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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2324/2021 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Sannicandro e Parte_1
Nadia Gloria D'Introno, come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di natalità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.3.2021, la ricorrente esponeva in punto di fatto e di diritto quanto segue: “In data 30.10.2020 la ricorrente presentava domanda all' al fine di ottenere l'assegno di natalità, in CP_2 quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
2. Infatti, in data 23.10.2020 nasceva la figlia della ricorrente . Ne consegue che la domanda è stata inoltrata nei termini indicati per legge.
3. Persona_1
Inoltre, la ricorrente possiede la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'unione europea.
4. Infine, la ricorrente risiede in Italia e convive con la minore.
5. Alla domanda veniva allegata l'attestazione ISEE 2020, da cui risulta un indicatore della situazione economica pari ad euro 1.427,17. Pertanto, l'importo mensile del c.d “bonus bebè” spettante alla ricorrente è pari ad euro 160,00 per dodici mensilità.
6. Inaspettatamente, con provvedimento del 09.11.2020, l CP_2 rigettava la domanda presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione: “incongruenza tra la composizione del nucleo pagina 1 di 8 familiare dichiarata con DSU sottoscritta in data 23.10.2020 (n.2 componenti) e quella risultante da Verifica NP
(n. 3 componenti).
7. Con ricorso amministrativo del 09.01.2021, inoltrato tramite il ON , la ricorrente CP_3 ribadiva che i componenti del proprio nucleo familiare sono n. 2 e chiariva che il terzo componente risultante dallo stato di famiglia altri non è che la proprietaria dell'immobile, sig.ra , a cui non è legata da nessun vincolo Persona_2 familiare o affettivo.
8. Il competente ufficio ribadiva che la domanda presentata dalla ricorrente era da intendersi CP_2 rigettata per la medesima motivazione contenuta nel provvedimento del 09.11.2020. 9. A questo punto, la ricorrente richiedeva il riesame della domanda amministrativa inoltrata in data 23.10.2020, chiedendo l'erogazione della prestazione nella misura minima. 10. L' rigettava la richiesta di riesame D I R I T T O 1. Controparte_4
Assegno di natalità: requisiti L'Assegno di natalità, conosciuto anche con il nome "Bonus bebè", è il contributo economico, introdotto dalla legge n. 190 del 23.12.2014, art. 1 comma 125, che lo Stato offre alle famiglie per ogni figlio nato o adottato. La legge di bilancio 2020 ha confermato tale contributo per l'anno 2020 (quindi per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2020 al 31.12.2020) ed ha introdotto una importante novità, ossia ha eliminato il requisito del limite di valore dell'ISEE riconoscendo, in tal modo, l'assegno di natalità a tutte le famiglie. Rimane invariata la durata della prestazione, ossia dodici mensilità ed il limite di 90 giorni, dalla nascita o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione, per inoltrare la domanda all' da parte del genitore con cittadinanza italiana o comunitaria e CP_2 residente con il minore. Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha ritualmente e tempestivamente inoltrato la domanda amministrativa all' infatti, come descritto in narrativa, la figlia è nata in data [...] e CP_2 Persona_1 la richiesta è stata presentata in data 30.10.2020. La ricorrente possiede la cittadinanza comunitaria e risiede con la minore in Orta Nova alla Via Masseria Toro, snc. Tanto basta per ritenere fondato il presente ricorso! 2. Assegno di natalità: importi. Come già anticipato nel precedente capitolo, la legge di bilancio 2020 ha reso il “bonus bebè” una prestazione universalistica. Varia unicamente la misura dell'assegno determinata secondo lo scaglione ISEE di appartenenza. Spetteranno pertanto: - € 160 mensili per le famiglie con Isee inferiore a € 7.000; - € 120 mensili per le famiglie con Isee tra € 7.000 e € 40.000; - € 80 mensili per le famiglie con Isee superiore a € 40.000. Anche nel caso di mancata allegazione alla domanda del modello ISEE l'assegno sarà in ogni caso riconosciuto nella misura minima pari ad Euro
80,00 mensili.
3. Irrilevanza del numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia. Nel caso di specie l' ha CP_2 rigettato la domanda per “incongruenza tra la composizione del nucleo familiare dichiarata con DSU sottoscritta in data
23.10.2020 (n.2 componenti) e quella risultante da Verifica NP (n. 3 componenti). L'Istituto previdenziale in risposta al ricorso amministrativo inoltrato dalla ricorrente allegava lo stato di famiglia. L'Ufficiale d'anagrafe del comune di Orta Nova ha certificato che la famiglia di (intestataria della scheda nonché proprietaria Persona_3 dell'abitazione sita alla Via Masseria Toro snc) è composta da (Figlia???) e Persona_1 Parte_1
(convivente). A prescindere dall'inesattezza contenuta, in quanto è figlia della ricorrente e non
[...] Persona_1 dell'intestataria della scheda, tale certificato non è pertinente al caso di specie. Doverose alcune precisazioni. Lo stato di famiglia è un certificato rilasciato dal Comune di residenza in cui sono indicati tutti i componenti della famiglia anagrafica
(D.p.r. n. 23 del 30.05.1989, art. 4). Più precisamente indica quali sono le persone presenti nell'abitazione posta pagina 2 di 8 all'indirizzo di residenza, segnalando gli eventuali rapporti di parentela, di coniugio, di adozione, di affinità o di tutela.
Tuttavia, non è detto che delle persone che vivono nella stessa abitazione costituiscano sempre luogo una sola famiglia anagrafica: ci possono essere nuclei familiari distinti in assenza di vincoli tra le persone. Quello che conta davvero nello stato di famiglia è che tutti vivano sotto lo stesso tetto, cioè nello stesso immobile e allo stesso indirizzo civico. Per la determinazione dell'importo dell'assegno di natalità ciò che la norma richiede è il valore risultante dalla dichiarazione
ISEE, ossia la certificazione da cui si evince il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare. A differenza dello stato di famiglia, per l'individuazione del nucleo familiare la convivenza nella stessa abitazione non c'entra. Tale assunto è sancito nel dpcm del 5 dicembre 2013, n. 159 all'art. 3, punto n. 1, che testualmente dispone “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”. Nei successivi punti del medesimo articolo sono indicate le eccezioni a tale principio generale.
In particolare il sesto punto, applicabile al caso di specie, così prevede “Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se' stante […]”. Per convivenza anagrafica s'intende1 appunto un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Per le ragioni sin qui esposte, è evidente che i componenti del nucleo familiare della ricorrente sono due, come correttamente indicato dalla stessa nella DSU allegata alla domanda per ottenere la prestazione di cui è causa. La sig.ra , come ampiamente chiarito in sede amministrativa, altri Persona_3 non è che la proprietaria dell'immobile in cui la ricorrente e la minore dimorano e con cui le stesse coabitano”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la prestazione di assegno di natalità;
2. Per l'effetto ed in conseguenza di ciò, condannare l convenuto al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 1.920,00 (euro 160,00 * 12 mensilità);
3. In CP_1 subordine, qualora la S.V. ritenesse che il nucleo familiare della ricorrente sia composto da n. 3 soggetti anziché n. 2, condannare l convenuto al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo minimo dell'assegno di natalità pari ad euro 960,00 (euro 80,00 CP_1
* 12 mensilità);
4. In entrambi i casi con interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre accessori come per legge”.
Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l contestava in fatto e in diritto le Controparte_1 argomentazioni della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
17.9.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 L'assegno di natalità, comunemente denominato “bonus bebè”, costituisce una prestazione assistenziale di carattere universalistico introdotta come misura di sostegno economico alle famiglie, in applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt.2 e 3 della Cost.
pagina 3 di 8 Il beneficio è annuale e viene erogato mensilmente, in base alla situazione economica del nucleo familiare e secondo lo scaglione ISEE di appartenenza (in vigore nell'anno 2020):
- € 160 mensili per le famiglie con ISEE inferiore a € 7.000;
- € 120 mensili per le famiglie con ISEE tra € 7.000 e € 40.000;
- € 80 mensili per le famiglie con ISEE superiore a € 40.000.
Anche nel caso di mancata allegazione alla domanda del modello ISEE l'assegno sarà in ogni caso riconosciuto nella misura minima pari a € 80,00.
Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno si trovasse in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 € annui, l'importo dell'assegno viene raddoppiato.
Questo meccanismo di differenziazione dell'importo in base alla condizione economica familiare riflette la finalità redistributiva della misura e la sua vocazione di sostegno prioritario alle famiglie in condizioni di maggiore bisogno.
La prestazione è stata successivamente rimodulata con nuove soglie ISEE e può spettare comunque, in applicazione del principio universalistico, nei limiti di un importo minimo a tutti i richiedenti, come chiarito dalla normativa in questione.
La disciplina di riferimento trova il suo fondamento normativo nell'art. 74 del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 che disciplina l'assegno di maternità di base “ 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n.30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L.
2.500.000. 2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire
50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. pagina 4 di 8 6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall sulla base CP_2 dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n.448”.
E nell'art.1, della legge 190/2014, che ha istituito specificamente l'assegno di natalità, al comma 125 “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio
2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 914, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall' che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, CP_2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”. pagina 5 di 8 2.2 Nel caso di specie, risultano soddisfatti tutti i presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di natalità in capo alla ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti risulta che ha presentato domanda nei Parte_1 termini di legge, dichiarando di essere cittadina di uno Stato membro dell'Unione Europea (Bulgaria) come attestato dalla copia del documento di identità e dalla tessera sanitaria, nonché di essere stabilmente residente in Italia, nel Comune di Orta Nova (FG) alla Via Masseria Toro snc (doc.n. 1 – domanda di assegno di natalità - in uno al ricorso depositato in data 30.3.2021; documento di identità e tessera sanitaria - in uno al ricorso depositato in data 30.3.2021).
Inoltre, dalla certificazione ISEE prodotta, ha dimostrato che il nucleo familiare appartiene al primo scaglione reddituale, essendo pari a € 1.427,17, circostanza che legittima la percezione dell'importo mensile pari a € 160,00 secondo la normativa vigente nel 2020 (doc. n. 1 – ISEE allegato alla domanda di assegno di natalità - in uno al ricorso depositato in data 30.3.2021).
Eppure la domanda di assegno di natalità veniva respinta dall' con provvedimento del 9.11.2020, CP_2
“per incongruenza tra la composizione del nucleo familiare dichiarata con DSU sottoscritta in data 23.10.2020 (n.2 componenti) e quella risultante dalla verifica NP (del 23/10/2020 e del 9/11/2020 n. 3 componenti)” (doc.n.2 provvedimento di reiezione- in uno al ricorso depositato in data 30.3.2021).
Sul punto, la ricorrente, impugnando tale provvedimento, precisava che “il nucleo familiare è formato dalla sottoscritta insieme e a mia figlia di nome nata il [...] come da DSU presentata il Persona_1
23.10.2020, mentre il 3° componente risultante da verifica si chiama nata il CP_5 Persona_4
4/3/1926 è la proprietaria dell'immobile mi ospita a titolo gratuito, non intercorre nessun vincolo di parentela”, e ribadiva il pieno diritto a percepire l'assegno in questione (doc n.3 – allegati al ricorso amministrativo - in uno al ricorso depositato in data 30.3.2021).
Dal certificato di stato di famiglia del 2.2.2021, denominato “con relazione di parentela” e dal “Cons-
NP” , ovvero dalla Consultazione Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente, prodotti dalla parte resistente si evince effettivamente che la e la ricorrente non risultano legate da alcun Per_2 vincolo di parentela, risultando intestataria della scheda e la ricorrente “convivente Persona_3 con vincoli di adozione o affettivi”(doc.n. 1 e 2 certificati stato di famiglia del 23.10.2020 e del 2.2.2021 - in uno alla memoria di costituzione depositata in data 17.11.2021).
Tanto era stato già specificato in sede di ricorso amministrativo dalla parte ricorrente, che nell'autocertificazione sottoscritta dalla stessa, precisava che era “proprietaria Persona_4 dell'immobile mi ospita a titolo gratuito”.
Conseguentemente, la mancata indicazione nella DSU del terzo componente ( ) tra i Per_3 componenti il nucleo familiare non costituisce affatto “dichiarazione infedele” e perciò non può considerarsi ostativa all'accoglimento della domanda. pagina 6 di 8 I requisiti reddituali prescritti dalla legge per beneficiare dell'assegno di natalità, invero, si riferiscono al
“nucleo familiare” del quale naturalmente non fanno parte coloro che, pur convivendo con l'interessata, non hanno legami affettivi con quest'ultima, sicché nei loro confronti non opera quella presunzione di solidarietà personale ed economica che – com'è evidente – è alla base della scelta legislativa di considerare, ai fini della concessione della provvidenza, i redditi dell'intero nucleo familiare (tale principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2106/2022 del
15.11.2022 che, sebbene espresso con riferimento ad una fattispecie concernente la richiesta del reddito di emergenza, rappresenta un canone ermeneutico applicabile, mutatis mutandis, anche al caso di specie).
In assenza di prova del carattere oneroso della ospitalità, deve ritenersi che la ricorrente, dopo aver presentato regolare domanda di assegno di natalità corredata dalla necessaria documentazione ISEE e dalla composizione del suo nucleo familiare (2 componenti) ha diritto a percepire l'assegno di natalità, rientrando nel primo scaglione di riferimento ISEE pari a € 160 mensili.
Sicchè la contestazione sollevata dall' fondata sulla difformità tra nucleo familiare dichiarato (2 CP_2 componenti) e stato di famiglia anagrafico (3 componenti) non appare idonea a precludere il riconoscimento del beneficio.
La parte resistente omette di considerare che la nozione di nucleo familiare ai fini ISEE è nozione giuridicamente distinta dalla famiglia anagrafica.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno di natalità per il periodo richiesto, avendo correttamente dichiarato la composizione del proprio nucleo familiare secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” €
5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni CP_ trattate) seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2324/2021, proposto da Parte_1
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] CP_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di natalità;
2) condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di natalità, per la somma CP_2 complessiva pari a € 1.920,00 (€ 160,00*12 mensilità), oltre accessori di legge dalla data di maturazione al saldo;
pagina 7 di 8 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in CP_2
€1.312,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore degli avv.ti Arcangelo
Sannicandro e Nadia Gloria D'Introno, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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