Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1241/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. FALZONE Parte_1
BIAGIO ALESSANDRO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. FALZONE BIAGIO CP_1
ALESSANDRO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 11/04/2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 12-15/04/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
2) Entrambi avranno l'affidamento congiunto del minore con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore, dall'uscita di scuola del lunedì fino al lunedì successivo quando sarà riaccompagnato a scuola.
I figli maggiorenni avranno il loro domicilio prevalente presso il padre, e saranno liberi di decidere il tempo che vorranno trascorrere con la madre.
Per la gestione del minore durante le festività comandate e per le vacanze estive, i ricorrenti si riportano a quanto già convenuto nell'accordo di separazione.
In caso di disaccordo fra le parti si osserveranno le seguenti disposizioni:
- le festività natalizie ad anni alterni come segue: dal 23 al 25 dicembre con il padre;
e dal 26 al 28 dicembre con la madre;
- il capodanno dal 30 di dicembre fino alle ore 11.00 del primo gennaio con il padre;
e dall'uno al 3 gennaio con la madre, e così per anni alterni;
- nelle festività pasquali, per due giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni prima la Pasqua e l'anno successivo la pasquetta;
3) Il sig. in considerazione che i figli passeranno un tempo paritario ed Parte_1 uguale con ciascun genitore, verserà un contributo di mantenimento mensile per i figli pari a complessivi € 100,00, mentre le spese straordinarie per l'intera prole, saranno a suo carico nella misura del 100 %.
4) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le due parti, anche in attesa dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 15/10/1998, da Parte_1 nato a [...] in data [...] e da , nata a PALERMO in [...] CP_1
02/11/1979, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 168, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
12/06/2025.
- 2 - Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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