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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/09/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA.
Nella causa civile iscritta al n. 640 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Lanfranco Massimi e dall'avv. Alfredo Cirillo in virtù di procura in atti;
parte OPPONENTE;
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale sita in CP_1 C.F._1
Canale Monterano, via dei Marioni n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara
Borromeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte OPPPOSTA;
Conclusioni delle parti:
“- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale Parte_1 in favore del Tribunale di L'Aquila, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare il ricorso per decreto ingiuntivo avversario e pedissequo provvedimento monitorio inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque nullo e/o invalido per i motivi esposti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- in via principale, nel merito e subordinatamente al rigetto delle questioni pregiudiziali sollevate, disporre la revoca e/o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace e/o infondato il provvedimento monitorio opposto, nonché ogni avversa pretesa ed eccezione;
- in ogni caso, in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato da Controparte.
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, ridurre la pretesa creditoria di Parte opposta nella misura accertata processualmente;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari secondo i parametri ministeriali applicabili”;
: come da precedenti scritti difensivi;
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2015 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale il 26.11.2015, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 92.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di CP_1 corrispettivo per “lavori di movimento terra” effettuati “mediante nolo di mezzi meccanici e lavoro di nolo a caldo” su incarico della società opponente nel cantiere di Manziana, via Casale delle Grazie n. 4, come risultante dalle fatture commerciali e dalle “bolle di accompagno regolarmente sottoscritte dalla società ” Parte_1 allegate al ricorso.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia in favore di quello dell'Aquila, coincidente con il foro convenzionalmente designato dalle parti come esclusivo e comunque con il foro generale delle persone giuridiche individuato dall'art. 19 c.p.c. nonché con il “forum destinatae solutionis” ex art. 20
c.p.c. Ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata enunciazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in via monitoria. Nel merito, ha eccepito l'inidoneità dei documenti prodotti in sede monitoria a fornire piena prova dell'asserito credito, contestando sia l'an sia il quantum della pretesa creditoria. In particolare, ha sostenuto che le fatture allegate al ricorso monitorio non corrispondono alla somma ingiunta né rinvengono il fondamento in ordini, commissioni o certificati di pagamento emessi da che i buoni di consegna sono privi di valore probatorio, rappresentando Parte_1 esclusivamente “un sommario elenco (che, infatti, non riporta mai la descrizione di lavori eseguiti) di quali e quanti mezzi (e per quante ore) la ha fornito a , al fine di determinarne la reale presenza in cantiere”, CP_2 Parte_1 predisposto in ottemperanza alle previsioni del d. lgs. 81/2008.
Si è costituto in giudizio , avversando l'eccezione di incompetenza territoriale in CP_1 quanto da un lato gli ordini di servizio contenenti l'asserita deroga al foro competente costituirebbero dei documenti interni alla società mai portati a conoscenza del convenuto;
dall'altro Parte_1 lato, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Civitavecchia ex art. 20 c.c. poiché il contratto era stato concluso ed eseguito in Manziana. Ha contestato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo ritenendo sufficientemente indicata la causa petendi. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni, ribadendo l'afferenza della somma ingiunta a lavori di movimento terra eseguiti nel cantiere di Manziana, mediante nolo di mezzi meccanici e lavori di nolo a caldo, dietro incarico della società che per i lavori in questione erano state emesse le fatture Parte_1 numero 24, 32 e 33 del 2013 ed erano stati sottoscritti da i buoni di consegna allegati al Parte_1 ricorso, mai contestati né disconosciuti, attestanti i mezzi utilizzati nel cantiere e le ore di lavoro eseguite. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 25.7.2016 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di CTU.
***
In via pregiudiziale, si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente con riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti è infondata.
Pagina 2 Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti possono concordare per iscritto la deroga alla competenza territoriale per determinati affari e possono altresì espressamente pattuire l'esclusività di tale competenza derogatoria.
D'altro canto, l'art. 1341, comma 2 c.c., prevede che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità espressamente l'inefficacia delle condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
L'elezione in via esclusiva del foro dell'Aquila, contenuta nella clausola 12 delle condizioni generali d'acquisto riportate sul retro degli ordini di acquisto predisposti da (all.ti 1-5 citazione), Parte_1 non è idonea ad escludere l'operatività dei criteri legali di determinazione della competenza, non risultando tali moduli d'ordine e condizioni generali sottoscritti da CP_1
Tantomeno consta che la clausola di deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale sia stata specificamente approvata dal ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. CP_1
A prescindere dalla riferibilità delle condizioni contrattuali in questione alle prestazioni dedotte dall'opposto, è certo che le clausole recanti l'elezione del foro esclusivo non possano ritenersi vincolanti nei suoi confronti.
Ciò posto, deve rilevarsi l'incompletezza della proposta eccezione di incompetenza, non avendo l'opponente confutato la competenza dell'intestato Tribunale sulla scorta di tutti i possibili criteri di collegamento applicabili, segnatamente di quello previsto per le cause in materia di diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in ragione del luogo di conclusione del contratto.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, difatti, “nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto (o opponente in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza” (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, n.2548; in termini Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n.16284: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice”).
Parte attrice non ha tempestivamente assolto l'onere di contestare la competenza del Tribunale con riferimento al foro del luogo di conclusione del contratto, nulla avendo dedotto al riguardo nel proprio atto di opposizione.
Sono tardive e inammissibili le deduzioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dall'opponente al fine di negare che, come invece dedotto dall'opposto, il contratto fosse stato
Pagina 3 verbalmente concluso in Manziana. In assenza di tempestiva smentita di controparte, l'opposto in sede di comparsa di costituzione aveva precisato che “nella fattispecie in esame il contratto si è concluso, verbalmente, in Manziana, il lavoro è stato eseguito a Manziana ed i buoni, tutti regolarmente sottoscritti dal responsabile in cantiere della società opponente, sono stati emessi a Manziana”.
In difetto di tempestiva contestazione del “forum contractus”, l'eccezione di competenza è da considerarsi non proposta, dovendo per tale motivo confermarsi la competenza del Tribunale adito dal convenuto in sede monitoria.
***
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Nel ricorso monitorio, in veste di titolare dell'omonima ditta individuale, ha dedotto CP_1 di vantare un credito pari ad € 92.148,00 verso la società a titolo di corrispettivo per Parte_1
“lavori di movimento terra” effettuati “mediante nolo di mezzi meccanici e lavoro di nolo a caldo”, su incarico della società opponente, nel cantiere di Manziana, via Casale delle Grazie n. 4.
La pretesa de quo va inquadrata nella cornice del pregresso rapporto contrattuale di affidamento di lavorazioni edili da parte di alla ditta individuale del Marziali, intercorso a partire dal 2012 Parte_1 nell'ambito del contratto di appalto con cui la soc. aveva commissionato a la Parte_2 Parte_1 realizzazione in Manziana di una residenza per anziani.
Come dimostrato dall'opponente, di regola la soc. formava i moduli d'ordine con cui Parte_1 richiedeva alla ditta i mezzi meccanici e le altre prestazioni di volta in volta necessarie in CP_1 relazione allo stato di avanzamento del cantiere;
all'accettazione dell'ordine – anche per fatti concludenti – da parte del si accompagnava direttamente l'esecuzione delle prestazioni CP_1 richieste;
all'esito delle verifiche effettuate dal direttore tecnico e dal responsabile di cantiere, veniva emesso da il certificato di pagamento, volto ad attestare le somme liquidabili in favore Parte_1 dell'impresa esecutrice per i lavori svolti;
seguiva, quindi, l'emissione di una o più fatture commerciali da parte del e quindi il pagamento degli importi dovuti da parte della CP_1 Parte_1
Tale prassi contrattuale risulta ampiamente riscontrata sulla base dei documenti prodotti dall'opponente (cfr. all.ti 1-5 citazione) e degli esiti dell'istruttoria orale espletata (si vedano le Tes_ concordanti dichiarazioni rese dai testi informati sui fatti di causa in Tes_1 Tes_3 Tes_4 qualità di dipendenti o collaboratori della società opponente).
In questo rapporto si inserisce la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dal il quale CP_1 nella comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione ha dedotto che, nella fattispecie in esame, il contratto si sarebbe concluso verbalmente e riguarderebbe “lavori aggiuntivi” rispetto a quelli per i quali, in precedenza, aveva regolarmente ricevuto il pagamento.
In disparte le fatture commerciali allegate al ricorso (nn. 24 del 30.7.2013, 32 del 30.10.2013 e 33 del
30.10.2013, oltretutto di valore complessivamente inferiore alla domanda proposta, siccome recanti nel totale un importo di € 39.000,00 oltre IVA), notoriamente insufficienti a fondare la prova del credito nella fase di opposizione (peraltro in difetto di produzione ex art. 634 comma 2 c.p.c. dell'estratto autentico delle scritture contabili), il ha invocato a fondamento del proprio credito, CP_1 principalmente, una serie di “bolle di accompagno” sottoscritte dalla soc. tra il 01.11.2013 e Parte_1
Pagina 4 il 19.12.2013. Il documento denominato nel ricorso “contratto di appalto” tale non è, invece, contenendo piuttosto una serie di indicazioni generali – del tutto irrilevanti ai fini della prova del credito
– circa la stesura del Piano di Sicurezza del cantiere.
Come però giustamente osservato dall'opponente, le “bolle di accompagno” (secondo la dicitura utilizzata sui documenti, “buoni di consegna”) non permettono di per sé di identificare un credito certo e liquido, risolvendosi piuttosto in una sintetica enunciazione, per ciascuna giornata riportata, del numero di ore di lavoro dei mezzi meccanici e delle maestranze operaie messi a disposizione in cantiere dalla CP_2
Deve ritenersi dimostrato, soprattutto, che le prestazioni indicate nei buoni di consegna fossero state già considerate e ricomprese dall'opponente nel computo metrico del 4.2.2014 (come allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di , formato dal tecnico di cantiere della Parte_1 committente e sottoscritto dal nonché comunque nei vari certificati di pagamento via via CP_1 emessi da Parte_1
In particolare, il computo metrico del 4.2.2014 attesta espressamente i lavori realizzati dalla
[...] fino a tale data, così ricomprendendo anche le prestazioni svolte tra novembre e dicembre del CP_2
2013, di cui ai richiamati “buoni di consegna”.
Secondo la prospettazione dell'opponente, tale computo metrico di massima sarebbe da ricollegare all'ordine n. 56 del 4.11.2014 (avente ad oggetto interventi di “sistemazione esterna dal 4.11.2013 al
4.2.2014), per l'importo di € 18.560,48 oltre IVA, in relazione al quale erano già state emesse fatture dal tutte regolarmente saldate. CP_1
La ricostruzione dell'opponente, nell'insieme, ha trovato riscontro in sede di istruttoria orale nonché nella CTU espletata in corso di causa.
In particolari, i testi (impiegato tecnico e geometra di cantiere di , Testimone_5 Parte_1 Tes_6
(impiegato di addetto all'emissione degli ordini di acquisto) e
[...] Parte_1 Testimone_7
(direttore tecnico di hanno sostanzialmente asseverato il capitolato di prova articolato dalla Parte_1 società opponente, potendo dunque ritenersi confermato, tra l'altro, “che l'ordine n.56 del 04.11.2014, … afferisce al computo metrico che mi si mostra, … è stato sottoscritto dalla ditta in data 04.02.2014”, CP_1 che “le voci riportate nei buoni nr. 163 del 26/11/2013; nr. 164 del 27/11/2013; 165 del 28/11/2013; 166 del
29.11.2013; nr. 167 del 02/12/2013; nr. 168 del 03/12/2013 … sono occorsi all'esecuzione della voce nr. 6 del computo metrico …, allegato alla prima memoria di parte opponente”, che “la dal 01.11.2013 al CP_2
28.02.2014 ha compiuto le attività contemplate nel computo metrico del 04.02.2014 …, allegato alla prima memoria di parte opponente” e che “l'ordine n. 276 del 26.05.2014 si riferisce alle lavorazioni eseguite dalla in CP_2 favore della nel corso dei mesi di aprile e maggio 2014” (rispettivamente, capi 4, 5, 6 e 7 della Parte_1 memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. . Parte_1
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, risultate concordanti, precise e inequivoche, in assenza di fondati elementi volti a incrinare la credibilità dei testi sentiti.
Da ultimo, anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del
14.6.2024 corroborano l'impostazione difensiva dell'opponente.
Pagina 5 Al CTU nominato, ing. era stato affidato l'incarico di verificare, sul piano tecnico- Persona_1 contabile, “ se le prestazioni descritte nei “buoni di consegna” allegati da al ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
(doc. 2) debbano o meno intendersi ricomprese nell'ambito del computo metrico del 4.2.2014 (come allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di ) o se le stesse risultino comunque computate e remunerate negli ordini e CP_1 certificati di pagamento emessi da (all.
1-4 citazione), esprimendosi altresì sulla congruità del Parte_1 corrispettivo richiesto da per tali prestazioni”. CP_1
All'esito delle verifiche espletate, il CTU ha concluso, con argomentazioni chiare e logiche, che le prestazioni descritte nei buoni consegna allegati al ricorso monitorio (vale a dire 38 ore di escavatore grande;
100 ore di bobcat;
183 ore di escavatorino;
132 ore di operaio;
16 ore Rullo da 22 q.li; 27 viaggi relativi a 105 mc di sabbia, 864 mc di terra, 60 mc di stabilizzato, 105 mc di lapillo, 9 mc di asfalto e 15 mc di breccino), “possono ragionevolmente ritenersi comprese nelle voci del computo” e che “le lavorazioni risultano computate negli ordini e certificati di pagamento emessi da (all.
1-4 citazione)”. Parte_1
Il CTU ha congruamente e dettagliatamente risposto alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente: tali risposte devono intendersi richiamate e fatte proprie dal Tribunale ai fini della decisione.
Si osserva che il tono apparentemente dubitativo utilizzato in alcuni passaggi dal CTU (laddove nella parte iniziale della relazione ha affermato che “Le lavorazioni riportate nei buoni di consegna sembrano ricomprese nel computo metrico” del 4.2.2014), contrariamente a quanto lamentato dall'opposto, non può valere a inficiare l'attendibilità delle conclusioni espresse dall'ausiliario, motivate sulla base della attenta ricognizione delle varie voci del computo metrico e del loro confronto con le lavorazioni descritte nei buoni di consegna.
Soprattutto, le conclusioni del CTU si inseriscono in un quadro probatorio già fortemente indiziante nel senso della ricomprensione delle lavorazioni di cui il pretende il pagamento nella contabilità CP_1 di cantiere precedentemente formata da in relazione alla quale ogni pretesa creditoria del Parte_1 convenuto (ad eccezione di quella derivante dall'ordine n. 276 del 26.5.2014) risultava già soddisfatta.
D'altra parte, deve anche rimarcarsi che, in qualità di attore in senso sostanziale, il era Pt_3 onerato ex art. 2697 c.c. di fornire la prova del credito dedotto.
Tale prova non può considerarsi raggiunta, non avendo l'opposto introdotto nell'ambito del giudizio di opposizione alcun elemento utile a dimostrare il credito prospettato, nonostante la motivata critica di parte opponente agli elementi probatori che erano stati posti alla base dell'ingiunzione di pagamento.
Nessuna dimostrazione, in particolare, è stata fornita dall'opposto a proposito dell'asserita natura
“aggiuntiva”, rispetto agli ordini e ai certificati di pagamento prodotti ex adverso, delle lavorazioni richiamate nei buoni di consegna, come pure dell'autonomia e novità di tali prestazioni rispetto a quelle riconosciute dall'opponente.
È lo stesso convenuto a riferire di non aver mai sottoscritto un regolare contratto e ad affermare che si sarebbe limitata a consegnargli “le prescrizioni tecniche e il computo metrico delle opere da eseguire”, Parte_1 senza tuttavia offrire neanche tali documenti al giudizio del Tribunale.
Neppure può essere riconosciuto al – siccome estraneo al perimetro della domanda CP_1 incardinata in sede monitoria, giammai modificata in pendenza di opposizione – l'importo di €
Pagina 6 18.181,39 derivante dall'esecuzione dell'ordine n. 276 del 26.5.2014, poiché afferente a lavorazioni eseguite dal nel periodo aprile- maggio del 2014, dunque estranee al “thema decidendum”, che CP_1 invece riguarda il compenso reclamato per lavorazioni eseguite principalmente a novembre-dicembre del 2013 e comunque prima del 2014.
In assenza al riguardo di una espressa domanda del convenuto, il quale si è sempre limitato a chiedere soltanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi che tale credito, qualora non già soddisfatto dall'opponente, possa essere invocato dal in un CP_1 separato giudizio, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Valutato il compendio probatorio acquisito nel giudizio di opposizione, reputa, dunque, il Tribunale che le prove fornite dal a sostegno della propria pretesa creditoria siano lacunose e CP_1 insufficienti.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere accolta e il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto deve essere revocato, avuto riguardo al mancato assolvimento da parte convenuta dell'onere di dimostrare il credito prospettato.
Ogni altra deduzione, eccezione e domanda deve intendersi assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri ex DM
55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della domanda, considerata l'attività processuale effettivamente svolta, oltre al concreto livello di complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate con precedente decreto, devono essere poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
2) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 in complessivi € 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
3) pone le spese di CTU a carico di CP_1
Così deciso in Civitavecchia il 16/09/2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA.
Nella causa civile iscritta al n. 640 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Lanfranco Massimi e dall'avv. Alfredo Cirillo in virtù di procura in atti;
parte OPPONENTE;
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale sita in CP_1 C.F._1
Canale Monterano, via dei Marioni n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara
Borromeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte OPPPOSTA;
Conclusioni delle parti:
“- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale Parte_1 in favore del Tribunale di L'Aquila, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare il ricorso per decreto ingiuntivo avversario e pedissequo provvedimento monitorio inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque nullo e/o invalido per i motivi esposti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- in via principale, nel merito e subordinatamente al rigetto delle questioni pregiudiziali sollevate, disporre la revoca e/o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace e/o infondato il provvedimento monitorio opposto, nonché ogni avversa pretesa ed eccezione;
- in ogni caso, in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato da Controparte.
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, ridurre la pretesa creditoria di Parte opposta nella misura accertata processualmente;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari secondo i parametri ministeriali applicabili”;
: come da precedenti scritti difensivi;
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2015 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale il 26.11.2015, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 92.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di CP_1 corrispettivo per “lavori di movimento terra” effettuati “mediante nolo di mezzi meccanici e lavoro di nolo a caldo” su incarico della società opponente nel cantiere di Manziana, via Casale delle Grazie n. 4, come risultante dalle fatture commerciali e dalle “bolle di accompagno regolarmente sottoscritte dalla società ” Parte_1 allegate al ricorso.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia in favore di quello dell'Aquila, coincidente con il foro convenzionalmente designato dalle parti come esclusivo e comunque con il foro generale delle persone giuridiche individuato dall'art. 19 c.p.c. nonché con il “forum destinatae solutionis” ex art. 20
c.p.c. Ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata enunciazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in via monitoria. Nel merito, ha eccepito l'inidoneità dei documenti prodotti in sede monitoria a fornire piena prova dell'asserito credito, contestando sia l'an sia il quantum della pretesa creditoria. In particolare, ha sostenuto che le fatture allegate al ricorso monitorio non corrispondono alla somma ingiunta né rinvengono il fondamento in ordini, commissioni o certificati di pagamento emessi da che i buoni di consegna sono privi di valore probatorio, rappresentando Parte_1 esclusivamente “un sommario elenco (che, infatti, non riporta mai la descrizione di lavori eseguiti) di quali e quanti mezzi (e per quante ore) la ha fornito a , al fine di determinarne la reale presenza in cantiere”, CP_2 Parte_1 predisposto in ottemperanza alle previsioni del d. lgs. 81/2008.
Si è costituto in giudizio , avversando l'eccezione di incompetenza territoriale in CP_1 quanto da un lato gli ordini di servizio contenenti l'asserita deroga al foro competente costituirebbero dei documenti interni alla società mai portati a conoscenza del convenuto;
dall'altro Parte_1 lato, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Civitavecchia ex art. 20 c.c. poiché il contratto era stato concluso ed eseguito in Manziana. Ha contestato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo ritenendo sufficientemente indicata la causa petendi. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni, ribadendo l'afferenza della somma ingiunta a lavori di movimento terra eseguiti nel cantiere di Manziana, mediante nolo di mezzi meccanici e lavori di nolo a caldo, dietro incarico della società che per i lavori in questione erano state emesse le fatture Parte_1 numero 24, 32 e 33 del 2013 ed erano stati sottoscritti da i buoni di consegna allegati al Parte_1 ricorso, mai contestati né disconosciuti, attestanti i mezzi utilizzati nel cantiere e le ore di lavoro eseguite. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 25.7.2016 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di CTU.
***
In via pregiudiziale, si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente con riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti è infondata.
Pagina 2 Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti possono concordare per iscritto la deroga alla competenza territoriale per determinati affari e possono altresì espressamente pattuire l'esclusività di tale competenza derogatoria.
D'altro canto, l'art. 1341, comma 2 c.c., prevede che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità espressamente l'inefficacia delle condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
L'elezione in via esclusiva del foro dell'Aquila, contenuta nella clausola 12 delle condizioni generali d'acquisto riportate sul retro degli ordini di acquisto predisposti da (all.ti 1-5 citazione), Parte_1 non è idonea ad escludere l'operatività dei criteri legali di determinazione della competenza, non risultando tali moduli d'ordine e condizioni generali sottoscritti da CP_1
Tantomeno consta che la clausola di deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale sia stata specificamente approvata dal ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. CP_1
A prescindere dalla riferibilità delle condizioni contrattuali in questione alle prestazioni dedotte dall'opposto, è certo che le clausole recanti l'elezione del foro esclusivo non possano ritenersi vincolanti nei suoi confronti.
Ciò posto, deve rilevarsi l'incompletezza della proposta eccezione di incompetenza, non avendo l'opponente confutato la competenza dell'intestato Tribunale sulla scorta di tutti i possibili criteri di collegamento applicabili, segnatamente di quello previsto per le cause in materia di diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in ragione del luogo di conclusione del contratto.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, difatti, “nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto (o opponente in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza” (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, n.2548; in termini Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n.16284: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice”).
Parte attrice non ha tempestivamente assolto l'onere di contestare la competenza del Tribunale con riferimento al foro del luogo di conclusione del contratto, nulla avendo dedotto al riguardo nel proprio atto di opposizione.
Sono tardive e inammissibili le deduzioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dall'opponente al fine di negare che, come invece dedotto dall'opposto, il contratto fosse stato
Pagina 3 verbalmente concluso in Manziana. In assenza di tempestiva smentita di controparte, l'opposto in sede di comparsa di costituzione aveva precisato che “nella fattispecie in esame il contratto si è concluso, verbalmente, in Manziana, il lavoro è stato eseguito a Manziana ed i buoni, tutti regolarmente sottoscritti dal responsabile in cantiere della società opponente, sono stati emessi a Manziana”.
In difetto di tempestiva contestazione del “forum contractus”, l'eccezione di competenza è da considerarsi non proposta, dovendo per tale motivo confermarsi la competenza del Tribunale adito dal convenuto in sede monitoria.
***
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Nel ricorso monitorio, in veste di titolare dell'omonima ditta individuale, ha dedotto CP_1 di vantare un credito pari ad € 92.148,00 verso la società a titolo di corrispettivo per Parte_1
“lavori di movimento terra” effettuati “mediante nolo di mezzi meccanici e lavoro di nolo a caldo”, su incarico della società opponente, nel cantiere di Manziana, via Casale delle Grazie n. 4.
La pretesa de quo va inquadrata nella cornice del pregresso rapporto contrattuale di affidamento di lavorazioni edili da parte di alla ditta individuale del Marziali, intercorso a partire dal 2012 Parte_1 nell'ambito del contratto di appalto con cui la soc. aveva commissionato a la Parte_2 Parte_1 realizzazione in Manziana di una residenza per anziani.
Come dimostrato dall'opponente, di regola la soc. formava i moduli d'ordine con cui Parte_1 richiedeva alla ditta i mezzi meccanici e le altre prestazioni di volta in volta necessarie in CP_1 relazione allo stato di avanzamento del cantiere;
all'accettazione dell'ordine – anche per fatti concludenti – da parte del si accompagnava direttamente l'esecuzione delle prestazioni CP_1 richieste;
all'esito delle verifiche effettuate dal direttore tecnico e dal responsabile di cantiere, veniva emesso da il certificato di pagamento, volto ad attestare le somme liquidabili in favore Parte_1 dell'impresa esecutrice per i lavori svolti;
seguiva, quindi, l'emissione di una o più fatture commerciali da parte del e quindi il pagamento degli importi dovuti da parte della CP_1 Parte_1
Tale prassi contrattuale risulta ampiamente riscontrata sulla base dei documenti prodotti dall'opponente (cfr. all.ti 1-5 citazione) e degli esiti dell'istruttoria orale espletata (si vedano le Tes_ concordanti dichiarazioni rese dai testi informati sui fatti di causa in Tes_1 Tes_3 Tes_4 qualità di dipendenti o collaboratori della società opponente).
In questo rapporto si inserisce la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dal il quale CP_1 nella comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione ha dedotto che, nella fattispecie in esame, il contratto si sarebbe concluso verbalmente e riguarderebbe “lavori aggiuntivi” rispetto a quelli per i quali, in precedenza, aveva regolarmente ricevuto il pagamento.
In disparte le fatture commerciali allegate al ricorso (nn. 24 del 30.7.2013, 32 del 30.10.2013 e 33 del
30.10.2013, oltretutto di valore complessivamente inferiore alla domanda proposta, siccome recanti nel totale un importo di € 39.000,00 oltre IVA), notoriamente insufficienti a fondare la prova del credito nella fase di opposizione (peraltro in difetto di produzione ex art. 634 comma 2 c.p.c. dell'estratto autentico delle scritture contabili), il ha invocato a fondamento del proprio credito, CP_1 principalmente, una serie di “bolle di accompagno” sottoscritte dalla soc. tra il 01.11.2013 e Parte_1
Pagina 4 il 19.12.2013. Il documento denominato nel ricorso “contratto di appalto” tale non è, invece, contenendo piuttosto una serie di indicazioni generali – del tutto irrilevanti ai fini della prova del credito
– circa la stesura del Piano di Sicurezza del cantiere.
Come però giustamente osservato dall'opponente, le “bolle di accompagno” (secondo la dicitura utilizzata sui documenti, “buoni di consegna”) non permettono di per sé di identificare un credito certo e liquido, risolvendosi piuttosto in una sintetica enunciazione, per ciascuna giornata riportata, del numero di ore di lavoro dei mezzi meccanici e delle maestranze operaie messi a disposizione in cantiere dalla CP_2
Deve ritenersi dimostrato, soprattutto, che le prestazioni indicate nei buoni di consegna fossero state già considerate e ricomprese dall'opponente nel computo metrico del 4.2.2014 (come allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di , formato dal tecnico di cantiere della Parte_1 committente e sottoscritto dal nonché comunque nei vari certificati di pagamento via via CP_1 emessi da Parte_1
In particolare, il computo metrico del 4.2.2014 attesta espressamente i lavori realizzati dalla
[...] fino a tale data, così ricomprendendo anche le prestazioni svolte tra novembre e dicembre del CP_2
2013, di cui ai richiamati “buoni di consegna”.
Secondo la prospettazione dell'opponente, tale computo metrico di massima sarebbe da ricollegare all'ordine n. 56 del 4.11.2014 (avente ad oggetto interventi di “sistemazione esterna dal 4.11.2013 al
4.2.2014), per l'importo di € 18.560,48 oltre IVA, in relazione al quale erano già state emesse fatture dal tutte regolarmente saldate. CP_1
La ricostruzione dell'opponente, nell'insieme, ha trovato riscontro in sede di istruttoria orale nonché nella CTU espletata in corso di causa.
In particolari, i testi (impiegato tecnico e geometra di cantiere di , Testimone_5 Parte_1 Tes_6
(impiegato di addetto all'emissione degli ordini di acquisto) e
[...] Parte_1 Testimone_7
(direttore tecnico di hanno sostanzialmente asseverato il capitolato di prova articolato dalla Parte_1 società opponente, potendo dunque ritenersi confermato, tra l'altro, “che l'ordine n.56 del 04.11.2014, … afferisce al computo metrico che mi si mostra, … è stato sottoscritto dalla ditta in data 04.02.2014”, CP_1 che “le voci riportate nei buoni nr. 163 del 26/11/2013; nr. 164 del 27/11/2013; 165 del 28/11/2013; 166 del
29.11.2013; nr. 167 del 02/12/2013; nr. 168 del 03/12/2013 … sono occorsi all'esecuzione della voce nr. 6 del computo metrico …, allegato alla prima memoria di parte opponente”, che “la dal 01.11.2013 al CP_2
28.02.2014 ha compiuto le attività contemplate nel computo metrico del 04.02.2014 …, allegato alla prima memoria di parte opponente” e che “l'ordine n. 276 del 26.05.2014 si riferisce alle lavorazioni eseguite dalla in CP_2 favore della nel corso dei mesi di aprile e maggio 2014” (rispettivamente, capi 4, 5, 6 e 7 della Parte_1 memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. . Parte_1
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, risultate concordanti, precise e inequivoche, in assenza di fondati elementi volti a incrinare la credibilità dei testi sentiti.
Da ultimo, anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del
14.6.2024 corroborano l'impostazione difensiva dell'opponente.
Pagina 5 Al CTU nominato, ing. era stato affidato l'incarico di verificare, sul piano tecnico- Persona_1 contabile, “ se le prestazioni descritte nei “buoni di consegna” allegati da al ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
(doc. 2) debbano o meno intendersi ricomprese nell'ambito del computo metrico del 4.2.2014 (come allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di ) o se le stesse risultino comunque computate e remunerate negli ordini e CP_1 certificati di pagamento emessi da (all.
1-4 citazione), esprimendosi altresì sulla congruità del Parte_1 corrispettivo richiesto da per tali prestazioni”. CP_1
All'esito delle verifiche espletate, il CTU ha concluso, con argomentazioni chiare e logiche, che le prestazioni descritte nei buoni consegna allegati al ricorso monitorio (vale a dire 38 ore di escavatore grande;
100 ore di bobcat;
183 ore di escavatorino;
132 ore di operaio;
16 ore Rullo da 22 q.li; 27 viaggi relativi a 105 mc di sabbia, 864 mc di terra, 60 mc di stabilizzato, 105 mc di lapillo, 9 mc di asfalto e 15 mc di breccino), “possono ragionevolmente ritenersi comprese nelle voci del computo” e che “le lavorazioni risultano computate negli ordini e certificati di pagamento emessi da (all.
1-4 citazione)”. Parte_1
Il CTU ha congruamente e dettagliatamente risposto alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente: tali risposte devono intendersi richiamate e fatte proprie dal Tribunale ai fini della decisione.
Si osserva che il tono apparentemente dubitativo utilizzato in alcuni passaggi dal CTU (laddove nella parte iniziale della relazione ha affermato che “Le lavorazioni riportate nei buoni di consegna sembrano ricomprese nel computo metrico” del 4.2.2014), contrariamente a quanto lamentato dall'opposto, non può valere a inficiare l'attendibilità delle conclusioni espresse dall'ausiliario, motivate sulla base della attenta ricognizione delle varie voci del computo metrico e del loro confronto con le lavorazioni descritte nei buoni di consegna.
Soprattutto, le conclusioni del CTU si inseriscono in un quadro probatorio già fortemente indiziante nel senso della ricomprensione delle lavorazioni di cui il pretende il pagamento nella contabilità CP_1 di cantiere precedentemente formata da in relazione alla quale ogni pretesa creditoria del Parte_1 convenuto (ad eccezione di quella derivante dall'ordine n. 276 del 26.5.2014) risultava già soddisfatta.
D'altra parte, deve anche rimarcarsi che, in qualità di attore in senso sostanziale, il era Pt_3 onerato ex art. 2697 c.c. di fornire la prova del credito dedotto.
Tale prova non può considerarsi raggiunta, non avendo l'opposto introdotto nell'ambito del giudizio di opposizione alcun elemento utile a dimostrare il credito prospettato, nonostante la motivata critica di parte opponente agli elementi probatori che erano stati posti alla base dell'ingiunzione di pagamento.
Nessuna dimostrazione, in particolare, è stata fornita dall'opposto a proposito dell'asserita natura
“aggiuntiva”, rispetto agli ordini e ai certificati di pagamento prodotti ex adverso, delle lavorazioni richiamate nei buoni di consegna, come pure dell'autonomia e novità di tali prestazioni rispetto a quelle riconosciute dall'opponente.
È lo stesso convenuto a riferire di non aver mai sottoscritto un regolare contratto e ad affermare che si sarebbe limitata a consegnargli “le prescrizioni tecniche e il computo metrico delle opere da eseguire”, Parte_1 senza tuttavia offrire neanche tali documenti al giudizio del Tribunale.
Neppure può essere riconosciuto al – siccome estraneo al perimetro della domanda CP_1 incardinata in sede monitoria, giammai modificata in pendenza di opposizione – l'importo di €
Pagina 6 18.181,39 derivante dall'esecuzione dell'ordine n. 276 del 26.5.2014, poiché afferente a lavorazioni eseguite dal nel periodo aprile- maggio del 2014, dunque estranee al “thema decidendum”, che CP_1 invece riguarda il compenso reclamato per lavorazioni eseguite principalmente a novembre-dicembre del 2013 e comunque prima del 2014.
In assenza al riguardo di una espressa domanda del convenuto, il quale si è sempre limitato a chiedere soltanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi che tale credito, qualora non già soddisfatto dall'opponente, possa essere invocato dal in un CP_1 separato giudizio, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Valutato il compendio probatorio acquisito nel giudizio di opposizione, reputa, dunque, il Tribunale che le prove fornite dal a sostegno della propria pretesa creditoria siano lacunose e CP_1 insufficienti.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere accolta e il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto deve essere revocato, avuto riguardo al mancato assolvimento da parte convenuta dell'onere di dimostrare il credito prospettato.
Ogni altra deduzione, eccezione e domanda deve intendersi assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri ex DM
55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della domanda, considerata l'attività processuale effettivamente svolta, oltre al concreto livello di complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate con precedente decreto, devono essere poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
2) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 in complessivi € 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
3) pone le spese di CTU a carico di CP_1
Così deciso in Civitavecchia il 16/09/2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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