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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13037 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 43802/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - RC - il 30.11.1955), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Fabio SS 45, presso lo studio degli avv.ti Floriana
IN e AN IR che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 16.12.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è in possesso del requisito medico utile ai fini Parte_1
della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n.
18/1980 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/88), con decorrenza dal mese di marzo del 2025; spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 - esponendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda del 22.4.2023); esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento di detto requisito sanitario e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_1 assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio riportandosi alle conclusioni mediche della CP_1 fase di atp.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1 infermità (specificate alla pag. 10 della relazione peritale) che integrano il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) a decorrere dal mese di marzo del 2025
(in ragione del sopravvenuto aggravamento del complesso invalidante).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ricordato che la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte, Cass. 26.8.2020, n. 17787), deve pertanto essere dichiarato che la ricorrente è in possesso del requisito Pt_1
medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dall'1.3.2025 (primo giorno del mese in cui si è perfezionato il prescritto requisito medico, successivamente alla domanda amministrativa: cfr. Cass. sez. un. 5.7.2004, n. 12270).
Vista la decorrenza del requisito sanitario in esame (successiva sia alla domanda amministrativa che alla visita effettuata in sede di procedimento di atp,
2 sia anche all'introduzione del presente giudizio), le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' (parte ricorrente può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
Roma, 17.12.2025.
Il giudice
SS AR
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