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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4341/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4341/2017 promossa da:
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Cava dè Tirreni alla via Baltico,46, rappresentata e difeso dagli avv.ti Flavio Capuozzo e Marco
Senatore giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
(p.i. in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Cava dè Tirreni alla via Forte,25, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Vitale giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 26 luglio 2017, l'odierno attore conveniva in giudizio la ditta al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 14749,80 CP_1 documentata dalla fattura nr. 1 del 2.5.17 di euro 12297,60 e dalla fattura nr.2 del 2.5.17 di euro
2452,20. La ditta attrice sosteneva che l'importo richiesto era dovuto in virtù dell'esecuzione di lavori di riparazione in conseguenza di una negligente ed errata esecuzione e posa in opera, da parte della convenuta, di tubazioni ed avvitature per il montaggio di sprinkler per l'impianto antincendio presso il deposito sito in Scafati alla via Catalano di proprietà della , nonché in conseguenza del CP_2 prelievo, da parte della stessa, di materiali di sua proprietà come analiticamente descritti nella fattura nr.2 del 2.5.2017. Si costituiva regolarmente in giudizio parte convenuta contestando la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. La ditta provvedeva, inoltre, CP_1 contestualmente alla costituzione in giudizio, a spiegare domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi la al pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 8, 9, 10, e 11 del Parte_1 2017, per l'importo complessivo pari ad € 4.500,00 oltre interessi moratori ex lege, a saldo di lavori effettuati dalla convenuta presso i cantieri dell'attrice. Instauratosi il contraddittorio la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale e l'espletamento della prova testi come ammessa ed all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 ottobre 2024 veniva, quindi, assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
*
La domanda così come proposta non può essere accolta. Parimenti inaccoglibile è la spiegata domanda riconvenzionale come proposta da parte della convenuta.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di lavori di riparazione eseguiti dalla parte attrice in conseguenza di una asserita negligente ed errata esecuzione e posa in opera da parte della convenuta per il montaggio di sprinkler per l'impianto antincendio presso il deposito di proprietà della sito in Scafati. Orbene va innanzitutto precisato che spetta al creditore che agisce per il CP_2 pagamento di un credito, fornire adeguata prova in merito al titolo che deduce essere il fondamento della sua pretesa. In particolare, in merito alla esecuzione di lavori, la granitica giurisprudenza di legittimità afferma che chi chiede il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità della somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonea prova dell'ammontare del credito le fatture, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte ( Cass. 10860 del 2007). Nel caso che ci occupa l'attore chiede il pagamento della fattura nr. 2 del 2.5.17 per l'importo di euro 12297,60 asserendo di aver eseguito dei lavori di riparazione resisi necessari a seguito della cattiva esecuzione degli stessi da parte della ditta presso il deposito sito in Scafati. Senochè la ditta convenuta contesta la CP_1 CP_2 circostanza asserendo invece la esecuzione degli stessi a regola d'arte. Spettava, quindi, all'attore provare l'esecuzione dei lavori eseguiti, la titolarità degli stessi, la consistenza dei lavori mal eseguiti e degli eventuali danni. Parte attrice ha inteso corroborare i propri assunti formulando capitoli di prova tesi a dimostrare l'esecuzione delle opere. Orbene le dichiarazioni rese dai testi escussi presentano scarso valore probatorio e comunque niente provano in merito alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta convenuta e l'esatta consistenza dei lavori eseguiti in riparazione da parte dell'attrice. A fronte di tali ingiustificate carenze non potrebbe di certo il Giudice dedurre, né la realizzazione dei lavori da parte della convenuta non a regola d'arte, né l'effettiva realizzazione delle riparazioni da parte della ditta attrice, nè che il costo dei lavori di riparazioni eseguiti fosse quello di cui alla fattura nr. 2 del 2.5.2017, solo perché tanto apoditticamente confermato attraverso una prova per testi. In sostanza, le sole deposizioni testimoniali, rese comunque da testi alle dipendenze della parte attrice, e la carenza di qualsivoglia documentazione attestante la cattiva esecuzione delle opere e le relative riparazioni,
pagina 2 di 3 lascia ritenere non raggiunta né la prova della esistenza di vizi nell'esecuzione, né la prova in merito alla realizzazione nonché all'entità delle riparazioni, né la prova in merito alla titolarità di quest'ultime. Venendo quindi alla domanda sulla richiesta di pagamento della fattura nr. 1 del 2 maggio 2017 per l'importo di euro 2452,20 avente ad oggetto il pagamento della merce che parte attrice assume essere di sua proprietà, presente presso il deposito , va innanzitutto chiarito che della stessa non si è data CP_2 idonea prova né della proprietà né, tantomeno, dell'effettiva consegna alla parte convenuta.
Ed invero!
Sempre in virtù del richiamato principio di diritto secondo cui spetta al creditore fornire piena prova della fonte e della sussistenza del credito vantato, mentre spetterà al convenuto fornire idonea prova contraria, mediante la deduzione e prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa, va evidenziato che, a fronte della contestazione specifica proposta dalla ditta convenuta in merito al mancato prelievo della merce, l'attrice avrebbe dovuto provare l'effettiva consegna della merce in favore della controparte;
il che non può dirsi avvenuto. Invero nessun documento di trasporto relativo alla stessa è stato presentato, né alcuna prova in merito alla proprietà della merce di cui si chiede il pagamento. Quanto poi alla prova orale articolata, la stessa nulla ha provato in merito limitandosi, i testi escussi, a dichiarare la mancanza della predetta merce presso il deposito ma non di aver assistito al prelievo della stessa da parte di chi e per conto di chi.
Concludendo dunque, la domanda formulata dalla ditta attrice non potrà trovare accoglimento per difetto di prova circa i fatti costitutivi della stessa.
Passando, infine, alla domanda riconvenzionale, come spiegata da parte convenuta, occorre rilevare la sua infondatezza in quanto priva di qualsiasi sostegno probatorio. Invero il convenuto ha depositato le fatture di cui il chiede il pagamento nonché le scritture contabili, senza però provare l'avvenuta prestazione di cui si richiede il pagamento. L'attore, dal canto suo, ha comunque documentato il pagamento di fatture a favore della convenuta relative alle causali di cui si chiede il pagamento in riconvenzionale. Ebbene si ritiene che, nonostante che le fatture e l'estratto delle scritture contabili possano costituire ex se valore indiziario volto a concretare una valida prova per presunzione, la contestazione avanzata dall'attore in merito, rende le stesse, in mancanza di altre risultanze, inidonee a tale scopo.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda come proposta da parte attrice;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale come spiegata da parte convenuta;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera inferiore, 5 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4341/2017 promossa da:
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Cava dè Tirreni alla via Baltico,46, rappresentata e difeso dagli avv.ti Flavio Capuozzo e Marco
Senatore giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
(p.i. in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Cava dè Tirreni alla via Forte,25, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Vitale giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 26 luglio 2017, l'odierno attore conveniva in giudizio la ditta al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 14749,80 CP_1 documentata dalla fattura nr. 1 del 2.5.17 di euro 12297,60 e dalla fattura nr.2 del 2.5.17 di euro
2452,20. La ditta attrice sosteneva che l'importo richiesto era dovuto in virtù dell'esecuzione di lavori di riparazione in conseguenza di una negligente ed errata esecuzione e posa in opera, da parte della convenuta, di tubazioni ed avvitature per il montaggio di sprinkler per l'impianto antincendio presso il deposito sito in Scafati alla via Catalano di proprietà della , nonché in conseguenza del CP_2 prelievo, da parte della stessa, di materiali di sua proprietà come analiticamente descritti nella fattura nr.2 del 2.5.2017. Si costituiva regolarmente in giudizio parte convenuta contestando la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. La ditta provvedeva, inoltre, CP_1 contestualmente alla costituzione in giudizio, a spiegare domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi la al pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 8, 9, 10, e 11 del Parte_1 2017, per l'importo complessivo pari ad € 4.500,00 oltre interessi moratori ex lege, a saldo di lavori effettuati dalla convenuta presso i cantieri dell'attrice. Instauratosi il contraddittorio la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale e l'espletamento della prova testi come ammessa ed all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 ottobre 2024 veniva, quindi, assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
*
La domanda così come proposta non può essere accolta. Parimenti inaccoglibile è la spiegata domanda riconvenzionale come proposta da parte della convenuta.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di lavori di riparazione eseguiti dalla parte attrice in conseguenza di una asserita negligente ed errata esecuzione e posa in opera da parte della convenuta per il montaggio di sprinkler per l'impianto antincendio presso il deposito di proprietà della sito in Scafati. Orbene va innanzitutto precisato che spetta al creditore che agisce per il CP_2 pagamento di un credito, fornire adeguata prova in merito al titolo che deduce essere il fondamento della sua pretesa. In particolare, in merito alla esecuzione di lavori, la granitica giurisprudenza di legittimità afferma che chi chiede il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità della somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonea prova dell'ammontare del credito le fatture, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte ( Cass. 10860 del 2007). Nel caso che ci occupa l'attore chiede il pagamento della fattura nr. 2 del 2.5.17 per l'importo di euro 12297,60 asserendo di aver eseguito dei lavori di riparazione resisi necessari a seguito della cattiva esecuzione degli stessi da parte della ditta presso il deposito sito in Scafati. Senochè la ditta convenuta contesta la CP_1 CP_2 circostanza asserendo invece la esecuzione degli stessi a regola d'arte. Spettava, quindi, all'attore provare l'esecuzione dei lavori eseguiti, la titolarità degli stessi, la consistenza dei lavori mal eseguiti e degli eventuali danni. Parte attrice ha inteso corroborare i propri assunti formulando capitoli di prova tesi a dimostrare l'esecuzione delle opere. Orbene le dichiarazioni rese dai testi escussi presentano scarso valore probatorio e comunque niente provano in merito alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta convenuta e l'esatta consistenza dei lavori eseguiti in riparazione da parte dell'attrice. A fronte di tali ingiustificate carenze non potrebbe di certo il Giudice dedurre, né la realizzazione dei lavori da parte della convenuta non a regola d'arte, né l'effettiva realizzazione delle riparazioni da parte della ditta attrice, nè che il costo dei lavori di riparazioni eseguiti fosse quello di cui alla fattura nr. 2 del 2.5.2017, solo perché tanto apoditticamente confermato attraverso una prova per testi. In sostanza, le sole deposizioni testimoniali, rese comunque da testi alle dipendenze della parte attrice, e la carenza di qualsivoglia documentazione attestante la cattiva esecuzione delle opere e le relative riparazioni,
pagina 2 di 3 lascia ritenere non raggiunta né la prova della esistenza di vizi nell'esecuzione, né la prova in merito alla realizzazione nonché all'entità delle riparazioni, né la prova in merito alla titolarità di quest'ultime. Venendo quindi alla domanda sulla richiesta di pagamento della fattura nr. 1 del 2 maggio 2017 per l'importo di euro 2452,20 avente ad oggetto il pagamento della merce che parte attrice assume essere di sua proprietà, presente presso il deposito , va innanzitutto chiarito che della stessa non si è data CP_2 idonea prova né della proprietà né, tantomeno, dell'effettiva consegna alla parte convenuta.
Ed invero!
Sempre in virtù del richiamato principio di diritto secondo cui spetta al creditore fornire piena prova della fonte e della sussistenza del credito vantato, mentre spetterà al convenuto fornire idonea prova contraria, mediante la deduzione e prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa, va evidenziato che, a fronte della contestazione specifica proposta dalla ditta convenuta in merito al mancato prelievo della merce, l'attrice avrebbe dovuto provare l'effettiva consegna della merce in favore della controparte;
il che non può dirsi avvenuto. Invero nessun documento di trasporto relativo alla stessa è stato presentato, né alcuna prova in merito alla proprietà della merce di cui si chiede il pagamento. Quanto poi alla prova orale articolata, la stessa nulla ha provato in merito limitandosi, i testi escussi, a dichiarare la mancanza della predetta merce presso il deposito ma non di aver assistito al prelievo della stessa da parte di chi e per conto di chi.
Concludendo dunque, la domanda formulata dalla ditta attrice non potrà trovare accoglimento per difetto di prova circa i fatti costitutivi della stessa.
Passando, infine, alla domanda riconvenzionale, come spiegata da parte convenuta, occorre rilevare la sua infondatezza in quanto priva di qualsiasi sostegno probatorio. Invero il convenuto ha depositato le fatture di cui il chiede il pagamento nonché le scritture contabili, senza però provare l'avvenuta prestazione di cui si richiede il pagamento. L'attore, dal canto suo, ha comunque documentato il pagamento di fatture a favore della convenuta relative alle causali di cui si chiede il pagamento in riconvenzionale. Ebbene si ritiene che, nonostante che le fatture e l'estratto delle scritture contabili possano costituire ex se valore indiziario volto a concretare una valida prova per presunzione, la contestazione avanzata dall'attore in merito, rende le stesse, in mancanza di altre risultanze, inidonee a tale scopo.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda come proposta da parte attrice;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale come spiegata da parte convenuta;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera inferiore, 5 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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