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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1712/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n.
65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
Spiga e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.10.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno biologico permanente derivante dalla malattia professionale indicata in espositiva in misura pari o superiore al 6%, e per l'effetto: - condannare l' a indennizzare il CP_1 ricorrente ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/2000 in capitale in caso di accertamento del danno biologico in misura tra il 6 e il 15%, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, ovvero in rendita in caso di accertamento del danno biologico in misura pari o superiore al 16%, quindi a corrisponderne al medesimo i relativi ratei nella misura e con decorrenza di legge;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di legge, CP_1 da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , proponendo in via bonaria il CP_1
riconoscimento di un danno biologico in misura del 6% in relazione alla malattia professionale per cui è causa;
in subordine, l' ha contestato la domanda avversaria. CP_1
3. All'udienza del 10 dicembre 2024, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata dall' , chiedendo un differimento in attesa del provvedimento di CP_1
liquidazione emesso dal resistente.
4. All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti, depositato il provvedimento di liquidazione di cui sopra, hanno concordemente chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha poi insistito nella richiesta di rifusione delle spese di lite, mentre parte convenuta ne ha domandato la compensazione.
5. Sicché, alla luce delle deduzioni e richieste delle parti, nonché della documentazione attestante la liquidazione dell'indennizzo a beneficio della parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Con riferimento alle spese di lite, queste vanno poste in capo al convenuto, atteso il riconoscimento delle ragioni del ricorrente. Appare tuttavia equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà, in virtù della condotta conciliativa e pronta acquiescenza dimostrate dall' anche in data antecedente alla prima udienza. CP_1
7. La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione a vantaggio del ricorrente della restante metà, liquidata in CP_1 complessivi € 1.250,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 23/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n.
65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
Spiga e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.10.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno biologico permanente derivante dalla malattia professionale indicata in espositiva in misura pari o superiore al 6%, e per l'effetto: - condannare l' a indennizzare il CP_1 ricorrente ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/2000 in capitale in caso di accertamento del danno biologico in misura tra il 6 e il 15%, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, ovvero in rendita in caso di accertamento del danno biologico in misura pari o superiore al 16%, quindi a corrisponderne al medesimo i relativi ratei nella misura e con decorrenza di legge;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di legge, CP_1 da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , proponendo in via bonaria il CP_1
riconoscimento di un danno biologico in misura del 6% in relazione alla malattia professionale per cui è causa;
in subordine, l' ha contestato la domanda avversaria. CP_1
3. All'udienza del 10 dicembre 2024, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata dall' , chiedendo un differimento in attesa del provvedimento di CP_1
liquidazione emesso dal resistente.
4. All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti, depositato il provvedimento di liquidazione di cui sopra, hanno concordemente chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha poi insistito nella richiesta di rifusione delle spese di lite, mentre parte convenuta ne ha domandato la compensazione.
5. Sicché, alla luce delle deduzioni e richieste delle parti, nonché della documentazione attestante la liquidazione dell'indennizzo a beneficio della parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Con riferimento alle spese di lite, queste vanno poste in capo al convenuto, atteso il riconoscimento delle ragioni del ricorrente. Appare tuttavia equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà, in virtù della condotta conciliativa e pronta acquiescenza dimostrate dall' anche in data antecedente alla prima udienza. CP_1
7. La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione a vantaggio del ricorrente della restante metà, liquidata in CP_1 complessivi € 1.250,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 23/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
2