Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/2013, n. 26807
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Sentenza 29 novembre 2013

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In tema di inserimento del nominativo dell'utente di telefonia nelle banche dati dell'operatore telefonico, tanto l'art. 17, comma 1, lett. a) del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, quanto l'art. 20, comma 2, lett. b) del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77 ("ratione temporis" applicabili ed abrogati dall'art. 218, lett. u) e hh) del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) prevedono, a richiesta, l'inserimento nell'elenco cartaceo o nell'archivio informatico. Ne consegue che la domanda e l'inserimento del nominativo su supporto cartaceo non fa sorgere un automatico analogo diritto su supporto elettronico, a tal fine rendendosi necessaria una distinta richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/2013, n. 26807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26807
    Data del deposito : 29 novembre 2013

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