Sentenza 29 novembre 2013
Massime • 1
In tema di inserimento del nominativo dell'utente di telefonia nelle banche dati dell'operatore telefonico, tanto l'art. 17, comma 1, lett. a) del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, quanto l'art. 20, comma 2, lett. b) del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77 ("ratione temporis" applicabili ed abrogati dall'art. 218, lett. u) e hh) del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) prevedono, a richiesta, l'inserimento nell'elenco cartaceo o nell'archivio informatico. Ne consegue che la domanda e l'inserimento del nominativo su supporto cartaceo non fa sorgere un automatico analogo diritto su supporto elettronico, a tal fine rendendosi necessaria una distinta richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/2013, n. 26807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26807 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2013 |
Testo completo
26807/13 REPUBBLICA ITALIANA BONTRIBUTO UNIFICATO In nome del Popolo LIno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Inadempimento SEZIONE PRIMA CIVILE Contratto di telefonia Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 4223 Rer. 8031 Dott. Luigi MACIOCE rel. Consigliere anno 2007 Dott. Antonio DIDONE Consigliere Dott. Maria ACIERNO Consigliere Cron. 26807 Dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere Rep. 4515 P.U. 18.10.2013 ha pronunciato SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4223 del R.G. anno 2007 proposto da: JOLLY ORO s.r.l. dom.ta in Roma presso la cancelleria della Cassazione con l'avv. Vincenzo Fanelli del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ricorrente-
contro
TELECOM ITALIA s.p.a. dom.ta in Roma L.re Arnaldo da Brescia 9 presso l'avv. Arturo Leone che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso controricorrente e sul ricorso iscritto al n. 8031 del R.G. anno 2007 proposto da: TELECOM ITALIA s.p.a. dom.ta in Roma Lire Arnaldo da Brescia 9 presso l'avv. Arturo Leone che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso ricorrente incidentale contro intimata JOLLY ORO s.r.l. 1535 avverso la sentenza 1199 del 13.07.2006 della Corte di Appello di Torino;
udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 18.10.2013 2013 dal Cons.Luigi MACIOCE;
udito, per EC LI, l'avv.Salvatore Lamarca (in sost.); presente il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Corasaniti che ha chiesto accoglimento del principale e rigetto dell'incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La soc. a r.l. JO OR con citazione del 25.7.2002, quale titolare di u- tenza telefonica per contratto da anni stipulato con EC LI con riferimento al proprio esercizio commerciale di gioielleria-orologeria in Torino, sull'assunto di aver concordato con la soc. SEA l'inserimento non solo cartaceo ma anche nelle banche dati informatiche dei servizi 12- 412-info 412 anche delle diciture AG ORlogeria ed altre, convenne innanzi al Tribunale di Torino EC LI, quale responsabile del mancato inserimento della propria ragione sociale e delle indicate dici- ture nelle banche dati in discorso, e ne chiese la condanna al risarci- mento dei danni indicati in € 9.000 od in altra maggiore o minore som- ma. La EC LI si costituì negando fondamento alla domanda, stante la richiesta di utenza riservata e stante comunque l'inserimento a seguito di espressa richiesta nel maggio-settembre 2002. Il Tribunale, con sentenza 11.10.2004, ha rigettato la domanda. La Corte di Torino, adita dalla soc. JO OR, è andata di contrario avvi- so e, con sentenza 13.07.2006, ha ritenuto fondata la domanda, dichia- rando l'inadempimento della EC LI e condannandola a pagare ши per risarcimento danni a JO OR la somma di € 1.000, oltre ad 1/3 del- le spese processuali dei due gradi, compensati i residui 2/3. In motivazione la Corte di merito ha osservato: che l'obbligo di E- com di attivare il servizio informatico discendeva dall'art. 17 dPR 318/1997 intergrato dal regolamento di cui al D.M. 197/1997, dall'art. 3 c. 1 lett. B-C e c. 4 dPR 318/1997, dal dPR 77/2001 contemplanti l'obbligo generale di EC di fornire elenco e servizi di informazione degli abbonati;
che del resto SEAT aveva dato corso all'inserimento, che EC non aveva dato prova che JO OR avesse rinunziato a parte del servizio erogato con richiesta di riservatezza della linea (dalla quale sarebbe discesa la decisione di non rendere disponibile l'utenza sui nu- meri 12-412-info 412) posto che la teste escussa aveva solo affermato che dall'archivio informatico risultava che la linea era riservata il chè era in contraddizione con la sua presenza sull'archivio cartaceo;
che pertan- to emergeva l'inadempimento di EC e la necessità di procedere alla sua condanna, con la conseguente individuazione nella somma di € 1.000, comprensiva di accessori, del ristoro dovuto a JO OR;
che si provvedeva a compensare per 2/3 le spese di lite, gravando EC LI del residuo 1/3 di quelle della appellante per i due gradi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso 22.1.2007 JO 2 OR attingente la decisione di parzialmente compensare le spese e E- com LI si è difesa con controricorso 2.3.2007 contenente incidentale articolato su due motivi, afferenti an e quantum della sua condanna. MOTIVI DELLA DECISIONE Riuniti i ricorsi si esamina prioritariamente il ricorso di EC LI, posto che la valutazione del regime delle spese discende dalla condivisione del decisum sul merito. Con il primo motivo esso denunzia la errata interpretazione delle norme di legge e regolamento richiamate, dovendosi consi- derare come né l'art. 17 dPR 318/1997 afferente gli elenchi abbo- nati né i regolamenti attuativi né tampoco l'art. 20 c. 2 d.P.R. 77/2001 contemplavano alcun obbligo di duplice inserimento pre- scindendo dalla domanda, essi delineando una obbligazione alter- nativa. Inoltre, se nessuna richiesta di duplice inserimento era stata prodotta e provata, nulla autorizzava a ritenere che fosse stato previsto l'inserimento automatico altro che del nominativo o della ragione sociale con "le indicazioni strettamente necessarie" alla individuazione. Ebbene la Corte aveva ignorato tale disposi- zione ed aveva svalutato immotivatamente il fatto che risultasse ши una richiesta di riservatezza della utenza (e cioè della sua esclu- sione da qualsiasi elenco). Con il secondo motivo si contesta la quantificazione del danno, condotta e motivata in modo illogico. Ritiene il Collegio fondato il primo motivo, e conseguente- mente assorbito il secondo. La Corte di Torino ha certamente errato nella interpretazione delle norme invocate, supponendo che dalla richiesta di inseri- mento nell'elenco cartaceo alla base del contratto di utenza con- cluso anni innanzi discendesse in automatico la estensione all'inserimento nell'archivio informatico, al momento in cui questo si rese disponibile, e che altrettanto automatico fosse l'inserimento nelle banche dati aperte anche delle appendici de- scrittive della propria ragione sociale. Nulla in realtà nelle norme secondarie richiamate autorizza ad opinare in tal senso, posto che tanto l'art. 17 c. 1 lett. A) del dPR 318 del 1997 quanto l'art. 20 c. 2 lett. B) del dPR 77 del 2001 (applicabili ratione temporis ed abrogati dall'art. 218 lettere U) ed HH) del codice delle comu- 3 nicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259 del 2003) prevedono l'inserimento a richiesta su supporto cartaceo od elettronico, con la conseguenza che l'inserimento del nominativo dell'utente di te- lefonia nelle banche dati dei servizi informativi elettronici era cer- tamente dovuto ma era certamente collegato ad una richiesta dell'utente stesso, specificativa delle "appendici" descrittive della propria utenza. L'errore di diritto denunziato e qui accertato ha dunque determinato che la valutazione del materiale probatorio (dalla testimonianza acquisita alla valutazione dell'esito dell'interpello) sia stata fatta nella fuorviante logica della ricerca di una rinunzia (la utenza "riservata") a fruire di un inserimento nell'archivio elettronico comunque automatico nel mentre si se- rabbe dovuto valutare e tale sarà il compito del giudice del rin- - vio quando il servizio informatico 12-412-info412 venne reso - disponibile e con quale ambito descrittivo dell'utente e se da tal data e sino a quella nella quale vi fu, pacificamente, un sollecito- richiesta puntualmente adempiuto ( 19.5-3.09.2002), intercorse altra richiesta di inserimento rimasta inevasa. Solo in detto ambi- to temporale ed alle dette condizioni potrebbe conseguentemente configurarsi inadempimento contrattuale di EC e pertanto valutarsi l'esistenza di un danno in capo a JO OR. Il ricorso principale attinge la decisione di compensare par- zialmente le spese a danno di essa JO OR, totalmente vittorio- sa. Il disposto regime delle spese, ed il motivo che lo discute, è assorbito nell'accoglimento del primo motivo del ricorso EC LI. Pari assorbimento va quindi disposto per il secondo motivo dello stesso ricorso EC. Si rinvia allo stesso Ufficio
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso di EC Ita- lia e ne dichiara assorbito il secondo motivo nonchè il ricorso prin- cipale di JO OR;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appel- lo di Torino in diversa composizione. Depositato in Cancelleria Così deciso nella C.D.C. del 18.10.2013. Presiden Il Cons.es 29 NOV 2013 il Presidente ишеское IL CANCELLIERS Andrea Bianchi 4