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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara TESSAROLLO C.F._1
- Ricorrente -
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
contumace
- Resistente -
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 20.4.1998, con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cassola dell'anno
1998 Parte 2, serie A, n. 4;
2. nulla prevedere in ordine al mantenimento dei figli e dei signori e Parte_1
in quanto tutti economicamente autosufficienti. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.10.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Cassola il 18.4.1998; che Controparte_1
dall'unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 2001/2023, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, né Controparte_1
compariva all'udienza del 7.2.2025 avanti il Giudice Relatore, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
All'udienza del 18.2.2025, nella contumacia del resistente, la causa era discussa oralmente dal procuratore attoreo e rimessa al Collegio per la decisione sulle
2 conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da Parte_1
è meritevole di accoglimento.
[...]
Invero, è decorso il termine di legge tra l'udienza presidenziale della procedura di separazione promossa da avanti il Tribunale di Vicenza, Parte_1
conclusasi con sentenza n. 2001/2023 (irrevocabile il 23.4.2024), e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del 7.2.2025 dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cassola il 18.4.1998;
[...] Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4 , parte II, serie A, anno 1998;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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