Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2025, proposto da
Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza a fronte dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito “TUA”), presentata dalla Società relativamente al “Progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 78,72 MW e relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di San Pancrazio Salentino (BR) e Torre Santa AN (BR)” (ID 8324);
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza a fronte della richiesta di rilascio del provvedimento di VIA del 17 febbraio 2025;
nonché per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del TUA, e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990;
e per la condanna
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del TUA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 25.11.2025 la parte ricorrente ha riferito che è intervenuto il soddisfacimento della pretesa attivata in giudizio e ha quindi chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere o, in subordine, che si prenda atto che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
A fronte dell’evoluzione della vicenda, come riferita in atti, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AS, Presidente
IO RO, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | NI AS |
IL SEGRETARIO