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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 989 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 989 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv.BARBIERI BIANCA (C.F. ) e dall'Avv. MENGHINI C.F._2 LORENZA del foro di Rimini (C.F.: C.F._3
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MORDENTI MONICA CodiceFiscale_4 ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 28/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 26.06.2010 e
7.09.2013, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025 e 14.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4 con collocamento presso la madre nell'immobile sito in Comune di Pennabilli (RN), Via del Mulino 21, di proprietà dei nonni paterni;
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3) Il padre avrà il diritto-dovere di vedere i figli e tenerli con sé a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera e, durante la settimana in cui svolge il turno di lavoro al mattino, due pomeriggi dall'uscita di scuola alle ore 21,00. La settimana in cui svolge il turno di lavoro il pomeriggio il padre si impegna ad andare a ritirare il figlio presso la sua abitazione per accompagnarlo a scuola. Salvo Per_2 emergenze o impegni improrogabili che dovranno essere tempestivamente comunicati, le parti si impegnano a rispettare i predetti orari
4) I figli trascorreranno alternativamente con i genitori le maggiori festività religiose e civili ed in particolare, per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo compreso tra il 24 Dicembre ed il 30 Dicembre ed il 31 Dicembre ed il 6 Gennaio.
Per le vacanze pasquali trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal Venerdì alla giornata di Pasqua e quello dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola.
pagina 2 di 4 5) Durante le vacanze scolastiche estive, i figli resteranno con ciascun genitore per almeno due settimane, non consecutive, con impegno di comunicare all'altro genitore entro il mese di giugno il periodo di ferie prescelto che verrà definito ad anni alterni secondo la preferenza dell'uno o dell'altro.
Al di fuori di tali periodi, il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno dovrà preavvertire l'altro genitore.
Eventuali diverse condizioni potranno essere concordate da entrambi i genitori.
6) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre dell'importo mensile di € 700,00 (euro settecento/00) pari ad euro 350,00 per ogni figlio, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base all'aumento ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Bologna.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
7) Stante la differenza di reddito, e lo stato di disoccupazione estiva della sig.ra il Parte_1 sig. le corrisponde quale assegno divorzile la somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi in Parte_2 base all'aumento ISTAT.
8) Le parti convengono che l'assegno per i figli e per il coniuge sia alla stessa versato Parte_1 direttamente da Salcavi Spa con sede a Talamello (RN), datore di lavoro del sig. , come già Parte_2 avviene dal Febbraio 2021 in forza del decreto n.647/2021 emesso il 13.2.2021 dal Tribunale intestato
(ex art.156, 6° comma, CC allora vigente), nel proc.n.2301/2020 (doc.14)
9) I Sigg.ri e si concedono reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto Pt_1 Pt_2
e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
10) Le spese relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e per l'effetto sottoscrivono il presente ricorso i legali delle parti anche al fine della rinuncia alla solidarietà professionale.
11) Le parti concordano di dare immediata attuazione alle condizioni sopra riportate.
B) Disporre che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 25.07.2009 in Pennabilli (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pennabilli (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2009 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 989 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv.BARBIERI BIANCA (C.F. ) e dall'Avv. MENGHINI C.F._2 LORENZA del foro di Rimini (C.F.: C.F._3
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MORDENTI MONICA CodiceFiscale_4 ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 28/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 26.06.2010 e
7.09.2013, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025 e 14.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4 con collocamento presso la madre nell'immobile sito in Comune di Pennabilli (RN), Via del Mulino 21, di proprietà dei nonni paterni;
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3) Il padre avrà il diritto-dovere di vedere i figli e tenerli con sé a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera e, durante la settimana in cui svolge il turno di lavoro al mattino, due pomeriggi dall'uscita di scuola alle ore 21,00. La settimana in cui svolge il turno di lavoro il pomeriggio il padre si impegna ad andare a ritirare il figlio presso la sua abitazione per accompagnarlo a scuola. Salvo Per_2 emergenze o impegni improrogabili che dovranno essere tempestivamente comunicati, le parti si impegnano a rispettare i predetti orari
4) I figli trascorreranno alternativamente con i genitori le maggiori festività religiose e civili ed in particolare, per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo compreso tra il 24 Dicembre ed il 30 Dicembre ed il 31 Dicembre ed il 6 Gennaio.
Per le vacanze pasquali trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal Venerdì alla giornata di Pasqua e quello dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola.
pagina 2 di 4 5) Durante le vacanze scolastiche estive, i figli resteranno con ciascun genitore per almeno due settimane, non consecutive, con impegno di comunicare all'altro genitore entro il mese di giugno il periodo di ferie prescelto che verrà definito ad anni alterni secondo la preferenza dell'uno o dell'altro.
Al di fuori di tali periodi, il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno dovrà preavvertire l'altro genitore.
Eventuali diverse condizioni potranno essere concordate da entrambi i genitori.
6) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre dell'importo mensile di € 700,00 (euro settecento/00) pari ad euro 350,00 per ogni figlio, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base all'aumento ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Bologna.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
7) Stante la differenza di reddito, e lo stato di disoccupazione estiva della sig.ra il Parte_1 sig. le corrisponde quale assegno divorzile la somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi in Parte_2 base all'aumento ISTAT.
8) Le parti convengono che l'assegno per i figli e per il coniuge sia alla stessa versato Parte_1 direttamente da Salcavi Spa con sede a Talamello (RN), datore di lavoro del sig. , come già Parte_2 avviene dal Febbraio 2021 in forza del decreto n.647/2021 emesso il 13.2.2021 dal Tribunale intestato
(ex art.156, 6° comma, CC allora vigente), nel proc.n.2301/2020 (doc.14)
9) I Sigg.ri e si concedono reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto Pt_1 Pt_2
e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
10) Le spese relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e per l'effetto sottoscrivono il presente ricorso i legali delle parti anche al fine della rinuncia alla solidarietà professionale.
11) Le parti concordano di dare immediata attuazione alle condizioni sopra riportate.
B) Disporre che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 25.07.2009 in Pennabilli (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pennabilli (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2009 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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