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23 agosto 2016
23 agosto 2016
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , di seguito denominato « legge costituzionale n. 1 del 1963 », e' sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
La regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.".
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
La regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.".
Giurisprudenza • 76
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/01/2025, n. 40Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N. 637/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Dott. RI BR Presidente Dott. MA ER Consigliere rel. Dott. Michele Stagno Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 637/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.07.2020 e posta in decisione all'udienza del 12.06.2024 d a OGGETTO: nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 Impugnazione delle ) residente a [...], C.F._1 delibere dell'assemblea rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di appello dall'avv. e del Cda delle società, Controparte_1 , …Leggi di più...
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- art. 2533 c.c.