CASS
Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2022, n. 12865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12865 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS COSTRUZIONI S.R.L. avverso l'ordinanza del 16/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. LORENZO CONTRADA insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12865 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 20/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, pronunziandosi in sede di appello ex art 322 bis cpp, ha rigettato l'impugnazione presentata nell'interresse della società De NG costruzioni srl, quale terza interessata, finalizzato : a) al dissequestro, previo annullamento del decreto originario di tutti i conti correnti e di tutte le somme su di essi confluite, coinvolti dal sequestro e richiamati in una relazione notarile allegata;
b) in subordine ha chiesto il dissequestro di tutti i conti correnti e di tutte le somme su di essi confluite successivamente al 27 Giugno 2018, data di esecuzione del decreto di sequestro;
c) in estremo subordine il dissequestro delle somme di cui al verbale di esecuzione del 10.12.2020. 1.1 Il Tribunale, dopo aver dato atto che i conti correnti sequestrati erano intestati personalmente all'imputato De NG ed alla società omonima, ha delimitato l'oggetto della sua valutazione al solo sequestro eseguito il 10 Dicembre 2020, in quanto precedenti istanze di dissequestro relative alle diverse somme di denaro sequestrate in precedenza, erano sempre state respinte, conseguendone la conferma in sede di impugnazione. Tanto precisato, pur dando atto della presenza di elementi nuovi consistiti nella relazione notarile riguardante gli acquisti immobiliari realizzati dalla società PRIMA della commissione dei reati per cui si procede, nonché nei contratti di locazione inerenti agli stessi con indicazione dei relativi canoni, ha rigettato l'appello, per la mancata dimostrazione della liceità degli incassi di denaro sui conti correnti della società posteriori rispetto al sequestro originario;
né la difesa avrebbe provato la provenienza lecita dei 130mila euro sequestrati nel Dicembre 2020, non avendone provato la riferibilità ai predetti canoni di locazione. 2. .Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore procuratore speciale della terza interessata, società De NG, che ha lamentato, con unico articolato motivo, imperniato su due argomentazioni, l'assenza o apparenza di motivazione e l'errata applicazione degli artt 321 commi 1 e 2 cpp. Ha premesso la difesa che la società De NG il 30 Dicembre 2020 per la prima volta quale terza interessata ha presentato istanza di dissequestro ed, a fronte del rigetto, si è rivolta al Tribunale ex art 322 bis cpp, che ha provveduto con l'ordinanza ora impugnata. Le precedenti richieste di dissequestro erano state avanzate tutte nell'interesse di De NG, persona fisica;
pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel giustificare il rigetto facendo riferimento alle motivazioni presenti nei precedenti provvedimenti negativi, riguardanti esclusivamente le istanze e le impugnazioni formulate nell'interesse della persona fisica. In base alla predetta scorretta premessa il Tribunale, pur avendo dato atto nella parte iniziale del provvedimento di tutte le richieste avanzate in udienza dalla terza interessata, ha preso in esame solo l'istanza relativa ai beni sequestrati il 10 Dicembre. Con ciò gli stessi Giudici avrebbero mostrato di aver omesso la necessaria considerazione di tutti i motivi di appello mancando di rendere la relativa motivazione, anche in violazione del principio devolutivo. 2.1 La difesa propone, altresì, una specifica censura di errata applicazione dell'art 321 cpp, risoltasi nel vizio di motivazione apparente. Si citano a sostegno più sentenze recenti di questa 1 Corte, secondo le quali la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente dell'imputato, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare da reato e si pone in evidenza che nella fattispecie in esame manchi qualsiasi coincidenza temporale tra i flussi di denaro sequestrato e le condotte delittuose di cui alle imputazioni, poiché i fatti-reato di bancarotta fraudolenta di cui De NG deve rispondere risalgono in buona parte al 2013; il decreto di sequestro preventivo originario è stato emesso nel Giugno 2018 ed i successivi provvedimenti ablativi si sono succeduti da questa epoca fino all'attualità. Per altro verso, pur volendo qualificare il provvedimento come sequestro preventivo ai sensi dell'art 321 cpp, occorrerebbe dimostrare il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso. (Sez. 6, Sentenza n. 17997 del 20/03/2018 Cc. (dep. 20/04/2018 ) Rv. 272906. E sul punto l'ordinanza impugnata era rimasta silente mentre la difesa, tramite la richiamata relazione notarile, avrebbe dimostrato, tramite gli estratti conto, la provenienza lecita delle risorse confluite sui conti correnti oggetto di sequestro. La difesa si riferisce in specie al cc Ubi banca, puntualizzando che, a causa del provvedimento ablativo, la ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di ottenere e produrre copia degli estratti conto comprovanti la liceità degli incassi di denaro in epoca successiva all'originario sequestro. Il Tribunale aveva respinto l'appello proprio sul rilievo della mancata prova della liceità degli incassi sui conti della società posteriori rispetto al primo provvedimento;
d'altra parte la scelta illegittima dei Giudici romani di delimitare l'oggetto del giudizio al solo sequestro del Dicembre 2020 comporterebbe come conseguenza l'impossibilità per la difesa di provare la lecita provenienza anche dei 130mila euro cui il provvedimento si riferisce. All'odierna udienza il PG, dr Senatore, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato Contrada, per la ricorrente De NG srl, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La prima doglianza - sintetizzata al par 2 del ritenuto in fatto - è inammissibilei in quanto manifestamente infondata e generica per le ragioni di seguito enunciate. Risulta, infatti, dal testo dell'ordinanza impugnata - pagina tre - che il Tribunale di Roma ha più volte fatto esplicito riferimento ai precedenti provvedimenti di rigetto del Tribunale di Civitavecchia, a seguito di precedenti istanze presentate nell'interesse di De NG FR, persona fisica, fondate su argomentazioni analoghe a quelle presenti nell'impugnazione decisa con l'ordinanza attualmente impugnata. La motivazione per relationem adottata dal Tribunale romano - diversamente da quanto sostenuto con l'attuale atto di ricorso, in cui si è dedotto il vizio di motivazione apparente - appare legittima, in considerazione del fatto che i precedenti provvedimenti di rigetto sono certamente noti all'attuale ricorrente ed il difensore che ha presentato le istanze e 2 le impugnazioni nell'interesse della persona fisica non ha chiarito le ragioni per le quali le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito cautelare quanto alle impugnazioni presentate dalla persona fisica non abbiano pertinenza con i motivi di doglianza proposti con l'attuale impugnazione;
né la difesa in questa sede ha esposto deduzioni specifiche a riguardo. 1.1 In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullità, impone al giudice l'obbligo di motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l'ordinanza che risponde all'istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen;
rispetto ad essa è consentita la motivazione "per relationem" ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilità di rimediare all'eventuale insufficienza della motivazione. Sez. 2 , Sentenza n. 7829 del 15/01/2021 Cc. (dep. 26/02/2021 ) Rv. 280687. 2. Per esaminare la critica le cui ragioni sono sintetizzate nel par 2.1 occorre ricordare che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l'elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex multis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. In senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 )Rv. 269296;Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017. 2.1 La doglianza difensiva - sotto l'apparente veste del vizio di assenza di motivazione, in alcun modo ravvisabile per quanto si dirà in seguito, non si confronta con la giustificazione resa dal Tribunale di Roma sull'analogo motivo di appello. Nel corpo dell'ordinanza di cui si discute, infatti, si legge che l'argomento della provenienza lecita delle risorse finanziarie confluite sui conti correnti, a sostegno del quale la difesa già 3 aveva prodotto la relazione notarile di nuovo in questa sede evocata, è già stato affrontato e respinto dal Tribunale di Civitavecchia, che nel provvedimento del 12 Gennaio 2020 - acquisito negli atti a disposizione del Tribunale di Roma -ha giudicato la suddetta relazione notarile non idonea a provare la provenienza lecita delle somme di denaro sequestrate. I Giudici del provvedimento oggetto di attuale ricorso hanno, inoltre, valutato la relazione notarile citata dalla difesa, osservando - alla pagina quattro - che in essa ci si limita ad indicare gli acquisti di unità immobiliari ed i contratti di locazione relativi attualmente in essere ma il suo esame non consente di fornire la prova della liceità degli incameramenti di denaro sui conti correnti bancari della società posteriori rispetto al sequestro primigenio;
né la difesa ha prodotto ulteriore e specifica documentazione idonea a dimostrare la provenienza lecita di tali somme (nello specifico euro 130.736,02) non avendone provato la riferibilità ai contratti di locazione indicati nella predetta relazione. 2.2 Per altro verso la doglianza avanzata dalla difesa sembra risolversi nella proposizione di un vizio di travisamento della prova offerta dalla difesa (relazione notarile e conti correnti allegati) ed è, pertanto, improponibile in cassazione rientrando nel vizio di motivazione illogica. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 20.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Stefano )(` C ORTE - V SEZIONE PENALE
lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. LORENZO CONTRADA insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12865 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 20/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, pronunziandosi in sede di appello ex art 322 bis cpp, ha rigettato l'impugnazione presentata nell'interresse della società De NG costruzioni srl, quale terza interessata, finalizzato : a) al dissequestro, previo annullamento del decreto originario di tutti i conti correnti e di tutte le somme su di essi confluite, coinvolti dal sequestro e richiamati in una relazione notarile allegata;
b) in subordine ha chiesto il dissequestro di tutti i conti correnti e di tutte le somme su di essi confluite successivamente al 27 Giugno 2018, data di esecuzione del decreto di sequestro;
c) in estremo subordine il dissequestro delle somme di cui al verbale di esecuzione del 10.12.2020. 1.1 Il Tribunale, dopo aver dato atto che i conti correnti sequestrati erano intestati personalmente all'imputato De NG ed alla società omonima, ha delimitato l'oggetto della sua valutazione al solo sequestro eseguito il 10 Dicembre 2020, in quanto precedenti istanze di dissequestro relative alle diverse somme di denaro sequestrate in precedenza, erano sempre state respinte, conseguendone la conferma in sede di impugnazione. Tanto precisato, pur dando atto della presenza di elementi nuovi consistiti nella relazione notarile riguardante gli acquisti immobiliari realizzati dalla società PRIMA della commissione dei reati per cui si procede, nonché nei contratti di locazione inerenti agli stessi con indicazione dei relativi canoni, ha rigettato l'appello, per la mancata dimostrazione della liceità degli incassi di denaro sui conti correnti della società posteriori rispetto al sequestro originario;
né la difesa avrebbe provato la provenienza lecita dei 130mila euro sequestrati nel Dicembre 2020, non avendone provato la riferibilità ai predetti canoni di locazione. 2. .Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore procuratore speciale della terza interessata, società De NG, che ha lamentato, con unico articolato motivo, imperniato su due argomentazioni, l'assenza o apparenza di motivazione e l'errata applicazione degli artt 321 commi 1 e 2 cpp. Ha premesso la difesa che la società De NG il 30 Dicembre 2020 per la prima volta quale terza interessata ha presentato istanza di dissequestro ed, a fronte del rigetto, si è rivolta al Tribunale ex art 322 bis cpp, che ha provveduto con l'ordinanza ora impugnata. Le precedenti richieste di dissequestro erano state avanzate tutte nell'interesse di De NG, persona fisica;
pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel giustificare il rigetto facendo riferimento alle motivazioni presenti nei precedenti provvedimenti negativi, riguardanti esclusivamente le istanze e le impugnazioni formulate nell'interesse della persona fisica. In base alla predetta scorretta premessa il Tribunale, pur avendo dato atto nella parte iniziale del provvedimento di tutte le richieste avanzate in udienza dalla terza interessata, ha preso in esame solo l'istanza relativa ai beni sequestrati il 10 Dicembre. Con ciò gli stessi Giudici avrebbero mostrato di aver omesso la necessaria considerazione di tutti i motivi di appello mancando di rendere la relativa motivazione, anche in violazione del principio devolutivo. 2.1 La difesa propone, altresì, una specifica censura di errata applicazione dell'art 321 cpp, risoltasi nel vizio di motivazione apparente. Si citano a sostegno più sentenze recenti di questa 1 Corte, secondo le quali la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente dell'imputato, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare da reato e si pone in evidenza che nella fattispecie in esame manchi qualsiasi coincidenza temporale tra i flussi di denaro sequestrato e le condotte delittuose di cui alle imputazioni, poiché i fatti-reato di bancarotta fraudolenta di cui De NG deve rispondere risalgono in buona parte al 2013; il decreto di sequestro preventivo originario è stato emesso nel Giugno 2018 ed i successivi provvedimenti ablativi si sono succeduti da questa epoca fino all'attualità. Per altro verso, pur volendo qualificare il provvedimento come sequestro preventivo ai sensi dell'art 321 cpp, occorrerebbe dimostrare il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso. (Sez. 6, Sentenza n. 17997 del 20/03/2018 Cc. (dep. 20/04/2018 ) Rv. 272906. E sul punto l'ordinanza impugnata era rimasta silente mentre la difesa, tramite la richiamata relazione notarile, avrebbe dimostrato, tramite gli estratti conto, la provenienza lecita delle risorse confluite sui conti correnti oggetto di sequestro. La difesa si riferisce in specie al cc Ubi banca, puntualizzando che, a causa del provvedimento ablativo, la ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di ottenere e produrre copia degli estratti conto comprovanti la liceità degli incassi di denaro in epoca successiva all'originario sequestro. Il Tribunale aveva respinto l'appello proprio sul rilievo della mancata prova della liceità degli incassi sui conti della società posteriori rispetto al primo provvedimento;
d'altra parte la scelta illegittima dei Giudici romani di delimitare l'oggetto del giudizio al solo sequestro del Dicembre 2020 comporterebbe come conseguenza l'impossibilità per la difesa di provare la lecita provenienza anche dei 130mila euro cui il provvedimento si riferisce. All'odierna udienza il PG, dr Senatore, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato Contrada, per la ricorrente De NG srl, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La prima doglianza - sintetizzata al par 2 del ritenuto in fatto - è inammissibilei in quanto manifestamente infondata e generica per le ragioni di seguito enunciate. Risulta, infatti, dal testo dell'ordinanza impugnata - pagina tre - che il Tribunale di Roma ha più volte fatto esplicito riferimento ai precedenti provvedimenti di rigetto del Tribunale di Civitavecchia, a seguito di precedenti istanze presentate nell'interesse di De NG FR, persona fisica, fondate su argomentazioni analoghe a quelle presenti nell'impugnazione decisa con l'ordinanza attualmente impugnata. La motivazione per relationem adottata dal Tribunale romano - diversamente da quanto sostenuto con l'attuale atto di ricorso, in cui si è dedotto il vizio di motivazione apparente - appare legittima, in considerazione del fatto che i precedenti provvedimenti di rigetto sono certamente noti all'attuale ricorrente ed il difensore che ha presentato le istanze e 2 le impugnazioni nell'interesse della persona fisica non ha chiarito le ragioni per le quali le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito cautelare quanto alle impugnazioni presentate dalla persona fisica non abbiano pertinenza con i motivi di doglianza proposti con l'attuale impugnazione;
né la difesa in questa sede ha esposto deduzioni specifiche a riguardo. 1.1 In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullità, impone al giudice l'obbligo di motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l'ordinanza che risponde all'istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen;
rispetto ad essa è consentita la motivazione "per relationem" ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilità di rimediare all'eventuale insufficienza della motivazione. Sez. 2 , Sentenza n. 7829 del 15/01/2021 Cc. (dep. 26/02/2021 ) Rv. 280687. 2. Per esaminare la critica le cui ragioni sono sintetizzate nel par 2.1 occorre ricordare che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l'elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex multis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. In senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 )Rv. 269296;Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017. 2.1 La doglianza difensiva - sotto l'apparente veste del vizio di assenza di motivazione, in alcun modo ravvisabile per quanto si dirà in seguito, non si confronta con la giustificazione resa dal Tribunale di Roma sull'analogo motivo di appello. Nel corpo dell'ordinanza di cui si discute, infatti, si legge che l'argomento della provenienza lecita delle risorse finanziarie confluite sui conti correnti, a sostegno del quale la difesa già 3 aveva prodotto la relazione notarile di nuovo in questa sede evocata, è già stato affrontato e respinto dal Tribunale di Civitavecchia, che nel provvedimento del 12 Gennaio 2020 - acquisito negli atti a disposizione del Tribunale di Roma -ha giudicato la suddetta relazione notarile non idonea a provare la provenienza lecita delle somme di denaro sequestrate. I Giudici del provvedimento oggetto di attuale ricorso hanno, inoltre, valutato la relazione notarile citata dalla difesa, osservando - alla pagina quattro - che in essa ci si limita ad indicare gli acquisti di unità immobiliari ed i contratti di locazione relativi attualmente in essere ma il suo esame non consente di fornire la prova della liceità degli incameramenti di denaro sui conti correnti bancari della società posteriori rispetto al sequestro primigenio;
né la difesa ha prodotto ulteriore e specifica documentazione idonea a dimostrare la provenienza lecita di tali somme (nello specifico euro 130.736,02) non avendone provato la riferibilità ai contratti di locazione indicati nella predetta relazione. 2.2 Per altro verso la doglianza avanzata dalla difesa sembra risolversi nella proposizione di un vizio di travisamento della prova offerta dalla difesa (relazione notarile e conti correnti allegati) ed è, pertanto, improponibile in cassazione rientrando nel vizio di motivazione illogica. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 20.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Stefano )(` C ORTE - V SEZIONE PENALE