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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 357 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 1153 pubblicata il 13 giugno 2018 e non notificata, avente a oggetto contratti di assicurazione, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA LL (cf ), elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 del difensore in Nola, Corso Tommaso Vitale, 110, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione passivo in primo grado;
appellante
e
(cf e p. iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante, Avv. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1
1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Pellegrini (cf ) e Sara C.F._3
NA (cf , elettivamente domiciliata nello studio di C.F._4 quest'ultima in Torre Annunziata (NA), Piazza Cesaro, 70, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
CI TI (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._5
Andrea D'Isernia, 31 nello Studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
, contumace;
Controparte_4 appellato nonché
contumace; Controparte_5 appellata nonché
, contumace;
CP_6 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da CP_4 nei confronti di e per
[...] Parte_1 Controparte_5 responsabilità professionale medica, causa nella quale le convenute chiamavano in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione, così statuiva:
2 “- In accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Dott. nella produzione dell'evento dannoso subito Parte_1 dall'attore, indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- CONDANNA, per l'effetto, il convenuto dott. al PAGAMENTO, in Parte_1 favore dell'attore della somma complessiva di € 14.396,61 Controparte_4
(QUATTORDICIMILATRECENTONOVANTASEI EURO /SESSANTUNO
CENTESIMI), a titolo di risarcimento danni, OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (13.12.2010) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 13.12.2010 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.12.2011 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
- Rigetta la domanda attorea nei riguardi di Controparte_5
- Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da nei Controparte_5 riguardi di CP_6
- Condanna altresì il convenuto Dott. al pagamento, in favore Parte_1 dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano, Controparte_4 complessivamente, in euro 382,00 per spese ed euro 4.835,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;
- Compensa integralmente le spese processuali nei riguardi di Controparte_5
ed per le regioni di cui in CP_6 Controparte_2 Parte_2 parte motiva;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti e provvisoriamente poste a carico dell'attore, statuendo che il convenuto Dott. dovrà restituirle all'attore ove Parte_1 quest'ultimo abbia già adempiuto in favore del nominato perito;
- Rigetta la domanda di manleva proposta dal Dott. nei riguardi di Parte_1
e di ”. Controparte_2 Parte_2
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1
3 notificato a mezzo pec il 14 gennaio 2019, invocandone la riforma parziale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Nola - Dr. Paura - n. 1153/2018 pubblicata il 13 giugno 2019 RG n. 1632/2011 dichiarare:
I) Cessata la materia del contendere tra ed Controparte_4 Parte_1
a seguito di avvenuta transazione nel merito tra le parti.
2) Dichiararsi la efficacia e la operatività delle polizze di assicurazioni richiamate e chiamate in causa e garanzia per i diversi rischi negoziati - come da documentazione prodotta ed in regolarità di premio assicurativo, garanti entrambe della r.c. medica del medico chirurgo Dr. quale libero Parte_1 professionista per l'evento per cui è causa avvenuto in studio privato e luogo estraneo alla struttura sanitaria clinica Controparte_5
3) con conseguente declaratoria — visto il valore indicato in citazione attorea ai fini del contributo di €. 50.000 — di operatività della polizza di primo rischio quale primo rischio in favore di libero professionista con operatività ed efficacia della garanzia assicurativa a tale titolo — nel caso di specie — e da qualificarsi come pattuita di primo rischio e concorrendo quale secondo rischio solo nel caso di superamento del valore di euro 500.000,00 garantito dalla polizza con limiti Contr di franchigia stipulata poi confluite in CP_7 Controparte_2 Pt_2
CP_9
1) Accogliersi — per il caso di specie - la domanda di manleva proposta nei confronti di con condanna della predetta impresa al Parte_2 rimborso del minore importo, rispetto a quanto liquidato in sentenza, ovvero di complessivi €. 20.000,00 per effetto della transazione avvenuta tra CP_4 del 02 10 18 concordato per €. 20.000,00 e pagato in favore di
[...] CP_4 di €. 12.215„62 per sorta capitale ed interessi ed in favore di Avv. Sergio
[...]
Turrà ed Avv. Gianluigi Montesano €. 7.784,38 per competenze di lite (giudizio e precetto) spese — oneri fiscali e previdenziali compresi.
2) Dichiararsi dovuti gli interessi dalla data dei singoli rateizzati versamenti come risultanti dai bonifici inviati alle date concordate per il dal Controparte_4
30/10/2018 — dal 30/11/2018 — dal 28/12/18 e per quanto riguarda l'importo di
€. 7.784,38 per competenze legali versate a mezzo bonifico dal 12.10.18 ovvero
4 entro giorni 10 dalla transazione avvenuta in data 02 10 18.
3) Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio come da notula esibenda all'atto della iscrizione a ruolo”.
Con comparsa depositata il 16 aprile 2019, si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, riformulava, anche a titolo
[...] di appello incidentale, le eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
Con comparsa depositata il 30 aprile 2019, si costituiva in giudizio CP_2 ribadendo che la polizza contratta con l'assicurato operava in secondo rischio.
, , pur ritualmente citate, Controparte_4 Controparte_10 non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del
28 maggio 2019, con la quale il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. L'udienza subiva rinvii d'ufficio a causa del carico dei ruoli e, con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, il fascicolo veniva riassegnato a questa Sezione.
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte, con provvedimento del 31 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate depositavano comparse conclusionali, le sole appellante anche memorie di replica.
Occorre precisare che per mero errore materiale nel menzionato provvedimento quale componente del Collegio giudicante veniva indicato il Consigliere Dott.
LI RT, da tempo trasferito ad altro Ufficio, laddove il corretto Collegio
è stato, invece, ritualmente indicato nel decreto del 5 marzo 2025 col quale si disponeva la trattazione scritta del processo.
Va, poi, osservato che la comparsa conclusionale per parte appellante è stata depositata e sottoscritta dall'Avv. Claudio De Leo, tanto dopo aver richiesto e ottenuto la visibilità del fascicolo, allegando un mandato alle liti datato 7 gennaio
2022. Il difensore, però, non risulta mai essersi ritualmente costituito e, infatti, anche nelle note di trattazione scritta dell'8 gennaio 2022, alle quali parimenti è allegato il mandato menzionato e che recano la sottoscrizione sia dell'Avv. , unico Pt_1
5 difensore in primo grado, che dell'Avv. De Leo, si legge “E' presente per Pt_1 il difensore costituito come da mandato in atti sia nel giudizio di primo
[...] grado sia in appello”. In carenza di un formale atto di costituzione nel presente grado di giudizio, deve ritenersi che sia patrocinato dal solo Avv. Parte_1
LL CA.
L'appellante formula unico motivo di gravame non rubricato col quale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di garanzia con la seguente motivazione: “Ebbene entrambe le compagnie hanno dedotto
l'inoperatività della polizza assicurativa per doversi qualificare la stessa “ a secondo rischio” rispetto all'esistenza di altra garanzia “ a primo rischio”.
Dall'esegesi dei contratti assicurativi versati in atti dalle compagnie sopra citate emerge che la polizza n. 32577249 stipulata con oggi Controparte_11
(già polizza n. 64459961 Winthertur) ha decorrenza 30.06.2002 e Controparte_2 riveste il ruolo di più risalente garanzia assicurativa contratta, mentre la polizza n.
011029211556 con è invece operativa dal 13.01.2010. Parte_2
Tuttavia entrambe hanno ad oggetto la copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione della propria opera professionale, e di conseguenza risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 1910 c.c. che prevede la perdita del diritto alla garanzia assicurativa a fronte dalla mancata comunicazione
a ciascuna assicurazione dell'esistenza di altra polizza per il medesimo rischio con diversa compagnia.
Inoltre nel caso di specie, sempre a norma dell'art. 1910 c.c., l'assicurato avrebbe dovuto dare a ciascuna compagnia avviso della conoscenza del sinistro con
l'indicazione dell'altra compagnia assicurativa con la quale era contratta altra polizza, comunicazione mancante nel caso di specie.
In ogni caso va precisato che per la polizza stipulata con , oggi CP_11
la clausola dell'art. 20 delle Norme che regolano l'assicurazione in Controparte_2 generale (Cfr. Polizza ex Winterthur in atti), e per la polizza stipulata con la clausola dell'art. 2 delle relative condizioni, erano Parte_2 stati previsti limiti risarcitori rispettivamente per indennizzi superiori alla somma di € 515.000,00 e di € 1.000.000,00 da considerarsi come franchigia fissa.
Conclusivamente non resta che rigettare entrambe le istanze di manleva formulate
6 dal convenuto Dott. nei riguardi sia di sia di Parte_1 Controparte_2
. Parte_2
La difesa appellante argomenta l'erroneità della decisione giacché la polizza contratta con operava in primo rischio, coprendo la Parte_3 responsabilità del professionista in ambito privato e al di fuori dell'attività svolta presso la Casa di Cura. Con riguardo agli obblighi derivanti dall'art. 1910 cc, mentre l'assicurato aveva ritualmente denunciato i sinistri, non vi era prova del dolo, il cui onere graverebbe sulle compagnie;
dolo che non poteva, in ogni caso, ritenersi Contr sussistente poiché la polizza contratto con originariamente operava CP_2 in secondo rischio, per il caso in cui il risarcimento del danno eccedesse il massimale della polizza a primo rischio, non potendo, dunque, ritenersi che le garanzie coprissero il medesimo rischio.
Deduce, poi, l'appellante che, come affermato da Cass. 11819/2016, nell'interpretare il contratto di assicurazione, nel caso di incertezza letterale delle clausole, ad esse va attribuito, nel dubbio, il significato più favorevole all'assicurato.
L'appellante, chiarito di aver transatto la lite con l'originario attore CP_12
mediante pagamento di una somma omnicomprensiva di € 20.000,00,
[...] come documentato in atti, chiede, per tali ragioni la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata condannata a manlevarlo, con condanna di Parte_2 quest'ultima al rimborso di quanto pagato.
L'appello è fondato.
Il contratto stipulato con originariamente Winterthur, poi , CP_2 CP_11 seppur precedente a quello sottoscritto con è polizza in convenzione con la Pt_2
Società Italiana di Chirurgia e prevede, espressamente, all'art. 20 - Assicurazione di
Secondo Rischio - “Premesso che gli Assicurati hanno in corso contemporaneamente alla presente altra copertura assicurativa personale per Rc verso terzi (RCT), personali o sottoscritte dall' da cui dipendono per una somma non inferiore Pt_4
a 515.000 euro per sinistro, la garanzia opera in eccedenza alle somme garantite da tale copertura e fino a concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.
Qualora l'altra assicurazione venga annullata o sia inefficiente parzialmente o totalmente, rimarrà comunque a carico dell'Assicurato la somma di 515.000 euro per sinistro”.
Il testo letterale della clausola contrattuale è chiaro e non necessita di alcuno
7 sforzo interpretativo. La polizza, difatti, è espressamente contratta per assicurati già muniti di altra copertura assicurativa e opera in secondo rischio per le somme eventualmente eccedenti il massimale garantito. Altrettanto chiaro è il tenore del secondo periodo, col quale, in ragione dell'onere dell'assicurato di mantenere una valida copertura a primo rischio, viene previsto, per il caso di annullamento e/o inefficacia della polizza a primo rischio, una franchigia contrattuale pari all'importo minimo, € 515.000,00, oggetto della polizza a primo rischio.
Il contratto stipulato con prevede, invece, all'art. 2 – Parte_2 intitolato “Altre Assicurazioni”, “In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell' , la presente Parte_5 assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per
l'importo del danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità, inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni”.
La copertura fornita da dunque, giusta il tenore letterale della Pt_2 pattuizione, opera a primo rischio e, solo nell'eventualità dell'esistenza di altra polizza a copertura del medesimo rischio, a secondo rischio.
è, pertanto, tenuta a tenere indenne dalle Parte_3 Parte_1 conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio risarcitorio, non potendo trovare accoglimento le ulteriori eccezioni sollevate dalla compagnia.
Quanto alla previsione dell'art. 1910 cc, esso, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non è applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio non essendovi identità di rischio e di oggetto nonché contemporaneità di copertura. Le polizze a secondo rischio, quale, espressamente, quella in corso di validità con non CP_2 operano simultaneamente, avendo efficacia limitata alla parte di danno che supera il massimale previsto dalle altre polizze, con natura, quindi, complementare.
Quanto alle ulteriori eccezioni, va chiarito, preliminarmente, che le ha Pt_2 sollevate, in via subordinata “anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 cpc”.
Occorre rammentare che le Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia 7940 pubblicata il 21 marzo 2019 (dunque poco prima della costituzione in giudizio di
), chiamate a dirimere il contrasto circa la necessità di Parte_2 proporre appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice di Appello le questioni rimaste assorbite, ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa è gravata
8 dal solo onere di cui all'art. 346 cpc.
Dalla lettura della comparsa di costituzione della compagnia appare evidente che essa, al mero fine di evitare una possibile pronuncia di inammissibilità, dopo aver meramente riproposto le eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si è pronunciato, ha inserito una clausola di puro stile senza aver inteso proporre, nella sostanza, appello incidentale sul punto.
Procedendo all'esame delle ulteriori questioni sollevate, la compagnia deduce l'inoperatività della polizza per mancanza di consenso informato, così come previsto dall'art. 18 delle Condizioni Generali, tanto poiché il paziente aveva contestato di non essere stato informato sulle cure programmate, circostanza questa confermata dal ctu.
L'art. 18, punto b), col quale si prevede che la garanzia non è operante “per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto”, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, nella quale il danno liquidato dal Tribunale in favore di è quello non patrimoniale da Controparte_4 lesione del bene salute e da sofferenza soggettiva, non già quello cagionato dalla lesione al diritto all'autodeterminazione, cui fa chiaramente riferimento la clausola in parola. richiama, poi, genericamente, le condizioni generali e particolari di Pt_2 polizza, le quali non prevedono, però, alcuna franchigia per il sinistro oggetto di causa né tanto è stato espressamente dedotto dalla compagnia nel precedente quanto nel presente grado di giudizio.
Parimenti va disattesa la richiesta di ripartire il rischio, ai sensi, dell'art. 1910 cc,
IV comma, tra le due compagnie, in ragione di quanto sopra osservato in ordine all'operatività della polizza solo in secondo rischio. CP_2
In conclusione, l'appello deve essere accolto con diversa regolamentazione, nei rapporti tra e delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 precedente grado di giudizio, le quali, come quelle del presente grado seguono la soccombenza e liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 20.000,00 circa per entrambi i gradi di giudizio, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo, per il primo grado, ai valori medi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,0o a € 26.000,00, determinandole in €
9 5.077,00, e per il presente grado, di minore complessità, con riguardo i valori minimi, in € 2.906,00 per compensi ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CA LL, dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto per le spese con riguardo agli altri appellati rimasti contumaci né a nei cui confronti non sono state svolte domande. CP_2
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 1153 pubblicata il 13 giugno 2018, proposto da nei Parte_1 confronti di , , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 nonché , così dispone: Controparte_5 CP_6
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a tenere indenne delle somme Parte_2 Parte_1 che questi è tenuto a pagare in forza della sentenza di primo grado, così come rideterminate con atto di transazione intervenuto con , ovvero € Controparte_4
20.000,00;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado Parte_2 di giudizio in favore di liquidate, per il primo grado, in € 5.077,00 e, Parte_1 per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. CA LL, dichiaratosi antistatario.
3) nulla per le spese con riguardo a , , Controparte_2 Controparte_4
e . Controparte_5 CP_6
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 357 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 1153 pubblicata il 13 giugno 2018 e non notificata, avente a oggetto contratti di assicurazione, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA LL (cf ), elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 del difensore in Nola, Corso Tommaso Vitale, 110, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione passivo in primo grado;
appellante
e
(cf e p. iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante, Avv. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1
1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Pellegrini (cf ) e Sara C.F._3
NA (cf , elettivamente domiciliata nello studio di C.F._4 quest'ultima in Torre Annunziata (NA), Piazza Cesaro, 70, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
CI TI (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._5
Andrea D'Isernia, 31 nello Studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
, contumace;
Controparte_4 appellato nonché
contumace; Controparte_5 appellata nonché
, contumace;
CP_6 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da CP_4 nei confronti di e per
[...] Parte_1 Controparte_5 responsabilità professionale medica, causa nella quale le convenute chiamavano in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione, così statuiva:
2 “- In accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Dott. nella produzione dell'evento dannoso subito Parte_1 dall'attore, indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- CONDANNA, per l'effetto, il convenuto dott. al PAGAMENTO, in Parte_1 favore dell'attore della somma complessiva di € 14.396,61 Controparte_4
(QUATTORDICIMILATRECENTONOVANTASEI EURO /SESSANTUNO
CENTESIMI), a titolo di risarcimento danni, OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (13.12.2010) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 13.12.2010 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.12.2011 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
- Rigetta la domanda attorea nei riguardi di Controparte_5
- Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da nei Controparte_5 riguardi di CP_6
- Condanna altresì il convenuto Dott. al pagamento, in favore Parte_1 dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano, Controparte_4 complessivamente, in euro 382,00 per spese ed euro 4.835,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;
- Compensa integralmente le spese processuali nei riguardi di Controparte_5
ed per le regioni di cui in CP_6 Controparte_2 Parte_2 parte motiva;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti e provvisoriamente poste a carico dell'attore, statuendo che il convenuto Dott. dovrà restituirle all'attore ove Parte_1 quest'ultimo abbia già adempiuto in favore del nominato perito;
- Rigetta la domanda di manleva proposta dal Dott. nei riguardi di Parte_1
e di ”. Controparte_2 Parte_2
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1
3 notificato a mezzo pec il 14 gennaio 2019, invocandone la riforma parziale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Nola - Dr. Paura - n. 1153/2018 pubblicata il 13 giugno 2019 RG n. 1632/2011 dichiarare:
I) Cessata la materia del contendere tra ed Controparte_4 Parte_1
a seguito di avvenuta transazione nel merito tra le parti.
2) Dichiararsi la efficacia e la operatività delle polizze di assicurazioni richiamate e chiamate in causa e garanzia per i diversi rischi negoziati - come da documentazione prodotta ed in regolarità di premio assicurativo, garanti entrambe della r.c. medica del medico chirurgo Dr. quale libero Parte_1 professionista per l'evento per cui è causa avvenuto in studio privato e luogo estraneo alla struttura sanitaria clinica Controparte_5
3) con conseguente declaratoria — visto il valore indicato in citazione attorea ai fini del contributo di €. 50.000 — di operatività della polizza di primo rischio quale primo rischio in favore di libero professionista con operatività ed efficacia della garanzia assicurativa a tale titolo — nel caso di specie — e da qualificarsi come pattuita di primo rischio e concorrendo quale secondo rischio solo nel caso di superamento del valore di euro 500.000,00 garantito dalla polizza con limiti Contr di franchigia stipulata poi confluite in CP_7 Controparte_2 Pt_2
CP_9
1) Accogliersi — per il caso di specie - la domanda di manleva proposta nei confronti di con condanna della predetta impresa al Parte_2 rimborso del minore importo, rispetto a quanto liquidato in sentenza, ovvero di complessivi €. 20.000,00 per effetto della transazione avvenuta tra CP_4 del 02 10 18 concordato per €. 20.000,00 e pagato in favore di
[...] CP_4 di €. 12.215„62 per sorta capitale ed interessi ed in favore di Avv. Sergio
[...]
Turrà ed Avv. Gianluigi Montesano €. 7.784,38 per competenze di lite (giudizio e precetto) spese — oneri fiscali e previdenziali compresi.
2) Dichiararsi dovuti gli interessi dalla data dei singoli rateizzati versamenti come risultanti dai bonifici inviati alle date concordate per il dal Controparte_4
30/10/2018 — dal 30/11/2018 — dal 28/12/18 e per quanto riguarda l'importo di
€. 7.784,38 per competenze legali versate a mezzo bonifico dal 12.10.18 ovvero
4 entro giorni 10 dalla transazione avvenuta in data 02 10 18.
3) Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio come da notula esibenda all'atto della iscrizione a ruolo”.
Con comparsa depositata il 16 aprile 2019, si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, riformulava, anche a titolo
[...] di appello incidentale, le eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
Con comparsa depositata il 30 aprile 2019, si costituiva in giudizio CP_2 ribadendo che la polizza contratta con l'assicurato operava in secondo rischio.
, , pur ritualmente citate, Controparte_4 Controparte_10 non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del
28 maggio 2019, con la quale il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. L'udienza subiva rinvii d'ufficio a causa del carico dei ruoli e, con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, il fascicolo veniva riassegnato a questa Sezione.
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte, con provvedimento del 31 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate depositavano comparse conclusionali, le sole appellante anche memorie di replica.
Occorre precisare che per mero errore materiale nel menzionato provvedimento quale componente del Collegio giudicante veniva indicato il Consigliere Dott.
LI RT, da tempo trasferito ad altro Ufficio, laddove il corretto Collegio
è stato, invece, ritualmente indicato nel decreto del 5 marzo 2025 col quale si disponeva la trattazione scritta del processo.
Va, poi, osservato che la comparsa conclusionale per parte appellante è stata depositata e sottoscritta dall'Avv. Claudio De Leo, tanto dopo aver richiesto e ottenuto la visibilità del fascicolo, allegando un mandato alle liti datato 7 gennaio
2022. Il difensore, però, non risulta mai essersi ritualmente costituito e, infatti, anche nelle note di trattazione scritta dell'8 gennaio 2022, alle quali parimenti è allegato il mandato menzionato e che recano la sottoscrizione sia dell'Avv. , unico Pt_1
5 difensore in primo grado, che dell'Avv. De Leo, si legge “E' presente per Pt_1 il difensore costituito come da mandato in atti sia nel giudizio di primo
[...] grado sia in appello”. In carenza di un formale atto di costituzione nel presente grado di giudizio, deve ritenersi che sia patrocinato dal solo Avv. Parte_1
LL CA.
L'appellante formula unico motivo di gravame non rubricato col quale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di garanzia con la seguente motivazione: “Ebbene entrambe le compagnie hanno dedotto
l'inoperatività della polizza assicurativa per doversi qualificare la stessa “ a secondo rischio” rispetto all'esistenza di altra garanzia “ a primo rischio”.
Dall'esegesi dei contratti assicurativi versati in atti dalle compagnie sopra citate emerge che la polizza n. 32577249 stipulata con oggi Controparte_11
(già polizza n. 64459961 Winthertur) ha decorrenza 30.06.2002 e Controparte_2 riveste il ruolo di più risalente garanzia assicurativa contratta, mentre la polizza n.
011029211556 con è invece operativa dal 13.01.2010. Parte_2
Tuttavia entrambe hanno ad oggetto la copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione della propria opera professionale, e di conseguenza risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 1910 c.c. che prevede la perdita del diritto alla garanzia assicurativa a fronte dalla mancata comunicazione
a ciascuna assicurazione dell'esistenza di altra polizza per il medesimo rischio con diversa compagnia.
Inoltre nel caso di specie, sempre a norma dell'art. 1910 c.c., l'assicurato avrebbe dovuto dare a ciascuna compagnia avviso della conoscenza del sinistro con
l'indicazione dell'altra compagnia assicurativa con la quale era contratta altra polizza, comunicazione mancante nel caso di specie.
In ogni caso va precisato che per la polizza stipulata con , oggi CP_11
la clausola dell'art. 20 delle Norme che regolano l'assicurazione in Controparte_2 generale (Cfr. Polizza ex Winterthur in atti), e per la polizza stipulata con la clausola dell'art. 2 delle relative condizioni, erano Parte_2 stati previsti limiti risarcitori rispettivamente per indennizzi superiori alla somma di € 515.000,00 e di € 1.000.000,00 da considerarsi come franchigia fissa.
Conclusivamente non resta che rigettare entrambe le istanze di manleva formulate
6 dal convenuto Dott. nei riguardi sia di sia di Parte_1 Controparte_2
. Parte_2
La difesa appellante argomenta l'erroneità della decisione giacché la polizza contratta con operava in primo rischio, coprendo la Parte_3 responsabilità del professionista in ambito privato e al di fuori dell'attività svolta presso la Casa di Cura. Con riguardo agli obblighi derivanti dall'art. 1910 cc, mentre l'assicurato aveva ritualmente denunciato i sinistri, non vi era prova del dolo, il cui onere graverebbe sulle compagnie;
dolo che non poteva, in ogni caso, ritenersi Contr sussistente poiché la polizza contratto con originariamente operava CP_2 in secondo rischio, per il caso in cui il risarcimento del danno eccedesse il massimale della polizza a primo rischio, non potendo, dunque, ritenersi che le garanzie coprissero il medesimo rischio.
Deduce, poi, l'appellante che, come affermato da Cass. 11819/2016, nell'interpretare il contratto di assicurazione, nel caso di incertezza letterale delle clausole, ad esse va attribuito, nel dubbio, il significato più favorevole all'assicurato.
L'appellante, chiarito di aver transatto la lite con l'originario attore CP_12
mediante pagamento di una somma omnicomprensiva di € 20.000,00,
[...] come documentato in atti, chiede, per tali ragioni la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata condannata a manlevarlo, con condanna di Parte_2 quest'ultima al rimborso di quanto pagato.
L'appello è fondato.
Il contratto stipulato con originariamente Winterthur, poi , CP_2 CP_11 seppur precedente a quello sottoscritto con è polizza in convenzione con la Pt_2
Società Italiana di Chirurgia e prevede, espressamente, all'art. 20 - Assicurazione di
Secondo Rischio - “Premesso che gli Assicurati hanno in corso contemporaneamente alla presente altra copertura assicurativa personale per Rc verso terzi (RCT), personali o sottoscritte dall' da cui dipendono per una somma non inferiore Pt_4
a 515.000 euro per sinistro, la garanzia opera in eccedenza alle somme garantite da tale copertura e fino a concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.
Qualora l'altra assicurazione venga annullata o sia inefficiente parzialmente o totalmente, rimarrà comunque a carico dell'Assicurato la somma di 515.000 euro per sinistro”.
Il testo letterale della clausola contrattuale è chiaro e non necessita di alcuno
7 sforzo interpretativo. La polizza, difatti, è espressamente contratta per assicurati già muniti di altra copertura assicurativa e opera in secondo rischio per le somme eventualmente eccedenti il massimale garantito. Altrettanto chiaro è il tenore del secondo periodo, col quale, in ragione dell'onere dell'assicurato di mantenere una valida copertura a primo rischio, viene previsto, per il caso di annullamento e/o inefficacia della polizza a primo rischio, una franchigia contrattuale pari all'importo minimo, € 515.000,00, oggetto della polizza a primo rischio.
Il contratto stipulato con prevede, invece, all'art. 2 – Parte_2 intitolato “Altre Assicurazioni”, “In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell' , la presente Parte_5 assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per
l'importo del danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità, inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni”.
La copertura fornita da dunque, giusta il tenore letterale della Pt_2 pattuizione, opera a primo rischio e, solo nell'eventualità dell'esistenza di altra polizza a copertura del medesimo rischio, a secondo rischio.
è, pertanto, tenuta a tenere indenne dalle Parte_3 Parte_1 conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio risarcitorio, non potendo trovare accoglimento le ulteriori eccezioni sollevate dalla compagnia.
Quanto alla previsione dell'art. 1910 cc, esso, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non è applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio non essendovi identità di rischio e di oggetto nonché contemporaneità di copertura. Le polizze a secondo rischio, quale, espressamente, quella in corso di validità con non CP_2 operano simultaneamente, avendo efficacia limitata alla parte di danno che supera il massimale previsto dalle altre polizze, con natura, quindi, complementare.
Quanto alle ulteriori eccezioni, va chiarito, preliminarmente, che le ha Pt_2 sollevate, in via subordinata “anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 cpc”.
Occorre rammentare che le Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia 7940 pubblicata il 21 marzo 2019 (dunque poco prima della costituzione in giudizio di
), chiamate a dirimere il contrasto circa la necessità di Parte_2 proporre appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice di Appello le questioni rimaste assorbite, ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa è gravata
8 dal solo onere di cui all'art. 346 cpc.
Dalla lettura della comparsa di costituzione della compagnia appare evidente che essa, al mero fine di evitare una possibile pronuncia di inammissibilità, dopo aver meramente riproposto le eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si è pronunciato, ha inserito una clausola di puro stile senza aver inteso proporre, nella sostanza, appello incidentale sul punto.
Procedendo all'esame delle ulteriori questioni sollevate, la compagnia deduce l'inoperatività della polizza per mancanza di consenso informato, così come previsto dall'art. 18 delle Condizioni Generali, tanto poiché il paziente aveva contestato di non essere stato informato sulle cure programmate, circostanza questa confermata dal ctu.
L'art. 18, punto b), col quale si prevede che la garanzia non è operante “per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto”, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, nella quale il danno liquidato dal Tribunale in favore di è quello non patrimoniale da Controparte_4 lesione del bene salute e da sofferenza soggettiva, non già quello cagionato dalla lesione al diritto all'autodeterminazione, cui fa chiaramente riferimento la clausola in parola. richiama, poi, genericamente, le condizioni generali e particolari di Pt_2 polizza, le quali non prevedono, però, alcuna franchigia per il sinistro oggetto di causa né tanto è stato espressamente dedotto dalla compagnia nel precedente quanto nel presente grado di giudizio.
Parimenti va disattesa la richiesta di ripartire il rischio, ai sensi, dell'art. 1910 cc,
IV comma, tra le due compagnie, in ragione di quanto sopra osservato in ordine all'operatività della polizza solo in secondo rischio. CP_2
In conclusione, l'appello deve essere accolto con diversa regolamentazione, nei rapporti tra e delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 precedente grado di giudizio, le quali, come quelle del presente grado seguono la soccombenza e liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 20.000,00 circa per entrambi i gradi di giudizio, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo, per il primo grado, ai valori medi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,0o a € 26.000,00, determinandole in €
9 5.077,00, e per il presente grado, di minore complessità, con riguardo i valori minimi, in € 2.906,00 per compensi ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CA LL, dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto per le spese con riguardo agli altri appellati rimasti contumaci né a nei cui confronti non sono state svolte domande. CP_2
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 1153 pubblicata il 13 giugno 2018, proposto da nei Parte_1 confronti di , , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 nonché , così dispone: Controparte_5 CP_6
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a tenere indenne delle somme Parte_2 Parte_1 che questi è tenuto a pagare in forza della sentenza di primo grado, così come rideterminate con atto di transazione intervenuto con , ovvero € Controparte_4
20.000,00;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado Parte_2 di giudizio in favore di liquidate, per il primo grado, in € 5.077,00 e, Parte_1 per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. CA LL, dichiaratosi antistatario.
3) nulla per le spese con riguardo a , , Controparte_2 Controparte_4
e . Controparte_5 CP_6
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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