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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4246 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: servitù, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Arcangelo Armiero;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Pezzullo;
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, il ha citato in Parte_1
giudizio , esponendo: di essere diventato proprietario, in virtù del decreto di Controparte_1
esproprio emesso dalla Rete Ferroviaria Italiana, di un fondo intercluso identificato catastalmente al foglio 13 p.lla 5451; che detto fondo è stato concesso parzialmente in fitto e che gli affittuari, per accedere al terreno, hanno sempre percorso un tratto di stradina sterrata, attualmente di proprietà della convenuta;
che nell'atto di acquisto del terreno da parte della non vi è esplicita CP_1
menzione di una servitù di passaggio in favore del terreno del Comune (in precedenza di proprietà dell'Eca), ma la sua esistenza emerge indubbiamente dalla lettura del rogito;
che la convenuta ha apposto un cancello di rete metallica elettrosaldata a chiusura della stradina sterrata, così impedendo l'accesso agli affittuari.
Parte attrice ha quindi chiesto di accertare la sussistenza dei comportamenti illegittimi da parte della sig.ra , riguardanti l'illegittima realizzazione del cancello di ferro, nonchè di Controparte_1
ordinare alla stessa la eliminazione degli abusi posti in essere ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Si è costituita , la quale ha eccepito in via preliminare l'estinzione del giudizio, Controparte_1 per tardiva riassunzione, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito ha esposto che il cancello della cui installazione si lamenta il è presente in loco Parte_1
da oltre venti anni.
Nel corso del processo, precisamente all'udienza del 12.03.2025, il procuratore della parte attrice ha dato atto che il cancello oggetto di causa è stato rimosso.
Ed effettivamente è stato prodotta una relazione della Polizia Municipale di in cui si Parte_1
rappresenta che durante il sopralluogo effettuato in data 4.02.2025 è stata appurata la rimozione del cancello posto a chiusura del fondo di proprietà CP_1
Di conseguenza, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. n. 18195/12;
Cass. n. 2155/12).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n.
7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia: causare un processo, invero, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta.
Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo
(Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Da un lato si osserva che la convenuta non ha contestato di avere apposto il cancello oggetto di contenzioso, tanto che nella relazione della Polizia Municipale del 18.05.2015- in cui si accerta l'esistenza del cancello de quo - vengono riportate le dichiarazioni della che agli agenti CP_1
dichiara che il cancello era presente da anni ed era tenuto aperto e che solo negli ultimi tempi lo stesso era stato chiuso con catena e lucchetto.
Con tali dichiarazioni la convenuta ha confermato che fino all'apposizione di catena e lucchetto il cancello era aperto, consentendo in tal modo il libero passaggio.
Tuttavia, dall'altro lato, deve evidenziarsi che il non ha fornito prova della Parte_1
esistenza di una servitù di passaggio sulla stradina pacificamente di proprietà di : Controparte_1 di tale servitù non vi è traccia nel decreto di esproprio in favore dell'ente comunale, né nell'atto di acquisto del terreno da parte di (del 9.07.1979). Controparte_1 Soprattutto, non è stata dimostrata l'esistenza di uno, tra i titoli di costituzione della servitù, indicati dall'art. 1031 c.c.; anzi, le allegazioni della parte attrice depongono per una situazione possessoria, che sarebbe stata tutelabile attraverso i tipici rimedi apprestati dall'ordinamento e non certo attraverso l'actio confessoria servitutis, esperita in questa sede.
Per tutti i motivi fin qui esposti, le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4246/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
S. Maria Capua Vetere, 6.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola