Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 470
Versione
21 agosto 1949
Art. 1. Articolo unico.

E' estesa dal 1 gennaio 1940 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385 , recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178 , limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Entrata in vigore il 21 agosto 1949