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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/08/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La TE d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Francesca Coccoli Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est.
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 960 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa,da nato a [...] (U.S.A.) il 22.12.1963 e residente in [...](N.Y.- Parte_1
USA), nata a [...] (N.Y.-USA) il 01.01.1970 e Parte_2 residente in [...], nata a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...](Florida-USA) in persona del loro procuratore speciale,
(C.F.. ) in forza di Parte_4 C.F._1 procura speciale per successione del 09.03.2016 (rep. n. 201609031008) rilasciata dinanzi al
Notaio Pubblico dello Stato di New York nomina no. con Persona_1 P.IVA_1 studio in 555Broad Hollow Rd. Suite 302)Melville NY 11747-5001 Contea di Suffolk;
Stato di New York, Stati Uniti d'America), in atti ed in forza di procura speciale per successione del 02.12.2022 (Rep. n. 35022) rilasciata dinanzi al Notaio Pubblico dello Persona_2
Stato di New York (con studio in 555 Broad Hollow Rd. Melville, Stato di New York, Stati
Uniti d'America) in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Bruni e Stefano
Ascolani come in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
( ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Ascoli Piceno e (C.F.: residente in [...] C.F._3
n. 36 Roma, quali eredi di e , rappresentati e difesi dagli Avv. ti SO Persona_4
IO RI e IA RI come in atti
-APPELLATI –APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
1 , Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
ONTUMACI_
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 721/2022 pubblicata in data 28.06.2022.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti note di trattazione scritta udienza 25.03.25 :
La difesa di parte appellante si riporta al proprio atto di appello insistendo nelle conclusioni rassegnate sia in via istruttoria, che nel merito, non accetta il contraddittorio sulle nuove e/o difformi deduzioni, eccezioni, istanze e domande avversarie, comunque inammissibili ed infondate. Allo stato risultano costituiti i Sigg.ri e nonostante Controparte_1 CP_2 la regolarità delle notifiche, pur allegate in atti. Si chiede la declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti. Si è già depositata, in ottemperanza all'ordinanza di Codesta TE,
l'avvenuta notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della già contumace . Gli Stati Uniti d'America hanno aderito alla Convenzione Controparte_5 dell'Aja del 15 novembre del 1965 e hanno designato come autorità centrale: ”Office of
International Judicial Assistance Civil Division U.S. Department of Justice”, con la particolarità che il Dipartimento della Giustizia ha esternalizzato le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) ad . Ebbene, come da originale di notifica CP_6 depositato e nello specifico alla relata di notifica (anch'essa oggetto di traduzione giurata in atti) la ha provveduto con esito positivo alla notifica dell'atto di integrazione del CP_6 contraddittorio, pertanto, andrà dichiarata la contumace anche in grado di appello della
. Controparte_5
Qualora i convenuti dovessero costituirsi tardivamente non si accetta il contraddittorio su tardivi e inammissibili eventuali appelli incidentali e comunque su tutte le nuove e/o difformi, tardive deduzioni, eccezioni, istanze e domande avversarie, con riserva e salvezza di meglio contro dedurre alle difese avversarie.
Ferme e ribadite le istanze, anche istruttorie, formulate da parte appellante principale, con richiesta di rigetto di ogni avversa inammissibile ed infondata istanza istruttoria e domanda, si chiede la concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c., occorrendo, avendo già le difese costituite depositato le rispettive comparse e repliche conclusionali precedentemente all'ordinanza di rimessione in istruttoria per integrazione del contraddittorio.
2 Per gli appellati- appellanti in via incidentale-note di trattazione scritta udienza 25.03.25:
SULLA NOTIFICA A Controparte_5
L'Avv. IO RI, esaminata la documentazione prodotta dall'Appellante, rileva preliminarmente che:
A) L'Appellante non ha effettuato la notificazione per via consolare (come in I° Grado), ma secondo le modalità previste dagli art. 5 e 10, della Convenzione dell'Aja del 15/11/1965.
B) Va quindi ricordato che la notificazione per via consolare, ex D.Lgs n. 71/2011, è utilizzabile esclusivamente per i cittadini italiani residenti all'estero, mentre per i cittadini stranieri la notificazione va effettuata esclusivamente ex artt. 5 e 10, lett. A, della
Convenzione dell'Aja.
C) Pur non sapendo se la Sig.ra sia cittadina Italiana o Americana, è di Controparte_5 tutta evidenza che una delle due notificazioni effettuate (per via consolare in I° Grado ed ex
Convenzione dell'Aja in II° Grado) è certamente errata, per cui in uno dei due Giudizi vi è difetto di integrità del contraddittorio, con l'ovvia conseguenza che: se tale difetto attiene al presente Giudizio lo stesso è improcedibile (vedasi, ex multis, Cass. n. 2005/2015); se invece attiene al Giudizio di I° Grado, il difetto va rilevato d'ufficio dalla TE d'Appello e rimesso al Giudice di prima istanza (vedasi, ex multis, Cass. n. 38024/2021).
- In subordine ed in ogni caso, si rileva che l'operata notificazione è errata e/o non sarebbe comunque andata a buon fine, visto che:
D) La dichiara: ".. L'autorità sottoscritta si pregia di certificare, ai sensi Controparte_7 dell'art. 6 della Convenzione che i documenti sono stati notificati in data 31 agosto 2024 all'indirizzo 1262 Moores Hill Road SYOSSET, NY 11791 .."; mentre quello di residenza della Sig.ra era Moores Hill Road LAUREL HOLLOW, NY (come indicato CP_5 dallo stesso Appellante);
E) La dichiara: ".. i documenti di cui alla richiesta sono stati consegnati Controparte_8
a , la cui identità è stata confermata dal soggetto stesso Controparte_5
(quindi NON ACCERTATA CON L'ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO), il soggetto ha ritirato la notifica con semplice consegna. Il soggetto era una donna bianca dai capelli marroni
DI ETA' COMPRESA TRA I 35 - 45 ANNI ..", mentre, come ricavabile dal C.F. indicato dallo stesso Appellante ( ), la Sig.ra ha invece CodiceFiscale_4 Controparte_5
65 ANNI (i 20 o 30 anni di età in più sono obiettivamente troppi per confondere l'età del soggetto che ha ritirato gli atti).
3 - Anche per quanto rilevato in via subordinata, quindi, la mancata notifica dell'appello e della memoria di costituzione nel nuovo termine concesso dalla TE, comporterebbe l'improcedibilità dell'appello ex art. 101 Cpc.
NEL MERITO
- Dichiara, preliminarmente, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove proposte dall'Appellante.
- Reitera, quindi, l'istanza condizionata di ammissione dei mezzi istruttori capitolati, e confermati in sede di precisazione delle conclusioni in I° Grado (Interrogatorio Formale;
Prova per Testi;
Supplemento di CTU), richiesti a sostegno dell'appello incidentale.
- Così conclude: "Piaccia all'adita TE di Appello, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni esposte:
A) In via preliminare dichiarare improcedibile il proposto appello, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede ; Controparte_5
B) In subordine, rilevare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio in I° Grado, con conseguente rimessione a detto Giudice;
C) Nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_4
per sua totale infondatezza, e per l'effetto confermare la Sentenza di I° Grado;
[...]
D) In subordine, in denegato caso di, anche parziale, accoglimento del proposto appello principale, in riforma della Sentenza n. 721/2022, rimettere la causa in istruttoria, con ammissione delle prove richieste con la II° e III° memoria ex art. 183 VI° comma cpc in I° grado, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, al fine di determinare il costo delle opere e migliorie realizzate dal dante causa degli odierni deducenti, da ripartire tra tutti i condividendi, ed i conseguenti conguagli a carico di ciascuno degli stessi.
E) In forza di quanto al punto precedente, disporre lo scioglimento della comunione limitatamente alla quota degli Attori, determinando il valore della stessa al netto dei conguagli dovuti per i costi delle opere e delle migliorie realizzate sull'immobile in comunione, concedendo agli esponenti ed agli ulteriori convenuti temine per far valere l'opzione di attribuzione diretta di detta quota, con pagamento del residuo valore.
F) In subordine, decorso il chiesto termine ed in difetto di domanda di attribuzione diretta della quota, disporre la vendita dell'intero immobile, attesa l'accertata sua indivisibilità, disponendo in sede di ripartizione del ricavato i rispettivi conguagli per i costi delle opere e delle migliorie realizzate sull'immobile in comunione, in base al reale apporto economico dei comproprietari.
4 G) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di CTU e di difesa di entrambi i gradi di Giudizio, da porre ad esclusivo carico dell'appellante ed attore in I° Grado".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione , , , CP_9 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di e nella persona del loro procuratore speciale
[...] Parte_5 convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Teramo, , Controparte_3 [...]
e , quali eredi di , nonché al fine CP_4 Controparte_5 Parte_6 SO di chiedere la divisione ereditaria del fabbricato da cielo a terra sito nel Comune di
Martinsicuro (TE) via del Mare n. 2, descritto in atti, caduto in successione a seguito del decesso in data 17.01.99, di (padre di e Controparte_1 Parte_5 Parte_6 [...]
composto da: 1) locale garage al piano terra, Fg. n. 6 part. 899 sub n. 1 cat C/6; 2) Per_3 appartamento piano terra Fg. n. 6 part. 899 sub n. 2 cat. A/3; 3) appartamento al primo piano ,
Fg. n. 6 part. 899 sub n. 3 Cat. A/2; 4) appartamento al piano secondo/sottotetto, Fg. n. 6, part.
n. 899 sub. n.4 cat. A/3; 5) corte esclusiva del fabbricato costituita da appezzamenti di terreno, Fg. n. 6, part. nn. 1425-898-900-1800-1801.
Si costituiva il quale ,previo accertamento dell'indivisibilità dei beni ereditari SO
e valutazione delle quote spettanti agli attori a mezzo di espletanda CTU, si riservava di chiedere l'attribuzione della quota di proprietà degli attori e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione del fabbricato e ulteriori spese e i conseguenti rimborsi dovuti dagli altri comproprietari da imputarsi al conguaglio dovuto dagli attori e la rideterminazione delle quote di proprietà con gli altri convenuti.
Si costituiva in giudizio quale procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_3
e di , residenti negli Stati Uniti, sostenendo di avere in passato
[...] Controparte_10 offerto di acquistare le quote degli attori, previo rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.
La convenuta , residente negli Stati Uniti,rimaneva contumace. Controparte_5
Alla prima udienza del 12.03.2013 parte attrice oltre a contestare la domanda riconvenzionale dei convenuti di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, integrava la domanda ex art 183 co. 5 c.p.c. chiedendo, avendo impedito agli SO attori il godimento del bene disponendone in maniera esclusiva dal 1998 o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e/o all'indennità nella misura da quantificare e liquidare in via equitativa, con riserva di
5 chiederne la compensazione con gli importi dovuti a per spese di SO ristrutturazione.
La causa veniva istruita da diversi giudici, con le produzioni documentali offerte dalle parti e una CTU affidata al Geom. , per la stima dell'immobile e la formazione dei lotti. Per_5
Nel corso del processo vi era il decesso di e il giudizio veniva riassunto nei SO confronti dei suoi eredi (moglie ) e e Persona_4 Controparte_1 CP_2
Con il decesso della convenuta la causa veniva nuovamente interrotta e Persona_4 riassunta nei confronti dei figli di quest'ultima e . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 05.11.21 il Tribunale di Teramo formulava una proposta conciliativa ex art
185 bis c.p.c. che veniva accettata dagli attori e rifiutata dai convenuti;
con ordinanza del
31.03.22, rigettate le richieste di revoca/modifica delle ordinanze istruttoria, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.04.22, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con termine alle parti di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per le repliche
1.1 Il Tribunale di Teramo con sentenza n. 721/22 pubblicata in data 28.06.22 rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande delle parti, compensava integralmente le spese di giudizio , ponendo le spese di CTU a carico solidale e pro quota delle parti.
Secondo il primo giudice l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria presuppone l'accertamento del titolo a succedere vantato dagli attori e dai convenuti che consiste, trattandosi di successione legittima, negli allegati rapporti di parentela e di coniugio con il defunto da provare necessariamente attraverso gli atti dello Stato civile ovvero con il certificato di Stato di famiglia integrale per uso di successione.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale di primo grado, nessuna delle parti aveva prodotto in giudizio il titolo a succedere e il titolo di provenienza dell'immobile di cui è causa risultando in atti soltanto i certificati di morte di e e la SO Persona_4 Parte_5 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata solo da quale erede di Controparte_1
che però non dava luogo a una presunzione legale sulla spettanza delle Persona_4 indicate qualità di erede, ma rappresentava un mero indizio che doveva essere comprovato da altri elementi di giudizio.
Per il Primo Giudice nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta alla mancata contestazione della qualità di eredi delle parti avendo la disciplina della devoluzione ereditaria, in caso di successione legittima , carattere indisponibile e rilevanza pubblicistica ( legata alla presenza fra i successibili legittimi anche dello Stato Italiano); né era condivisibile il diverso
6 orientamento giurisprudenziale per il quale il rapporto di parentela con il de cuius, in assenza di contestazioni, non deve essere necessariamente provato tramite gli atti dello stato civile in quanto , anche a prescindere dal carattere pubblicistico ed indisponibile della disciplina sulla devoluzione dell'eredità, la tesi seguita dal Tribunale che impone una verifica officiosa del rapporto di parentela è finalizzata ad evitare abusi a danno di terzi (eredi legittimi) eventualmente diversi dalle parti in causa.
A ciò si aggiungeva che, ai fini della prova della qualità di erede, non può costituire argomento di prova ex art 116 c.p.c. il comportamento delle parti che non vada oltre la mera non contestazione : nel caso di specie, secondo il Tribunale, sussistevano elementi per i quali può sostenersi non pacifica la qualità di eredi in capo alle parti quali: la contumacia della convenuta , l'assenza del titolo di provenienza del bene e la presenza di Controparte_11 ispezioni ipotecarie aggiornate al 2018, la circostanza che le intestazioni catastali non corrispondano alle parti processuali.
In particolare sull'ultimo punto, il Tribunale rilevava che il garage e gli appartamenti (part. 899, sub n. 1,2,3,4, Fg. 6) risultavano intestati a (1/9), Persona_6 Persona_7
(1/9), (1/3), (1/3) e (1/9) e
[...] SO Parte_5 Controparte_3 usufruttuaria evidenziando che fra gli intestatari del bene non figuravano le Persona_8 altre parti in causa, non essendo all'uopo dirimenti nè le conclusioni del CTU ( che individuvaa le quote di comproprietà , preso atto dei decessi intervenuti, senza alcuna prova del titolo a succedere) né l'aggiornamento dei dati catastali, dedotto dal CTP, a seguito della denuncia di successione che ha natura meramente fiscale e quindi insufficiente , secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, ai fini della prova della qualità di erede.
Il mancato deposito della documentazione ipocatastale completa e aggiornata relativa ai beni da dividere rendeva impossibile, secondo il Tribunale di Teramo, procedere all'accertamento dell'effettiva esistenza dei beni, della legittimazione attiva e passiva delle parti, della corretta integrazione del contraddittorio: e questo perché le iscrizioni e le trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione nonché le iscrizioni e trascrizioni contro i successori alla data di apertura della successione a quella della trascrizione della domanda di divisione costituiscono la documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa. essendo insufficiente la dichiarazione di successione.
Nel caso di specie, evidenziava il Primo Giudice, risultavano allegate solo le ispezioni ipotecarie al 28.04.17 in favore di , , e CP_9 Parte_1 Parte_2
contro (deceduto il 28.08.15) e , senza Parte_3 SO Controparte_3
7 indicazioni delle altre parti del giudizio;
inoltre nella visura catastale risultava che il terreno di cui al Fg. 6 part. 1425 era intestato anche a (moglie del defunto Persona_8 [...]
) e la concessione edilizia in atti (n. 1263/84) risultava presentata da CP_1 Per_8
e da mai menzionata in giudizio, evidenziandosi che in atti non
[...] Parte_7 sussiste alcun atto dello Stato Civile da cui accertare il rapporto di parentela con queste ultime in modo da escludere la presenza di altri eredi .
Da tali elementi il Primo Giudice assumeva l'incertezza assoluta sia sulla titolarità del diritto di comproprietà delle parti sul bene sia in ordine alla provenienza giuridica dello stesso.
1.2 Essendo emerse nella relazione del CTU alcune difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e le risultanze catastali riguardo la diversa distribuzione e cambio d'uso degli ambienti ne conseguiva ancora, secondo il Primo Giudice l'incommerciabilità e indivisibilità del compendio immobiliare in virtù dell'art. 29 co.
1-bis L.52/1985 ( come introdotto dall'art. 19 co. 14 D.L.78/2010 , convertito con modificazioni in L. 122/2010) applicabile anche alle divisioni giudiziali sia in quanto rientranti nel novero degli atti pubblici sia in quanto, in caso contrario, si consentirebbe di pervenire ,mediante una simulata controversia, al risultato vietato dal legislatore.
Secondo il Tribunale di Teramo le variazioni riscontrate, quali la realizzazione del disimpegno, l'eliminazione del bagno, l'ampliamento della cucina al piano terra , la creazione di un bagno al posto del locale tecnico al piano terra non potevano considerarsi di lieve entità in quanto, determinando una variazione del numero dei vani e della loro superficie, integravano una modificazione edilizia in grado di modificare la rendita, non potendo ritenersi dirimente neppure la sanabilità degli abusi ex art 37 DPR 380/2001 rilevata dalla CTU, dovendo la sanatoria intervenire prima della divisione e non potendo ammettersi una quiescenza del giudizio in attesa della regolarizzazione dell'abuso.
Con il rigetto della domanda di scioglimento restavano assorbite tutte le altre domande proposte dalle parti;
riguardo la regolazione delle spese secondo il Tribunale di Primo Grado, la natura della controversia e i motivi della decisione giustificavano l'integrale compensazione fra le parti e le spese di CTU a carico solidale e pro quota delle parti.
2. Avverso la sentenza n. 721/2022 del Tribunale di Teramo hanno proposto impugnazione
, , E CP_9 Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del loro procuratore speciale e con
[...] Parte_4 memoria di costituzione del 21.12.22, a seguito del decesso di , CP_9 Pt_1
, e , in persona del loro
[...] Parte_2 Parte_3 procuratore speciale per i motivi di seguito indicati: Parte_4
8
2.1 Asserita mancata prova della titolarità in capo agli attori e convenuti della qualità di eredi e comproprietà del bene caduto in successione: accettazione tacita di eredità; volture catastali;
atti di disposizione dei beni;
mancata contestazione anzi riconoscimento della titolarità della qualità di eredi in capo a tutti i litisconsorti.
Con questo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata asserendo di aver dimostrato in giudizio , cosi come i convenuti, la propria qualità di eredi .
Dichiarano di aver prodotto: la procura speciale per successione del a NY Persona_9
(USA), il certificato di morte con traduzione ed apostille di ( moglie di Parte_5 CP_9
e madre degli altri appellanti) e visure immobiliari dai quale si evince l'accettazione
[...] ereditaria da parte degli attori (appellanti) eredi di figlia di e Parte_5 Controparte_1
che risulta cointestataria per 1/3, solo per mancato Persona_8 Parte_5 aggiornamento catastale dei beni oggetto di causa insieme a (1/3) e SO [...]
(1/3) identificati al Fg. 6 part. 899 sub nn. 1,2,3,4, , mentre il diritto dell'usufruttuaria Pt_6
si era estinto con il decesso di quest'ultima. Persona_8
Precisano che anche i terreni di cui al Fg. 6 part. Nn. 898,900,1800,1801 risultano catastalmente intestati per 1/3 ciascuno a e con Parte_5 Parte_6 SO diritto dell'usufruttuaria estinto per decesso e conseguente consolidamento Persona_8 della proprietà in capo ai predetti e ai loro eredi legittimi;
quanto al terreno di cui al Fg. 6 part 1425,intestato catastalmente a , moglie del defunto e Persona_8 Controparte_1 madre di e ( tutti deceduti anch'essi) , a sua volta Parte_5 SO Parte_6 deceduta, deducono che la reale intestazione dello stesso è la medesima dei beni immobili suindicati.
A supporto di tali affermazioni si riportano alle visure versate in atti e allegate alla CTU da cui si evince la voltura per successione di , l'intestazione in capo agli eredi del Parte_6 de cuius e della de cuius Controparte_1 Persona_8
Rappresentano , riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dal comportamento del chiamato come nel caso di voltura catastale che nell'ambito della successione ereditaria rileva non solo a fini fiscali ma anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale quindi in tema di trasferimento di un diritto reale sull'immobile compreso nell'asse ereditario e che, in generale, essa può desumersi da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciarvi ,come in caso di esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie con le quali, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, dimostra di aver accettato la qualità di erede
9 la presenza di atti di disposizione dei beni ereditari da parte dei coeredi CP_12 Pt_5
e ossia plurime concessioni edilizie allegate alla perizia del CTU e
[...] Per_3 Pt_6 depositate in giudizio da SO
Gli appellanti ritengono inoltre potersi utilizzare, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, quale argomento di prova ai fini della qualità di erede, anche il comportamento tenuto dalle parti in particolare la non contestazione delle controparti che hanno considerato come avvenuta la successione riconoscendo la qualità di erede delle parti in giudizio e chiedendo in primo grado l'attribuzione della quota degli attori(appellanti) previa compensazione delle spese sostenute per dei lavori eseguiti sull'immobile de quo.
Sostengono l'irrilevanza della mancata costituzione di , regolarmente Controparte_13 citata e destinataria di plurime notifiche , che conferma il riconoscimento della qualità di eredi in capo a tutte le parti in causa nonché dell'eccezione sollevata dagli appellati sul mancato esito positivo della notifica
Quanto alla posizione di ( moglie del capostipite ) Persona_8 Controparte_1 ribadiscono l'estinzione dell'usufrutto a seguito del decesso della stessa .
Per gli appellanti, è da ritenersi superata la questione della coesistenza di masse plurime, rilevata dal Primo Giudice , in ordine al terreno di cui al Fg n. 6 part. 1425 intestato a che non impedisce lo scioglimento della comunione avendo tutte le parti Persona_8 in giudizio formalizzato con deposito telematico agli atti , il proprio assenso alla unificazione delle masse ( eccetto per la parte contumace a cui però è stata notificata l'ordinanza interlocutoria del Tribunale).
Va considerata, secondo gli appellanti, equivalente all' accettazione tacita promuovere la divisione giudiziale e intervenire nel relativo procedimento, riportando la giurisprudenza di legittimità e di merito che riconosce valenza di accettazione tacita anche all'adesione ad una divisione contrattuale e all'iniziativa del chiamato, anche in sede non contenziosa, di procedere alla divisione amichevole dell'asse ereditario.
Ulteriore dimostrazione della qualità di eredi della parti in causa e dell'assenza di altri eredi si ritrae, secondo parte appellante, dalla trascrizione dell'atto di citazione divisionale nel 2013 che ha funzione di pubblicità dichiarativa nei confronti di presunti ulteriori eredi.
Riguardo il nominativo di presente nella domanda di concessione edilizia Parte_7 del 1983 , gli appellanti sostengono l'infondatezza dei dubbi palesati dal Primo Giudice sull'esistenza di terzi eredi, in quanto dalle visure allegate alla CTU emerge che la stessa è deceduta lasciando come unica erede la sorella solo in relazione al terreno Persona_8 identificato al foglio NCT 898.
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2.2. La asserita “non lieve entità” degli abusi per opere interne e quindi la asserita “non commerciabilità/vendibilità del bene;
la necessità di preventiva sanatoria del bene.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza di Primo Grado che ha sostenuto che le opere interne realizzate costituiscano abusi di non lieve entità e quindi tali da impedire la vendita del bene all'asta che andrebbe prima sanato.
Evidenziano che quanto sostenuto nella sentenza impugnata contrasta con le risultanze della
CTU che ha qualificato le difformità riscontrate rispetto agli elaborati progettuali, facilmente sanabili riguardando modifiche interne ( diversa distribuzione e cambi d'uso di alcuni locali);
Secondo gli appellanti si tratta di opere di lieve entità che non comportando lo spostamento/abbattimento di muri portanti e non riguardando parti strutturali dell'edificio, necessitano solo della comunicazione di inizio lavori e non permessi e/o autorizzazione di cui all'art. 46 DPR 380/21 per cui non essendo necessario alcun titolo abilitativo non si avrà alcuna nullità nel trasferimento del bene
Essendo nel caso di specie opere di lieve entità facilmente sanabili, come definite dal CTU, ne deriva, secondo gli appellanti, riportando la giurisprudenza di legittimità a supporto, che tali interventi edilizi minori non determinano la nullità dell'atto di compravendita immobiliare né della vendita nella divisione giudiziale .
2.3 La mancata condanna al risarcimento danni e alle spese di giudizio il risarcimento danni per occupazione esclusiva e la rifusione delle spese edilizie sia per soccombenza che per mancata accettazione della proposta transattiva e art. 185 bis c.pc.
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sulla reconventio reconventionis ossia sulla domanda di risarcimento danni per occupazione esclusiva dell'immobile da parte dei convenuti, ( in quanto solo in sede di CTU il convenuto consegnava agli attori -oggi appellanti copia delle SO chiavi dell'immobile), disponendo inoltre la compensazione delle spese.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata ,in caso di uso esclusivo di un immobile da parte di uno dei proprietari (che ne impedisca agli altri di farne uso) lo stesso è obbligato al pagamento di un indennizzo per il danno che ha causato che è un danno definito in re ipsa nel senso che l'utilizzo esclusivo del bene comune è considerato di per sé un danno per cui non è necessario fornirne alcuna prova.
Nel caso di specie, aggiungono gli appellanti, il possesso dell'immobile ( non contestato da controparte data la pacifica circostanza della consegna delle chiavi avvenuta solo nel 2016) di considerevole valore si è protratto per 18 anni ( dal 1998 al 2016) e, ai fini della
11 quantificazione del danno anche in via equitativa , sono state allegate le tabelle OMI (canone locazione immobile) riferite al territorio ove è ubicato .
Chiedono la condanna delle controparti per responsabilità aggravata ex art 93 co. 3 c.p.c. anche in considerazione della mancata accettazione della proposta giudiziale ex art 185 bis c.p.c., il risarcimento danni e spese e con maggiorazione dei compensi di giudizio in favore degli appellanti oltre alla ripetizione delle spese anche di CTU.
3. Si sono costituiti in appello e quali eredi di Controparte_1 CP_2 SO
e , insistendo per il rigetto del gravame proposto e proponendo appello Persona_4 incidentale ex art 334 c.p.c. nel solo caso di accoglimento anche parziale della domanda di divisione , relativamente alla la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto assorbite le domande svolte dagli esponenti, con rimessione in istruttoria per lo scrutinio della domanda riconvenzionale quale condizione per l'attribuzione e determinazione delle quote di proprietà degli esponenti e dei convenuti che intendono rimanere in comunione e con rigetto dell'eccezione di prescrizione inammissibile in quanto tardiva.
Chiedono il rimborso delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato, accertati dal CTU e riconosciuti dagli altri convenuti Controparte_3
e . CP_4
Deducono di aver depositato a sostengo della richiesta di rimborso : 3 contratti di appalto sottoscritti da 14 fatture di acquisto materiale edile intestate a SO SO
; 62 quietanze di pagamento rilasciate al medesimo e 64 fiches di assegni bancari nonché richiesto prova per testi a conferma dei pagamenti effettuati.
Contestano l'appello principale in quanto, come rilevato dal Primo Giudice, non è stata fornita dalle parti la prova documentale dei rapporti di parentela e coniugio fra le parti in causa e i loro rispettivi danti causa con conseguente difetto di legittimazione ad agire.
A ciò, argomentano ulteriormente, si aggiunga che non si ha notizia circa l'accettazione dell'eredità da parte della contumace , rilevante ai fini della Controparte_5 predisposizione delle quote ereditarie, né vi è certezza probatoria sulla provenienza ed intestazione storica dei beni immobili oggetto del giudizio che risulterebbe intestata anche a terzi estranei al giudizio ( ). Parte_7
Assumono che non è consentito il trasferimento dell'immobile cointestato a terzi stante la presenza di difformità edilizie interne, prive di titoli autorizzativi, che andrebbero sanate prima della vendita .
Contestano le ulteriori doglianze degli appellanti in via principale in quanto il risarcimento danni per occupazione esclusiva dell'immobile in comproprietà è inammissibile essendo stata
12 proposta tardivamente la domanda peraltro in difetto di riscontro probatorio;
argomentano sulla correttezza della statuizione sulle spese essendo state tutte le domande delle parti respinte dal Primo Giudice
Nella comparsa conclusionale, gli appellanti contestano le eccezioni sollevate per la prima volta in appello dalla controparte sul difetto di titolarità e legittimazione degli appellanti contraddetta dalla richiesta di termine per l'opzione di attribuzione diretta della quota degli attori (appellanti) e evidenziando la convenienza per gli appellati nel sostenere le statuizioni del Primo Giudice potendo così continuare ad usare l'immobile in questione essendo gli appellanti residenti all'estero.
Tornano ad eccepire la tardività e quindi la prescrizione di ogni domanda avversaria per la ripetizione di somme sborsate in quanto solo con le produzioni allegate alla seconda memoria istruttoria si è avuta cognizione dell'imputazione e dei tempi dei pagamenti;
inoltre non vi è prova circa l'assenso degli appellanti all'esecuzione delle opere eseguite dalla controparte necessario in caso di richieste alla P.A di autorizzazioni ai lavori in situazione di comproprietà ( punto su cui gli appellati nulla hanno allegato).
Si oppongono a tutte le richieste istruttorie di controparte e contestano tutti i documenti prodotti di cui si disconoscono la conformità agli originali e l'assenza di data certa opponibile a terzi in relazione alla richiesta di rimborso delle spese per i lavori eseguiti sull'immobile oggetto di causa.
Con le note di trattazione, ribadite nella comparsa conclusionale e memorie di replica, gli appellati ritenuta non perfezionata la notifica alla convenuta contumace CP_5
sia dell'appello che della memoria di costituzione degli eredi e quindi ricorrente la
[...] violazione del principio del contraddittorio, chiedono la declaratoria di improcedibilità del giudizio con ogni conseguente statuizione, stigmatizzando il comportamento degli appellanti che invece di dichiarare alla prima udienza il mancato perfezionamento della notifica e quindi un nuovo termine per provvedervi hanno dato impulso al giudizio chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Con ordinanza del 17.06.2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_5
Nelle note di trattazione scritta autorizzate e negli atti successivi gli appellati contestavano la regolarità della notifica effettuata tramite il americano e la sua Controparte_14 delegata dagli appellanti applicando la Convenzione dell'Aja del Controparte_7
15.11.1965; rilevando altresì che in primo grado la notifica era stata effettuata tramite il con conseguente difetto di integrità del contraddittorio quanto meno in Persona_9
13 riferimento ad uno dei due gradi di giudizio per cui se il difetto è relativo al grado di appello ne deriva l'improcedibilità del presente giudizio mentre se il vizio attiene al primo grado il difetto va rilevato d'ufficio e rimesso al Giudice di prima istanza che dovrà dichiarare l'improcedibilità.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.03.2025, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate , assegnando alle parti i termini ex art. 190 (il primo ridotto a gg.20) per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente occorre affrontare la questione della regolarità della notifica effettuata dagli appellanti nei confronti di . Controparte_5
Al riguardo occorre rammentare che, come è noto, la disciplina delle notificazioni all'estero segue procedure diverse in base al luogo in cui si trovano i destinatari (Stato membro UE oppure extra UE), alla tipologia di atto da notificare e se l'indirizzo del destinatario è conosciuto .
Nel caso di notifiche a destinatari residenti fuori dall'Unione Europea, come nel caso di specie ove la destinataria è residente negli Stati Uniti, ai fini dell'individuazione delle modalità con cui eseguire la notifica bisogna , quando l'indirizzo del destinatario sia noto, far riferimento: alle convenzioni internazionali multinazionali o bilaterali a cui hanno aderito gli stati interessati;
all'art. 37 D.lgs 71/2011 che regola la notifica mediante autorità consolare;
in via residuale all'art. 142 c.p.c.
Nel caso oggetto di causa entrambi gli Stati interessati hanno aderito alla Convenzione Per_ dell'Aja del 15.11.1965 ( l' con la L. 62/1981) avente ad oggetto la notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale, nel caso in cui l'indirizzo del destinatario dell'atto sia conosciuto.
Nella predetta Convenzione sono previste diverse modalità di notificazione degli atti quali: la trasmissione da parte dell'autorità competente dello Stato di origine all'Autorità centrale dello Stato richiesto di un'istanza in conformità al modello allegato alla Convenzione senza necessità di legalizzare gli altri o altre formalità (c.d. apostille) , accompagnando la richiesta da una duplice copia dell'atto da notificare (art. 3); l'Autorità centrale dello Stato richiesto procederà con la notifica alternativamente secondo le forme previste dalla propria legislazione nazionale o secondo la forma richiesta dal richiedente ( purchè compatibile con la legge dello Stato che provvederà alla notifica, art. 5); in caso di notifica secondo le forme dello Stato richiesto, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto tradotto nella lingua del suo paese;
infine l'Autorità deve provvedere a compilare l'attestazione di
14 notificazione indicando se è stata effettuata oppure i motivi per cui non è andata a buon fine come da modulo allegato alla Convenzione indirizzandola direttamente al richiedente.
Vi è da aggiungere che nella Convenzione sono previste ulteriori modalità di trasmissione degli atti quali: notificazione mediante agenti diplomatici o consolari (artt 8 -9 per i quali ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente); notificazione mediante servizio postale (art 10).
Infine va precisato che in caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana
è ammessa la procedura per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n.71 del 3 febbraio2011 e non è richiesta la traduzione.
Applicando tali disposizioni al caso di specie si desume l'infondatezza dell''eccezione degli appellati sull'irregolarità della notifica effettuata in primo grado in quanto la notifica c.d consolare è ammessa dalla Convenzione dell'Aja predetta né può avere valore dirimente il riferimento al D.lgs n. 71 /2011 che prevede la possibilità ma non l'obbligo , del ricorso alla procedura per via consolare ex art 37 per i cittadini italiani residenti all'estero.
Quanto alla notifica effettuata dagli appellanti in ottemperanza dell'ordinanza di rimessione sul ruolo va ricordato che gli Stati Uniti d'America hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre del 1965 e designato come autorità centrale: ”Office of International Judicial
Assistance Civil Division U.S. Department of Justice”, e il Dipartimento della Giustizia ha esternalizzato le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) ad
[...]
: nel caso di specie gli appellanti hanno effettuato la notifica nel rispetto delle CP_6 disposizioni della Convenzione dell'Aja e all'esito della stessa è stato compilato il certificato di attestazione recante le modalità e l'esito della notifica effettuata consegnando direttamente i documenti al destinatario ed è tale attestazione , come chiarito dalla Suprema TE (Cass. n.
!9166/15, Cass, n. 15772/24) che “dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale è stata consegnata” svolgendo “la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c. facendo piena prova , fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio”
15 Le censure sul punto appaiono dunque infondate essendo state entrambe le notifiche, effettuate in primo ed in secondo grado, compiute secondo le disposizioni e le procedure previste dalla normativa di riferimento come sopra richiamate.
5.1 Quanto al primo motivo di appello la TE evidenzia come secondo l'insegnamento della
Suprema TE ( da ultimo Cass. n. 817/2025, Cass. n. 13738/2025 ) “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (tra le tante, v. di recente Cass., 18/04/2024,
n. 10519). Si è poi specificatamente precisato, in relazione alla prova della qualità di erede, che tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n.
210/2021: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo
a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass., 26/06/2018, n. 16814)”).
Nel caso di specie risultano depositati dagli appellanti il certificato di morte di ( Parte_5 moglie di , deceduto, e madre degli altri appellanti- attori in primo grado) CP_9 contenente le annotazioni sullo stato di coniugata di e l'indicazione dei genitori CP_9 della defunta e , la procura speciale rilasciata dagli Controparte_1 Persona_8 appellanti in favore di per il compimento di qualsiasi atto Controparte_15 di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente alla successione di morte di Pt_5
e le visure catastali relative ai beni oggetto di causa di cui risulta
[...] Parte_5
Per_ cointestataria datate al 03.03.2011; sono presenti in atti i certificati di morte di
16 e depositai dagli appellati e ,nonché Per_3 Persona_4 CP_2 Controparte_1 dichiarazione sostitutiva di notorietà effettuata da in qualità di erede di Controparte_1
(fasc primo grado appellati) . Persona_4
E' evidente quindi che non risulta prodotta la documentazione relativa agli atti dello stato civile e tale carenza documentale non consente l'accertamento della qualità di erede delle parti in giudizio secondo l'insegnamento della Suprema TE sopra richiamata , richiedendosi la produzione degli atti dello stato civile , quali un certificato storico di famiglia, da cui evincersi i rapporti di parentela e di coniugio con il de cuius che legittima la successione ex art 565 e seg. c.c. Né può considerarsi esaustiva al riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata da , quale erede di , e Controparte_1 Persona_4 ciò in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n.
12065/2014) il documento “ non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità” ( di erede), “esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi” e quanto all'efficacia probatoria (Cass. n. 25646/2022) “all'atto di notorietà viene attribuita un'efficacia meramente indiziaria (Cass. n. 29830/2011)” potendo quindi assumere valenza probatoria ai fini del riconoscimento della qualità di erede e la conseguente legittimazione unitamente ad altra documentazione ed ad altri elementi di giudizio;
né può ritenersi dirimente ai fini della prova della qualità di erede il certificato di morte in quanto (Cass. n. 8545/24) “ per consolidato orientamento di questa TE, il certificato di morte non dimostra la qualità di erede, dato che è idoneo solo a provare il diverso evento del decesso del de cuius, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi egli abbia lasciato, né se i vocati alla successione abbiano accettato l'eredità (Cass., 04/12/2019,
n. 31695)”
Quanto alla mancata contestazione della qualità di eredi delle parti invocata dagli appellanti, va rammentato innanzitutto che trattasi di questione rilevabile d'ufficio; al riguardo giova ricordare la distinzione fra legittimazione ad agire da intendersi come titolarità affermata del diritto dedotto in giudizio che non rientra nell'ambito delle questioni soggette alla libera disponibilità delle parti e quindi esclusa dall'ambito di operatività del principio di non contestazione ( la sussistenza della legittimazione ad causam è verificata dal giudice sulla base della sola prospettazione della parte indipendentemente dalla prova della titolarità del rapporto dedotto in giudizio); al contrario la titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda attenendo al merito della decisione per cui spetta all'attore allegarla e provarla salvo che il convenuto la riconosca o
17 non la contesti o ponga difese incompatibili con la sua negazione, potendosi evidentemente solo in tale seconda ipotesi riconoscere valenza probatoria alla mancata contestazione. Ciò detto va inoltre precisato che nell'ambito della successione legittima, come nel caso de quo, la disciplina della devoluzione ereditaria ha carattere indisponibile vertendo sulla questione dello status di erede : lo status di erede , in quanto diritto indisponibile, non soggiace al principio di non contestazione quando costituisce l'oggetto diretto del giudizio e del giudicato
(Cass. n. 12309/23) ossia quando l'oggetto della controversia consiste nell'esistenza dello status personale di successore universale del de cuius: diritto indisponibile e quindi per sua natura sottratto all'operare del principio di non contestazione , imponendosi al giudice la verifica della sussistenza della qualità di erede in capo alle parti. Sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità ha escluso l'incidenza della non contestazione della controparte
(Cass. n. 13685/2006, Cass. n. 1943/2011, Cass n. 26132/2021) essendo la mancanza di prova sulla qualità di erede circostanza rilevabile d'ufficio , nessun rilievo assumendo la mancata contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudizio e aggiungendo la Suprema TE (Cass. n. 13685/2006) che “ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art 116 c.p.c il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri
l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità “ dovendo essere il comportamento della controparte, “la quale univocamente mostri di considerare la successione quale è fatto compiuto, qualcosa di più della pura mancanza di contestazioni”
(Cass. 26132/2021). Nel caso de quo , osserva la TE , non è possibile rivenire alcun comportamento processuale ulteriore rispetto la mera contestazione dovendosi rilevare al riguardo la contumacia di alcuni convenuti ( sin dal primo grado, Controparte_5 [...]
e nel giudizio di secondo grado); la contestazione circa Controparte_3 CP_4 la legittimazione ad agire degli appellanti sollevata dagli appellati, l'assenza del titolo di provenienza del bene e ispezioni ipotecarie aggiornate.
Quanto alla mancata produzione del titolo di acquisto dei beni del dante causa e di certificazione ipo-catastale aggiornata va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, pur ricorrendo l'esigenza, nei giudizi di divisione ereditaria, di fornire la prova dell'appartenenza dei beni al de cuius e più genericamente la prova della comproprietà, non incombe sull'attore, anche in caso di contestazione dei coeredi, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di mero accertamento positivo della proprietà in quanto
18 non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti
“ma di far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa quali coeredi” (Cass. n.
6228/23, Cass. 1065/22, Cass. n. 10067/20 ), da ultimo (Cass. n. 12660/25) è stato precisato che “Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto
a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza” potendo il giudice ritenere provata la situazione di comproprietà quando le parti in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio e soprattutto quando dalle indagini svolte dal CTU non emergano dubbi ed incertezze sulla titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, potendosi “laddove la comproprietà sia incontroversa anche ricorrere a prove indiziarie e alle risultanze del consulente tecnico, in quanto non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda tra parti in contrapposizione fra loro
(Cassazione civile sez VI 02/03/2023, n. 6228; Cass n. 21716/2020)”.
Nel caso di specie come è stato rilevato dal CTU, “le attuali intestazioni catastali non risultano essere del tutto corrette a causa della morte di alcuni intestatari e del mancato aggiornamento dei diritti e degli eredi succeduti” (pag. 9 CTU); rilevandosi in particolare con riferimento alla particella 899 sub. 1,2,3,,4 fg.6 f che intestatari sono CP_10
(1/9), (1/9) , 1/3); (1/3) e
[...] Persona_7 SO Parte_5 [...]
(1/9) (usufruttaria) e che quindi non vi è nessuna CP_3 Persona_8 indicazione delle altre parti in giudizio (visura catastale allegata alla CTU), concordandosi peraltro con la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto di non aderire alle conclusioni del
CTU che preso atto dei decessi intervenuti ( ; e Persona_8 Parte_5 SO pag. 9 CTU) individuava direttamente le quote di comproprietà spettanti alle parti in giudizio in assenza di prova del titolo a succedere delle parti stesse.
Quanto al valore da attribuirsi alla dichiarazione di successione prodotta dagli appellati, va evidenziato che tale documento ha valore solo fiscale insufficiente ai fini della prova della qualità di erede assumendo valore di elemento indiziario(Cass. n. 868/2017 ) per cui l
'assunzione della qualità di erede non può desumersi (Cass. n. 30761/2022)“dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n.
10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n. 4783)”
19 Dall'esame della documentazione in atti e sebbene la giurisprudenza di legittimità ammetta nella divisione ereditaria una prova meno rigorosa sulla titolarità dei beni al de cuius nei termini anzidetti, va evidenziato che il mancato deposito della documentazione ipocatastale aggiornata e completa relativa al bene da dividere rende impossibile, come correttamente rilevato dal Primo Giudice, l'accertamento dell'effettiva esistenza dei beni, della legittimazione attiva e passiva delle parti e anche della corretta integrazione del contradditorio essendo le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto alla data di apertura della successione e le iscrizione e trascrizioni dalla data di apertura della successione alla data di trascrizione della domanda giudiziale documentazione fondamentale per accertare la titolarità dei beni della massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Nel caso di specie risultano versati in atti, allegate alla CTU, le ispezioni ipotecaria al 28.04.17 in favore di , , CP_9 Parte_1 Parte_2
, contro ( deceduto il 28.08.15) e
[...] Parte_3 SO Controparte_3
, senza alcun riferimento alle altre parti in giudizio;
dalla documentazione in atti
[...] emerge che la concessione edilizia n. 1264/84 rilasciata dal Comune di Martinsicuro risulta presentata da unitamente a (di cui non vi è alcuna Persona_8 Parte_7 menzione negli atti di causa) non risultando depositato alcun atto dello stato civile da cui evincere il rapporto di parentela delle parti con né con Persona_8 Parte_7
, ai fini dell'esclusione della presenza di altri eredi derivandone, pertanto, l'incertezza
[...] per quanto fin qui evidenziato, della titolarità del diritto di comproprietà delle parti sul bene e della provenienza giuridica dello stesso non avendo le parti depositato la documentazione anagrafica, catastale o equipollente idonea a far ritenere provata la titolarità in capo ai condividendi del bene oggetto della domanda di divisione e la qualità di erede.
5.2 Quanto alla questione delle difformità edilizie presenti nell'immobile che il Primo
Giudice ha ritenuto di non lieve entità e quindi tali da impedire la vendita del bene all'asta, la
TE osserva che la giurisprudenza di legittimità con la nota pronuncia delle SS.UU. n.
25021/2019 ha riconosciuto l'applicabilità alle ipotesi di scioglimento della comunione ereditaria della sanzione della nullità prevista “dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”; chiarendo che nel novero degli atti tra vivi per i quali il D.P.R 380/01 commina la sanzione della nullità rientrano sia lo scioglimento
20 della comunione ordinaria sia quello della comunione ereditaria, essendo quest'ultimo riconducibile ai negozi inter vivos (avente natura costitutiva-traslativa).
Tali principi sull'applicabilità della normativa suindicata valgono, come evidenziato dalla
Suprema TE (SS.UU. 25021/19) , anche per la divisione giudiziale della comunione ereditaria ( e non solo nelle divisioni volontarie contrattuali) “risultando , in caso contrario , oltremodo agevole per i condividenti, mediante ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione”. Ciò si pone in linea , continua la Suprema TE, “con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti;
laddove questa TE ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass.,
Sez. 6 - 2, n. 8489 del 29/04/2016 ; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018)”.
La disciplina sul tema si spiega in quanto l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso la pronuncia del giudice, possano conseguire un effetto ad esse precluso nell'ambito della loro autonomia negoziale, aggirando le sanzioni “poste a tutela dell'ordinato assetto del territorio”; la regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione ex art 713 c.c.”che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite, da ultimo Cass. sez. 2 n. 6684 del 07/03/2019” con la conseguenza che il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria ) avente ad oggetto fabbricati “senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985”
Va aggiunto tuttavia che non ogni difformità, irregolarità urbanistica determina l'applicazione della sanzione di cui al T.U. Edilizia e l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di divisione ereditaria.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass. n. 34/2024) investita della questione sulla possibilità di pronunciare sentenza ex art 2932 c.c in caso di irregolarità edilizia ( disciplina applicabile anche, per quanto di ragione, alla divisione
21 ereditaria ) , ha chiarito che ove “l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (nella specie, per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione all'emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore (nella specie, a sua volta acquirente dello stesso immobile in base a precedente rogito notarile) di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009, Rv. 609669; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018, Rv. 648396). Non ogni difformità urbanistica, pertanto, comporta l'impossibilità di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma soltanto la conclamata assenza del titolo autorizzativo dell'edificazione (licenza o concessione edilizia) o della documentazione alternativa
(concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dai prescritti allegati). La difformità parziale, infatti, non implica necessariamente la preclusione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., quando la divergenza sia solo parziale e non implichi la realizzazione di un manufatto totalmente diverso da quello autorizzato” (Cass. civ. n° 7849/22, vedi anche Cass. civ. 11636/23)”.
Nel caso di specie sono state individuate dal CTU alcune difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e i dati catastali con diversa distribuzione degli ambienti e con cambio d'uso di alcuni locali nello specifico: “Al piano terra, quello che in progetto risulta essere il locale tecnico, in realtà è attualmente utilizzato come bagno dell'abitazione, ed inoltre la zona giorno presenta delle modifiche nella distribuzione degli spazi interni con eliminazione del bagno ed ampliamento della cucina, oltre alla realizzazione di un piccolo disimpegno e modifiche irrilevanti nelle dimensioni e posizionamento degli infissi esterni ed interni” (pag 8 CTU)
Tali irregolarità tra lo stato di fatto e gli elaborati progettuali sono state ritenute dal CTU, riguardando “ modifiche interne (diversa distribuzione e cambi d'uso di alcuni ambienti) e pertanto facilmente sanabili” (pag. 8 CTU) ma non avendo indicato i relativi costi per la regolarizzazione catastale oltre a integrare comunque variazioni edilizie idonee ad influire sulla rendita catastale ( comportando una modifica del numero dei vani e della loro superficie,) non possono essere ricomprese fra le variazioni non essenziali , potendo pertanto incidere sulla commerciabilità e quindi sulla divisibilità dell'asse ereditario, con conseguente rigetto del motivo di gravame.
22 6. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori con conferma della sentenza impugnata.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione, non disponendosi nulla sulle spese nei confronti delle parti appellate non costituite in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n.
7361/23)“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la contumacia di , , Controparte_3 CP_4 CP_5
;
[...]
2)RIGETTA l'appello;
3) CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore degli appellati delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) nulla sulle spese per le parti contumaci;
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 28.7.2025
23 Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Francesca Coccoli
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La TE d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Francesca Coccoli Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est.
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 960 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa,da nato a [...] (U.S.A.) il 22.12.1963 e residente in [...](N.Y.- Parte_1
USA), nata a [...] (N.Y.-USA) il 01.01.1970 e Parte_2 residente in [...], nata a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...](Florida-USA) in persona del loro procuratore speciale,
(C.F.. ) in forza di Parte_4 C.F._1 procura speciale per successione del 09.03.2016 (rep. n. 201609031008) rilasciata dinanzi al
Notaio Pubblico dello Stato di New York nomina no. con Persona_1 P.IVA_1 studio in 555Broad Hollow Rd. Suite 302)Melville NY 11747-5001 Contea di Suffolk;
Stato di New York, Stati Uniti d'America), in atti ed in forza di procura speciale per successione del 02.12.2022 (Rep. n. 35022) rilasciata dinanzi al Notaio Pubblico dello Persona_2
Stato di New York (con studio in 555 Broad Hollow Rd. Melville, Stato di New York, Stati
Uniti d'America) in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Bruni e Stefano
Ascolani come in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
( ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Ascoli Piceno e (C.F.: residente in [...] C.F._3
n. 36 Roma, quali eredi di e , rappresentati e difesi dagli Avv. ti SO Persona_4
IO RI e IA RI come in atti
-APPELLATI –APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
1 , Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
ONTUMACI_
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 721/2022 pubblicata in data 28.06.2022.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti note di trattazione scritta udienza 25.03.25 :
La difesa di parte appellante si riporta al proprio atto di appello insistendo nelle conclusioni rassegnate sia in via istruttoria, che nel merito, non accetta il contraddittorio sulle nuove e/o difformi deduzioni, eccezioni, istanze e domande avversarie, comunque inammissibili ed infondate. Allo stato risultano costituiti i Sigg.ri e nonostante Controparte_1 CP_2 la regolarità delle notifiche, pur allegate in atti. Si chiede la declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti. Si è già depositata, in ottemperanza all'ordinanza di Codesta TE,
l'avvenuta notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della già contumace . Gli Stati Uniti d'America hanno aderito alla Convenzione Controparte_5 dell'Aja del 15 novembre del 1965 e hanno designato come autorità centrale: ”Office of
International Judicial Assistance Civil Division U.S. Department of Justice”, con la particolarità che il Dipartimento della Giustizia ha esternalizzato le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) ad . Ebbene, come da originale di notifica CP_6 depositato e nello specifico alla relata di notifica (anch'essa oggetto di traduzione giurata in atti) la ha provveduto con esito positivo alla notifica dell'atto di integrazione del CP_6 contraddittorio, pertanto, andrà dichiarata la contumace anche in grado di appello della
. Controparte_5
Qualora i convenuti dovessero costituirsi tardivamente non si accetta il contraddittorio su tardivi e inammissibili eventuali appelli incidentali e comunque su tutte le nuove e/o difformi, tardive deduzioni, eccezioni, istanze e domande avversarie, con riserva e salvezza di meglio contro dedurre alle difese avversarie.
Ferme e ribadite le istanze, anche istruttorie, formulate da parte appellante principale, con richiesta di rigetto di ogni avversa inammissibile ed infondata istanza istruttoria e domanda, si chiede la concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c., occorrendo, avendo già le difese costituite depositato le rispettive comparse e repliche conclusionali precedentemente all'ordinanza di rimessione in istruttoria per integrazione del contraddittorio.
2 Per gli appellati- appellanti in via incidentale-note di trattazione scritta udienza 25.03.25:
SULLA NOTIFICA A Controparte_5
L'Avv. IO RI, esaminata la documentazione prodotta dall'Appellante, rileva preliminarmente che:
A) L'Appellante non ha effettuato la notificazione per via consolare (come in I° Grado), ma secondo le modalità previste dagli art. 5 e 10, della Convenzione dell'Aja del 15/11/1965.
B) Va quindi ricordato che la notificazione per via consolare, ex D.Lgs n. 71/2011, è utilizzabile esclusivamente per i cittadini italiani residenti all'estero, mentre per i cittadini stranieri la notificazione va effettuata esclusivamente ex artt. 5 e 10, lett. A, della
Convenzione dell'Aja.
C) Pur non sapendo se la Sig.ra sia cittadina Italiana o Americana, è di Controparte_5 tutta evidenza che una delle due notificazioni effettuate (per via consolare in I° Grado ed ex
Convenzione dell'Aja in II° Grado) è certamente errata, per cui in uno dei due Giudizi vi è difetto di integrità del contraddittorio, con l'ovvia conseguenza che: se tale difetto attiene al presente Giudizio lo stesso è improcedibile (vedasi, ex multis, Cass. n. 2005/2015); se invece attiene al Giudizio di I° Grado, il difetto va rilevato d'ufficio dalla TE d'Appello e rimesso al Giudice di prima istanza (vedasi, ex multis, Cass. n. 38024/2021).
- In subordine ed in ogni caso, si rileva che l'operata notificazione è errata e/o non sarebbe comunque andata a buon fine, visto che:
D) La dichiara: ".. L'autorità sottoscritta si pregia di certificare, ai sensi Controparte_7 dell'art. 6 della Convenzione che i documenti sono stati notificati in data 31 agosto 2024 all'indirizzo 1262 Moores Hill Road SYOSSET, NY 11791 .."; mentre quello di residenza della Sig.ra era Moores Hill Road LAUREL HOLLOW, NY (come indicato CP_5 dallo stesso Appellante);
E) La dichiara: ".. i documenti di cui alla richiesta sono stati consegnati Controparte_8
a , la cui identità è stata confermata dal soggetto stesso Controparte_5
(quindi NON ACCERTATA CON L'ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO), il soggetto ha ritirato la notifica con semplice consegna. Il soggetto era una donna bianca dai capelli marroni
DI ETA' COMPRESA TRA I 35 - 45 ANNI ..", mentre, come ricavabile dal C.F. indicato dallo stesso Appellante ( ), la Sig.ra ha invece CodiceFiscale_4 Controparte_5
65 ANNI (i 20 o 30 anni di età in più sono obiettivamente troppi per confondere l'età del soggetto che ha ritirato gli atti).
3 - Anche per quanto rilevato in via subordinata, quindi, la mancata notifica dell'appello e della memoria di costituzione nel nuovo termine concesso dalla TE, comporterebbe l'improcedibilità dell'appello ex art. 101 Cpc.
NEL MERITO
- Dichiara, preliminarmente, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove proposte dall'Appellante.
- Reitera, quindi, l'istanza condizionata di ammissione dei mezzi istruttori capitolati, e confermati in sede di precisazione delle conclusioni in I° Grado (Interrogatorio Formale;
Prova per Testi;
Supplemento di CTU), richiesti a sostegno dell'appello incidentale.
- Così conclude: "Piaccia all'adita TE di Appello, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni esposte:
A) In via preliminare dichiarare improcedibile il proposto appello, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede ; Controparte_5
B) In subordine, rilevare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio in I° Grado, con conseguente rimessione a detto Giudice;
C) Nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_4
per sua totale infondatezza, e per l'effetto confermare la Sentenza di I° Grado;
[...]
D) In subordine, in denegato caso di, anche parziale, accoglimento del proposto appello principale, in riforma della Sentenza n. 721/2022, rimettere la causa in istruttoria, con ammissione delle prove richieste con la II° e III° memoria ex art. 183 VI° comma cpc in I° grado, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, al fine di determinare il costo delle opere e migliorie realizzate dal dante causa degli odierni deducenti, da ripartire tra tutti i condividendi, ed i conseguenti conguagli a carico di ciascuno degli stessi.
E) In forza di quanto al punto precedente, disporre lo scioglimento della comunione limitatamente alla quota degli Attori, determinando il valore della stessa al netto dei conguagli dovuti per i costi delle opere e delle migliorie realizzate sull'immobile in comunione, concedendo agli esponenti ed agli ulteriori convenuti temine per far valere l'opzione di attribuzione diretta di detta quota, con pagamento del residuo valore.
F) In subordine, decorso il chiesto termine ed in difetto di domanda di attribuzione diretta della quota, disporre la vendita dell'intero immobile, attesa l'accertata sua indivisibilità, disponendo in sede di ripartizione del ricavato i rispettivi conguagli per i costi delle opere e delle migliorie realizzate sull'immobile in comunione, in base al reale apporto economico dei comproprietari.
4 G) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di CTU e di difesa di entrambi i gradi di Giudizio, da porre ad esclusivo carico dell'appellante ed attore in I° Grado".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione , , , CP_9 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di e nella persona del loro procuratore speciale
[...] Parte_5 convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Teramo, , Controparte_3 [...]
e , quali eredi di , nonché al fine CP_4 Controparte_5 Parte_6 SO di chiedere la divisione ereditaria del fabbricato da cielo a terra sito nel Comune di
Martinsicuro (TE) via del Mare n. 2, descritto in atti, caduto in successione a seguito del decesso in data 17.01.99, di (padre di e Controparte_1 Parte_5 Parte_6 [...]
composto da: 1) locale garage al piano terra, Fg. n. 6 part. 899 sub n. 1 cat C/6; 2) Per_3 appartamento piano terra Fg. n. 6 part. 899 sub n. 2 cat. A/3; 3) appartamento al primo piano ,
Fg. n. 6 part. 899 sub n. 3 Cat. A/2; 4) appartamento al piano secondo/sottotetto, Fg. n. 6, part.
n. 899 sub. n.4 cat. A/3; 5) corte esclusiva del fabbricato costituita da appezzamenti di terreno, Fg. n. 6, part. nn. 1425-898-900-1800-1801.
Si costituiva il quale ,previo accertamento dell'indivisibilità dei beni ereditari SO
e valutazione delle quote spettanti agli attori a mezzo di espletanda CTU, si riservava di chiedere l'attribuzione della quota di proprietà degli attori e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione del fabbricato e ulteriori spese e i conseguenti rimborsi dovuti dagli altri comproprietari da imputarsi al conguaglio dovuto dagli attori e la rideterminazione delle quote di proprietà con gli altri convenuti.
Si costituiva in giudizio quale procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_3
e di , residenti negli Stati Uniti, sostenendo di avere in passato
[...] Controparte_10 offerto di acquistare le quote degli attori, previo rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.
La convenuta , residente negli Stati Uniti,rimaneva contumace. Controparte_5
Alla prima udienza del 12.03.2013 parte attrice oltre a contestare la domanda riconvenzionale dei convenuti di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, integrava la domanda ex art 183 co. 5 c.p.c. chiedendo, avendo impedito agli SO attori il godimento del bene disponendone in maniera esclusiva dal 1998 o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e/o all'indennità nella misura da quantificare e liquidare in via equitativa, con riserva di
5 chiederne la compensazione con gli importi dovuti a per spese di SO ristrutturazione.
La causa veniva istruita da diversi giudici, con le produzioni documentali offerte dalle parti e una CTU affidata al Geom. , per la stima dell'immobile e la formazione dei lotti. Per_5
Nel corso del processo vi era il decesso di e il giudizio veniva riassunto nei SO confronti dei suoi eredi (moglie ) e e Persona_4 Controparte_1 CP_2
Con il decesso della convenuta la causa veniva nuovamente interrotta e Persona_4 riassunta nei confronti dei figli di quest'ultima e . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 05.11.21 il Tribunale di Teramo formulava una proposta conciliativa ex art
185 bis c.p.c. che veniva accettata dagli attori e rifiutata dai convenuti;
con ordinanza del
31.03.22, rigettate le richieste di revoca/modifica delle ordinanze istruttoria, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.04.22, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con termine alle parti di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per le repliche
1.1 Il Tribunale di Teramo con sentenza n. 721/22 pubblicata in data 28.06.22 rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande delle parti, compensava integralmente le spese di giudizio , ponendo le spese di CTU a carico solidale e pro quota delle parti.
Secondo il primo giudice l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria presuppone l'accertamento del titolo a succedere vantato dagli attori e dai convenuti che consiste, trattandosi di successione legittima, negli allegati rapporti di parentela e di coniugio con il defunto da provare necessariamente attraverso gli atti dello Stato civile ovvero con il certificato di Stato di famiglia integrale per uso di successione.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale di primo grado, nessuna delle parti aveva prodotto in giudizio il titolo a succedere e il titolo di provenienza dell'immobile di cui è causa risultando in atti soltanto i certificati di morte di e e la SO Persona_4 Parte_5 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata solo da quale erede di Controparte_1
che però non dava luogo a una presunzione legale sulla spettanza delle Persona_4 indicate qualità di erede, ma rappresentava un mero indizio che doveva essere comprovato da altri elementi di giudizio.
Per il Primo Giudice nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta alla mancata contestazione della qualità di eredi delle parti avendo la disciplina della devoluzione ereditaria, in caso di successione legittima , carattere indisponibile e rilevanza pubblicistica ( legata alla presenza fra i successibili legittimi anche dello Stato Italiano); né era condivisibile il diverso
6 orientamento giurisprudenziale per il quale il rapporto di parentela con il de cuius, in assenza di contestazioni, non deve essere necessariamente provato tramite gli atti dello stato civile in quanto , anche a prescindere dal carattere pubblicistico ed indisponibile della disciplina sulla devoluzione dell'eredità, la tesi seguita dal Tribunale che impone una verifica officiosa del rapporto di parentela è finalizzata ad evitare abusi a danno di terzi (eredi legittimi) eventualmente diversi dalle parti in causa.
A ciò si aggiungeva che, ai fini della prova della qualità di erede, non può costituire argomento di prova ex art 116 c.p.c. il comportamento delle parti che non vada oltre la mera non contestazione : nel caso di specie, secondo il Tribunale, sussistevano elementi per i quali può sostenersi non pacifica la qualità di eredi in capo alle parti quali: la contumacia della convenuta , l'assenza del titolo di provenienza del bene e la presenza di Controparte_11 ispezioni ipotecarie aggiornate al 2018, la circostanza che le intestazioni catastali non corrispondano alle parti processuali.
In particolare sull'ultimo punto, il Tribunale rilevava che il garage e gli appartamenti (part. 899, sub n. 1,2,3,4, Fg. 6) risultavano intestati a (1/9), Persona_6 Persona_7
(1/9), (1/3), (1/3) e (1/9) e
[...] SO Parte_5 Controparte_3 usufruttuaria evidenziando che fra gli intestatari del bene non figuravano le Persona_8 altre parti in causa, non essendo all'uopo dirimenti nè le conclusioni del CTU ( che individuvaa le quote di comproprietà , preso atto dei decessi intervenuti, senza alcuna prova del titolo a succedere) né l'aggiornamento dei dati catastali, dedotto dal CTP, a seguito della denuncia di successione che ha natura meramente fiscale e quindi insufficiente , secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, ai fini della prova della qualità di erede.
Il mancato deposito della documentazione ipocatastale completa e aggiornata relativa ai beni da dividere rendeva impossibile, secondo il Tribunale di Teramo, procedere all'accertamento dell'effettiva esistenza dei beni, della legittimazione attiva e passiva delle parti, della corretta integrazione del contraddittorio: e questo perché le iscrizioni e le trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione nonché le iscrizioni e trascrizioni contro i successori alla data di apertura della successione a quella della trascrizione della domanda di divisione costituiscono la documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa. essendo insufficiente la dichiarazione di successione.
Nel caso di specie, evidenziava il Primo Giudice, risultavano allegate solo le ispezioni ipotecarie al 28.04.17 in favore di , , e CP_9 Parte_1 Parte_2
contro (deceduto il 28.08.15) e , senza Parte_3 SO Controparte_3
7 indicazioni delle altre parti del giudizio;
inoltre nella visura catastale risultava che il terreno di cui al Fg. 6 part. 1425 era intestato anche a (moglie del defunto Persona_8 [...]
) e la concessione edilizia in atti (n. 1263/84) risultava presentata da CP_1 Per_8
e da mai menzionata in giudizio, evidenziandosi che in atti non
[...] Parte_7 sussiste alcun atto dello Stato Civile da cui accertare il rapporto di parentela con queste ultime in modo da escludere la presenza di altri eredi .
Da tali elementi il Primo Giudice assumeva l'incertezza assoluta sia sulla titolarità del diritto di comproprietà delle parti sul bene sia in ordine alla provenienza giuridica dello stesso.
1.2 Essendo emerse nella relazione del CTU alcune difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e le risultanze catastali riguardo la diversa distribuzione e cambio d'uso degli ambienti ne conseguiva ancora, secondo il Primo Giudice l'incommerciabilità e indivisibilità del compendio immobiliare in virtù dell'art. 29 co.
1-bis L.52/1985 ( come introdotto dall'art. 19 co. 14 D.L.78/2010 , convertito con modificazioni in L. 122/2010) applicabile anche alle divisioni giudiziali sia in quanto rientranti nel novero degli atti pubblici sia in quanto, in caso contrario, si consentirebbe di pervenire ,mediante una simulata controversia, al risultato vietato dal legislatore.
Secondo il Tribunale di Teramo le variazioni riscontrate, quali la realizzazione del disimpegno, l'eliminazione del bagno, l'ampliamento della cucina al piano terra , la creazione di un bagno al posto del locale tecnico al piano terra non potevano considerarsi di lieve entità in quanto, determinando una variazione del numero dei vani e della loro superficie, integravano una modificazione edilizia in grado di modificare la rendita, non potendo ritenersi dirimente neppure la sanabilità degli abusi ex art 37 DPR 380/2001 rilevata dalla CTU, dovendo la sanatoria intervenire prima della divisione e non potendo ammettersi una quiescenza del giudizio in attesa della regolarizzazione dell'abuso.
Con il rigetto della domanda di scioglimento restavano assorbite tutte le altre domande proposte dalle parti;
riguardo la regolazione delle spese secondo il Tribunale di Primo Grado, la natura della controversia e i motivi della decisione giustificavano l'integrale compensazione fra le parti e le spese di CTU a carico solidale e pro quota delle parti.
2. Avverso la sentenza n. 721/2022 del Tribunale di Teramo hanno proposto impugnazione
, , E CP_9 Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del loro procuratore speciale e con
[...] Parte_4 memoria di costituzione del 21.12.22, a seguito del decesso di , CP_9 Pt_1
, e , in persona del loro
[...] Parte_2 Parte_3 procuratore speciale per i motivi di seguito indicati: Parte_4
8
2.1 Asserita mancata prova della titolarità in capo agli attori e convenuti della qualità di eredi e comproprietà del bene caduto in successione: accettazione tacita di eredità; volture catastali;
atti di disposizione dei beni;
mancata contestazione anzi riconoscimento della titolarità della qualità di eredi in capo a tutti i litisconsorti.
Con questo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata asserendo di aver dimostrato in giudizio , cosi come i convenuti, la propria qualità di eredi .
Dichiarano di aver prodotto: la procura speciale per successione del a NY Persona_9
(USA), il certificato di morte con traduzione ed apostille di ( moglie di Parte_5 CP_9
e madre degli altri appellanti) e visure immobiliari dai quale si evince l'accettazione
[...] ereditaria da parte degli attori (appellanti) eredi di figlia di e Parte_5 Controparte_1
che risulta cointestataria per 1/3, solo per mancato Persona_8 Parte_5 aggiornamento catastale dei beni oggetto di causa insieme a (1/3) e SO [...]
(1/3) identificati al Fg. 6 part. 899 sub nn. 1,2,3,4, , mentre il diritto dell'usufruttuaria Pt_6
si era estinto con il decesso di quest'ultima. Persona_8
Precisano che anche i terreni di cui al Fg. 6 part. Nn. 898,900,1800,1801 risultano catastalmente intestati per 1/3 ciascuno a e con Parte_5 Parte_6 SO diritto dell'usufruttuaria estinto per decesso e conseguente consolidamento Persona_8 della proprietà in capo ai predetti e ai loro eredi legittimi;
quanto al terreno di cui al Fg. 6 part 1425,intestato catastalmente a , moglie del defunto e Persona_8 Controparte_1 madre di e ( tutti deceduti anch'essi) , a sua volta Parte_5 SO Parte_6 deceduta, deducono che la reale intestazione dello stesso è la medesima dei beni immobili suindicati.
A supporto di tali affermazioni si riportano alle visure versate in atti e allegate alla CTU da cui si evince la voltura per successione di , l'intestazione in capo agli eredi del Parte_6 de cuius e della de cuius Controparte_1 Persona_8
Rappresentano , riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dal comportamento del chiamato come nel caso di voltura catastale che nell'ambito della successione ereditaria rileva non solo a fini fiscali ma anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale quindi in tema di trasferimento di un diritto reale sull'immobile compreso nell'asse ereditario e che, in generale, essa può desumersi da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciarvi ,come in caso di esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie con le quali, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, dimostra di aver accettato la qualità di erede
9 la presenza di atti di disposizione dei beni ereditari da parte dei coeredi CP_12 Pt_5
e ossia plurime concessioni edilizie allegate alla perizia del CTU e
[...] Per_3 Pt_6 depositate in giudizio da SO
Gli appellanti ritengono inoltre potersi utilizzare, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, quale argomento di prova ai fini della qualità di erede, anche il comportamento tenuto dalle parti in particolare la non contestazione delle controparti che hanno considerato come avvenuta la successione riconoscendo la qualità di erede delle parti in giudizio e chiedendo in primo grado l'attribuzione della quota degli attori(appellanti) previa compensazione delle spese sostenute per dei lavori eseguiti sull'immobile de quo.
Sostengono l'irrilevanza della mancata costituzione di , regolarmente Controparte_13 citata e destinataria di plurime notifiche , che conferma il riconoscimento della qualità di eredi in capo a tutte le parti in causa nonché dell'eccezione sollevata dagli appellati sul mancato esito positivo della notifica
Quanto alla posizione di ( moglie del capostipite ) Persona_8 Controparte_1 ribadiscono l'estinzione dell'usufrutto a seguito del decesso della stessa .
Per gli appellanti, è da ritenersi superata la questione della coesistenza di masse plurime, rilevata dal Primo Giudice , in ordine al terreno di cui al Fg n. 6 part. 1425 intestato a che non impedisce lo scioglimento della comunione avendo tutte le parti Persona_8 in giudizio formalizzato con deposito telematico agli atti , il proprio assenso alla unificazione delle masse ( eccetto per la parte contumace a cui però è stata notificata l'ordinanza interlocutoria del Tribunale).
Va considerata, secondo gli appellanti, equivalente all' accettazione tacita promuovere la divisione giudiziale e intervenire nel relativo procedimento, riportando la giurisprudenza di legittimità e di merito che riconosce valenza di accettazione tacita anche all'adesione ad una divisione contrattuale e all'iniziativa del chiamato, anche in sede non contenziosa, di procedere alla divisione amichevole dell'asse ereditario.
Ulteriore dimostrazione della qualità di eredi della parti in causa e dell'assenza di altri eredi si ritrae, secondo parte appellante, dalla trascrizione dell'atto di citazione divisionale nel 2013 che ha funzione di pubblicità dichiarativa nei confronti di presunti ulteriori eredi.
Riguardo il nominativo di presente nella domanda di concessione edilizia Parte_7 del 1983 , gli appellanti sostengono l'infondatezza dei dubbi palesati dal Primo Giudice sull'esistenza di terzi eredi, in quanto dalle visure allegate alla CTU emerge che la stessa è deceduta lasciando come unica erede la sorella solo in relazione al terreno Persona_8 identificato al foglio NCT 898.
10
2.2. La asserita “non lieve entità” degli abusi per opere interne e quindi la asserita “non commerciabilità/vendibilità del bene;
la necessità di preventiva sanatoria del bene.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza di Primo Grado che ha sostenuto che le opere interne realizzate costituiscano abusi di non lieve entità e quindi tali da impedire la vendita del bene all'asta che andrebbe prima sanato.
Evidenziano che quanto sostenuto nella sentenza impugnata contrasta con le risultanze della
CTU che ha qualificato le difformità riscontrate rispetto agli elaborati progettuali, facilmente sanabili riguardando modifiche interne ( diversa distribuzione e cambi d'uso di alcuni locali);
Secondo gli appellanti si tratta di opere di lieve entità che non comportando lo spostamento/abbattimento di muri portanti e non riguardando parti strutturali dell'edificio, necessitano solo della comunicazione di inizio lavori e non permessi e/o autorizzazione di cui all'art. 46 DPR 380/21 per cui non essendo necessario alcun titolo abilitativo non si avrà alcuna nullità nel trasferimento del bene
Essendo nel caso di specie opere di lieve entità facilmente sanabili, come definite dal CTU, ne deriva, secondo gli appellanti, riportando la giurisprudenza di legittimità a supporto, che tali interventi edilizi minori non determinano la nullità dell'atto di compravendita immobiliare né della vendita nella divisione giudiziale .
2.3 La mancata condanna al risarcimento danni e alle spese di giudizio il risarcimento danni per occupazione esclusiva e la rifusione delle spese edilizie sia per soccombenza che per mancata accettazione della proposta transattiva e art. 185 bis c.pc.
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sulla reconventio reconventionis ossia sulla domanda di risarcimento danni per occupazione esclusiva dell'immobile da parte dei convenuti, ( in quanto solo in sede di CTU il convenuto consegnava agli attori -oggi appellanti copia delle SO chiavi dell'immobile), disponendo inoltre la compensazione delle spese.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata ,in caso di uso esclusivo di un immobile da parte di uno dei proprietari (che ne impedisca agli altri di farne uso) lo stesso è obbligato al pagamento di un indennizzo per il danno che ha causato che è un danno definito in re ipsa nel senso che l'utilizzo esclusivo del bene comune è considerato di per sé un danno per cui non è necessario fornirne alcuna prova.
Nel caso di specie, aggiungono gli appellanti, il possesso dell'immobile ( non contestato da controparte data la pacifica circostanza della consegna delle chiavi avvenuta solo nel 2016) di considerevole valore si è protratto per 18 anni ( dal 1998 al 2016) e, ai fini della
11 quantificazione del danno anche in via equitativa , sono state allegate le tabelle OMI (canone locazione immobile) riferite al territorio ove è ubicato .
Chiedono la condanna delle controparti per responsabilità aggravata ex art 93 co. 3 c.p.c. anche in considerazione della mancata accettazione della proposta giudiziale ex art 185 bis c.p.c., il risarcimento danni e spese e con maggiorazione dei compensi di giudizio in favore degli appellanti oltre alla ripetizione delle spese anche di CTU.
3. Si sono costituiti in appello e quali eredi di Controparte_1 CP_2 SO
e , insistendo per il rigetto del gravame proposto e proponendo appello Persona_4 incidentale ex art 334 c.p.c. nel solo caso di accoglimento anche parziale della domanda di divisione , relativamente alla la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto assorbite le domande svolte dagli esponenti, con rimessione in istruttoria per lo scrutinio della domanda riconvenzionale quale condizione per l'attribuzione e determinazione delle quote di proprietà degli esponenti e dei convenuti che intendono rimanere in comunione e con rigetto dell'eccezione di prescrizione inammissibile in quanto tardiva.
Chiedono il rimborso delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato, accertati dal CTU e riconosciuti dagli altri convenuti Controparte_3
e . CP_4
Deducono di aver depositato a sostengo della richiesta di rimborso : 3 contratti di appalto sottoscritti da 14 fatture di acquisto materiale edile intestate a SO SO
; 62 quietanze di pagamento rilasciate al medesimo e 64 fiches di assegni bancari nonché richiesto prova per testi a conferma dei pagamenti effettuati.
Contestano l'appello principale in quanto, come rilevato dal Primo Giudice, non è stata fornita dalle parti la prova documentale dei rapporti di parentela e coniugio fra le parti in causa e i loro rispettivi danti causa con conseguente difetto di legittimazione ad agire.
A ciò, argomentano ulteriormente, si aggiunga che non si ha notizia circa l'accettazione dell'eredità da parte della contumace , rilevante ai fini della Controparte_5 predisposizione delle quote ereditarie, né vi è certezza probatoria sulla provenienza ed intestazione storica dei beni immobili oggetto del giudizio che risulterebbe intestata anche a terzi estranei al giudizio ( ). Parte_7
Assumono che non è consentito il trasferimento dell'immobile cointestato a terzi stante la presenza di difformità edilizie interne, prive di titoli autorizzativi, che andrebbero sanate prima della vendita .
Contestano le ulteriori doglianze degli appellanti in via principale in quanto il risarcimento danni per occupazione esclusiva dell'immobile in comproprietà è inammissibile essendo stata
12 proposta tardivamente la domanda peraltro in difetto di riscontro probatorio;
argomentano sulla correttezza della statuizione sulle spese essendo state tutte le domande delle parti respinte dal Primo Giudice
Nella comparsa conclusionale, gli appellanti contestano le eccezioni sollevate per la prima volta in appello dalla controparte sul difetto di titolarità e legittimazione degli appellanti contraddetta dalla richiesta di termine per l'opzione di attribuzione diretta della quota degli attori (appellanti) e evidenziando la convenienza per gli appellati nel sostenere le statuizioni del Primo Giudice potendo così continuare ad usare l'immobile in questione essendo gli appellanti residenti all'estero.
Tornano ad eccepire la tardività e quindi la prescrizione di ogni domanda avversaria per la ripetizione di somme sborsate in quanto solo con le produzioni allegate alla seconda memoria istruttoria si è avuta cognizione dell'imputazione e dei tempi dei pagamenti;
inoltre non vi è prova circa l'assenso degli appellanti all'esecuzione delle opere eseguite dalla controparte necessario in caso di richieste alla P.A di autorizzazioni ai lavori in situazione di comproprietà ( punto su cui gli appellati nulla hanno allegato).
Si oppongono a tutte le richieste istruttorie di controparte e contestano tutti i documenti prodotti di cui si disconoscono la conformità agli originali e l'assenza di data certa opponibile a terzi in relazione alla richiesta di rimborso delle spese per i lavori eseguiti sull'immobile oggetto di causa.
Con le note di trattazione, ribadite nella comparsa conclusionale e memorie di replica, gli appellati ritenuta non perfezionata la notifica alla convenuta contumace CP_5
sia dell'appello che della memoria di costituzione degli eredi e quindi ricorrente la
[...] violazione del principio del contraddittorio, chiedono la declaratoria di improcedibilità del giudizio con ogni conseguente statuizione, stigmatizzando il comportamento degli appellanti che invece di dichiarare alla prima udienza il mancato perfezionamento della notifica e quindi un nuovo termine per provvedervi hanno dato impulso al giudizio chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Con ordinanza del 17.06.2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_5
Nelle note di trattazione scritta autorizzate e negli atti successivi gli appellati contestavano la regolarità della notifica effettuata tramite il americano e la sua Controparte_14 delegata dagli appellanti applicando la Convenzione dell'Aja del Controparte_7
15.11.1965; rilevando altresì che in primo grado la notifica era stata effettuata tramite il con conseguente difetto di integrità del contraddittorio quanto meno in Persona_9
13 riferimento ad uno dei due gradi di giudizio per cui se il difetto è relativo al grado di appello ne deriva l'improcedibilità del presente giudizio mentre se il vizio attiene al primo grado il difetto va rilevato d'ufficio e rimesso al Giudice di prima istanza che dovrà dichiarare l'improcedibilità.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.03.2025, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate , assegnando alle parti i termini ex art. 190 (il primo ridotto a gg.20) per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente occorre affrontare la questione della regolarità della notifica effettuata dagli appellanti nei confronti di . Controparte_5
Al riguardo occorre rammentare che, come è noto, la disciplina delle notificazioni all'estero segue procedure diverse in base al luogo in cui si trovano i destinatari (Stato membro UE oppure extra UE), alla tipologia di atto da notificare e se l'indirizzo del destinatario è conosciuto .
Nel caso di notifiche a destinatari residenti fuori dall'Unione Europea, come nel caso di specie ove la destinataria è residente negli Stati Uniti, ai fini dell'individuazione delle modalità con cui eseguire la notifica bisogna , quando l'indirizzo del destinatario sia noto, far riferimento: alle convenzioni internazionali multinazionali o bilaterali a cui hanno aderito gli stati interessati;
all'art. 37 D.lgs 71/2011 che regola la notifica mediante autorità consolare;
in via residuale all'art. 142 c.p.c.
Nel caso oggetto di causa entrambi gli Stati interessati hanno aderito alla Convenzione Per_ dell'Aja del 15.11.1965 ( l' con la L. 62/1981) avente ad oggetto la notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale, nel caso in cui l'indirizzo del destinatario dell'atto sia conosciuto.
Nella predetta Convenzione sono previste diverse modalità di notificazione degli atti quali: la trasmissione da parte dell'autorità competente dello Stato di origine all'Autorità centrale dello Stato richiesto di un'istanza in conformità al modello allegato alla Convenzione senza necessità di legalizzare gli altri o altre formalità (c.d. apostille) , accompagnando la richiesta da una duplice copia dell'atto da notificare (art. 3); l'Autorità centrale dello Stato richiesto procederà con la notifica alternativamente secondo le forme previste dalla propria legislazione nazionale o secondo la forma richiesta dal richiedente ( purchè compatibile con la legge dello Stato che provvederà alla notifica, art. 5); in caso di notifica secondo le forme dello Stato richiesto, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto tradotto nella lingua del suo paese;
infine l'Autorità deve provvedere a compilare l'attestazione di
14 notificazione indicando se è stata effettuata oppure i motivi per cui non è andata a buon fine come da modulo allegato alla Convenzione indirizzandola direttamente al richiedente.
Vi è da aggiungere che nella Convenzione sono previste ulteriori modalità di trasmissione degli atti quali: notificazione mediante agenti diplomatici o consolari (artt 8 -9 per i quali ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente); notificazione mediante servizio postale (art 10).
Infine va precisato che in caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana
è ammessa la procedura per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n.71 del 3 febbraio2011 e non è richiesta la traduzione.
Applicando tali disposizioni al caso di specie si desume l'infondatezza dell''eccezione degli appellati sull'irregolarità della notifica effettuata in primo grado in quanto la notifica c.d consolare è ammessa dalla Convenzione dell'Aja predetta né può avere valore dirimente il riferimento al D.lgs n. 71 /2011 che prevede la possibilità ma non l'obbligo , del ricorso alla procedura per via consolare ex art 37 per i cittadini italiani residenti all'estero.
Quanto alla notifica effettuata dagli appellanti in ottemperanza dell'ordinanza di rimessione sul ruolo va ricordato che gli Stati Uniti d'America hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre del 1965 e designato come autorità centrale: ”Office of International Judicial
Assistance Civil Division U.S. Department of Justice”, e il Dipartimento della Giustizia ha esternalizzato le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) ad
[...]
: nel caso di specie gli appellanti hanno effettuato la notifica nel rispetto delle CP_6 disposizioni della Convenzione dell'Aja e all'esito della stessa è stato compilato il certificato di attestazione recante le modalità e l'esito della notifica effettuata consegnando direttamente i documenti al destinatario ed è tale attestazione , come chiarito dalla Suprema TE (Cass. n.
!9166/15, Cass, n. 15772/24) che “dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale è stata consegnata” svolgendo “la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c. facendo piena prova , fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio”
15 Le censure sul punto appaiono dunque infondate essendo state entrambe le notifiche, effettuate in primo ed in secondo grado, compiute secondo le disposizioni e le procedure previste dalla normativa di riferimento come sopra richiamate.
5.1 Quanto al primo motivo di appello la TE evidenzia come secondo l'insegnamento della
Suprema TE ( da ultimo Cass. n. 817/2025, Cass. n. 13738/2025 ) “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (tra le tante, v. di recente Cass., 18/04/2024,
n. 10519). Si è poi specificatamente precisato, in relazione alla prova della qualità di erede, che tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n.
210/2021: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo
a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass., 26/06/2018, n. 16814)”).
Nel caso di specie risultano depositati dagli appellanti il certificato di morte di ( Parte_5 moglie di , deceduto, e madre degli altri appellanti- attori in primo grado) CP_9 contenente le annotazioni sullo stato di coniugata di e l'indicazione dei genitori CP_9 della defunta e , la procura speciale rilasciata dagli Controparte_1 Persona_8 appellanti in favore di per il compimento di qualsiasi atto Controparte_15 di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente alla successione di morte di Pt_5
e le visure catastali relative ai beni oggetto di causa di cui risulta
[...] Parte_5
Per_ cointestataria datate al 03.03.2011; sono presenti in atti i certificati di morte di
16 e depositai dagli appellati e ,nonché Per_3 Persona_4 CP_2 Controparte_1 dichiarazione sostitutiva di notorietà effettuata da in qualità di erede di Controparte_1
(fasc primo grado appellati) . Persona_4
E' evidente quindi che non risulta prodotta la documentazione relativa agli atti dello stato civile e tale carenza documentale non consente l'accertamento della qualità di erede delle parti in giudizio secondo l'insegnamento della Suprema TE sopra richiamata , richiedendosi la produzione degli atti dello stato civile , quali un certificato storico di famiglia, da cui evincersi i rapporti di parentela e di coniugio con il de cuius che legittima la successione ex art 565 e seg. c.c. Né può considerarsi esaustiva al riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata da , quale erede di , e Controparte_1 Persona_4 ciò in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n.
12065/2014) il documento “ non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità” ( di erede), “esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi” e quanto all'efficacia probatoria (Cass. n. 25646/2022) “all'atto di notorietà viene attribuita un'efficacia meramente indiziaria (Cass. n. 29830/2011)” potendo quindi assumere valenza probatoria ai fini del riconoscimento della qualità di erede e la conseguente legittimazione unitamente ad altra documentazione ed ad altri elementi di giudizio;
né può ritenersi dirimente ai fini della prova della qualità di erede il certificato di morte in quanto (Cass. n. 8545/24) “ per consolidato orientamento di questa TE, il certificato di morte non dimostra la qualità di erede, dato che è idoneo solo a provare il diverso evento del decesso del de cuius, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi egli abbia lasciato, né se i vocati alla successione abbiano accettato l'eredità (Cass., 04/12/2019,
n. 31695)”
Quanto alla mancata contestazione della qualità di eredi delle parti invocata dagli appellanti, va rammentato innanzitutto che trattasi di questione rilevabile d'ufficio; al riguardo giova ricordare la distinzione fra legittimazione ad agire da intendersi come titolarità affermata del diritto dedotto in giudizio che non rientra nell'ambito delle questioni soggette alla libera disponibilità delle parti e quindi esclusa dall'ambito di operatività del principio di non contestazione ( la sussistenza della legittimazione ad causam è verificata dal giudice sulla base della sola prospettazione della parte indipendentemente dalla prova della titolarità del rapporto dedotto in giudizio); al contrario la titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda attenendo al merito della decisione per cui spetta all'attore allegarla e provarla salvo che il convenuto la riconosca o
17 non la contesti o ponga difese incompatibili con la sua negazione, potendosi evidentemente solo in tale seconda ipotesi riconoscere valenza probatoria alla mancata contestazione. Ciò detto va inoltre precisato che nell'ambito della successione legittima, come nel caso de quo, la disciplina della devoluzione ereditaria ha carattere indisponibile vertendo sulla questione dello status di erede : lo status di erede , in quanto diritto indisponibile, non soggiace al principio di non contestazione quando costituisce l'oggetto diretto del giudizio e del giudicato
(Cass. n. 12309/23) ossia quando l'oggetto della controversia consiste nell'esistenza dello status personale di successore universale del de cuius: diritto indisponibile e quindi per sua natura sottratto all'operare del principio di non contestazione , imponendosi al giudice la verifica della sussistenza della qualità di erede in capo alle parti. Sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità ha escluso l'incidenza della non contestazione della controparte
(Cass. n. 13685/2006, Cass. n. 1943/2011, Cass n. 26132/2021) essendo la mancanza di prova sulla qualità di erede circostanza rilevabile d'ufficio , nessun rilievo assumendo la mancata contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudizio e aggiungendo la Suprema TE (Cass. n. 13685/2006) che “ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art 116 c.p.c il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri
l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità “ dovendo essere il comportamento della controparte, “la quale univocamente mostri di considerare la successione quale è fatto compiuto, qualcosa di più della pura mancanza di contestazioni”
(Cass. 26132/2021). Nel caso de quo , osserva la TE , non è possibile rivenire alcun comportamento processuale ulteriore rispetto la mera contestazione dovendosi rilevare al riguardo la contumacia di alcuni convenuti ( sin dal primo grado, Controparte_5 [...]
e nel giudizio di secondo grado); la contestazione circa Controparte_3 CP_4 la legittimazione ad agire degli appellanti sollevata dagli appellati, l'assenza del titolo di provenienza del bene e ispezioni ipotecarie aggiornate.
Quanto alla mancata produzione del titolo di acquisto dei beni del dante causa e di certificazione ipo-catastale aggiornata va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, pur ricorrendo l'esigenza, nei giudizi di divisione ereditaria, di fornire la prova dell'appartenenza dei beni al de cuius e più genericamente la prova della comproprietà, non incombe sull'attore, anche in caso di contestazione dei coeredi, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di mero accertamento positivo della proprietà in quanto
18 non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti
“ma di far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa quali coeredi” (Cass. n.
6228/23, Cass. 1065/22, Cass. n. 10067/20 ), da ultimo (Cass. n. 12660/25) è stato precisato che “Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto
a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza” potendo il giudice ritenere provata la situazione di comproprietà quando le parti in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio e soprattutto quando dalle indagini svolte dal CTU non emergano dubbi ed incertezze sulla titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, potendosi “laddove la comproprietà sia incontroversa anche ricorrere a prove indiziarie e alle risultanze del consulente tecnico, in quanto non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda tra parti in contrapposizione fra loro
(Cassazione civile sez VI 02/03/2023, n. 6228; Cass n. 21716/2020)”.
Nel caso di specie come è stato rilevato dal CTU, “le attuali intestazioni catastali non risultano essere del tutto corrette a causa della morte di alcuni intestatari e del mancato aggiornamento dei diritti e degli eredi succeduti” (pag. 9 CTU); rilevandosi in particolare con riferimento alla particella 899 sub. 1,2,3,,4 fg.6 f che intestatari sono CP_10
(1/9), (1/9) , 1/3); (1/3) e
[...] Persona_7 SO Parte_5 [...]
(1/9) (usufruttaria) e che quindi non vi è nessuna CP_3 Persona_8 indicazione delle altre parti in giudizio (visura catastale allegata alla CTU), concordandosi peraltro con la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto di non aderire alle conclusioni del
CTU che preso atto dei decessi intervenuti ( ; e Persona_8 Parte_5 SO pag. 9 CTU) individuava direttamente le quote di comproprietà spettanti alle parti in giudizio in assenza di prova del titolo a succedere delle parti stesse.
Quanto al valore da attribuirsi alla dichiarazione di successione prodotta dagli appellati, va evidenziato che tale documento ha valore solo fiscale insufficiente ai fini della prova della qualità di erede assumendo valore di elemento indiziario(Cass. n. 868/2017 ) per cui l
'assunzione della qualità di erede non può desumersi (Cass. n. 30761/2022)“dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n.
10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n. 4783)”
19 Dall'esame della documentazione in atti e sebbene la giurisprudenza di legittimità ammetta nella divisione ereditaria una prova meno rigorosa sulla titolarità dei beni al de cuius nei termini anzidetti, va evidenziato che il mancato deposito della documentazione ipocatastale aggiornata e completa relativa al bene da dividere rende impossibile, come correttamente rilevato dal Primo Giudice, l'accertamento dell'effettiva esistenza dei beni, della legittimazione attiva e passiva delle parti e anche della corretta integrazione del contradditorio essendo le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto alla data di apertura della successione e le iscrizione e trascrizioni dalla data di apertura della successione alla data di trascrizione della domanda giudiziale documentazione fondamentale per accertare la titolarità dei beni della massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Nel caso di specie risultano versati in atti, allegate alla CTU, le ispezioni ipotecaria al 28.04.17 in favore di , , CP_9 Parte_1 Parte_2
, contro ( deceduto il 28.08.15) e
[...] Parte_3 SO Controparte_3
, senza alcun riferimento alle altre parti in giudizio;
dalla documentazione in atti
[...] emerge che la concessione edilizia n. 1264/84 rilasciata dal Comune di Martinsicuro risulta presentata da unitamente a (di cui non vi è alcuna Persona_8 Parte_7 menzione negli atti di causa) non risultando depositato alcun atto dello stato civile da cui evincere il rapporto di parentela delle parti con né con Persona_8 Parte_7
, ai fini dell'esclusione della presenza di altri eredi derivandone, pertanto, l'incertezza
[...] per quanto fin qui evidenziato, della titolarità del diritto di comproprietà delle parti sul bene e della provenienza giuridica dello stesso non avendo le parti depositato la documentazione anagrafica, catastale o equipollente idonea a far ritenere provata la titolarità in capo ai condividendi del bene oggetto della domanda di divisione e la qualità di erede.
5.2 Quanto alla questione delle difformità edilizie presenti nell'immobile che il Primo
Giudice ha ritenuto di non lieve entità e quindi tali da impedire la vendita del bene all'asta, la
TE osserva che la giurisprudenza di legittimità con la nota pronuncia delle SS.UU. n.
25021/2019 ha riconosciuto l'applicabilità alle ipotesi di scioglimento della comunione ereditaria della sanzione della nullità prevista “dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”; chiarendo che nel novero degli atti tra vivi per i quali il D.P.R 380/01 commina la sanzione della nullità rientrano sia lo scioglimento
20 della comunione ordinaria sia quello della comunione ereditaria, essendo quest'ultimo riconducibile ai negozi inter vivos (avente natura costitutiva-traslativa).
Tali principi sull'applicabilità della normativa suindicata valgono, come evidenziato dalla
Suprema TE (SS.UU. 25021/19) , anche per la divisione giudiziale della comunione ereditaria ( e non solo nelle divisioni volontarie contrattuali) “risultando , in caso contrario , oltremodo agevole per i condividenti, mediante ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione”. Ciò si pone in linea , continua la Suprema TE, “con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti;
laddove questa TE ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass.,
Sez. 6 - 2, n. 8489 del 29/04/2016 ; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018)”.
La disciplina sul tema si spiega in quanto l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso la pronuncia del giudice, possano conseguire un effetto ad esse precluso nell'ambito della loro autonomia negoziale, aggirando le sanzioni “poste a tutela dell'ordinato assetto del territorio”; la regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione ex art 713 c.c.”che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite, da ultimo Cass. sez. 2 n. 6684 del 07/03/2019” con la conseguenza che il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria ) avente ad oggetto fabbricati “senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985”
Va aggiunto tuttavia che non ogni difformità, irregolarità urbanistica determina l'applicazione della sanzione di cui al T.U. Edilizia e l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di divisione ereditaria.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass. n. 34/2024) investita della questione sulla possibilità di pronunciare sentenza ex art 2932 c.c in caso di irregolarità edilizia ( disciplina applicabile anche, per quanto di ragione, alla divisione
21 ereditaria ) , ha chiarito che ove “l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (nella specie, per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione all'emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore (nella specie, a sua volta acquirente dello stesso immobile in base a precedente rogito notarile) di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009, Rv. 609669; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018, Rv. 648396). Non ogni difformità urbanistica, pertanto, comporta l'impossibilità di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma soltanto la conclamata assenza del titolo autorizzativo dell'edificazione (licenza o concessione edilizia) o della documentazione alternativa
(concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dai prescritti allegati). La difformità parziale, infatti, non implica necessariamente la preclusione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., quando la divergenza sia solo parziale e non implichi la realizzazione di un manufatto totalmente diverso da quello autorizzato” (Cass. civ. n° 7849/22, vedi anche Cass. civ. 11636/23)”.
Nel caso di specie sono state individuate dal CTU alcune difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e i dati catastali con diversa distribuzione degli ambienti e con cambio d'uso di alcuni locali nello specifico: “Al piano terra, quello che in progetto risulta essere il locale tecnico, in realtà è attualmente utilizzato come bagno dell'abitazione, ed inoltre la zona giorno presenta delle modifiche nella distribuzione degli spazi interni con eliminazione del bagno ed ampliamento della cucina, oltre alla realizzazione di un piccolo disimpegno e modifiche irrilevanti nelle dimensioni e posizionamento degli infissi esterni ed interni” (pag 8 CTU)
Tali irregolarità tra lo stato di fatto e gli elaborati progettuali sono state ritenute dal CTU, riguardando “ modifiche interne (diversa distribuzione e cambi d'uso di alcuni ambienti) e pertanto facilmente sanabili” (pag. 8 CTU) ma non avendo indicato i relativi costi per la regolarizzazione catastale oltre a integrare comunque variazioni edilizie idonee ad influire sulla rendita catastale ( comportando una modifica del numero dei vani e della loro superficie,) non possono essere ricomprese fra le variazioni non essenziali , potendo pertanto incidere sulla commerciabilità e quindi sulla divisibilità dell'asse ereditario, con conseguente rigetto del motivo di gravame.
22 6. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori con conferma della sentenza impugnata.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione, non disponendosi nulla sulle spese nei confronti delle parti appellate non costituite in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n.
7361/23)“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la contumacia di , , Controparte_3 CP_4 CP_5
;
[...]
2)RIGETTA l'appello;
3) CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore degli appellati delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) nulla sulle spese per le parti contumaci;
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 28.7.2025
23 Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Francesca Coccoli
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