L'atto notarile di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre 1 mese dalla data di deposito della sentenza di divorzio, salvo impedimenti non imputabili alle parti.
Il terreno, sito in Cesano Maderno (MB), è individuato al NCT di detto Comune come segue: foglio 23- mappali 636, ha. 00.01.41. Euro 0,87, euro 0,80 e 637 ha. 00.01.41 euro 0,87, euro 0,80 (mappale seicentotrentasei e seicentotrentasette della superficie complessiva di are due e centiare ottantadue).
Il trasferimento immobiliare di cui sopra verrà effettuato, senza corrispettivo e senza spirito di liberalità, quale attribuzione traslativa patrimoniale funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
I coniugi chiedono, in relazione al detto trasferimento immobiliare, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L. n. 74/87.
J. Il motoveicolo, mod. Triumph Boneville, tg. BX82027, intestato al Pra al Signor resterà in uso e Pt_1 proprietà esclusiva allo stesso, che sopporterà i relativi costi ed oneri. Trattandosi di bene già ricadente nella comunione, nell'ipotesi di vendita, la moglie si presterà per consentire l'espletamento delle relative formalità. pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.7.2003 Parte_1 Parte_2
a Paderno Dugnano;
- Dall'unione sono nati in data 20.8.2006 e , in data 17.11.2008. PE Pt_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza omologata dal Tribunale di Monza in data 15.9.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (8.9.2022) non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 20.8.2006 e , 17.11.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da PE Pt_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 26.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno Dugnano in data 25.7.2003 (Atto n. 15, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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