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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 9215/2023 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
TRA
La sig.ra nata a [...] il [...] CF: Controparte_1
, residente in [...]
34 e la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. , P.I. , con sede in LI Controparte_2 P.IVA_1 alla via San Giovanni in Porta n. 34, ed entrambi elettivamente domiciliati in LI alla Piazza Nicola Amore n.
6. Presso lo studio dell'avv. Vittoria Assunta Sarubbi (CF: , del Foro di Potenza dalla quale C.F._2 sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione depositato nel fascicolo di parte del procedimento innanzi il Giudice di Pace, come in atti. ATTORI
CONTRO
LI (C.F. Controparte_3 Cont
) in persona del suo amm.re p.t., n.q. di legale P.IVA_2 Controparte_5 rapp.te della elett.te dom.to, in LI alla Galleria Controparte_6
Vanvitelli n. 26 presso lo studio dell'Avv. Roberto Iovine (C.F.
– PEC che C.F._3 Email_1 lo rappresenta e difende, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parti attrici: - Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della delibera punto 3 dell'ordine del giorno relativamente alla approvazione del riparto della spesa impiegata per i lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura del fabbricato Anticaglia 13, che ha attribuito alla unità immobiliare della sig.ra la somma di € 194,62 ed alla unità Controparte_1 immobiliare della a somma di € 214,08, calcolata in base ai millesimi Pt_1 di proprietà delle singole unità, e ritenere le stesse non dovute nella misura richiesta. - Accertare dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera del 28 maggio 2021, relativamente alla decisione adottata sul punto 10 dell'ordine del giorno, all'art. 2) in quanto la sosta dei veicoli per un tempo di trenta minuti, costituisce grave violazione e/o compromissione del diritto di proprietà dei locali di proprietà degli attori nonché grave pregiudizio con conseguente impedimento e/o limitazione del diritto di usare il cortile condominiale per entrare o uscire, a piedi e con i propri mezzi, dai locali di loro proprietà; - Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della delibera del 28.05 2021, punto 10 dell'ordine del giorno, relativamente alla possibilità consentita ai condomini di effettuare rilievi fotografici e video, a persone e cose, per accertare le violazioni delle norme che disciplinano l'uso del cortile
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze CP_7 ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.
Conclusioni parte convenuta: In via principale, nel merito, rigettare in toto la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi suesposti. Vittoria di spese e compensi di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione le parti attrici convenivano innanzi a questo Tribunale il per Controparte_8 sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare del 28.05.2021. A sostegno della domanda assumevano di essere proprietari di due distinte unità immobiliari all'interno del medesimo condominio, lamentando l'illegittimità, l'annullabilità e/o la nullità della suddetta delibera relativamente ai punti 3) e 10) di cui all'OdG; in particolare, quanto al capo 3), deducevano una illegittima ripartizione tra i condomini della spesa di € 16.989,90 relativa ai lavori ai lastrici solari, in quanto effettuata in base ai millesimi di tabella generale, e dunque senza tener della effettiva “verticalità” degli stessi, ovvero la specifica incidenza dei lavori rispetto alla verticale coperta;
quanto invece al capo 10), lamentavano l'illegittimità di quanto ivi stabilito in ordine alla regolamentazione della sosta temporanea di veicoli all'interno del cortile lesiva del diritto di accesso ai locali di loro proprietà - CP_7 prospicienti il suddetto cortile;
venivano altresì impugnate anche le modalità di accertamento del superamento del limite massimo consentito per la sosta.
Si costituiva il convenuto il quale confermava l'erroneità del CP_3 riparto della spesa per l'impermeabilizzazione dei lastrici di copertura come liquidata nella impugnata delibera, precisando però di avere successivamente aderito all'eccezione delle parti attrici, modificando tale ripartizione in ragione della verticalità dei lastrici;
impugnava in ogni caso la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, matura la causa per la decisione, all'udienza del 25.02.2025 fissata ex art. 281 sexies, il fascicolo era assegnato a sentenza con termine per note.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito, va prima di tutto dichiarata la cessata materia del contendere per quanto concerne il primo capo, avente ad oggetto l'annullamento della delibera impugnata per errata ripartizione della spesa per l'impermeabilizzazione dei lastrici di copertura. A tal riguardo, l'assemblea del 16.07.2021, come riconosciuto da entrambe le parti, aderendo alle eccezioni sollevate in sede di mediazione dagli odierni attori, ha deliberato di rettificare le quote di competenza dei condòmini e la Controparte_1 Parte_1
(attuali parti attrici), affidando all'uopo incarico ad un Tecnico e con
[...] ciò revocando di fatto il punto oggetto di impugnazione della delibera datata 28.05.2021.
Il secondo capo, concernente il punto 10 dell'ordine del giorno ed avente ad oggetto l'opposizione alla regolamentazione del diritto di sosta occasionale nel piazzale del condominio, va rigettato. A tal riguardo va rilevato che a norma dell'art. 1117 C.C. le aree di parcheggio rientrano tra le parti comuni dell'edificio, e come tali tutti i condomini hanno diritto a goderne. Tale diritto però ben può essere regolamentato dal consesso condominiale, come espressamente previsto dall'art. 1138 C.C.; quindi la previsione di un regolamento adottato dall'assemblea che disciplini la sosta limitandola ad un periodo di trenta minuti appare del tutto legittima e non costituisce valido motivo di impugnazione, specie ove, come nel caso in esame, la disponibilità di spazio per il parcheggio sia scarsa ed insufficiente.
Ugualmente privo di pregio è il terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto le modalità di rilevamento da parte dei condomini del superamento del limite orario concesso per il parcheggio, di cui all'art. 2), del regolamento d'uso del cortile . Al riguardo la corte di Cassazione ha sancito che CP_7 fotografare le autovetture in sosta sul suolo privato non integra il reato di molestia (Cass. Pen. Sez. I, n. 18744/2023). Giova evidenziare che nel caso di specie, sottoposto all'esame della Corte, le foto erano state fatte proprio per informare l'amministratore di condominio in merito al parcheggio irregolare di una autovettura sul suolo privato comune;
orbene, con riguardo a ciò il Giudice di legittimità ha chiarito esplicitamente che tale scopo non costituisce un “biasimevole motivo”. L'eccezione di “illiceità dell'oggetto della delibera”, sollevata dagli Attori appare pertanto infondata, come pure la lamentata
“illegittimità del criterio di accertamento delle violazione delle norme regolamentari”; peraltro va rimarcato che a fronte di tali impugnative, le parti attrici non indicano in concreto alcuna norma atta a sostenerle, e ciò in difformità di quanto disposto dall'art. 163 C.P.C. che annovera tra gli elementi obbligatori dell'atto introduttivo di causa gli elementi di diritto che si assumono violati.
In merito a spese ed onorari di lite, va primariamente considerato il principio della soccombenza virtuale, concernente il primo capo di opposizione a riguardo del quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere. Orbene, risultando per tabulas che la ripartizione contenuta in delibera era errata per violazione del principio di ripartizione delle spese dei lastrici solari secondo il criterio della proiezione verticale, essendo stato revocato il punto oggetto di causa solo successivamente all'avvio del procedimento di impugnazione della delibera, il convenuto condominio va dichiarato, al riguardo, soccombente virtuale. Per tanto, in ragione della reciproca soccombenza, le spese di causa andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Dichiara cessata la materia del contendere in merito al primo capo di opposizione concernente la delibera del Controparte_3
in LI (C.F. approvata addì 28.05.2021,
[...] CP_3 P.IVA_2 per cui è causa, e segnatamente quanto disposto al punto 3 dell'ordine del giorno relativamente alla approvazione del riparto della spesa impiegata per i lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura del fabbricato.
-B) Rigetta nella restante parte la proposta opposizione.
-C) Spese legali compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Così deciso in LI, 22/05.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria