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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1718/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante , Parte_2 rappresentato e difeso dall' avv. COSCARELLA GIOVANNI – ATTORE
CONTRO
(P.I.: ; C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 [...]
), rappresentata e difesa dall' avv. GIANZI ANTONIO – CONVENUTA C.F._1
OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità ex art. 2051 CC
CONCLUSIONI: per l' ATTRICE: < s' insiste per la condanna delle convenute al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 14.977,88, come quantificata nell'ambito della C.T.U. acquisita in questo giudizio, cui deve aggiungersi la somma di euro 2.188,68 corrisposta dalla ricorrente all'Avv. A. Gianzi (v.fatt. e contabile bonifico all.) e di euro 2.803,99 corrisposta al Dott. (v. fatt. all.) oltre al pagamento Persona_1 dei maggiori danni, di natura patrimoniale e non, quali il danno all'immagine professionale ed aziendale subito dalla predetta , così come indicati e quantificati nel ricorso primigenio ovvero della diversa somma che potrà essere giudizialmente statuita secondo equità e giustizia. Con ogni ulteriore accessorio dovuto per legge e con vittoria di spese e competenze di lite>> (tali le conclusioni nella nota di p.c. ex art. 127 ter CPC;
nell' atto introduttivo è stato chiesto che la condanna alle spese fosse pronunciata con distrazione ex art. 93 CPC) per la CONVENUTA: < 1) rigettare il ricorso avversario e tutte le domande proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto e diritto previa declaratoria di inammissibilità per carenza di titolarità passiva della resistente con Controparte_1
accertamento di estraneità della resistente al rapporto processuale instaurato;
2) in via
1 meramente gradata …, e nella denegata di accoglimento della domanda, dichiarare il terzo chiamato in garanzia tenuto a manlevare la Controparte_2 resistente e, per l'effetto, risarcire il danno eventualmente CP_1 Controparte_1
accertato; 3) con richiesta di condanna delle spese legali per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. oltre alla sanzione del risarcimento del danno, di cui al comma 1 e alla ipotesi aggiuntiva individuata dal comma 3, …>> per il TERZO CHIAMATO << - In via preliminare Controparte_2 ed assorbente: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'odierna azione avanzata dalla nonché l'esistenza Parte_1 di un giudicato inter partes e quindi la violazione del ne bis in idem;
… - - dichiarare la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza e/o incertezza del “quantum” richiesto;
- dichiarare la nullità ed inammissibilità, quindi la inutilizzabilità ed inopponibilità della CTU, depositata nel giudizio n. 1264/2021 RG ex art. 696 bis cpc, nei confronti del sig. e della deducente Compagnia in quanto non parti del CP_1
procedimento; - dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 poiché non titolare del diritto risarcitorio relativo ai danni all'immobile; - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Compagnia deducente e quindi la inoperatività della polizza, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio, per le motivazioni di cui in comparsa;
In ipotesi subordinata di ingresso nel merito: - rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla perché assolutamente Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto;
ovvero, in estremo subordine, … , previo accertamento della responsabilità del sig. , determinare l'esatta entità della pretesa Controparte_1
nei limiti delle condizioni di polizza>>
I FATTI
1 Con ricorso depositato in data 18.7.2022, la Parte_1
ha agito, nelle forme del processo sommario di cognizione (art.
[...]
702 bis e ss CPC, nel testo illo tempore vigente) nei confronti di
[...]
titolare della omonima , per essere risarcita dei danni ad CP_1 CP_1 essa derivati dall' allagamento dei locali della sua farmacia sita in Corigliano –
Rossano, via Nazionale n. 22/A e B, avvenuto il 23.9.2020.
La ricorrente ha dedotto:
2 - che l' allagamento era derivato da una consistente perdita d' acqua proveniente dal sovrastante appartamento di proprietà della condotta in Controparte_4
locazione dalla ditta di;
CP_1 Controparte_1
- che, al fine di accertare le esatte cause dell' allagamento e di stimare i danni subiti dalla farmacia, la società aveva azionato procedimento di ATP nei confronti sia della he di (procedimento iscritto Controparte_4 Controparte_1
al n. 1264/2021 RGACC);
- che il giudice dell' ATP aveva disposto l' accertamento, tuttavia dichiarando previamente il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- che il CTU incaricato, ing. , aveva acclarato che la perdita d' acqua Persona_1 era derivata da un guasto dell' autoclave posta all' interno dell' appartamento della e aveva stimato i danni nel complessivo importo di € Controparte_4
14.977,88;
- che, considerato altresì l' ulteriore danno da lucro cessante, essa ricorrente aveva patito un pregiudizio patrimoniale ammontante complessivamente a €
70.000,00.
Quindi la ha chiesto condannarsi a Parte_1 Controparte_1 risarcire il danno nella misura di € 70.000,00 nonché al pagamento delle spese del pregresso procedimento di ATP e delle spese del presente giudizio (queste ultime con distrazione in favore del procuratore, avv. G. Coscarella).
2.a ha resistito alla domanda, deducendo: Controparte_1
- che egli non era legittimato passivamente, come già affermato dal giudice del procedimento di ATP;
- che i risultati dell' ATP non sono opponibili ad esso resistente, essendo la relativa
CTU stata esperita nel contraddittorio della sola Controparte_4
- che le spese del procedimento di ATP non possono essere ripetute nei confronti di esso resistente, stante il difetto di legittimazione passiva affermato dal giudice del detto procedimento di istruzione preventiva.
2.b Tuttavia, assumendo di essere coperto da polizza accesa con la
[...] ha chiesto il differimento dell' udienza al fine di chiamare in causa Controparte_2 quest' ultima per essere manlevato in caso di soccombenza.
3 La si è costituita ed ha eccepito: P_
3 - che la domanda attorea è improcedibile in quanto proposta senza il previo esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 decreto legge n. 132/2014 e legge conversione n. 162/2014;
- che la pronuncia del giudice dell' ATP in punto di difetto di legittimazione passiva del ha efficacia di giudicato e, quindi, preclude la proposizione della CP_1
presente domanda nei suoi confronti;
- che la domanda è incerta quanto al petitum e alla causa petendi;
- che comunque degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente deve rispondere la soc. quale proprietaria dell' immobile e non il CP_4
conduttore.
4 Disattesa dal e dalla compagnia la proposta conciliativa formulata dal CP_1 giudice all' udienza del 6.3.2023, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 CPC e all' esito lo scrivente giudice ha ammesso la prova testi chiesta dalla società attrice.
Espletata la prova e precisate dai difensori le conclusioni con il deposito delle rispettive note ex art. 127 ter CPC, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del
7.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 In rito, va premesso che la causa, iniziata nelle forme del processo sommario di cognizione, è stata poi convertita implicitamente nel rito ordinario nel momento in cui,
Contr all' udienza dell' 8.5.2023, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6
(nel testo previgente alla c.d. ), senza che, nei successivi atti difensivi, alcuna delle parti abbia mosso contestazioni al riguardo. La prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario ha trovato conferma nelle modalità di assunzione della causa in decisione, avvenuta con la concessione dei termini ex art. 190 CPC.
7 Sempre in rito, va disattesa l' eccezione di improcedibilità sollevata dalla P_
, per il mancato previo esperimento della negoziazione assistita. A tacer d' altro, la
[...] presente causa, avente ad oggetto richiesta risarcitoria di € 70.000,00 derivante da responsabilità ex art. 2051 CC, esula dai casi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità (vedi art. 3 art. 3 decreto legge n. 132/2014 e legge conversione n. 162/2014).
8 Parimenti priva di pregio è l' ulteriore eccezione della inerente l' asserita P_ preclusione di giudicato costituita dalla pronuncia del giudice dell' ATP in ordine al
4 difetto di legittimazione passiva del quale soggetto conduttore e non CP_1 proprietario dell' immobile da cui la causa del danneggiamento è promanata (la perdita d' acqua). L' ordinanza del giudice dell' ATP ha statuito sulla legittimazione passiva ai limitati fini dell' ammissione dell' atto di istruzione preventiva richiesto. Tale provvedimento non può spiegare alcuna efficacia di giudicato, non essendo né una sentenza né un provvedimento avente valore sostanziale di sentenza. Altro discorso è quello del valore probatorio che la CTU eseguita in sede di ATP può avere nel giudizio di merito riguardante soggetti che non hanno partecipato al procedimento di ATP (su cui vedi infra).
9.a Venendo al merito della domanda, dalle testimonianze raccolte e dall' ATP emerge sembra ombra di dubbio che l' allagamento della farmacia della società attrice è derivato dalla copiosa fuoriuscita d' acqua dal serbatoio dell' autoclave posta all' interno dell' appartamento concesso in locazione dalla a Controparte_4 [...]
Il teste , amministratore della stessa CP_1 Tes_1 Controparte_4
ha riferito: < sono stato chiamato dalla Farmacia e recatomi sul posto, dopo aver contattato il , sono riuscito ad entrare nel suo appartamento ed ho Controparte_1 constatato la rottura del galleggiante del serbatorio dell'autoclave. Preciso di non aver visto il galleggiante rotto ma di ricordare che il sig. ha sbloccato il galleggiante e CP_1 da allora l'acqua ha smesso di fuoriuscire dal serbatoio. Oltre a me nell'appartamento del è entrato il dott. il e un incaricato dell' CP_1 Pt_2 Controparte_1
aministratore di condominio, che io nel frattempo avevo interpellato, sig.
[...]
. L' eccezione di incapacità a testimoniare del tempestivamente Per_2 Tes_1
sollevata dalla difesa della compagnia è infondata alla luce del principio di diritto secondo cui la << … incapacità a testimoniare nel processo civile … sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art.
100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile …>> (Cass. Sez. I^ 18/03/2024, n. 7171): quindi, la qualità, in capo a , di legale rappresentante della società proprietaria Tes_1 dell' immobile - nei confronti della quale sarebbe astrattamente ipotizzabile una corresponsabilità nell' evento dannoso - non vale a determinare l' incapacità del predetto a testimoniare ai sensi dell' art. 246 CPC, in quanto nella causa de qua la non ha alcun interesse proprio, attuale e concreto, che la legittimi ad CP_4
intervenire nel giudizio.
5 La deposizione del teste trova indiretta conferma nelle deposizioni degli altri testi Tes_1
attorei e , entrambi dipendenti della Testimone_2 Testimone_3 società attrice, i quali hanno visto di persona, all' atto dell' apertura mattutina dell' esercizio, l' allagamento e la provenienza dell' acqua dal soffitto (id est: dall' appartamento condotto dal , sovrastante la farmacia). CP_1
9.b Anche la CTU eseguita in sede di ATP dall' ing. conferma che l' allagamento Per_1
è stato determinato dalla fuoriuscita d' acqua dal serbatoio dell' impianto autoclave posto nell' appartamento condotto dal . Al riguardo, va osservato che il fatto CP_1 che la detta CTU abbia avuto svolgimento nell' assenza del (reputato a torto CP_1 dal giudice dell' ATP privo di legittimazione passiva) non priva in senso assoluto la CTU di valenza probatoria nel presente giudizio a carico del . Essa infatti CP_1
costituisce comunque un elemento di prova valutabile dal giudice nel contesto delle altre circostanze (vedi Cass. n. 30298/2023, Cass. n. 8702/2013 e Cass. n.
7364/2012).
10 La responsabilità ex art. 2051 CC per i danni conseguiti alla rottura dell' impianto dell' autoclave è nella specie riconducibile al conduttore e non al proprietario dell' immobile, in quanto il congegno di controllo del serbatoio era esterno alle mura e quindi sotto la sfera di controllo del conduttore. Vale infatti il principio di diritto secondo cui << in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità>> (Cass. sez. III^ Sentenza n. 10983 del 26/04/2023).
11 Passando all' esame dei danni cagionati, i suindicati testimoni Tes_2
e hanno confermato i danni visibili nelle foto prodotte
[...] Testimone_3
da parte attrice. Il CTU dott. ha stimato, in misura prudenziale, i danni nel Per_1 complessivo ammontare di € 14.977,88 IVA compresa, così ripartiti: 1) danni all' immobile 7.562,78 euro;
2) Danni all'impianto elettrico 1.830,00 euro;
3) Danni all'attrezzatura informatica 2.873,10 euro;
4) Danno mancato incasso 2.712,00 euro. L' attendibilità della stima, verso la quale la difesa del non ha mosso alcuna CP_1
specifica contestazione di merito, appare confacente alle risultanze della documentazione fotografica prodotta. Non si comprende – a fronte della puntualità della
6 detta CTU – da quali argomenti la società attrice tragga la quantificazione complessiva dei danni nella iperbolica misura di € 70.000,00.
12 Sull' importo di € 14.977,88 maturano gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della stima (22.4.2022, data del deposito della CTU) alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri di Cass. SU n. 1712/1995: di qui, un credito onnicomprensivo ad oggi di € 18.039,00.
13 La compagnia è tenuta a manlevare il del debito risarcitorio P_ CP_1 accertato, al netto della franchigia di € 150,00 prevista dalle condizioni di polizza.
14.a La parziale soccombenza della società attrice giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con obbligo del e della compagnia di CP_1 rifondere la residua metà (valore della causa: € 14.977,00).
14.b Le spese del pregresso procedimento di ATP non possono essere poste a carico del , in quanto questi è stato estromesso dal detto procedimento in forza del CP_1
difetto di legittimazione passiva ravvisato dal giudice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
e del terzo chiamato così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 18.039,00;
b) dichiara la tenuta a manlevare il Controparte_2
dal detto pagamento al netto della franchigia di € 150,00; CP_1
c) compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna
[...]
e la al pagamento della CP_1 Controparte_2 residua metà in favore della società attrice – e, per essa, dell' avv. GIOVANNI
COSCARELLA, procuratore distrattario -; spese che liquida nell' interezza in
€ 145,50 per spese vive e € 5.070,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
d) rigetta l' istanza della società attrice di rimborso delle spese del pregresso procedimento di ATP iscritto al n. 1264/2021 RGACC.
Così deciso in Castrovillari, in data 11/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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