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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3136 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
nata a [...]/SP (Brasile) il 20.01.1999 Parte_1
(c. ); nato a [...]/SP (Brasile) il 24.07.1959 (c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1
); , nata a [...]/SP (Brasile) il C.F._2 Parte_2
26.11.1991 (c.f. ; nato a [...]/SP (Brasile) il C.F._3 Parte_3
20.09.1989 (c.f. ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Bordi e dall'Avv. C.F._4
Gemma Rodorigo entrambe del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_2 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato in [...] Controparte_3 nel Comune di Fuscaldo (CS) il 15 giugno 1892, figlio di e , ed emigrato Controparte_4 CP_5 in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 06 agosto 1910 contraeva Controparte_3 matrimonio con . In data 19 luglio 1923 nasceva in Brasile il figlio di Controparte_6 CP_3
, il quale in data 25 settembre 1948 si univa in matrimonio con
[...] Persona_1 CP_7
e dal matrimonio nascevano: , in data 07 ottobre 1951 e
[...] Persona_2 CP_1
in data 24 luglio 1959.
[...]
contraeva matrimonio in data 31 maggio 1980 con e Persona_2 Persona_3 dall'unione nasceva in data 20 settembre 1989 il quale, a sua volta, sposava Parte_3 in data 05 settembre 2018. Controparte_8 sposava in data 02 giugno 1989 e dall'unione nascevano: Controparte_1 Persona_4 [...]
in data 26 novembre 1991 e in data 20 gennaio Parte_2 Parte_1
1999.
contraeva matrimonio con in data 27 ottobre Parte_2 Persona_5
2021.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di Parte_4
San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi Parte_4 riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza e Controparte_2 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, pur avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 e chiedendo comunque la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 05 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Fuscaldo (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di CP_3
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
[...]
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_5 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 05.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò