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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 03.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1926 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 22.05.1973 in CERCOLA e Parte_1
O, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in POMPEI alla via MAZZI dell'avv. Rosa ALFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
LI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: sospensione prestazione assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 4.4.2025 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANN Parte_1
l diritto ad ottenere dall' convenuto il ripristino del CP_1 trattamento assistenziale, cat. INV CIV, 5287, sospeso formalmente dal mese di luglio 2023, con conseguente erogazione dei ratei di spettanza.
1 A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l che formalmente chiedeva decidersi il contenzioso con il CP_1 rigetto de sa ex adverso azionata a decorrere dall'accertamento della insussistenza del requisito sanitario della totale inabilità.
Stante la natura delle questioni agitate dalle parti, ad evidenza documentale, la causa veniva prontamente inviata alla fase decisionale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 3 ottobre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni formalizzate dalle parti, assegnava la controversia a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso è fondato e la relativa domanda deve essere accolta, avuto anche riguardo alla posizione assunta in Giudizio dall
[...]
. CP_2 ta allegato ed incontestato che il sig. Parte_1 era titolare di prestazione assistenziale, originariame INV CIV n. 0739 5287, inerente la pensione prevista dalla Legge n.118/971.
E' altrettanto pacifico che la relativa prestazione è stata corrisposta fino a giugno (incluso) 2023.
Ancora documentata ed incontestata resta la circostanza che l'ente previdenziale ha formalizzato la sospensione del trattamento a mezzo provvedimento del 27 giugno 2023 con il quale comunicava al beneficiario della prestazione l'avvio della procedura di revoca a seguito della mancata presentazione a visita di revisione fissata per il 26 giugno 2023.
Dunque, è processualmente “certo” che l' ha sospeso la CP_1 prestazione a seguito della mancata presentazione a revisione della beneficiaria, prevista per il giorno 26 giugno 2023.
Se non che, assume il ricorrente non essergli mai pervenuta la missiva di invito a revisione e che, pertanto, non sarebbe mai stata notiziato, né legalmente, né sostanzialmente, della necessità di sottoporsi alla stessa. Quest'ultima circostanza, allegata dall'istante, non è stata sconfessata dall'ente previdenziale in termini processualmente apprezzabili, il resistente avendo spiegato di non essere in grado di contrastare l'assunto CP_1
per mancato rinvenimento dell'invito a visita di revisione. Che resta privo finanche degli estremi identificativi. (3)
Il nodo da sciogliere, pertanto, va individuato nelle conseguenze giuridiche di un dato di fatto pacifico fra le parti. Costituito dalla mancanza di prova circa l'antecedente causale del provvedimento di sospensione del trattamento. Dalla ineludibile prospettiva processuale deve ritenersi non controvertibile che l' ha sospeso sine causa il trattamento assistenziale. CP_1
2 L'assunto dell'ente previdenziale a tenore del quale -avendo la Commissione Medica previsto, all'epoca del riconoscimento del requisito sanitario, una verifica nel tempo del quadro clinico- la perpetuazione del trattamento andrebbe filtrata da perizia medico-legale, non può essere condiviso.
Ed invero, la regolamentazione della materia esige che la prestazione vada sospesa, ed eventualmente revocata, solo all'esito del verificato mutamento -in melius, ben s'intende- delle condizioni menomative sulla base delle quali la prestazione stessa era stata riconosciuta. Senza una tale verifica, nessuna interruzione del trattamento assistenziale - per ragioni sanitarie, naturalmente- è possibile.
Del resto, una volta processualmente accertato che la visita di revisione non ha avuto luogo per motivi indipendenti dal , la Parte_1 prospettazione dell' finirebbe per avere una valenza sostanziale CP_1 negativa, che si r ontro l'assistito, a derivazione essenzialmente presuntiva. Il che contrasta apertamente con la prevista necessità/opportunità di un controllo futuro, dall'esito non prevedibile.
Anzi, a ben vedere, l'unica presunzione astrattamente desumibile dal “sistema” è proprio quella contraria.
Se questo è lo scenario di riferimento -e non sembrano prospettarsene altri- la mera “contestazione” del requisito sanitario operata in giudizio dal resistente non può essere apprezzata processualmente CP_1 perché meramente es nella misura in cui non viene agganciata ad alcun dato medico-sanitario verificabile. (4)
Nemmeno può desumersi alcunchè dalla circostanza, documentata dall'istante, che nella missiva di sospensione del 27 giugno 2023 l'ente previdenziale ha chiesto al destinatario di addurre idonea motivazione a sostegno dell'assenza alla visita di revisione. Sollecitazione rimasta senza esito. Ed invero, una tale “omissione”, se conserva una qualche valenza nell'analisi del comportamento delle parti in lite (cfr. infra), non può essere valorizzata per giustificare la sospensione -ripetesi: sine titulo- della prestazione.
A ciò aggiungasi che, in difetto del provvedimento formale di revoca, non documentato dall' ed allegato come mai ricevuto dal CP_1
, la sospensione giugno 2023 finisce con il diventare Parte_1
l'atto impugnato in questa sede, pacifico restando che la prestazione, interrotta a decorrere dall'1 luglio 2023, non è stata più ripristinata. Discende da ciò che una eventuale pretesa di evasione “preventiva obbligatoria” della sollecitazione in disamina si tradurrebbe nella imposizione di un ostacolo procedimentale all'iniziativa defensionale dell'istante non previsto da alcuna norma giuridica.
3 (5)
Deve, in definitiva, ritenersi che non residuano elementi obiettivi per dubitare della permanenza del quadro clinico legittimante la prestazione assistenziale già riconosciuta.
La riconosciuta illegittimità della sospensione-revoca della prestazione non può che produrre una decisione giudiziale che la travolge.
In via strettamente conseguenziale va emessa sentenza di condanna al ripristino della prestazione dalla sua interruzione effettiva, e cioè da luglio 2023, con gli accessori di Legge.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente. Nella liquidazione delle stesse ben può valorizzarsi la circostanza che l' non avendo ricevuto risposta alla missiva di sospensione, non ha CP_1 potuto attivarsi per verificare l'effettiva mancata notifica dell'invito a visita di revisione. A ciò aggiungasi, da una più generale prospettiva dell'apprezzamento della progressione processuale, l'immediatezza dell'epilogo decisionale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. condanna l' al ripristino del trattamento assistenziale CP_1 illegittimame eso con provvedimento in data 27 giugno 2023 e alla conseguente corresponsione in favore del ricorrente dei ratei della prestazione cat. INV CIV n. 0739 5287 a decorrere dal mese di luglio 2023, oltre accessori di Legge;
3. condanna l a rifondere a controparte, e per essa al procuratore CP_1 dichiaratosi tario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.150,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/10/2025.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 03.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1926 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 22.05.1973 in CERCOLA e Parte_1
O, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in POMPEI alla via MAZZI dell'avv. Rosa ALFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
LI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: sospensione prestazione assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 4.4.2025 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANN Parte_1
l diritto ad ottenere dall' convenuto il ripristino del CP_1 trattamento assistenziale, cat. INV CIV, 5287, sospeso formalmente dal mese di luglio 2023, con conseguente erogazione dei ratei di spettanza.
1 A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l che formalmente chiedeva decidersi il contenzioso con il CP_1 rigetto de sa ex adverso azionata a decorrere dall'accertamento della insussistenza del requisito sanitario della totale inabilità.
Stante la natura delle questioni agitate dalle parti, ad evidenza documentale, la causa veniva prontamente inviata alla fase decisionale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 3 ottobre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni formalizzate dalle parti, assegnava la controversia a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso è fondato e la relativa domanda deve essere accolta, avuto anche riguardo alla posizione assunta in Giudizio dall
[...]
. CP_2 ta allegato ed incontestato che il sig. Parte_1 era titolare di prestazione assistenziale, originariame INV CIV n. 0739 5287, inerente la pensione prevista dalla Legge n.118/971.
E' altrettanto pacifico che la relativa prestazione è stata corrisposta fino a giugno (incluso) 2023.
Ancora documentata ed incontestata resta la circostanza che l'ente previdenziale ha formalizzato la sospensione del trattamento a mezzo provvedimento del 27 giugno 2023 con il quale comunicava al beneficiario della prestazione l'avvio della procedura di revoca a seguito della mancata presentazione a visita di revisione fissata per il 26 giugno 2023.
Dunque, è processualmente “certo” che l' ha sospeso la CP_1 prestazione a seguito della mancata presentazione a revisione della beneficiaria, prevista per il giorno 26 giugno 2023.
Se non che, assume il ricorrente non essergli mai pervenuta la missiva di invito a revisione e che, pertanto, non sarebbe mai stata notiziato, né legalmente, né sostanzialmente, della necessità di sottoporsi alla stessa. Quest'ultima circostanza, allegata dall'istante, non è stata sconfessata dall'ente previdenziale in termini processualmente apprezzabili, il resistente avendo spiegato di non essere in grado di contrastare l'assunto CP_1
per mancato rinvenimento dell'invito a visita di revisione. Che resta privo finanche degli estremi identificativi. (3)
Il nodo da sciogliere, pertanto, va individuato nelle conseguenze giuridiche di un dato di fatto pacifico fra le parti. Costituito dalla mancanza di prova circa l'antecedente causale del provvedimento di sospensione del trattamento. Dalla ineludibile prospettiva processuale deve ritenersi non controvertibile che l' ha sospeso sine causa il trattamento assistenziale. CP_1
2 L'assunto dell'ente previdenziale a tenore del quale -avendo la Commissione Medica previsto, all'epoca del riconoscimento del requisito sanitario, una verifica nel tempo del quadro clinico- la perpetuazione del trattamento andrebbe filtrata da perizia medico-legale, non può essere condiviso.
Ed invero, la regolamentazione della materia esige che la prestazione vada sospesa, ed eventualmente revocata, solo all'esito del verificato mutamento -in melius, ben s'intende- delle condizioni menomative sulla base delle quali la prestazione stessa era stata riconosciuta. Senza una tale verifica, nessuna interruzione del trattamento assistenziale - per ragioni sanitarie, naturalmente- è possibile.
Del resto, una volta processualmente accertato che la visita di revisione non ha avuto luogo per motivi indipendenti dal , la Parte_1 prospettazione dell' finirebbe per avere una valenza sostanziale CP_1 negativa, che si r ontro l'assistito, a derivazione essenzialmente presuntiva. Il che contrasta apertamente con la prevista necessità/opportunità di un controllo futuro, dall'esito non prevedibile.
Anzi, a ben vedere, l'unica presunzione astrattamente desumibile dal “sistema” è proprio quella contraria.
Se questo è lo scenario di riferimento -e non sembrano prospettarsene altri- la mera “contestazione” del requisito sanitario operata in giudizio dal resistente non può essere apprezzata processualmente CP_1 perché meramente es nella misura in cui non viene agganciata ad alcun dato medico-sanitario verificabile. (4)
Nemmeno può desumersi alcunchè dalla circostanza, documentata dall'istante, che nella missiva di sospensione del 27 giugno 2023 l'ente previdenziale ha chiesto al destinatario di addurre idonea motivazione a sostegno dell'assenza alla visita di revisione. Sollecitazione rimasta senza esito. Ed invero, una tale “omissione”, se conserva una qualche valenza nell'analisi del comportamento delle parti in lite (cfr. infra), non può essere valorizzata per giustificare la sospensione -ripetesi: sine titulo- della prestazione.
A ciò aggiungasi che, in difetto del provvedimento formale di revoca, non documentato dall' ed allegato come mai ricevuto dal CP_1
, la sospensione giugno 2023 finisce con il diventare Parte_1
l'atto impugnato in questa sede, pacifico restando che la prestazione, interrotta a decorrere dall'1 luglio 2023, non è stata più ripristinata. Discende da ciò che una eventuale pretesa di evasione “preventiva obbligatoria” della sollecitazione in disamina si tradurrebbe nella imposizione di un ostacolo procedimentale all'iniziativa defensionale dell'istante non previsto da alcuna norma giuridica.
3 (5)
Deve, in definitiva, ritenersi che non residuano elementi obiettivi per dubitare della permanenza del quadro clinico legittimante la prestazione assistenziale già riconosciuta.
La riconosciuta illegittimità della sospensione-revoca della prestazione non può che produrre una decisione giudiziale che la travolge.
In via strettamente conseguenziale va emessa sentenza di condanna al ripristino della prestazione dalla sua interruzione effettiva, e cioè da luglio 2023, con gli accessori di Legge.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente. Nella liquidazione delle stesse ben può valorizzarsi la circostanza che l' non avendo ricevuto risposta alla missiva di sospensione, non ha CP_1 potuto attivarsi per verificare l'effettiva mancata notifica dell'invito a visita di revisione. A ciò aggiungasi, da una più generale prospettiva dell'apprezzamento della progressione processuale, l'immediatezza dell'epilogo decisionale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. condanna l' al ripristino del trattamento assistenziale CP_1 illegittimame eso con provvedimento in data 27 giugno 2023 e alla conseguente corresponsione in favore del ricorrente dei ratei della prestazione cat. INV CIV n. 0739 5287 a decorrere dal mese di luglio 2023, oltre accessori di Legge;
3. condanna l a rifondere a controparte, e per essa al procuratore CP_1 dichiaratosi tario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.150,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/10/2025.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
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