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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2187/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DEL PARADISO 32 Parte_1 P.IVA_1
VALMONTONE presso lo studio dell'avv. TAGLIENTE MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._1
ITALIA, 13 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda di Controparte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta una responsabilità di , Parte_1
in parziale riforma della sentenza appellata contenere la condanna nel limite indicato dall'art. 1783
c.c., assumendo come base di calcolo il costo del biglietto di ingresso per una singola persona adulta nella fascia pomeridiana pari ad euro 21,00, e per l'effetto ridurre la condanna ad euro 2.100,00;
3) condannare a restituire l'importo ricevuto da in virtù della Controparte_1 Parte_1
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado pari ad euro 13.489,11 oltre interessi, ovvero quella diversa minor somma che risulterà non dovuta all'esito di una riforma parziale della sentenza stessa, oltre interessi;
4) rigettare l'appello incidentale spiegato da controparte. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare le avversarie domande di riforma della sentenza del Tribunale im-pugnata in quanto inammissibili e infondate e in ogni caso condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione del valore della merce trafugata in favore di
[...]
per i motivi di appello incidentale condizionato avanzati con comparsa di costituzione, oltre CP_1
agli interessi legali dal giorno del fatto fino al soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a nonché alla Legione Carabinieri Lombardia, Parte_1
Stazione di Concorezzo, che le aveva acquisite dopo la denuncia del furto, l'esibizione delle registrazioni della telecamera di video-sorveglianza della struttura con visuale degli armadietti dello spogliatoio maschile dalle ore 14:30 alle ore 18:30 del 10 novembre 2019 nonché dell'annotazione della Polizia Giudiziaria redatta il 10 novembre 2019 rinvenuta nel fascicolo del procedimento penale
n. 411/2020 nel frattempo archiviato.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 14 luglio 2024 la società con sede Parte_1 in Concorezzo (MB) appellava la sentenza n. 5966/2024 dell'11.6.2024, pubblicata il giorno successivo, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 25050/2022 di Rg. promossa nei suoi confronti dal signor – al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
conseguenti al furto del proprio portafoglio e di un orologio Rolex, subìto il 10.11.2019 in occasione della festa di compleanno del figlio organizzata all'interno del parco acquatico
“Acquaworld” gestito dall'odierna appellante -, l'aveva condannata al pagamento in favore dell'appellato, per il titolo sopra indicato, della somma di € 6.050,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento ed agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata fino al saldo, nonché delle spese di lite.
1.2 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 16 dicembre 2024, con la quale resisteva al gravame e proponeva appello incidentale condizionato – teso ad ottenere comunque la condanna di alla rifusione del valore della merce trafugata, anche superando il principio della Parte_1
limitazione della responsabilità ex art. 1783, ultimo comma, c.c. cui il Tribunale ha fatto riferimento nella liquidazione del danno, potendosi, piuttosto, a suo avviso, riconoscere una responsabilità risarcitoria illimitata della struttura ex artt. 1784, c. 1, cc e 1785 bis cc. -, il
Consigliere istruttore designato dal Presidente di Sezione il 14 gennaio 2025 in sostituzione di quello precedentemente nominato alla prima udienza del 21 gennaio 2025 rinviava la causa per la rimessione della lite in decisione al 15 aprile 2025, con contestuale concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.3 Alla predetta udienza del 15 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata, laddove il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto applicabili al caso di specie le norme regolanti il deposito in albergo ex art. 1786 cc ed altrettanto correttamente escluso la colpa del gestore nell'accadimento, avendo imputato nei propri confronti una responsabilità limitata ex art. 1783 cc, non ha, tuttavia, rilevato – non avendo considerato le proprie eccezioni, mosse sul punto fin dalla prima difesa - il contegno colposo del cliente, tale da escludere in toto la propria ex art. 1785 n. 1 cc., attesone il pagina 3 di 10 comportamento avventato e superficiale. Infatti, secondo il pur Parte_1 CP_1
consapevole di recarsi in un luogo prevedibilmente frequentato da molte persone, come un parco acquatico, in cui avrebbe dovuto inevitabilmente separarsi dai propri effetti personali, decideva incautamente di portare con sé un bene di rilevante valore, ossia un orologio di marca Rolex stimato in euro 6050,00, riponendolo all'interno di un armadietto nello spogliatoio maschile, così esponendosi inevitabilmente al rischio concreto di essere visto da altri utenti nell'atto di inserimento. E nonostante ciò, il Giudice a quo da tale rilievo ha fatto discendere solo l'esclusione di una colpa del gestore, senza riconoscere alcuna responsabilità in capo all'appellato, il quale in atti ha precisato egli stesso la mancanza di segni di effrazione sull'armadietto, per cui è evidente come l'autore del furto abbia verosimilmente utilizzato lo stesso braccialetto in dotazione del sottraendoglielo temporaneamente, in quanto evidentemente non custodito con la debita CP_1 cura;
quanto sopra, anche considerato che l'apertura elettronica degli armadietti può avvenire unicamente mediante l'apposito braccialetto in dotazione del cliente, ovvero mediante effrazione, per cui tertium non datur.
2.2 Del resto, aggiunge la qui procedente, il ragionamento sviluppato nella parte motiva della decisione
– in cui traspare con chiarezza come il decidente avesse individuato gli estremi della colpa del cliente, senza dichiararla e trarne le dovute conseguenze – appare incoerente con le conclusioni, con difetto logico della sentenza, posto che, una volta riconosciuto che l'utilizzatore della struttura era stato incauto, avrebbe dovuto ritenerne una qualche responsabilità, che, invece, non ha inteso affermare.
2.3 Con il secondo motivo si duole che il Tribunale ha ritenuto, apoditticamente, provati i Parte_1 fatti costitutivi della pretesa dell'appellato, non rilevando, invece, il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante, pur di fronte alla propria contestazione che egli non avesse mai lasciato l'orologio nell'armadietto e non lo avesse diligentemente chiuso, così implicitamente finanche contestando la corrispondenza al vero dell'allegazione avversaria, secondo cui il furto sarebbe avvenuto mediante l'apertura dell'armadietto in questione ad opera di un terzo;
ed, infatti, se l'orologio non vi fosse mai stato introdotto, perderebbe ogni senso accertare se qualcuno lo abbia aperto e sottratto dal suo interno.
2.4 D'altra parte, aggiunge l'appellante, la sentenza impugnata è errata anche laddove ha ritenuto che il deposito dell'orologio ed il successivo mancato ritrovamento abbiano trovato conferma nelle pagina 4 di 10 deposizioni dei testi escussi, valutazione non coerente con le risultanze istruttorie, che depongono in senso diametralmente contrario;
ciò, considerato che i tre testimoni, mentre hanno confermato che il nella circostanza, portava un orologio Rolex, non hanno affatto riferito di averlo CP_1 visto riporlo nell'armadietto, della cui chiusura non è stata data alcuna prova da parte dell'appellato.
2.5 Con il terzo motivo la qui procedente, in via subordinata a che venga confermata una propria responsabilità, si duole della condanna infertale dal Giudice di prime cure, parametrata ex art. 1783 cc al prezzo cumulativo corrisposto dal cliente per sé ed i suoi ospiti (comprendente anche 21
“pizza party”), quando la norma, nella corretta interpretazione, ne prevede la liquidazione entro cento volte il prezzo di ingresso di una singola persona, nella specie pari ad € 21,00, valore cui si sarebbe dovuto fare riferimento, in quanto il danno è stato subìto da un solo soggetto ed è, quindi, conforme ad equità assumere come base di calcolo il prezzo di un biglietto di ingresso singolo e non già l'importo corrisposto per l'intero gruppo di cui il danneggiato faceva parte.
2.6 Da qui, conclude l'appellante, la necessità di riforma della statuizione gravata, con riconoscimento del proprio diritto di ripetere quanto versato in forza della sua provvisoria esecutività, pari ad €
13.489,11, come da contabile prodotta (doc. 2).
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 434/2024, n. 257/2024, n.
1863/23, n. 1692/2023, n. 3474/2022, n. 1032/22, n. 837/21; n. 470/2021; n. 283/2021; n.
3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la pagina 5 di 10 ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
3.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Rileva il Collegio, al riguardo, come il fatto che il signor fosse entrato nel centro CP_1
acquatico gestito dall'appellante recando al polso l'orologio Rolex da poco regalatogli dalla moglie e lo indossasse allorquando è entrato nello spogliatoio maschile risulta sia stato univocamente confermato dai testi escussi il 16 maggio 2023 avanti al Tribunale: infatti, la signora
[...]
(coniuge dell'appellato, in regime di separazione dei beni) sul punto ha confermato le Tes_1
circostanze di cui ai capitoli 3 e 4 della memoria istruttoria dall'appellato depositata in prime cure
(vero che in occasione della festa di compleanno di vostro figlio tenutasi il 10 novembre 2019 presso la struttura Acquaworld di Concorezzo suo marito indossava al polso il suddetto orologio nel momento in cui vi siete recati presso gli spogliatoi;
vero che allorquando suo marito è uscito dallo spogliatoio per recarsi presso la zona della piscina ove si sarebbe tenuta la festa non aveva al polso detto orologio mentre indossava un braccialetto per l'apertura dell'armadietto che gli era stato consegnato all'ingresso della struttura, con la precisazione che a tutti i frequentatori veniva consegnato un braccialetto elettronico esclusivo che serviva sia per aprire l'armadietto che per fare i pagamenti al bar); la signora ha confermato la circostanza di cui al capitolo Testimone_2
8 (vero che verso le ore 14,00 di quel giorno, mentre eravate all'ingresso della struttura ad attendere tutti gli invitati alla festa, ha notato che il signor indossava al polso un Controparte_1
rolex e lo aveva con sé fino al momento in cui ha varcato il tornello di ingresso verso lo spogliatoio, con la precisazione che mio marito è appassionato di Rolex per cui mi ricordo che mi aveva fatto notare quello indossato da ); la signora ha riferito, quanto al CP_1 Testimone_3
medesimo capitolo 8, che ne abbiamo proprio parlato dell'orologio, nel senso che lo avevamo notato per la sua bellezza e ci disse che glielo aveva regalato la moglie. Tutti i testi hanno CP_1
anche confermato (rispettivamente: la signora , in risposta al capitolo 5 della stessa Tes_1
memoria istruttoria;
le signore e in risposta al capitolo 9) che alla fine della festa, Tes_2 Tes_3 pagina 6 di 10 poiché il aveva riferito di non avere più rinvenuto all'interno dell'armadietto il portafoglio CP_1
e l'orologio, erano state chiamate le Forze dell'Ordine e che le stesse erano intervenute sul posto, circostanza quest'ultima, per sé, pacifica fra le parti, così come non risulta contestato che i
Carabinieri della Stazione di Concorezzo, dopo la denuncia di furto presentata dall'appellato, acquisirono le registrazioni della telecamera di videosorveglianza della struttura con visuale degli armadietti dello spogliatoio maschile di quel giorno, dalle ore 14,30 alle 18,30, nelle cui riprese l'appellante non ha negato si vedesse un soggetto terzo che, aperto l'armadietto in dotazione dell'appellato, ne aveva asportato il contenuto per poi allontanarsi.
3.5 Orbene: da quanto precede appare indubitabile che il signor avesse al polso all'ingresso CP_1 nella struttura gestita da l'orologio Rolex, che l'avesse quando è entrato nello Parte_1
spogliatoio maschile e che non lo indossasse allorquando ne è uscito, così come è confermato che sul posto, chiamati dal signor che lamentava la sottrazione dell'orologio, sono intervenuti CP_1
la stessa sera i Carabinieri per i necessari accertamenti.
3.6 Sovviene, a a questo punto, quanto graniticamente precisato dal Supremo Collegio in materia di deposito (esprimendo princìpi, mutatis mutandis, applicabili alla fattispecie anche in virtù del rinvio di cui all'art. 1786 cc), per il quale, da un lato, non ricorre causa di esonero da responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, cc, nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato la custodia, non sussistendo un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui dispone dell'alloggio (v. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 4132 del 14.2.2024), dall'altro lato, la società che fornisce il servizio ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 cc, soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto (cfr. Cassazione Civile,
Sez. 3, sentenza n. 26887 del 19.12.2014), dall'altro lato ancora, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa, ricorrendo una siffatta ipotesi e laddove le cose gli vengano sottratte, egli potendo ottenere il ristoro non del danno integrale, ma solamente entro il limite massimo stabilito pagina 7 di 10 dall'art. 1783, terzo comma, cc, salvo che non dimostri la colpa dell'albergatore o di altri soggetti
a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cc (cfr.
Cassazione Civile, Sez.3, sentenza n. 5030 del 4.3.2014).
3.7 Da quanto sopra, emerge ictu oculi la piena correttezza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, laddove ha imputato all'appellata la responsabilità di cui al terzo comma dell'art. 1783 cc, che nasce, in sostanza, per il solo fatto dell'introduzione della cosa da parte del cliente nei locali della struttura ed indipendentemente dalla consegna in custodia, così come bene il Tribunale ha limitato il risarcimento entro i limiti della predetta norma (cento volte il prezzo pagato per il servizio), non potendosi nella fattispecie, al contrario di quanto prospettato dall'appellato, invocare la più ampia responsabilità del gestore ex artt. 1784 e 1785 bis cc, atteso che il tenuto conto CP_1 dell'elevato valore dell'orologio, avrebbe potuto affidarlo in consegna direttamente ai responsabili delle struttura preposti in reception affinché lo custodissero e non accettare il rischio di deporlo in un semplice armadietto che, per quanto chiuso, è facilmente apribile.
L'armadietto in parola, infatti, sebbene chiuso attraverso il sistema elettronico legato alla lettura del braccialetto personale, alla riprova dei fatti di causa è comunque suscettibile di essere forzato con relativa facilità, non trattandosi di una cassetta di sicurezza, con possibilità, quindi, di facile apertura e di essere poi richiuso velocemente senza lasciare traccia, vista la sua stessa conformazione.
3.8 Da tutto ciò, consegue che nella fattispecie la responsabilità della convenuta non può essere considerata illimitata, ma debba intendersi limitata al valore di quanto sottratto, “sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.
3.9 Quanto alla misura del risarcimento, vale rammentare come la Corte di legittimità abbia avuto modo di chiarire che in ipotesi di sottrazione delle cose portate in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall'albergatore, secondo la dizione dell'ultimo comma dell'art. 1783 cc, è commisurato al prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello “pro quota” dovuto dal singolo cliente (cfr. Cassazione
Civile, Sez. 3, la già menzionata sentenza n. 5030 del 4.3.2014): da qui, la piena correttezza della sentenza gravata anche sul punto;
e ciò, vale anche laddove il primo decidente ha statuito che il limite alla responsabilità dell'appellante debba essere parametrato al corrispettivo per il servizio offerto, pari, come desumibile dalla lettura del contratto ( doc. 2 del fascicolo di prime cure pagina 8 di 10 dell'appellato), a complessivi euro 505,80, a fronte di una serie di prestazioni da parte della stessa, che non si esauriscono nel pagamento dei singoli ingressi, ma contemplano anche l'organizzazione della festa e le attività connesse (cibo, torta, animazione); il tutto, peraltro, con necessità di rapportare la liquidazione del risarcimento entro il valore dell'orologio in questione (€ 6.050,00), come bene deciso anche al riguardo dal Tribunale, le cui statuizioni, in sostanza, non sono degne di censura.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 5966/2024, Parte_1
pubblicata il 12 giugno 2024, del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso), seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5966/2024, pubblicata il 12 giugno 2024, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellato, signor Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio pagina 9 di 10 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2187/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DEL PARADISO 32 Parte_1 P.IVA_1
VALMONTONE presso lo studio dell'avv. TAGLIENTE MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._1
ITALIA, 13 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda di Controparte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta una responsabilità di , Parte_1
in parziale riforma della sentenza appellata contenere la condanna nel limite indicato dall'art. 1783
c.c., assumendo come base di calcolo il costo del biglietto di ingresso per una singola persona adulta nella fascia pomeridiana pari ad euro 21,00, e per l'effetto ridurre la condanna ad euro 2.100,00;
3) condannare a restituire l'importo ricevuto da in virtù della Controparte_1 Parte_1
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado pari ad euro 13.489,11 oltre interessi, ovvero quella diversa minor somma che risulterà non dovuta all'esito di una riforma parziale della sentenza stessa, oltre interessi;
4) rigettare l'appello incidentale spiegato da controparte. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare le avversarie domande di riforma della sentenza del Tribunale im-pugnata in quanto inammissibili e infondate e in ogni caso condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione del valore della merce trafugata in favore di
[...]
per i motivi di appello incidentale condizionato avanzati con comparsa di costituzione, oltre CP_1
agli interessi legali dal giorno del fatto fino al soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a nonché alla Legione Carabinieri Lombardia, Parte_1
Stazione di Concorezzo, che le aveva acquisite dopo la denuncia del furto, l'esibizione delle registrazioni della telecamera di video-sorveglianza della struttura con visuale degli armadietti dello spogliatoio maschile dalle ore 14:30 alle ore 18:30 del 10 novembre 2019 nonché dell'annotazione della Polizia Giudiziaria redatta il 10 novembre 2019 rinvenuta nel fascicolo del procedimento penale
n. 411/2020 nel frattempo archiviato.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 14 luglio 2024 la società con sede Parte_1 in Concorezzo (MB) appellava la sentenza n. 5966/2024 dell'11.6.2024, pubblicata il giorno successivo, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 25050/2022 di Rg. promossa nei suoi confronti dal signor – al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
conseguenti al furto del proprio portafoglio e di un orologio Rolex, subìto il 10.11.2019 in occasione della festa di compleanno del figlio organizzata all'interno del parco acquatico
“Acquaworld” gestito dall'odierna appellante -, l'aveva condannata al pagamento in favore dell'appellato, per il titolo sopra indicato, della somma di € 6.050,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento ed agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata fino al saldo, nonché delle spese di lite.
1.2 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 16 dicembre 2024, con la quale resisteva al gravame e proponeva appello incidentale condizionato – teso ad ottenere comunque la condanna di alla rifusione del valore della merce trafugata, anche superando il principio della Parte_1
limitazione della responsabilità ex art. 1783, ultimo comma, c.c. cui il Tribunale ha fatto riferimento nella liquidazione del danno, potendosi, piuttosto, a suo avviso, riconoscere una responsabilità risarcitoria illimitata della struttura ex artt. 1784, c. 1, cc e 1785 bis cc. -, il
Consigliere istruttore designato dal Presidente di Sezione il 14 gennaio 2025 in sostituzione di quello precedentemente nominato alla prima udienza del 21 gennaio 2025 rinviava la causa per la rimessione della lite in decisione al 15 aprile 2025, con contestuale concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.3 Alla predetta udienza del 15 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata, laddove il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto applicabili al caso di specie le norme regolanti il deposito in albergo ex art. 1786 cc ed altrettanto correttamente escluso la colpa del gestore nell'accadimento, avendo imputato nei propri confronti una responsabilità limitata ex art. 1783 cc, non ha, tuttavia, rilevato – non avendo considerato le proprie eccezioni, mosse sul punto fin dalla prima difesa - il contegno colposo del cliente, tale da escludere in toto la propria ex art. 1785 n. 1 cc., attesone il pagina 3 di 10 comportamento avventato e superficiale. Infatti, secondo il pur Parte_1 CP_1
consapevole di recarsi in un luogo prevedibilmente frequentato da molte persone, come un parco acquatico, in cui avrebbe dovuto inevitabilmente separarsi dai propri effetti personali, decideva incautamente di portare con sé un bene di rilevante valore, ossia un orologio di marca Rolex stimato in euro 6050,00, riponendolo all'interno di un armadietto nello spogliatoio maschile, così esponendosi inevitabilmente al rischio concreto di essere visto da altri utenti nell'atto di inserimento. E nonostante ciò, il Giudice a quo da tale rilievo ha fatto discendere solo l'esclusione di una colpa del gestore, senza riconoscere alcuna responsabilità in capo all'appellato, il quale in atti ha precisato egli stesso la mancanza di segni di effrazione sull'armadietto, per cui è evidente come l'autore del furto abbia verosimilmente utilizzato lo stesso braccialetto in dotazione del sottraendoglielo temporaneamente, in quanto evidentemente non custodito con la debita CP_1 cura;
quanto sopra, anche considerato che l'apertura elettronica degli armadietti può avvenire unicamente mediante l'apposito braccialetto in dotazione del cliente, ovvero mediante effrazione, per cui tertium non datur.
2.2 Del resto, aggiunge la qui procedente, il ragionamento sviluppato nella parte motiva della decisione
– in cui traspare con chiarezza come il decidente avesse individuato gli estremi della colpa del cliente, senza dichiararla e trarne le dovute conseguenze – appare incoerente con le conclusioni, con difetto logico della sentenza, posto che, una volta riconosciuto che l'utilizzatore della struttura era stato incauto, avrebbe dovuto ritenerne una qualche responsabilità, che, invece, non ha inteso affermare.
2.3 Con il secondo motivo si duole che il Tribunale ha ritenuto, apoditticamente, provati i Parte_1 fatti costitutivi della pretesa dell'appellato, non rilevando, invece, il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante, pur di fronte alla propria contestazione che egli non avesse mai lasciato l'orologio nell'armadietto e non lo avesse diligentemente chiuso, così implicitamente finanche contestando la corrispondenza al vero dell'allegazione avversaria, secondo cui il furto sarebbe avvenuto mediante l'apertura dell'armadietto in questione ad opera di un terzo;
ed, infatti, se l'orologio non vi fosse mai stato introdotto, perderebbe ogni senso accertare se qualcuno lo abbia aperto e sottratto dal suo interno.
2.4 D'altra parte, aggiunge l'appellante, la sentenza impugnata è errata anche laddove ha ritenuto che il deposito dell'orologio ed il successivo mancato ritrovamento abbiano trovato conferma nelle pagina 4 di 10 deposizioni dei testi escussi, valutazione non coerente con le risultanze istruttorie, che depongono in senso diametralmente contrario;
ciò, considerato che i tre testimoni, mentre hanno confermato che il nella circostanza, portava un orologio Rolex, non hanno affatto riferito di averlo CP_1 visto riporlo nell'armadietto, della cui chiusura non è stata data alcuna prova da parte dell'appellato.
2.5 Con il terzo motivo la qui procedente, in via subordinata a che venga confermata una propria responsabilità, si duole della condanna infertale dal Giudice di prime cure, parametrata ex art. 1783 cc al prezzo cumulativo corrisposto dal cliente per sé ed i suoi ospiti (comprendente anche 21
“pizza party”), quando la norma, nella corretta interpretazione, ne prevede la liquidazione entro cento volte il prezzo di ingresso di una singola persona, nella specie pari ad € 21,00, valore cui si sarebbe dovuto fare riferimento, in quanto il danno è stato subìto da un solo soggetto ed è, quindi, conforme ad equità assumere come base di calcolo il prezzo di un biglietto di ingresso singolo e non già l'importo corrisposto per l'intero gruppo di cui il danneggiato faceva parte.
2.6 Da qui, conclude l'appellante, la necessità di riforma della statuizione gravata, con riconoscimento del proprio diritto di ripetere quanto versato in forza della sua provvisoria esecutività, pari ad €
13.489,11, come da contabile prodotta (doc. 2).
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 434/2024, n. 257/2024, n.
1863/23, n. 1692/2023, n. 3474/2022, n. 1032/22, n. 837/21; n. 470/2021; n. 283/2021; n.
3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la pagina 5 di 10 ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
3.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Rileva il Collegio, al riguardo, come il fatto che il signor fosse entrato nel centro CP_1
acquatico gestito dall'appellante recando al polso l'orologio Rolex da poco regalatogli dalla moglie e lo indossasse allorquando è entrato nello spogliatoio maschile risulta sia stato univocamente confermato dai testi escussi il 16 maggio 2023 avanti al Tribunale: infatti, la signora
[...]
(coniuge dell'appellato, in regime di separazione dei beni) sul punto ha confermato le Tes_1
circostanze di cui ai capitoli 3 e 4 della memoria istruttoria dall'appellato depositata in prime cure
(vero che in occasione della festa di compleanno di vostro figlio tenutasi il 10 novembre 2019 presso la struttura Acquaworld di Concorezzo suo marito indossava al polso il suddetto orologio nel momento in cui vi siete recati presso gli spogliatoi;
vero che allorquando suo marito è uscito dallo spogliatoio per recarsi presso la zona della piscina ove si sarebbe tenuta la festa non aveva al polso detto orologio mentre indossava un braccialetto per l'apertura dell'armadietto che gli era stato consegnato all'ingresso della struttura, con la precisazione che a tutti i frequentatori veniva consegnato un braccialetto elettronico esclusivo che serviva sia per aprire l'armadietto che per fare i pagamenti al bar); la signora ha confermato la circostanza di cui al capitolo Testimone_2
8 (vero che verso le ore 14,00 di quel giorno, mentre eravate all'ingresso della struttura ad attendere tutti gli invitati alla festa, ha notato che il signor indossava al polso un Controparte_1
rolex e lo aveva con sé fino al momento in cui ha varcato il tornello di ingresso verso lo spogliatoio, con la precisazione che mio marito è appassionato di Rolex per cui mi ricordo che mi aveva fatto notare quello indossato da ); la signora ha riferito, quanto al CP_1 Testimone_3
medesimo capitolo 8, che ne abbiamo proprio parlato dell'orologio, nel senso che lo avevamo notato per la sua bellezza e ci disse che glielo aveva regalato la moglie. Tutti i testi hanno CP_1
anche confermato (rispettivamente: la signora , in risposta al capitolo 5 della stessa Tes_1
memoria istruttoria;
le signore e in risposta al capitolo 9) che alla fine della festa, Tes_2 Tes_3 pagina 6 di 10 poiché il aveva riferito di non avere più rinvenuto all'interno dell'armadietto il portafoglio CP_1
e l'orologio, erano state chiamate le Forze dell'Ordine e che le stesse erano intervenute sul posto, circostanza quest'ultima, per sé, pacifica fra le parti, così come non risulta contestato che i
Carabinieri della Stazione di Concorezzo, dopo la denuncia di furto presentata dall'appellato, acquisirono le registrazioni della telecamera di videosorveglianza della struttura con visuale degli armadietti dello spogliatoio maschile di quel giorno, dalle ore 14,30 alle 18,30, nelle cui riprese l'appellante non ha negato si vedesse un soggetto terzo che, aperto l'armadietto in dotazione dell'appellato, ne aveva asportato il contenuto per poi allontanarsi.
3.5 Orbene: da quanto precede appare indubitabile che il signor avesse al polso all'ingresso CP_1 nella struttura gestita da l'orologio Rolex, che l'avesse quando è entrato nello Parte_1
spogliatoio maschile e che non lo indossasse allorquando ne è uscito, così come è confermato che sul posto, chiamati dal signor che lamentava la sottrazione dell'orologio, sono intervenuti CP_1
la stessa sera i Carabinieri per i necessari accertamenti.
3.6 Sovviene, a a questo punto, quanto graniticamente precisato dal Supremo Collegio in materia di deposito (esprimendo princìpi, mutatis mutandis, applicabili alla fattispecie anche in virtù del rinvio di cui all'art. 1786 cc), per il quale, da un lato, non ricorre causa di esonero da responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, cc, nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato la custodia, non sussistendo un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui dispone dell'alloggio (v. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 4132 del 14.2.2024), dall'altro lato, la società che fornisce il servizio ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 cc, soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto (cfr. Cassazione Civile,
Sez. 3, sentenza n. 26887 del 19.12.2014), dall'altro lato ancora, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa, ricorrendo una siffatta ipotesi e laddove le cose gli vengano sottratte, egli potendo ottenere il ristoro non del danno integrale, ma solamente entro il limite massimo stabilito pagina 7 di 10 dall'art. 1783, terzo comma, cc, salvo che non dimostri la colpa dell'albergatore o di altri soggetti
a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cc (cfr.
Cassazione Civile, Sez.3, sentenza n. 5030 del 4.3.2014).
3.7 Da quanto sopra, emerge ictu oculi la piena correttezza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, laddove ha imputato all'appellata la responsabilità di cui al terzo comma dell'art. 1783 cc, che nasce, in sostanza, per il solo fatto dell'introduzione della cosa da parte del cliente nei locali della struttura ed indipendentemente dalla consegna in custodia, così come bene il Tribunale ha limitato il risarcimento entro i limiti della predetta norma (cento volte il prezzo pagato per il servizio), non potendosi nella fattispecie, al contrario di quanto prospettato dall'appellato, invocare la più ampia responsabilità del gestore ex artt. 1784 e 1785 bis cc, atteso che il tenuto conto CP_1 dell'elevato valore dell'orologio, avrebbe potuto affidarlo in consegna direttamente ai responsabili delle struttura preposti in reception affinché lo custodissero e non accettare il rischio di deporlo in un semplice armadietto che, per quanto chiuso, è facilmente apribile.
L'armadietto in parola, infatti, sebbene chiuso attraverso il sistema elettronico legato alla lettura del braccialetto personale, alla riprova dei fatti di causa è comunque suscettibile di essere forzato con relativa facilità, non trattandosi di una cassetta di sicurezza, con possibilità, quindi, di facile apertura e di essere poi richiuso velocemente senza lasciare traccia, vista la sua stessa conformazione.
3.8 Da tutto ciò, consegue che nella fattispecie la responsabilità della convenuta non può essere considerata illimitata, ma debba intendersi limitata al valore di quanto sottratto, “sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.
3.9 Quanto alla misura del risarcimento, vale rammentare come la Corte di legittimità abbia avuto modo di chiarire che in ipotesi di sottrazione delle cose portate in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall'albergatore, secondo la dizione dell'ultimo comma dell'art. 1783 cc, è commisurato al prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello “pro quota” dovuto dal singolo cliente (cfr. Cassazione
Civile, Sez. 3, la già menzionata sentenza n. 5030 del 4.3.2014): da qui, la piena correttezza della sentenza gravata anche sul punto;
e ciò, vale anche laddove il primo decidente ha statuito che il limite alla responsabilità dell'appellante debba essere parametrato al corrispettivo per il servizio offerto, pari, come desumibile dalla lettura del contratto ( doc. 2 del fascicolo di prime cure pagina 8 di 10 dell'appellato), a complessivi euro 505,80, a fronte di una serie di prestazioni da parte della stessa, che non si esauriscono nel pagamento dei singoli ingressi, ma contemplano anche l'organizzazione della festa e le attività connesse (cibo, torta, animazione); il tutto, peraltro, con necessità di rapportare la liquidazione del risarcimento entro il valore dell'orologio in questione (€ 6.050,00), come bene deciso anche al riguardo dal Tribunale, le cui statuizioni, in sostanza, non sono degne di censura.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 5966/2024, Parte_1
pubblicata il 12 giugno 2024, del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso), seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5966/2024, pubblicata il 12 giugno 2024, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellato, signor Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio pagina 9 di 10 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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