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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4603/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2018 promossa da:
P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria C.da Palazzello sn, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Serena LOGGIA;
ATTRICE contro
(P.Iva Controparte_1
) con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Avv. Feliciana PONZIO;
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/01/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio la per sentirla Controparte_2
condannare al versamento in proprio favore della somma di €.12.517,00 chiesta a titolo di indennizzo per i danni subiti da una struttura serricola in conseguenza dei violenti eventi meteorologici avvenuti in data 14/04/2018.
Deduceva parte attrice che il al quale aderisce in qualità Controparte_3
di socia, stipulava con la Compagnia di Assicurazione convenuta una convenzione assicurativa a copertura dei rischi da eventi atmosferici, ivi compresi grandine, uragani e trombe d'aria - bufere e vento forte-, degli impianti serricoli e delle colture sottostanti dei consorziati.
L mediante la polizza n.03620911000048 assicurava i beni Parte_1
indicati nella scheda tecnica N.1 allegata alla stessa, che individuava i beni assicurati attraverso la seguente descrizione del rischio: “In contrada Palazzello agro di Vittoria foglio 133 particelle 945-
946-1131 esistono quattro corpi di serre costruite in strutture portanti in ferro e copertura in film plastico “tipo A3” adibite alla coltivazione di piante ornamentali per complessivi mq 4.000”.
A seguito degli eventi meteorologici del 14/04/2018 restavano danneggiate due strutture dell'azienda agricola, che pertanto inoltrava denuncia di sinistro alla al fine di conseguire Controparte_1
l'indennizzo dovuto. Tuttavia, all'esito della disposta consulenza tecnica, la compagnia di assicurazione, sostenendo che una delle due strutture danneggiate non risultava coperta dalla polizza, offriva un valore di indennizzo pari a €.300,00, inferiore all'importo complessivo dei danni asseritamente subiti dall'attrice e quantificati nella somma di €.15.500,00.
Rifiutata la somma offerta, in quanto non ritenuta congrua rispetto ai danni patiti, la società attrice attivava la procedura di arbitrato irrituale, come da previsione contrattuale, tentando una composizione stragiudiziale della lite. In assenza di riscontro e adesione all'invito, l' citava in Parte_1
giudizio la , avviando il presente giudizio. Controparte_2
Si costituiva tempestivamente la Compagnia di Assicurazione, la quale contrastava la domanda giudiziale, rilevando che solamente una delle due serre danneggiate era coperta dalla polizza. In particolare, deduceva che la tipologia delle strutture oggetto del contratto di assicurazione era stata espressamente individuata, per l'assicurato nella categoria A3, la Parte_1
cui tipologia veniva descritta dalle condizioni generali del contratto come “serre con copertura in film plastico singolo”, mentre, invece, una delle due strutture per cui si era domandato l'indennizzo era di pagina 2 di 5 tipo A1 (con copertura rigida in policarbonato); inoltre, in polizza erano espressamente indicate le particelle catastali nelle quali ricadevano le strutture assicurate e la serra di tipo A1 danneggiata non ricadeva in nessuna di esse. Infine, detta struttura non risultava destinata alla coltivazione di piante ornamentali, bensì a magazzino.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con salvezza di spese.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e veniva altresì disposta la consulenza tecnica al fine di verificare se entrambe le strutture danneggiate rientrassero o meno nella copertura assicurativa, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive e alla collocazione delle medesime con riferimento alle particelle catastali indicate in polizza, tenuto conto anche di eventuali sopravvenute variazioni catastali;
in caso di riscontro positivo, il Ctu veniva incaricato di quantificare i danni.
A conclusione della fase istruttoria, all'udienza cartolare del 15.01.2025, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art.190 c.p.c. per note conclusionali e repliche, la causa viene decisa come di seguito esposto.
********
Le ragioni del contendere attengono alla corretta identificazione dell'oggetto del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.03620911000048 e, dunque, alla valutazione circa la legittimità o meno del rifiuto opposto dalla Compagnia di eseguire la prestazione Controparte_2
assicurativa richiesta.
Sul punto, si osservi che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.” (Cass. Civ. Sez.III
n.4234/2012).
Nel caso di specie, parte attrice pone a fondamento della domanda giudiziale l'estensione della garanzia alla struttura con copertura in policarbonato (serra tipo A1) che ha subito il maggior danno, di cui chiede il ristoro.
Esaminando il testo contrattuale, dalla lettura della DESCRIZIONE DEL RISCHIO indicato nella scheda tecnica n.1 allegata alla polizza risulta che “In contrada Palazzello agro di Vittoria foglio 133 particelle 945-946-1131 esistono quattro corpi di serre costruite in strutture portanti in ferro e copertura in film plastico “tipo A3” adibite alla coltivazione di piante ornamentali per complessivi mq
pagina 3 di 5 4.000”. Emerge chiaramente come la struttura di tipo A1 non possa rientrare tra quelle assicurate, né per tipologia di copertura (copertura rigida in policarbonato e non in film plastico), né per destinazione d'uso a magazzino (con pavimentazione industriale come risulta dalla effettuata c.t.u.) e non alla coltivazione delle piante, e nemmeno per l'ubicazione presso particelle catastali richiamate in descrizione. Nessuno dei criteri identificativi degli impianti serricoli oggetto di polizza è applicabile a quella per cui parte attrice chiede di essere ristorata. Dette circostanze sono state riscontrate altresì in sede di perizia dal consulente tecnico, il quale ha appurato che “ il corpo serra danneggiato ricade all'interno della particella catastale 1133, la quale non risulta contemplata tra quelle oggetto di garanzia assicurativa”.
Irrilevante si mostra l'eccezione di parte attrice riguardante la variazione catastale che ha interessato l'originaria particella 944, dalla quale la 1133 è derivata, poiché detta variazione risale all'anno 2011 e dunque di anni antecedente alla stipula del contratto di assicurazione.
Infine, la discordanza tra l'estensione della superficie indicata in polizza (mq 4000) e quella effettivamente coperta dalle serre (mq 2400), così come l'errata quantificazione del premio assicurativo, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale nei termini in cui la medesima è formulata. A identica conclusione si giunge altresì nella ipotesi (indimostrata) di errore in cui potrebbe essere incorso il stipulante circa l'omessa indicazione della particella CP_3
1133 nell'oggetto della garanzia, con la conseguente possibilità di esercitare (nella sussistenza delle ulteriori condizioni previste per legge) un'azione di annullamento del contratto, e non certo una estensione della garanzia in via interpretativa.
Dall'esame letterale della DESCRIZIONE DEL RISCHIO di cui alla scheda tecnica n.1, non emergono pertanto dati di equivocità e/o insufficienza letterale che possano indurre a giustificare interpretazioni estensive dell'oggetto del contratto sino a comprendervi la struttura di cui parte attrice chiede ristoro.
Dalle ragioni esposte consegue il totale rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i, in misura tra media e minima avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 4603/2018.;
1. Rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_1
pagina 4 di 5 2. Condanna l pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della liquidate in Controparte_4
€. 3.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
Ragusa, 30.5.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2018 promossa da:
P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria C.da Palazzello sn, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Serena LOGGIA;
ATTRICE contro
(P.Iva Controparte_1
) con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Avv. Feliciana PONZIO;
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/01/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio la per sentirla Controparte_2
condannare al versamento in proprio favore della somma di €.12.517,00 chiesta a titolo di indennizzo per i danni subiti da una struttura serricola in conseguenza dei violenti eventi meteorologici avvenuti in data 14/04/2018.
Deduceva parte attrice che il al quale aderisce in qualità Controparte_3
di socia, stipulava con la Compagnia di Assicurazione convenuta una convenzione assicurativa a copertura dei rischi da eventi atmosferici, ivi compresi grandine, uragani e trombe d'aria - bufere e vento forte-, degli impianti serricoli e delle colture sottostanti dei consorziati.
L mediante la polizza n.03620911000048 assicurava i beni Parte_1
indicati nella scheda tecnica N.1 allegata alla stessa, che individuava i beni assicurati attraverso la seguente descrizione del rischio: “In contrada Palazzello agro di Vittoria foglio 133 particelle 945-
946-1131 esistono quattro corpi di serre costruite in strutture portanti in ferro e copertura in film plastico “tipo A3” adibite alla coltivazione di piante ornamentali per complessivi mq 4.000”.
A seguito degli eventi meteorologici del 14/04/2018 restavano danneggiate due strutture dell'azienda agricola, che pertanto inoltrava denuncia di sinistro alla al fine di conseguire Controparte_1
l'indennizzo dovuto. Tuttavia, all'esito della disposta consulenza tecnica, la compagnia di assicurazione, sostenendo che una delle due strutture danneggiate non risultava coperta dalla polizza, offriva un valore di indennizzo pari a €.300,00, inferiore all'importo complessivo dei danni asseritamente subiti dall'attrice e quantificati nella somma di €.15.500,00.
Rifiutata la somma offerta, in quanto non ritenuta congrua rispetto ai danni patiti, la società attrice attivava la procedura di arbitrato irrituale, come da previsione contrattuale, tentando una composizione stragiudiziale della lite. In assenza di riscontro e adesione all'invito, l' citava in Parte_1
giudizio la , avviando il presente giudizio. Controparte_2
Si costituiva tempestivamente la Compagnia di Assicurazione, la quale contrastava la domanda giudiziale, rilevando che solamente una delle due serre danneggiate era coperta dalla polizza. In particolare, deduceva che la tipologia delle strutture oggetto del contratto di assicurazione era stata espressamente individuata, per l'assicurato nella categoria A3, la Parte_1
cui tipologia veniva descritta dalle condizioni generali del contratto come “serre con copertura in film plastico singolo”, mentre, invece, una delle due strutture per cui si era domandato l'indennizzo era di pagina 2 di 5 tipo A1 (con copertura rigida in policarbonato); inoltre, in polizza erano espressamente indicate le particelle catastali nelle quali ricadevano le strutture assicurate e la serra di tipo A1 danneggiata non ricadeva in nessuna di esse. Infine, detta struttura non risultava destinata alla coltivazione di piante ornamentali, bensì a magazzino.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con salvezza di spese.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e veniva altresì disposta la consulenza tecnica al fine di verificare se entrambe le strutture danneggiate rientrassero o meno nella copertura assicurativa, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive e alla collocazione delle medesime con riferimento alle particelle catastali indicate in polizza, tenuto conto anche di eventuali sopravvenute variazioni catastali;
in caso di riscontro positivo, il Ctu veniva incaricato di quantificare i danni.
A conclusione della fase istruttoria, all'udienza cartolare del 15.01.2025, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art.190 c.p.c. per note conclusionali e repliche, la causa viene decisa come di seguito esposto.
********
Le ragioni del contendere attengono alla corretta identificazione dell'oggetto del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.03620911000048 e, dunque, alla valutazione circa la legittimità o meno del rifiuto opposto dalla Compagnia di eseguire la prestazione Controparte_2
assicurativa richiesta.
Sul punto, si osservi che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.” (Cass. Civ. Sez.III
n.4234/2012).
Nel caso di specie, parte attrice pone a fondamento della domanda giudiziale l'estensione della garanzia alla struttura con copertura in policarbonato (serra tipo A1) che ha subito il maggior danno, di cui chiede il ristoro.
Esaminando il testo contrattuale, dalla lettura della DESCRIZIONE DEL RISCHIO indicato nella scheda tecnica n.1 allegata alla polizza risulta che “In contrada Palazzello agro di Vittoria foglio 133 particelle 945-946-1131 esistono quattro corpi di serre costruite in strutture portanti in ferro e copertura in film plastico “tipo A3” adibite alla coltivazione di piante ornamentali per complessivi mq
pagina 3 di 5 4.000”. Emerge chiaramente come la struttura di tipo A1 non possa rientrare tra quelle assicurate, né per tipologia di copertura (copertura rigida in policarbonato e non in film plastico), né per destinazione d'uso a magazzino (con pavimentazione industriale come risulta dalla effettuata c.t.u.) e non alla coltivazione delle piante, e nemmeno per l'ubicazione presso particelle catastali richiamate in descrizione. Nessuno dei criteri identificativi degli impianti serricoli oggetto di polizza è applicabile a quella per cui parte attrice chiede di essere ristorata. Dette circostanze sono state riscontrate altresì in sede di perizia dal consulente tecnico, il quale ha appurato che “ il corpo serra danneggiato ricade all'interno della particella catastale 1133, la quale non risulta contemplata tra quelle oggetto di garanzia assicurativa”.
Irrilevante si mostra l'eccezione di parte attrice riguardante la variazione catastale che ha interessato l'originaria particella 944, dalla quale la 1133 è derivata, poiché detta variazione risale all'anno 2011 e dunque di anni antecedente alla stipula del contratto di assicurazione.
Infine, la discordanza tra l'estensione della superficie indicata in polizza (mq 4000) e quella effettivamente coperta dalle serre (mq 2400), così come l'errata quantificazione del premio assicurativo, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale nei termini in cui la medesima è formulata. A identica conclusione si giunge altresì nella ipotesi (indimostrata) di errore in cui potrebbe essere incorso il stipulante circa l'omessa indicazione della particella CP_3
1133 nell'oggetto della garanzia, con la conseguente possibilità di esercitare (nella sussistenza delle ulteriori condizioni previste per legge) un'azione di annullamento del contratto, e non certo una estensione della garanzia in via interpretativa.
Dall'esame letterale della DESCRIZIONE DEL RISCHIO di cui alla scheda tecnica n.1, non emergono pertanto dati di equivocità e/o insufficienza letterale che possano indurre a giustificare interpretazioni estensive dell'oggetto del contratto sino a comprendervi la struttura di cui parte attrice chiede ristoro.
Dalle ragioni esposte consegue il totale rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i, in misura tra media e minima avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 4603/2018.;
1. Rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_1
pagina 4 di 5 2. Condanna l pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della liquidate in Controparte_4
€. 3.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
Ragusa, 30.5.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
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