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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 3569 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2017, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Coccia Claudio, come da procura in atti
APPELLANTI
E
e , Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Gravante UI, Persona_1
come da procura in atti
APPELLATI E
APPELLANTI INCIDENTALI
E
, quale erede di contumace Controparte_3 Persona_1
r.g. n. 1 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1315/2016 del Tribunale di
Frosinone, pubblicata il 25/11/2016
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “ ha convenuto in giudizio Persona_1
e , chiedendo che fosse accertata la Parte_1 CP_4
prevalenza del suo acquisto, giusta atto a rogito del notaio Per_2
dell'11.1.1991, rep. 463/203, su qualsiasi atto stipulato in data successiva, con accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili siti in
PR (terreni NCT partita 1360 F, 10 part. 202 e 206, oltre a fabbricato rurale NCT partita 1360 F. 10 part. 205), e della illegittimità della occupazione da parte dei convenuti, con condanna dei medesimi al rilascio. Con condanna altresì dei convenuti medesimi al risarcimento del danno, per euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione dall'8 marzo 95.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che: - gli immobili in argomento erano stati da lei acquistati con atto a rogito del notaio in data 8 gennaio 1991; - i predetti terreni erano coltivati, giusta Per_2
contratto agrario di affitto in deroga, da , e ciò fino a Persona_3
quando, nel 1990, alla scadenza contrattuale, a fronte del rifiuto de1 rilascio, era stata instaurata la controversia, innanzi alla sezione agraria del tribunale di Frosinone, onde ottenere la declaratoria di intervenuta scadenza del contratto, con condanna al rilascio;
- con sentenza 120/95 del1'8 marzo 1995, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, era stata condannata al rilascio (sentenza Per_1 Persona_3
confermata in sede d'appello, giusta sentenza 2931/95); - la decisione era stata eseguita coattivamente a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale aveva provveduto all'immissione in possesso dei fondi a favore dell'odierna r.g. n. 2 attrice;
- in sede della predetta esecuzione, gli odierni convenuti Pt_1
e (rispettivamente figlio e nuora di
[...] CP_4 Per_3
, e con lei conviventi) avevano tuttavia proposto opposizione,
[...]
assumendo l'inopponibilità della sentenza di rilascio, sul presupposto di un loro autonomo compossesso in virtù di atto di acquisto di una porzione ideale dei beni pari a 8/144, e ciò per effetto dell'atto a rogito del notaio in data 15 dicembre 1991 repertorio 16366; - avvenuta Per_4
comunque l'esecuzione coattiva della sentenza di rilascio, i predetti e avevano tuttavia adito il pretore di Parte_1 CP_4
Ceccano per la reintegrazione nel possesso, all'esito del1'assunto spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario;
- anche aveva adito il Persona_1
medesimo pretore, per la reintegrazione nel possesso dei beni, avendone subito lo spoglio immediatamente dopo l'immissione in possesso eseguita dall'ufficiale giudiziario;
- i giudizi, riuniti, erano stati decisi giusta ordinanza interdittale del 9 aprile del 1996, nella quale, respinta la richiesta di reintegro formulata da per difetto di prova circa Persona_1
l'avvenuto spoglio, era stata altresì rigettato il ricorso dei coniugi
, per difetto assoluto di consapevolezza in ordine ad un Parte_3
autonomo compossesso;
- tale ordinanza era stata peraltro confermata in sede di reclamo in data 5 luglio 1996; - nelle more, Persona_3
aveva intrapreso nuovo giudizio, assumendo la violazione del suo diritto di prelazione agrario, quale premessa affittuari dei fondi, ed esercitando azione di riscatto nei confronti di : il giudizio in parola si era Persona_1
comunque concluso con l'integrale rigetto delle domande della Per_3
(cfr. sentenze n. 1091/2001 del Tribunale di Frosinone;
n. 5354/2003 la
Corte di Appello di Roma;
n. 4345/09 della Corte di Cassazione).
Orbene, essendo i convenuti ancora occupanti illegittimi dei terreni,
l'attrice ha agito per l'accertamento del suo diritto di proprietà e condanna al rilascio.
r.g. n. 3 I convenuti hanno chiesto di respingere la domanda, accertando l'inefficacia dell'atto di acquisto a favore di parte attrice dell'11 gennaio
91, nella parte in cui in esso veniva disposto il trasferimento di quota di proprietà sui fondi maggiori a 7/48 dell'intero, sotto tale profilo avendo il medesimo atto leso le ragioni dei coniugi , acquirenti, Parte_4
giusta atto in data 5 dicembre 1991, di diritti sugli immobili pari ad 8/144.
In via riconvenzionale, la sola convenuta ha chiesto di CP_4
accertare il suo di proprietà, acquisito per usucapione, cx articolo 1159 bis c.c., sugli immobili in argomento.
Al riguardo, i convenuti hanno infatti esposto che:
- i predetti, giusto atto a rogito del notaio del 5.12.1991, Per_4
avevano acquistato diritti pari ad 8/144 della proprietà, e ciò da
[...]
, , , CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, e (soggetti che CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
avevano acquisito i relativi diritti, per successione dal padre Persona_5
- deceduto in data 6 ottobre 1961, la cui denuncia di successione era stata registrata in Frosinone in data 3 dicembre 1991- a sua volta erede di
[...]
- deceduta in data 22 aprile 1941 e la cui denuncia di successione _6
era stata del pari registrata in data 3 dicembre 1991 titolare di diritti pari a 1/18 dell'intero);
- (erroneamente dichiaratasi titolare di diritti di Persona_1
proprietà pari ad l/8 nell'atto di vendita dell'11 giugno 1991, atto nel quale i venditori si dichiaravano proprietari dei restanti 7/8) non era titolare dell'intero diritto di proprietà, e ciò in quanto il dante causa, , _7
era titolare di diritti pari ad 1/6 complessivo;
- ed infatti l'originario proprietario era (nonno di Persona_8 [...]
) il quale ebbe 6 figli ( , , , Per_1 _7 Per_9 Per_10 _6 Per_1
e UI), i quali, alla morte del comune genitore, successero in parti uguali tra loro,
r.g. n. 4 - 1'atto dell'11.1.1991, a mezzo del quale l'attrice sostiene di aver acquistato l'intera proprietà, in realtà non può che riguardare diritti pari ad 1/6: ed infatti, avendo avuto (1 dei 6 figli di il _7 Persona_8
quale, quindi, solo nella misura di 1/7 è succeduto a1 padre) otto figli, una delle quali è la medesima , ella, in virtù del medesimo atto, ha Persona_1
acquistato i diritti sui beni dagli altri coeredi del citato , sicché i _7
suoi diritti non possono che riguardare 1/6 dell'intero;
- di contro i convenuti - avendo acquistato i diritti sui beni dagli eredi di , erede di era infatti figlio di PE _6 PE [...]
, ed a lei era succeduto, insieme agli altri due fratelli, per 1/3 _6
dell'intero), figlia di - avevano acquistato diritti di proprietà Persona_8
pari ad 1/18 (1/3, di , dei diritti della madre , pari PE _6
ad 1/6) complessivo;
- peraltro, , già dai primi mesi del 1990, era nel CP_4
possesso dei beni, avendo intrapreso attività imprenditoriale nel settore agricolo su di essi, ed ha chiesto l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà ex articolo 1159 bis c.c.
A fronte di tali allegazioni, l'attrice deduce che nel Persona_8
1911 (giusto atto di costituzione di dote in data 25.1.1911, a rogito notaio rep. 1054), avrebbe trasferito a ed alla di lui sua Per_12 _7
moglie gli immobili in argomento sicché gli stessi, non più CP_13
nel patrimonio di alla sua morte, non sarebbero caduti in Persona_8
successione.”
Dalle indagini espletate a mezzo CTU è emerso che: - le particelle oggetto di causa (202, 205 e 206 NCT) rappresentano parte dei terreni, di maggior consistenza, individuati, nel Catasto Gregoriano, ai numeri 1710
e 1951 (particelle dalle quali sono originate, oltre ai terreni oggetto di causa – nn. 202, 205 e 206 NCT – le particelle 203, 204, 531, 630, 207,
404 e 397); - con atto a rogito del notaio rep. 141, il 28 aprile Per_12
r.g. n. 5 1897, donò ai figli maschi UI e l'intera proprietà Persona_8 _7
sulle citate particelle 1951 e 1710, precisando che gli immobili citati appartenevano a1 donante per una quota pari alla metà, mentre l'altra metà apparteneva a , fratello di - con tale Persona_13 Persona_8
atto, pertanto, e acquistarono, per un quarto _7 Parte_5
ciascuno, la proprietà delle citate particelle del catasto gregoriano, nn.
1951 o 1710; - successivamente, con atto a rogito del predetto notaio rep. 1054, del 25 gennaio 1911, recante “vendita e costituzione di Per_12
date”, dispose che la metà dei fondi donatigli dal padre _7 [...]
con atto del 29 aprile 1897 passasse “in pieno dominio della Per_8
sposa , sotto le ragioni dotali”: - è ben vero che ne1 CP_14
medesimo atto si fa riferimento alla “cessione che il marito fa _7
alla moglie della metà dei fondi” 1951 e 1970 (e ciò benché CP_13
il medesimo potesse disporre non del 50% dell'intera proprietà bensì di ¼ della medesima). Si trattasse o meno di un refuso, cionondimeno non può che ritenersi che il diritto fosse pari non ad ½, ma ad ¼ dell'intero; - da tali atti discende la comproprietà, per il 50% tra ciascuno (e quindi, la quota ideale del 25% ciascuno della piena proprietà), tra i due figli di
[...]
, insieme a sua moglie, e dei diritti paterni Per_8 _7 Parte_5
(pari al 50% complessivo) sulle originarie particelle 1710 e 1951 del catasto gregoriano;
- da tali atti discende la comproprietà, per il 50% tra ciascuno (e quindi, la quota ideale del 25% ciascuno della piena proprietà), tra i due figli di , insieme a sua Persona_8 _7
moglie, e dei diritti paterni (pari al 50% complessivo) sulle Parte_5
originarie particelle 1710 e 1951 del catasto gregoriano); - peraltro, dalle citate particelle 1710 e 1951 sono originate tanto le particelle oggetto di causa (nn. 202, 205 e 206 NCT), quanto le altre particelle 203, 204, 531,
630, 207, 404 397: sotto tale profilo, sebbene entrambe le parti originariamente abbiano indicato come originario ed unico Persona_8
r.g. n. 6 proprietario di tutti i terreni, nessuna evidenza sussiste in ordine ad uno scioglimento della comunione con sulle particelle 1710 e Persona_13
1951 del catasto gregoriano (con assegnazione, a e, per Persona_8
questi, ai due figli e delle particelle attuali 202, 205 _7 Parte_5
e 206, ed a delle ulteriori particelle, 203, 204, 531, 630, 207, Persona_13
404 e 397); - sotto tale profilo, quindi, in base ai titoli sin qui analizzati, deve ridursi la comproprietà al 25% tra e _7 Parte_5
sulle particelle 202, 205 e 206; - è invero in atti ulteriore documento, a rogito del notaio del 5.11.1928, nel quale si riferisce che Per_14 [...]
, con atto a rogito del notaio del 16 gennaio 1918, Per_15 Per_16
avrebbe ceduto i suoi diritti Sui terreni 1710 e 1951 al fratello : al _7
riguardo, tanto non basta ad argomentare che il precedente atto di donazione del 1897 sia stato in qualche modo annullato (quale sarebbe stata, poi, la ragione dell'annullamento, poi, questo giudice ignora e le parti nemmeno allegano). Unica conclusione a cui può giungersi è che tale atto del 16 gennaio 1918 sia integralmente privo di qualsiasi effetto, visto che nessun diritto vantava sui terreni 1710 e 1951, avendo Persona_15
il comune genitore, prima di morire, già trasferito la proprietà sui medesimi ai soli due figli maschi e - l'attuale attrice, _7 Parte_5
, è poi una degli 8 figli di : la medesima pertanto è Persona_1 _7
titolare, jure ereditatis, di una quota parte del diritto di proprietà pari ad
1/32 (1/8 di ¼): la medesima, pertanto, avendo acquistato dagli altri eredi di i loro diritti di proprietà sugli immobili in argomento, e _7
vantando gli altri eredi diritti di proprietà pari a complessivi 7/32 (7/8 di
¼), deve ritenersi avere acquistato, giusta atto a rogito del notaio Per_2
dell'11.1.1991, diritti di proprietà per complessivi 8/32 (e quindi ¼), essendo i medesimi diritti, per l'ulteriore quota di ¼, nella titolarità di
[...]
(ovvero dei suoi eredi), giusta atto di donazione del 28.4.1987, e, Pt_5
quanto all'ulteriore ½, nella titolarità degli eredi di;
- ciò Persona_13
r.g. n. 7 posto, in base ai titoli dedotti, deve desumersi il diritto di proprietà, per il
25% dell'intero, in capo a;
- nessun diritto, giusti titoli, Persona_1
possono invece vantare i convenuti, e ciò in quanto gli eredi di PE
(danti causa di coniugi ), a sua volta erede di
[...] Parte_3
(figlia di , nessun diritto ereditario vantava sugli _6 Persona_8
immobili. e ciò in quanto i medesimi non entrarono tra i beni caduti in successione alla morte di (avendo il medesimo, in vita, Persona_8
trasferito la proprietà dei medesimi ai soli figli maschi e _7 [...]
. Pt_5
Ciò posto, in subordine la convenuta chiede di CP_4
accertarsi il suo diritto, acquisito per usucapione ex articolo 1159 bis c.c., sugli immobili in argomento.
Al riguardo, devono essere esaminati i fatti rilevanti che hanno interessato tali immobili.
Sul punto, risulta che: - all'esito del giudizio intrapreso da
[...]
nei confronti di innanzi alla sezione agraria Per_1 Persona_3
del Tribunale di Frosinone (RG 1608/1991), con sentenza n. 120/1995 dell'8.3.1995, fu ordinato il rilascio alla resistente, sul presupposto della cessione del rapporto (affitto in deroga), instauratosi giusto contratto concluso nel marzo del 1985; - respinto l'appello proposto avverso la sentenza da cfr. sent. Corte d'Appello di Roma n. Persona_3
2931/1995, del 6.11.1995), portò in esecuzione il titolo, Persona_1
relativo al rilascio, a mezzo di ufficiale giudiziario;
- è pacifico tra le parti che gli odierni convenuti ( , figlio di , e Parte_1 Persona_3
, moglie di e nuora di ) CP_4 Parte_1 Persona_3
si opposero all'esecuzione del rilascio, sostenendo di avere titolo autonomo per il compossesso (giusta atto a rogito del notaio Per_4
del 15.12.1991, atto che, per quanto detto, nessun effetto ha avuto, e ciò in quanto i venditori non erano titolari di alcun diritto sul bene); - all'esito r.g. n. 8 dell'esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario sorsero tra le parti controversie in materia possessoria: a) da un lato adì il Persona_1
pretore chiedendo la reintegrazione nel possesso (ed ottenendo il decreto di reintegra inaudita altera parte), affermando che, all'esito dell'immissione coattivo nel possesso, a mezzo di ufficiale giudiziario, quando era in atto l'attività di recinzione del fondo, Controparte_15
Part (soggetto del quale l si avvaleva per le operazioni materiali) era stato avvicinato da , il quale lo aveva minacciato ed obbligato ad Parte_1
allontanarsi dal fondo, b) dall'altro e si Parte_1 CP_4
rivolsero allo stesso pretore, chiedendo di essere reintegrati nel compossesso dal quale erano stati spogliati per effetto dell'immissione operata mezzo di ufficiale giudiziario;
- riuniti i ricorsi, il pretore, con ordinanza in data 9 aprile 1996, da un lato respinse il ricorso proposto da
, revocando altresì il decreto emesso inaudita altera parte (non Persona_1
essendovi prova dei fatti allegati, relativi all'allontanamento, a mezzo di minacce, del , e dall'altro respinse il ricorso dei coniugi CP_1
(e ciò in quanto – pur ritenuto che i predetti Parte_3
utilizzassero i terreni nell'ambito dell'attività di lavorazione agricola esercitata, e non solo in virtù della detenzione del medesimo da parte della e pur dando atto che l'attività di recinzione realizzata Per_3
determinasse lo spoglio dal compossesso – difettava comunque la prova dell'animus spoliandi in capo a , quale consapevolezza di Persona_1
agire in violazione dell'altrui possesso e non già dell'altrui mera detenzione, acquisita e mantenuta in virtù di un contratto di affitto ormai risolto); - successivamente, con ricorso del 13 luglio 1996, i coniugi adiranno nuovamente il pretore, chiedendo di disporre Parte_3
la rimozione della recinzione realizzata da , in quanto la Persona_1
medesima impediva loro l'esercizio del compossesso (compossesso già riconosciuto con l'ordinanza del pretore in data 9 aprile 1996): il pretore,
r.g. n. 9 sul presupposto che tale recinzione non poteva considerarsi attività materiale esecutiva del provvedimento, già adottato inaudita altera parte e poi revocato, bensì attività esecutiva posta in essere dall'ufficiale giudiziario (giusta immissione in possesso in data 29/11/1995) in esecuzione della sentenza emessa dalla sezione agraria del tribunale di
Frosinone, poi confermata in appello, dichiarò l'inammissibilità del ricorso (proposto ex articolo 669 novies cpc), precisando che unica modalità per dirimere ogni controversia era quella di verificare, in altra sede, i rispettivi titoli;
- medio tempore, ha convenuto Persona_3
in giudizio , onde far valere il suo diritto di prelazione, con Persona_1
conseguente riscatto degli immobili: la causa – iniziata nel 1992, respinta la domanda con sent. 10 del 9/1/2001, del tribunale di Frosinone, sentenza confermata in appello (sent. 5354/2003 della Corte d'Appello di Roma) – giungeva a conclusione con la sentenza della Corte di Cassazione
4345/2009 (23.2.2009), nella quale veniva definitivamente respinto la domanda di;
- all'esito, è stato proposto il presente Persona_3
giudizio (in data 3 novembre 2010), nel quale, , sul Persona_1
presupposto di essere esclusiva proprietaria dei beni (ma, come detto, la proprietà è da ritenersi provato nella misura del 25% giusta titoli) chiede il rilascio dei convenuti;
- la convenuta , d'altro canto, CP_4
sostiene di essere entrata nel possesso esclusivo del terreno, a decorrere dai primi mesi del 1990; - non è tuttavia provato un possesso utile ad usucapire: ed infatti, pur volendosi ammettere che la predetta fosse, ai primi mesi del 1990, nel compossesso dei beni, cionondimeno risulta che la predetta, con ricorso del 13 luglio 1996, ha adito il pretore chiedendo di disporre la rimozione della recinzione realizzata da , in quanto Persona_1
essa impediva l'esercizio del suo compossesso (recinzione realizzata Part all'esito dell'immissione in possesso a mezzo di , in data 29/11/1995, in esecuzione della sentenza emessa dalla sezione agraria del tribunale di r.g. n. 10 Frosinone): da tanto può desumersi, come da dichiarazione della medesima , che questa venne privata del corpus CP_4
possessionis già dal novembre 1995, e che ancora nel luglio 96 le fosse interdetto l'esercizio di un eventuale compossesso;
- quale sia, poi, il soggetto che in questi anni abbia esercitato il possesso ovvero il compossesso su tali immobili questo giudice ignora: ed infatti, all'esito di tale provvedimento del 1996, nulla più risulta documentato (anche se, dalla circostanza che , nel presente giudizio, chiede il rilascio Persona_1
dei terreni, potrebbe dedursi che gli attuali convenuti, in data e con modalità imprecisate, siano rientrati nel compossesso: e tuttavia, in assenza di ogni indicazione in ordine a quando ciò sarebbe accaduto, è evidente che tale mera deduzione logica non possa fondare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione;
deve pertanto respingersi la domanda riconvenzionale formulata da;
- ugualmente CP_4
tuttavia non può ritenersi che sia proprietaria esclusiva degli Persona_1
immobili oggetto di causa, avendo la medesima acquistato, giusti titoli, una quota parte di diritto di proprietà pari ad ¼; - né può assumersi un suo diritto di proprietà esclusiva acquisito per usucapione, come da allegazioni formulate dalla difesa attorea nelle comparse conclusionali: al riguardo, infatti, assume la difesa di che si sarebbe maturata Persona_1
usucapione breve, ex articolo 1159 c.c. a decorrere dall'atto di vendita e costituzione di dote del 25 gennaio 1911, nel quale pur _7
disponendo della metà dei fondi donatogli dal padre fa Persona_8
comunque riferimento, poi, alla “cessione che il marito fa alla _7
moglie della metà dei fondi” 1951 e 1970 (deve peraltro CP_13
aggiungersi che risulta premorta a ); al riguardo CP_13 _7
deve tuttavia sottolinearsi che, da un lato, l'atto è equivoco (si parla infatti della metà dei fondi donati, con atto di donazione che riguardava, come sottolineato, ¼ della proprietà dei fondi 1951 e 1970), dall'altro non vi è
r.g. n. 11 evidenzia della circostanza che l'atto sarebbe stato trascritto, né che all'esito vi sarebbe stato un possesso esclusivo (e non già un mero compossesso) delle parti;
- nulla si sa poi della situazione possessoria degli immobili fino all'esecuzione del rilascio a mezzo di ufficiale giudiziario, del 1995; - come anticipato, ugualmente non è dato comprendere chi sia stato nel possesso di detti immobili negli ultimi 15 anni;
- a fronte di tali lacune, neppure è possibile ritenere che Persona_1
abbia acquisito la piena proprietà per effetto di usucapione.
Ciò posto, deve essere dichiarato che, a mezzo dell'atto a rogito del notaio dell'11.1.1991, sia diventata proprietaria di Per_2 Persona_1
terreni oggetto di causa per una quota ideale pari ad ¼ (dovendosi affermare la comproprietà, per l'altra quota pari ad 1/4, in capo agli eredi di e per una quota pari a ½ in capo agli eredi di ) Parte_5 Persona_13
(…).”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di e Persona_1 Parte_1 CP_4
previo accertamento del diritto di proprietà di sugli
[...] Persona_1
immobili siti in PR (terreni NCT partita 1360 F. 10 part. 202 e 206, oltre a fabbricato rurale NCT partita 1360 F. 10 part. 205), per una quota di ¼ del totale, condanna e al rilascio dei Parte_1 CP_4
beni medesimi a favore di , nella qualità di comproprietaria;
Persona_1
2) respinge la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'usucapione proposta da nei confronti di e CP_4 Persona_1
degli eredi di - 3) respinge la domanda di risarcimento del Parte_5
danno proposta da nei confronti di e Persona_1 Parte_1
; - 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) CP_4
pone definitivamente a carico di per il 50% e Persona_1 Parte_1
e (in solido tra loro, per l'ulteriore 50%) le spese C.T.U.” CP_4
r.g. n. 12 Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare Parte_2
integralmente, per le ragioni esposte in narrativa, ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti degli appellanti;
- accogliere la Persona_1
domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti dichiarando la nullità
e l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio in data 11.1.1991, Rep. 463, Racc. 203 nella parte in cui Persona_17
viene disposto il trasferimento in favore della ricorrente di Persona_1
quote di proprietà sui fondi oggetto di giudizio maggiori di 7/48 dell'intero
(non avendone i venditori la titolarità per le ragioni esposte nella narrativa che precede) ledendo detta disposizione negoziale le ragioni degli stessi resistenti, in quanto acquirenti di altre quote dei medesimi beni immobili, con ogni conseguente statuizione di legge;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla sig. , dichiarando che la Parte_2
stessa ha acquistato per usucapione, ex art. 1159 bis c.c. e/o comunque ex art. 1158 c.c., nei confronti della ricorrente , i terreni siti in Persona_1
PR, Loc. Olivella, censiti in Catasto al FG. 10 n. 202 ed al FG. 10 n.
206, con sovrastante fabbricato rurale al FG. 10 n. 205, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
- condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
e , nella qualità di cui in Controparte_1 Controparte_2
epigrafe, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'intestata
Corte d'Appello di Roma disporre l'integrale rigetto dell'avverso appello principale. E quindi, in accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi, di cui allo spiegato appello incidentale, voglia disporre la riforma della sentenza gravata, per le doglianze incidentali indicate in narrativa. Con la rifusione delle spese di lite del doppio grado, da devolversi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
r.g. n. 13 La causa, all'udienza del 6 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione. Sull'appello principale.
Con il primo motivo di appello, intitolato “INSUSSISTENZA DEL
DIRITTO DI COMPROPRIETA' DELL'APPELLATA REA PER LA Per_1
QUOTA DI 1/4 DEL TOTALE SUGLI IMMOBILI SITI IN CEPRANO, CENSITI IN
CATASTO ALLA PARTITA 1360 F. 10 PART. 202 E 206 (TERRENI) E 205
(FABBRICATO RURALE). SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI COMPROPRIETA'
PER LA QUOTA DI 8/144 DEL TOTALE SUGLI IMMOBILI SITI IN CEPRANO,
CENSITI IN CATASTO ALLA PARTITA 1360 F. 10 PART. 202 Е 206 (TERRENI) E
205 (FABBRICATO RURALE). ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE ED ERRONEO GOVERNO DELL'ONERE DELLA PROVA DA
PARTE DEL PRIMO GIUDICE, CON VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART.
2697 С.C.”, e dopo aver ripercorso la Parte_1 Parte_2
motivazione di cui alla sentenza in epigrafe, hanno dedotto l'erroneità della stessa per aver ritenuto che sarebbe rimasto titolare della quota _7
di 1/4 dei fondi nn. 1710 e 1951, senza tener conto che in forza dell'atto di vendita e costituzione in dote Notaio 1054 del 25.1.1911, Per_18
aveva ceduto alla moglie la metà (e quindi 1/8) _7 CP_13
dei fondi nn. 1710 e 1951, ricevuti dal padre con atto di donazione Notaio del 29.4.1897, con la conseguenza che sarebbe rimasto titolare della Per_12
quota di 1/8 dei fondi nn. 1710 e 1951 e con l'ulteriore conseguenza che, alla morte di i suoi otto figli ( _7 Parte_7 CP_16
e CP_17 Persona_1 Parte_8 Parte_9 Pt_10
avrebbero complessivamente ereditato, in forza di Per_19
successione legittima 1/8 di detti fondi.
Per tal motivo, con la compravendita del giorno 11 gennaio 1991
[...]
avrebbe potuto al massimo essere diventata titolare di una quota Per_1
pari a 1/8.
La censura è infondata, perché non considera che è CP_13
premorta al marito, e ai figli, dunque, in difetto di successione _7
testamentaria, la quota di 1/8 dei fondi è stata acquisita per successione r.g. n. 14 legittima da a dai suoi figli. _7
Ad avviso degli appellanti, in ogni caso, dalle emergenze documentali,
è emerso che non era neanche titolare della quota di 1/8, _7
risultando che, oltre ai fratelli e anche le loro sorelle _7 Parte_5
e (originarie danti causa del Persona_15 Persona_1 _6
convenuto , nonché il loro fratello erano Parte_1 Parte_11
titolari di quote di proprietà dei fondi oggetto di giudizio, in quanto esistono gravi incongruenze tra l'atto di donazione Notaio del Per_12
29.4.1897 (con il quale donò ai figli e UI la metà Persona_8 _7
dei fondi oggetto di giudizio) e l'atto di vendita Notaio del Per_16
16.11.1918 con il quale cedette al fratello la propria Persona_15 _7
quota di proprietà dei fondi di cui è causa (circostanza confermata nell'atto
Notaio del 1928). Quest'ultimo atto avvalora la tesi secondo la Per_14
quale, oltre ai fratelli e anche le sorelle _7 Parte_5 Per_15
e (originarie danti causa del convenuto
[...] Persona_1 _6 [...]
, nonché il fratello erano titolari di quote di proprietà Pt_1 Parte_11
degli immobili oggetto di giudizio. L'atto Notaio del Per_20
5.11.1928, Rep. 3597, conferma, secondo gli appellanti, che anche
, sorella di in data successiva all'atto Notaio Persona_15 _7
del 25.1.1911, era titolare di quote della proprietà dei fondi oggetto Per_12
di giudizio, posto che con tale atto cedette alla moglie _7 CP_13
"tutti i diritti, ragioni ed azioni già spettanti alla propria sorella
[...] [...]
sulla eredità testata del comune loro genitore Per_15 Persona_8
morto in PR il 26 marzo 1916, quali diritti la detta Persona_15
cedette ad esso con atto per Notar di _7 Persona_21
PR in data 16 gennaio 1918.
Secondo l'appellante avvalora ulteriormente la tesi secondo la quale, oltre ai fratelli e anche le sorelle e _7 Parte_5 Persona_15
e (originarie danti causa del convenuto Persona_1 _6 Pt_1
r.g. n. 15 nonché il fratello erano titolari di quote di proprietà Pt_1 Parte_11
dei fondi oggetto di giudizio, altresì la circostanza che, sia nei certificati storici catastali, che nelle visure del Nuovo Catasto, risultano intestatari dei fondi oggetto di giudizio, sia sia le sue sorelle ed i suoi fratelli. _7
Ed altro elemento che propende per tale tesi, ad avviso degli appellanti, si ravvisa nel testamento di trascritto presso la Persona_8
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone in data 26.8.1919 (e quindi successivamente all'atto di donazione del 29.4.1897) Persona_8
in cui emerge che (originaria dante causa del convenuto _6 [...]
era comproprietaria degli immobili cui è causa. Pt_1
In conclusione, secondo gli appellanti è titolare di una Persona_1
quota notevolmente inferiore ad 1/8, atteso che la metà dei fondi oggetto di giudizio non era pervenuta ai soli fratelli e bensì _7 Parte_5
anche agli altri loro fratelli , e Persona_15 Persona_1 _6
con la conseguenza che gli esponenti hanno legittimamente e Parte_11
validamente acquistato, con atto Notaio del 5.12.1991, Persona_22
Rep.16366, Racc.6946 (all.1), diritti di proprietà pari a 8/144 sui fondi oggetto di giudizio dagli eredi di a sua volta erede di PE _6
(sorella di comproprietaria dei terreni in questione, come
[...] _7
anche da visure catastali.
La censura è infondata, per l'assorbente rilievo che, condivisibilmente con quanto sostenuto dal Tribunale, all'esito di un attento esame della documentazione versata in atti, può affermarsi che con atto a rogito del notaio rep. 141, il 28 aprile 1897, donò ai figli Per_12 Persona_8
maschi UI e l'intera proprietà delle particelle 1951 e 1710, _7
precisando che gli immobili citati appartenevano a1 donante per una quota pari alla metà, mentre l'altra metà apparteneva a , fratello di Persona_13
Persona_8
Perso Non possono pertanto esserci dubbi che con tale atto e _7
r.g. n. 16 UI acquistarono, per un quarto ciascuno, la proprietà delle particelle nn.
1951 e 1710.
Nessun elemento probatorio, ma in realtà neanche alcuna deduzione, è stata fornita dagli odierni appellanti circa l'annullamento della donazione del 1897.
Conseguentemente deve ritenersi privo di ogni efficacia l'atto del 16
gennaio 1918, con cui avrebbe ceduto i suoi diritti sui terreni Persona_15
di cui alle particelle 1710 e 1951 al fratello per l'assorbente rilievo _7
che non vantava alcun diritto su tali terreni, avendo Persona_15 [...]
trasferito la proprietà di tali terreni ai soli due figli maschi Per_8 [...]
e donde, non essendo tali fondi entrati nell'asse _7 Parte_5
ereditario, gli eredi di (danti causa degli odierni appellanti), a PE
sua volta eredi di (figlia di , nessun diritto hanno _6 Persona_8
potuto acquisire sui beni per cui è causa.
Né evidentemente si può giungere a conclusione diversa dando rilievo ai certificati catastali, in quanto la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono elementi che assumono rilievo, sia pure in via sussidiaria, solo in materia di regolamento di confini.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “II) ERRONEITA' DELLA
STATUIZIONE DI CONDANNA DEGLI APPELLANTI AL RILASCIO DEI BENI
OGGETTO DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'APPELLATА , IN Persona_1
QUANTO FONDATA SULL'ALTRETTANTO ERRONEO PRESUPPOSTO
DELL'INESISTENZA DI DIRITTI DI PROPRIETA' DEI MEDESIMІ SIGG.RI
E SUGLI IMMOBILI DI CUI E' CAUSA. Parte_1 Parte_2
r.g. n. 17 ERRONEITA' DELLA STATUIZIONE DI CONDANNA DEGLI APPELLANTI AL
OGGETTO DI GIUDIZIO ATTESA LA SUSSISTENZA DI Controparte_18
DIRITTI DI COMPROPRIETA' DEGLI APPELLANTI SUI BENI OGGETTO DI
GIUDIZIO, IN FORZA DI ATTO DI COMPRAVENDITA NOTAIO C.
FRAGOMENI DEL 5.12.1991, REP.16366, RACC. 6946 PIENAMENTE VALIDO
ED EFFICACE. IN VIA ALTERNATIVA, NULLITA' DELLA STATUIZIONE DI
CONDANNA DEGLI APPELLANTI AL RILASCIO DEI BENI OGGETTO DI
GIUDIZIO PER VIZIO DI ULTRAPETIZIONE, CON VIOLAZIONE DEL
DISPOSTО DI CUI ALL'ART. 112 C.Р.C. “, e Parte_1 Parte_12
hanno censurato la sentenza per aver disposto il rilascio nonostante fossero comproprietari dei terreni.
La censura è infondata, in quanto, per quanto sopra detto, gli odierni appellanti non sono comproprietari dei terreni per cui è causa.
In via alternativa, hanno dedotto che il rilascio non potesse comunque essere disposto, in quanto l'impugnata sentenza non ha dichiarato nel dispositivo l'inefficacia, né l'invalidità dell'atto Notaio del Persona_22
5.12.1991, Rep.16366, Racc.6946, con cui gli esponenti hanno acquistato i diritti di comproprietà sui fondi oggetto di giudizio, con la conseguenza che la persistente validità ed efficacia di tale atto legittima il loro diritto a mantenere il possesso dei fondi o quantomeno il compossesso.
La censura è infondata.
Come si legge in motivazione, il Tribunale ha accertato, da un lato, che ha acquistato diritti di proprietà sui terreni di causa per Persona_1
complessivi 8/32 (e quindi ¼),e, dall'altro lato, che nessun diritto hanno acquistato gli odierni appellanti su detti terreni, in quanto i loro danti causa nessun diritto ereditario vantavano sugli stessi.
Sostanzialmente il Tribunale ha ritenuto che si fosse realizzata la fattispecie dell'acquisto a non domino.
La circostanza che nel dispositivo nulla si dica in merito all'invalidità dell'atto di vendita con cui gli eredi di hanno venduto i beni PE
di causa ai è irrilevante, in quanto la portata precettiva Parte_13
r.g. n. 18 di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda.
In particolare, la Suprema Corte (sentenza 25 settembre 2015 n.
19074) ha affermato che bisogna dar rilevanza alla parte motiva della sentenza, pur nel silenzio del dispositivo.
Su tale via, ha sostenuto che la sentenza può essere oggetto di appello per le affermazioni precettive (specie di accoglimento o di rigetto di una determinata pretesa) contenute in motivazione, ancorché non riprodotte nel dispositivo.
Ed infine, gli appellanti hanno dedotto che, anche a voler accedere alla tesi della pronuncia implicita dell'inefficacia e/o invalidità dell'atto pubblico
Notaio del 5.12.1991, Rep. 16366, Racc. 6946, la sentenza Persona_22
dovrebbe ritenersi viziata da ultrapetizione e la statuizione di condanna al rilascio degli immobili emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., ha formulato Persona_1
domanda di restituzione degli immobili di cui è causa sul presupposto
(rivelatosi però infondato all'esito dell'espletata istruttoria) di essere piena ed unica proprietaria del compendio immobiliare de quo, senza peraltro domandare l'accertamento dell'inefficacia e/o dell'invalidità dell'atto pubblico Notaio del 5.12.1991, Rep.16366, Racc. 6946, Persona_22
avendo solo chiesto di dichiararsi la "prevalenza 11.1.1991 rep. 463/203,
su qualsiasi atto stipulato in data successiva", proprio sull'enunciato r.g. n. 19 presupposto di essere piena ed unica proprietaria dei fondi oggetto di giudizio.
La domanda di accertamento della prevalenza del proprio atto di acquisto su quelli successivi è necessariamente collegata e funzionale all'effettiva titolarità in capo alla stessa della piena ed esclusiva proprietà dei beni oggetto di giudizio. Infatti, l'esistenza di altri comproprietari dei fondi in questione (come nel caso di specie) esclude la possibilità che sia disposto il rilascio degli immobili in favore dell'appellata.
Anche tale censura è infondata, nell'atto introduttivo del Persona_1
giudizio ha fatto espresso riferimento all'atto pubblico del 5 dicembre
1991, e sul presupposto della prevalenza del proprio titolo di acquisto e di inopponibilità alla medesima di ogni titolo di data posteriore, ha chiesto
“dichiarata la prevalenza dell'acquisto dei fondi in premessa indicati, di cui all'atto a Rogito Notaio del 11.1.1991 rep. 463/203, su qualsiasi Per_2
atto stipulato in data successiva, si accerti e dichiari la piena ed esclusiva proprietà dei relativi immobili in favore della comparente proprietaria” .
Atteso il richiamo all'atto pubblico del 5 dicembre 1991 è evidente che l'inopponibilità invocata si riferisse ad esso.
r.g. n. 20 Quanto all'accertata esistenza di altri comproprietari dei fondi, osserva la
Corte che ciò non impedisce di accogliere la domanda di condanna al rilascio proposta da uno solo sei comproprietari, in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, ciascun comproprietario è
legittimato a proporre le azioni a tutela della proprietà senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari.
Con l'ultimo motivo di appello, intitolato “ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI PROPOSTA DALLA SIG.RA E CP_19 Parte_2
CONCERNENTE L'INTERVENUTO ACQUISTO EX ART. 1159 BIS C.C. E/O COMUNQUE EX ART.
1158 С.C., DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI GIUDIZIO. ERRATA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE ED ERRONEO GOVERNO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE
DEL PRIMO GIUDICE CON VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 2697 C.C.”, gli appellati hanno censurato la sentenza per aver rigettato la domanda di usucapione proposta da , nonostante fosse stata raggiunta la prova del Parte_2
possesso ad usucapionem (corpus e animus) e non vi fossero stati validi atti interruttivi.
La censura è infondata.
Il Tribunale, dopo aver dato atto che , con ricorso del 13 luglio Parte_2
1996, ha adito il pretore chiedendo di disporre la rimozione della recinzione realizzata da in quanto essa impediva l'esercizio Persona_1
del suo compossesso (recinzione realizzata all'esito dell'immissione in r.g. n. 21 possesso a mezzo di UG, in data 29/11/1995, in esecuzione della sentenza emessa dalla sezione agraria del tribunale di Frosinone), ha osservato che da ciò, come da dichiarazione della medesima si evince CP_4
che questa venne privata del corpus possessionis già dal novembre 1995, e che ancora nel luglio 96 le fosse interdetto l'esercizio di un eventuale compossesso, ha osservato che nessuna prova è stata fornita in merito al periodo successivo, donde non si comprende chi successivamente al 1996
abbia esercitato il possesso ovvero il compossesso su tali immobili.
Il Tribunale ha evidenziato, altresì, che avendo chiesto nel Persona_1
presente giudizio, il rilascio dei terreni, potrebbe dedursi che gli attuali convenuti, in data e con modalità imprecisate, siano rientrati nel compossesso: e tuttavia, in assenza di ogni indicazione in ordine a quando ciò sarebbe accaduto, è evidente che tale mera deduzione logica non possa fondare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Tanto detto, la Corte osserva che nessuna censura specifica è stata mossa in merito alla mancata prova del decorso del termine utile per usucapire su cui sostanzialmente si è basato il rigetto della domanda di usucapione, con la conseguenza che la sentenza deve essere confermata sul punto.
Sull'appello incidentale.
r.g. n. 22 Gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza, in primo luogo, per aver riconosciuto in loro favore solo parzialmente la proprietà dei fondi per cui è causa, nonostante con l'atto a rogito Notaio del 1911 tutta Per_12
l'intera proprietà immobiliare, tra cui i fondi in contestazione, e non una quota, è stata trasferita in favore di moglie di al CP_13 _7
medesimo premorta. La mancata impugnazione di tale atto comporta, ad avviso degli appellanti incidentali, la stabilità dello stesso.
La censura è priva di pregio.
Come già detto, nell'esaminare l'appello principale, risulta per tabulas che con atto a rogito del notaio rep. 141, il 28 aprile 1897, Per_12 [...]
donò ai figli maschi UI e l'intera proprietà delle Per_8 _7
particelle 1951 e 1710, precisando che gli immobili citati appartenevano al donante per una quota pari alla metà, mentre l'altra metà apparteneva a
[...]
, fratello di Per_13 Persona_8
Non possono pertanto esserci dubbi che con tale atto e _7 [...]
acquistarono, per un quarto ciascuno, la proprietà delle particelle nn. Pt_5
1951 e 1710.
Le incongruenze riscontrabili negli atti successivi non possono ampliare il donatum, donde qualunque atto dispositivo avente ad oggetto il trasferimento di una quota maggiore rispetto a quanto donato, è invalido -
ricorrendo la fattispecie dell'acquisto a non domino - sia pure r.g. n. 23 limitatamente alla parte venduta che eccede la quota di proprietà, unica trasmissibile.
Gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza anche per non aver accolto la domanda di usucapione dagli stessi proposta in via subordinata, sostenendo che la prova del decorso del tempo fosse stata fornita.
La censura è infondata.
Si premette che non è dato comprendersi quando ha Persona_1
formulato domanda per l'accertamento dell'usucapione, in quanto nel ricorso ex art. 702 c.p.c. inserito nel fascicolo cartaceo di primo grado di tale domanda non vi è traccia.
Tenuto conto che il difensore ha ritirato il fascicolo di parte, come attestato dalla cancelleria sulla copertina del fascicolo di primo grado,
sarebbe stato onere della parte, non assolto, depositare nel presente giudizio l'atto in cui tale domanda è stata formulata. Per tal motivo non è
dato neanche comprendersi se la domanda di usucapione sia stata formulata solo ai sensi dell'art. 1159 c.c. o anche ai sensi dell'art. 1158.
Tenuto conto, tuttavia, che il Tribunale ha fatto riferimento solo alla norma di cui all'art. 1159 c.c., questa Corte esaminerà solo le censure attinenti all'usucapione breve.
Gli appellanti incidentali hanno acquistato i beni di causa nel 1991,
avrebbero dunque dovuto provare di aver esercitato su di esso un possesso r.g. n. 24 ad usucapionem per un periodo decennale, ma tale prova non è stata fornita, sol se si consideri che quantomeno dal 1996 in poi non si è
compreso, in assenza di prove certe, chi ha posseduto i terreni, come già
detto esaminando le censure dell'appellante principale.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza per non aver condannato parte avversa al risarcimento del danno, in difetto di allegazione e prova, nonostante l'abusivo godimento dei fondi non è stato neppure contestato, con la conseguenza di un danno in re ipsa da liquidare quantomeno in via equitativa.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che sul contrasto registratosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità in merito al risarcimento del danno da occupazione abusiva, sono intervenute le Sezioni Unite (sentenza n.
33645/2022), le quali, dopo avere evidenziato che il danno risarcibile è
rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza della violazione del diritto del proprietario di godere dell'immobile, hanno condiviso l'orientamento della
Seconda Sezione della Corte di Cassazione, che ha abbandonato la locuzione “danno in re ipsa”, cui in precedenza aveva fatto riferimento, sul presupposto che il danno discendesse in modo automatico dalla natura fruttifera del bene, salva la prova data dall'occupante dell'anomala r.g. n. 25 infruttuosità di uno specifico immobile, optando per la locuzione “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione non più automatica ma basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. sentenza n. 39/2021; Cass. sentenza n.
4936/2022, Cass. sentenza n. 12865/2022).
In particolare, con la sentenza n. 12865/2022, condivisa dalle Sezioni
Unite, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha osservato che, in caso di occupazione illegittima di un immobile “(…) il danno subìto dal proprietario sia oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene;
presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria.
Non si configura, quindi, un danno la cui sussistenza sia inconfutabile, e di conseguenza la locuzione "danno in re ipsa" va tradotta come “danno normale” o "danno presunto", per tale intendendosi il pregiudizio normalmente collegato all'indisponibilità del bene fruttifero
(…)
Pertanto, al fine di poter ipotizzare, in favore del danneggiato,
l'alleggerimento probatorio derivante dalla presunzione, occorre che il predetto alleghi in modo specifico il danno del quale invoca il ristoro,
indicando le circostanze dalle quali far discendere, appunto in via r.g. n. 26 presuntiva, l'esistenza del pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale esclude che, in concreto, il (..)
abbia soddisfatto tale prerequisito (…).
Dal che discende il rigetto della doglianza, che si risolve nella mera riproposizione di un automatismo tra mancata disponibilità del bene e danno, senza neppure la deduzione dell'effettiva intenzione del (…) di mettere l'immobile a frutto.”
In sostanza, secondo le Sezioni Unite, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti incidentali, non è configurabile un danno in re ipsa, ma piuttosto un danno presunto, con la conseguenza che è onere di chi invoca il danno allegare i pregiudizi prodotti nella sua sfera giuridica a causa dell'evento dannoso.
Dunque, per il riconoscimento del danno da occupazione abusiva, gli appellanti incidentali avevano l'onere, non assolto, di allegare il danno conseguenza, nonché di provare il medesimo, sia pure in via presuntiva.
Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza per aver compensato integralmente le spese di lite,
nonostante l'integrale rigetto delle domande di parte avversa e l'accoglimento, sia pure parziale, delle loro domande.
La censura è infondata.
r.g. n. 27 L'esito complessivo del giudizio ha giustificato la compensazione delle spese di lite, potendosi applicare il principio della soccombenza prevalente e in forza di esso compensare le spese di lite in parte e porre il residuo a carico dei soccombenti prevalenti, solo nell'ipotesi in cui la soccombenza prevalente sia significativa.
Nel caso di specie non si ravvisa una soccombenza prevalente significativa,
in quanto se è vero che le domande riconvenzionali proposte da
[...]
e sono state rigettate, è anche vero che solo in Pt_1 Parte_2
parte è stata riconosciuta la domanda di volta ad ottenere Persona_1
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili siti in
PR (terreni NCT partita 1360 F, 10 part. 202 e 206, oltre a fabbricato rurale NCT partita 1360 F. 10 part. 205), e nel contempo è stata rigettata sia la domanda risarcitoria, sia la domanda di usucapione dalla stessa formulate.
In ragione dell'esito complessivo del presente giudizio, che ha visto il rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, le spese di lite si compensano.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione r.g. n. 28 disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1
, nella qualità di cui in epigrafe;
Controparte_2
- compensa le spese di lite;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, nonché
dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Gisella Dedato
P
r.g. n. 29