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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1177/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica nella c. da CA CC AT n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Emmanuele
Lazaridis,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Vernuccio e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25/6/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia della Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Scicli
(RG) il 21/02/1991.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del
Tribunale di Modica il 22/06/2010 e che la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del 22/07/2010. pagina 1 di 3 Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nate le figlie ER
(28/04/1993) e (20/3/1996), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
I coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, addivenendo alle seguenti pattuizioni economico-patrimoniali (con effetti meramente obbligatori): 1) nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali ai fini transattivi e senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese esposte alla superiore premessa, i ricorrenti
(che sono comproprietari dell'immobile in ragione del 50% ciascuno) si obbligano a trasferire entro 90 giorni dall'emenanda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - mediante atto pubblico notarile – in favore della di loro figlia la piena proprietà CP dell'unita immobiliare facente parte del complesso edilizio “ , sito nel Comune di CP_2
Modica, contrada AT Fosso Tantillo, lungo la vicinale AT CA CC, con accesso condominiale dal civico 1/D1, e precisamente:
- appartamento a terzo piano con accesso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani, cucina ed accessori, confinante col vano scala, con l'appartamento sub. 25, e con la scivola che immette a piano cantinato da due lati. E' accessorio della superiore unità immobiliare il posto macchina con annessa cantinola a piano interrato, della superficie catastale complessiva di metri quadrati diciotto (mg. 18) e per quanto trovasi, confinante con la corsia di manovra, con vani garages sub. 4 e 6 e con perimetrale:
L'unità immobiliare trovasi riportata nel N.C.E.U. del Comune di Modica, al foglio 119, mappali:
1962 sub.
5 - C.da CA CC AT - I° St.- zc.
1 - Categ. C/6 - Classe 8a - mg. 18 - RC.
43,18; Per_3
1962 sub. 24 - C.da CA CC AT - 3° P.- ZC.
1 - Categ. A/2 - Classe 3a - vani 6.5 -
RC. Euro 587,47; precisandosi che la stessa si è già dichiarata disponibile ad obbligarsi – CP mediante apposita dichiarazione da rendere in sede di atto pubblico - a versare in favore della di lei sorella, , il valore di metà dell'immobile, pari ad Euro 70.000 – stante il Controparte_3 valore complessivo determinato dai ricorrenti in Euro 140.000 alla luce delle indagini di mercato concordemente svolte – entro 10 anni dal trasferimento mediante dieci rate annuali di
Euro 7.000 ciascuna;
2) le spese dell'atto pubblico e conseguenziali saranno a carico delle figlie e CP
; Controparte_3
3) che in ragione del suddetto trasferimento da parte di in favore della di lui Parte_1 figlia , la signora rinuncia sin d'ora ad ogni diritto alla stessa CP Parte_2 eventualmente spettante sulla percentuale dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'articolo
12 bis della legge sul divorzio, come ad ogni richiesta e pretesa relativa alla situazione economica e patrimoniale tra i coniugi che mediante il presente accordo deve - ad ogni effetto pagina 2 di 3 di legge e per qualunque ragione pregressa e futura - considerarsi definitivamente soddisfatta e transatta;
4) che in ragione del suddetto trasferimento da parte di in favore della di Parte_2 lei figlia , il signor rinuncia sin d'ora ad ogni diritto allo stesso CP Parte_1 spettante e ad ogni eventuale richiesta e pretesa relativa alla situazione economica e patrimoniale tra i coniugi che mediante il presente accordo deve - ad ogni effetto di legge e per qualunque ragione pregressa e futura - considerarsi definitivamente soddisfatta e transatta;
5) le parti pattuiscono che, solo nel caso in cui il trasferimento dell'immobile alle condizioni sopra esposte non potesse essere effettuato per causa non imputabile ai coniugi, le reciproche rinunce di cui ai superiori punti 3) e 4) rimarranno salve ed invariate mentre i coniugi si obbligheranno a vendere l'immobile in oggetto a terzi alle condizioni economiche più vantaggiose per la vendita affidando il relativo incarico ad una agenzia di mediazione immobiliare scelta di comune accordo o – nel caso di disaccordo – ciascuna parte metterà in vendita l'immobile mediante una propria agenzia di mediazione immobiliare senza vincolo di esclusiva ed il ricavato verrà versato interamente in favore delle figlie e CP [...]
, sopra generalizzate;
CP_3
6) che il suddetto accordo è connesso alla funzionale risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi”.
Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, i coniugi hanno insistito nell'accoglimento della domanda alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Trattandosi di accordi ulteriori rispetto all'oggetto essenziale del divorzio, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1177/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario, a Scicli
(RG), il 21/2/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8, parte II, Serie A dell'anno 1991, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
DA' ATTO degli accordi a contenuto patrimoniale, ad effetti obbligatori, intercorsi tra le parti, siccome riportati in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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