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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 5702/17 R. G., cui è riunito il giudizio di appello n.
6818/2017 R.G, aventi ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4758/17 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, pubblicata in data 26.04.2017 e non notificata, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Raffaele Marciano (C.F.: ) presso il quale elettivamente C.F._1
domicilia in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 62, con indicazione del nr. di fax.
081/5312027 e/o dell'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_2
), nonché , rapp.ti e difesi, in forza di procura C.F._3 CP_3
alle liti in atti, dall'Avv. Alberto Morelli (C.F. ), presso cui C.F._4 elett.te domiciliano in Ischia (NA), alla Via M. Mazzella n. 93-95, con indicazione dell'indirizzo p.e.c.: Email_2
APPELLATI/APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 03.09.2013 e , CP Controparte_2
nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore convenivano in CP_3
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, il
[...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal minore Parte_1
a seguito degli eventi franosi ed alluvionali verificatisi in località Piazza Bagni il
10.11.2009.
Più precisamente, gli istanti sostenevano che, in data 10.11.2009, mentre CP_3
si trovava a bordo dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CL002NV, di proprietà di
, padre di all'altezza di Via Piazza Bagni, veniva travolto CP CP_3
da una “violenta lava di fango, detriti e grossi massi di pietra…che inondava Piazza
Bagni”, causata dal maltempo e dalle copiose piogge riversatesi sull'isola ischitana. A causa di tale evento il minore riportava una serie di traumi sia fisici che psichici per il risarcimento dei quali i genitori adivano il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Parte_1
che eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere la Via Piazza Bagni
[...]
di proprietà dell'Amministrazione Provinciale. Adduceva, altresì, che gli eventi alluvionali erano stati cagionati da mancata manutenzione degli alvei facenti parte del demanio idrico, di competenza della Eccepiva anche l'incompetenza per CP_4
materia del Giudice Adito giacché, vertendosi in materia di manutenzione degli alvei, la questione era di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Prodotta documentazione ed escussi i testi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
II La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 4758/17, pubblicata in data 26.04.2017, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, definitivamente pronunziando sulla domanda attorea così provvedeva: “a) dichiara la responsabilità dell'evento dannoso causato agli attori, nella qualità di tutori esercenti la potestà genitoriale del minore , da CP_3
ascriversi a carico del b) per effetto, condanna il Parte_1
convenuto in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento del risarcimento in favore degli attori, nella qualità, che si quantifica in complessivi € 5.459,28, così di seguito specificati: € 2.595,16 per danno biologico permanente, rivalutazione al 33,33% € 1.298,72, I.T.T. al 100% 849,60, I.T.P. al 50%
€ 424,80, spese mediche liquidate in via forfettaria in complessivi € 300,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;
c) condanna il convenuto al rimborso di spese e compensi di lite, che liquida in complessivi € 5.135,00, Pt_1
che liquida, in mancanza di nota spese, in € 300,00 per spese, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed €
1.620,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario, IVA, CPA come per legge”.
III Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 18.10.2017, il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., proponeva formale appello, con il Parte_1
quale chiedeva, testualmente, all'adita Corte: “Voglia l'Ecc.mo Collegio Adito così provvedere: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
4758/2017; 2) Nel merito, riformare e/o annullare la sentenza gravata n. 4758/2017 per i motivi esposti;
3) Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, liquidare i danni nel limite del giusto;
3) Condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e cassa come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nel dettaglio, parte appellante spiegava i seguenti motivi di gravame:
- 1. Con un primo motivo denunciava l'errore da parte del primo giudice per avere ritenuto il legittimato passivamente. In particolare, l'appellante impugnava la Pt_1
parte di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva affermato che: “nel caso di specie, la circostanza che la Via Piazza Bagni sia di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli non rileva né esclude la legittimazione passiva e la conseguente responsabilità del che è invece ravvisabile sotto Parte_1
diversi profili”. Il Giudice di prime cure sarebbe caduto in errore nel riconoscere a carico dell uno specifico obbligo di custodia e/o sorveglianza della Controparte_5
strada teatro dell'evento. A detta dell'appellante, non sarebbe stata dimostrata la sussistenza, a carico del di un obbligo di intervento Parte_1
preventivo e/o conservativo rispetto ad eventi di smottamenti, frane e, in generale, nell'ambito della tutela del territorio in cui si è verificato l'evento per cui è causa.
Secondo l'appellante, non sarebbe provato che il era proprietario delle zone a Pt_1
monte da dove si sarebbero sviluppati i flussi fangosi, né che sull'ente sussisteva l'obbligo di custodia e vigilanza. Di converso, il ribadiva che la manutenzione Pt_1
degli alvei, facenti parte del demanio idrico, sarebbe di competenza della CP_6
la sola deputata al controllo e alla vigilanza degli stessi. Inoltre, riaffermava
[...]
che le strade teatro dell'evento sarebbero di proprietà della Provincia di Napoli. Al riguardo, richiamava la nota prot. n. 2291 del 27.02.2014, nella quale era riportato che
“preso atto della nota prot. I/V n. 674 – 14037/02 del 05.09.06, trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, si attesta quanto segue: La strada Via Piazza Bagni fa parte delle strade Provinciali ed è inserita nel circuito stradale contraddistinto dal numero SP 123”. In ogni caso, l'appellante specificava che il giudice avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'Ente in considerazione del carattere eccezionale e imprevedibile degli eventi atmosferici verificatisi e integranti l'esimente del caso fortuito. Nella fattispecie, quindi, mancherebbe totalmente il requisito della custodia ex art. 2051 c.c., trattandosi di un evento imprevedibile ed eccezionale. Richiamava anche la giurisprudenza orientata nell'escludere che si possa addebitare alla p.a. la responsabilità per i danni da cose in custodia in quanto “la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa…con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, posizioni, alle dotazioni…” (Cass. Civ., sez. III, 07.04.2009, n. 8377).
-2. Con un secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto la propria competenza per materia nonostante la sollevata eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche. Il giudice avrebbe errato nel sostenere che “la cognizione del presente giudizio spetta al Giudice ordinario”. Sul punto, il Giudice avrebbe omesso di valutare l'effettiva natura giuridica della domanda quale azione di danno. In particolare, l'appellante richiamava l'art. 140 del R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775, il quale attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque pubbliche le controversie
(lett.e) che concernono, tra l'altro, i danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso nell'attività di governo delle acque pubbliche. Richiamava, altresì, l'orientamento -ormai consolidato della giurisprudenza- secondo cui la disposizione de qua debba essere interpretata, in maniera ampia, così da comprendere tutte le vicende in cui si faccia questione degli effetti derivati dalla costruzione o dalla gestione delle opere funzionali al regime delle acque pubbliche. Da ciò deriverebbe che devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice specializzato quelle controversie in cui si intende far valere una responsabilità sia per danni direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica, nel senso che la medesima sia mal costruita o non tenuta in efficienza, sia per danni relativi alla conservazione e manutenzione di opere perché, in tali ipotesi, vi
è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A..
-3. Con un terzo motivo denunciava la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 132 c.pc., stante l'assoluta assenza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
Il Giudizio veniva incardinato presso la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione
Civile, con R.G. N. 5702/2017.
Avverso la medesima sentenza, con atto notificato in data 27.11.2017, CP_3
proponeva formale appello per veder accolte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Adito: a) accertata, per i motivi innanzi indicati, la responsabilità esclusiva del nella produzione dell'evento dannoso del quale si Parte_1
discute, condannare il predetto in persona del Parte_1
p.t., al risarcimento, in favore dell'appellante sig. , di tutti i danni CP_7 CP_3
fisici e psichici subiti (biologico, ITT, ITP, IP, patrimoniale, esistenziale e morale, spese mediche documentate e non), in conseguenza del predetto evento dannoso, quantificati, in virtù della Relazione medico legale esibita agli atti, nella misura del
22-23% o, comunque, nella misura che, anche in sua giustizia ed equità, l'Ecc.ma
Corte Adita riterrà dovuta, sempre con riferimento ai valori correnti alla data della emananda pronuncia, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, nonché indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del denaro ed interessi anche su tali importi dal sorgere di ogni credito al saldo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo, con ogni provvedimento conseguenziale;
b) condannare l'appellato in persona del Sindaco p.t., Parte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
c) in via istruttoria, per quanto necessario, con espressa riserva di ogni altra deduzione e richiesta, accogliere tutte le richieste all'uopo formulate dall'attuale appellante, originario attore sig. , CP_3 nel giudizio di primo grado che abbiansi per espressamente ripetute e trascritte integralmente e, comunque, riproposte in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, disponendo, altresì, una consulenza tecnica medico legale per l'esatta quantificazione del danno subito dal sig. , richiesta, ma non ammessa, nel CP_3
giudizio di primo grado".
Con un unico motivo di appello censurava la sentenza per avere il giudice CP_3
di primo grado errato nella valutazione circa l'entità del risarcimento del danno. Più precisamente, il giudice avrebbe liquidato il danno biologico nell'esigua somma di euro
5.459,28, previo riconoscimento del 3% di invalidità permanente senza alcuna motivazione e senza disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di prime cure non avrebbe considerato adeguatamente le risultanze della ctp redatta in data 13.1.2003 dal dott. secondo cui vanno aggiunti i “postumi di natura neuro Persona_1
psichica rappresentati da un disturbo postraumatico da stress” da valutare intorno “al
20%” con indicazione di una valutazione unitaria del “danno biologico attorno al 22-
23%” . Aggiungeva che il danno psico fisico subito dal minore era persistente all'attualità come da integrazione di consulenza tecnica di parte del 18.11.2017 con postumi residuati attorno al 28%. Pertanto, chiedeva all'adita Corte di quantificare il danno globalmente in misura non minore al 22-23% o nella misura ritenuta congrua da determinarsi in corso di causa.
Il Giudizio veniva incardinato presso la Corte di Appello di Napoli, Quarta Sezione
Civile, con R.G. N. 6818/2017.
Con comparsa del 6/03/18 si costituivano gli appellati e CP [...]
, i quali chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta CP_2
ovvero rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio. Più precisamente, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1)dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...]
nei confronti dei signori e , per Parte_1 CP Controparte_2 carenza di “legittimazione passiva” degli stessi, essendo cessata la “rappresentanza legale” del figlio sig. , divenuto maggiorenne in data 28.1.2015, con ogni CP_3
provvedimento consequenziale;
2) dichiarare, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal
con ogni pronuncia conseguenziale;
3) condannare, Parte_1
per i motivi innanzi indicati, l'appellante in persona Parte_1
del Sindaco p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
In data 6/03/2018 si costituiva l'appellato spiegando Parte_1
le seguenti conclusioni: “
1. Rimettere gli atti al Coordinatore al fine di riunire il presente giudizio con quello recante R.G.N. 5702/2017; 2. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 4758/2017 emessa dal Tribunale CP_3
di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
3. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, liquidare i danni nel limite del giusto e del provato;
4. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 10.5.2018 la Corte di Appello di Napoli disponeva la riunione dell'appello proposto da a quello proposto dal CP_3 Parte_1
poiché entrambi i giudizi avevano per oggetto impugnazioni separate avverso
[...]
la stessa sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, n. 4758/2017.
Le parti precisavamo le proprie conclusioni conformemente alle rispettive domande ed eccezioni.
All'udienza del 21.11.24 la Corte riservava le cause riunite in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.Innanzitutto, occorre esaminare l'eccezione sollevata da e CP CP_8
, secondo i quali sarebbe inammissibile l'atto d'appello proposto dal
[...] Pt_1 in quanto notificato soltanto a loro nella qualità di genitori responsabili e legali rappresentanti del figlio senza evocare il reale legittimato passivo CP_3 [...]
, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, in epoca CP_3
antecedente alla proposizione del gravame. Sul punto, sostenevano che il Pt_1
avrebbe dovuto instaurare il giudizio d'appello direttamente nei confronti di
[...]
in quanto unico soggetto dotato della legitimatio ad causam al momento CP_3
dell'impugnazione in considerazione del raggiungimento della maggiore età quale evento agevolmente evincibile sulla base degli atti di causa. L'eccezione de qua presuppone, dunque, che le condizioni di validità della costituzione delle parti debbano essere verificate "in ciascuna fase processuale" e tale verifica s'imporrebbe a fortiori nella fattispecie del raggiungimento della maggiore età, evento inevitabile nell'an e facilmente riscontrabile nel quando.
L'eccezione in esame è infondata.
Non si ignora l'articolato contrasto giurisprudenziale tra la tesi della ultrattività del mandato nel caso in cui l'evento interruttivo - per raggiungimento della maggiore età del minore - non sia stato formalmente dichiarato, la tesi dell'autonomia dei singoli gradi di giudizio, con la conseguenza che l'ultrattività della rappresentanza spiega efficacia soltanto nella relativa fase processuale, e la tesi intermedia, secondo la quale la perdita della capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, viene meno per il raggiungimento della maggiore età dopo la conclusione del processo di primo grado e non potendo essere più dichiarata, rende valida o invalida l'impugnazione a seconda che il notificante abbia ignorato senza colpa l'avvenuto raggiungimento della maggiore età. La Corte di Cassazione è giunta anche ad affermare che, in caso del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo di primo o secondo grado, non si possa neppure porre un problema di conoscibilità e di buona fede e dunque di tutela della parte incolpevole, atteso che lo status di incapacità per minore età è naturaliter temporaneo e la maggiore età non costituisce un evento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicità, ma un accadimento inevitabile nell'an ed agevolmente riscontrabile nel quando, talora direttamente desumibile dalla durata stessa del processo (Cass sez III n. 23189 del 2018, secondo cui ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per sè suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio, con la conseguenza dell'erroneità del processo di appello instauratosi con la notifica dell'impugnazione da parte o nei confronti dei genitori del minore, divenuto medio tempore -maggiorenne, stante la piena parificazione tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato;
cfr, in tal senso, anche Cass., Sez. 3, n. 8194 del 4/4/2013).
Ciò premesso, la Corte ritiene di aderire ai principi di stabilizzazione della parte e di ultrattività del mandato, in mancanza di dichiarazione, da parte del difensore, dell'evento interruttivo (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 10/12/2024,
n.31701). A tali principi, espressi da Cassazione, Sezioni Unite, 4 luglio 2014, n. 15295
e a cui riconoscere valenza generale, deve darsi continuità in armonia con la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che ha rimeditato l'indirizzo sopra esposto e ha privilegiato l'opzione ermeneutica di una disciplina uniforme per tutti gli eventi interruttivi. Si è, infatti, puntualizzato che: “la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento ex art 300 cpc., in quanto la possibile perdita della legittimazione processuale del genitore conseguente all'evento in parola (così Cass 30 ottobre 2018 n 27445; Cass 10 luglio 2015 n 14518) deve
(appunto) coordinarsi con il principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell'art 300 cpc, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione” (cfr Cass., Sezioni Unite, 04.07.2014 n 15295, pag. 33, in un caso in cui si discuteva della notifica dell'impugnazione al difensore della parte deceduta, e dunque del destinatario dell'impugnazione, ma offrendo la descritta soluzione nomofilattica logicamente fruibile, in coerenza, anche nella fattispecie qui in scrutinio, con conseguente superamento dei principi riferibili a Cass., Sez. U., 28/07/2005, n.
15783 e negli stessi termini Cass. 21 novembre 2018, n. 30009 ha affermato che, nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte come costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Da tali enunciazioni di principio, avvalorate da una persuasiva ricostruzione del sistema normativo, in consonanza con l'interpretazione delineata dalle sezioni unite nella sentenza n. 15295 del 2014, non vi sono adeguate ragioni di discostarsi.
Così ragionando, è ammissibile l'appello notificato a e CP CP_2
, nella qualità di legali rappresentanti del figlio che è diventato
[...] CP_3
maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado senza che detto evento sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art 300 cpc.
2. Venendo ad esaminare nel merito l'appello proposto dal deve ritenersi Pt_1
l'infondatezza del gravame per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. Preliminarmente, va rigettato il secondo motivo di appello concernente il preteso difetto di competenza del giudice adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.
Come è noto, “Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche” (in tal senso Cass. n. 20207 del 2020).
Nella fattispecie, non risulta dedotto in giudizio in alcun modo che l'evento dannoso sia relativo ad un'opera idraulica o alla conservazione o manutenzione delle stesse, trovando così conferma la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla base della descrizione del fenomeno lamentato consistente in una frana e nella discesa di detriti, fango e pietre dal lato monte rispetto alla via pubblica, teatro del sinistro, fenomeno aggravato da piogge torrenziali verificatesi a novembre 2009 e precedute da allerta meteo.
Nella ricostruzione dei fatti offerta in primo grado non è stato mai specificamente dedotto (né provato) che le colate di fango e di detriti vari si siano verificate a causa dell'ostruzione di un corso d'acqua (o di opera irrigua e/o di bonifica idraulica) come tale incluso negli elenchi delle acque pubbliche, condizione imprescindibile perché possa invocarsi la competenza del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche e, quindi, la responsabilità della In modo generico il ha sostenuto già CP_4 Pt_1
in primo grado la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche, sviluppando una difesa incentrata su massime e principi generali, senza attinenza concreta alla fattispecie in esame.
2.2. Pure infondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la ritenuta responsabilità dell'ente comunale per i fatti di causa, illustrando vari argomenti. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza perchè la
Via Piazza Bagni sarebbe di proprietà della provincia e, in ogni caso, perché il Pt_1
non ne avrebbe la custodia ex art 2051 cc in quanto l'ampiezza del bene non consentirebbe l'esercizio continuo e puntuale del controllo e del potere di fatto sul bene medesimo per tutta la sua estensione e perché l'evento sarebbe comunque imputabile al caso fortuito consistente in fenomeni metereologici di carattere eccezionale e non prevedibile.
Il motivo nel suo complesso non merita accoglimento.
Nel procedere allo scrutinio delle suddette censure, occorre muovere dal principio - che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali
(cfr Cass. Sez. 3, sentenza 22 settembre 2023, n. 27137) e, quindi, pure alle strade pubbliche, di talché "agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito
è in linea generale applicabile l'art 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15761, Rv. 641162-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio
2018, n. 2481, Rv. 647935-01 e Cass. sez. III, 30/10/2024, n.28057).
Sgomberato il campo dalla suddetta questione, è opportuno precisare che il primo
Giudice ha ritenuto non ostativo il fatto che la strada fosse provinciale nella individuazione del come responsabile dei danni subiti dal minore in Pt_1
considerazione dell'origine del fenomeno franoso nel territorio comunale a monte della strada e dell'omessa manutenzione degli alvei, pur essendovi tenuto il anche Pt_1
a seguito del finanziamento dei relativi lavori. Inoltre, il primo Giudice ha fondato la responsabilità del anche sulla circostanza della omessa interdizione della Pt_1
strada al pubblico transito ai sensi dell'art 2 comma 7 del cds.
La decisione del primo giudice va confermata anche perché non risultano elementi che escludono la superiore ricostruzione, considerato che incombeva sul Pt_1
appellante allegare e dimostrare circostanze contrarie all'operatività della previsione normativa sopra indicata e alla provenienza del fango dal territorio comunale a monte della strada stessa come affermato in sentenza.
Va confermata anche l'esclusione del caso fortuito, quale evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale, la cui dimostrazione è a carico del Pt_1
concretizzandosi in una ipotesi di esclusione di responsabilità del custode. Nella specie, l'alletta meteo precedentemente diramata e, dunque, gli avvisi della Protezione civile, della Guardia Forestale e dell con riguardo alla particolare criticità Controparte_9
del territorio sotto il profilo idrogeologico integrano circostanze idonee ad escludere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento attraverso l'adozione di misure cautelari tempestivamente attuabili dall'ente quali, tra l'altro, l'inibizione del traffico veicolare sulla strada de qua.
2.3. Del tutto infondato è il terzo motivo di appello proposto dal con il quale Pt_1
si lamenta un difetto di motivazione della sentenza ex art 132 cpc. sul presupposto dell'assoluta assenza di un esame logico e coerente della fattispecie da parte del primo
Giudice e del mancato esame delle questioni agitate dalle parti in causa.
Nel caso di specie e come evidenziato dalla disamina dei superiori motivi e, comunque, anche per le parti della sentenza non specificamente impugnate, il provvedimento è debitamente motivato su ogni aspetto rilevante. In particolare, è sufficientemente esplicitato il percorso argomentativo seguito dal primo Giudice sulla base dei dati disponibili sia in merito alla riconducibilità dell'evento dannoso alla responsabilità del mediante il richiamo a una pluralità di elementi fattuali, sia in merito Pt_1
all'esclusione del fortuito nel caso concreto.
3. Occupandoci dell'appello incidentale proposto dal deve osservarsi che CP_3
lo stesso ha lamentato la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del danno psichico puro che avrebbe subito il minore in conseguenza dei fatti di causa.
Detto danno non risulta dimostrato alla luce delle complessive acquisizioni processuali.
Al riguardo, giova considerare che l'unica certificazione medica specialistica in atti
(Unità operativa di salute mentale ) reca la data del 23.07.2012 che Controparte_10
è di molto successiva al verificarsi dell'evento dannoso risalente al 2009, oltre ad essere gravemente generica nell'individuazione del necessario nesso causale con il predetto evento con un richiamo in termini di mera compatibilità senza altra specificazione.
Inoltre, l'ulteriore documentazione in atti risulta rilasciata da sanitari (medico generico e pediatra) sulla base della sola indicazione sintomatologica riferita dal paziente senza alcun esame del caso clinico ed esami oggettivi. Anche la consulenza tecnica di parte e sua integrazione appare sul punto apodittica e del tutto priva dell'analisi del vissuto del minore e della sua storia. Contrasta poi significativamente con l'assunto del CP_3
circa la pretesa malattia psichica causata dai fatti di causa quanto accertato in sede di primo ricovero presso il Presidio Ospedaliero Rizzoli di Lacco Ameno in Ischia ove le condizioni psichiche del minore venivano refertate, nell'immediatezza, già in “discreto compenso”.
V Le spese del giudizio
2.1 Le spese del giudizio di appello vanno compensate interamente tra tutte le parti in causa, stante il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale e stante il riferito contrasto giurisprudenziale in ordine alla stabilizzazione della parte costituita in mancanza di dichiarazione, da parte del difensore, del raggiungimento della maggiore età ai fini della notifica dell'atto di appello.
2.2 Stante il rigetto dell'appello proposto dal e da ricorrono i Pt_1 CP_3
presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, per il versamento da parte del e di di un ulteriore Pt_1 CP_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dal in persona del Parte_1
p.t. e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
CP_7
b) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza CP_3
appellata;
c) Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio di appello;
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante
[...] e dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 CP_3
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 5702/17 R. G., cui è riunito il giudizio di appello n.
6818/2017 R.G, aventi ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4758/17 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, pubblicata in data 26.04.2017 e non notificata, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Raffaele Marciano (C.F.: ) presso il quale elettivamente C.F._1
domicilia in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 62, con indicazione del nr. di fax.
081/5312027 e/o dell'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_2
), nonché , rapp.ti e difesi, in forza di procura C.F._3 CP_3
alle liti in atti, dall'Avv. Alberto Morelli (C.F. ), presso cui C.F._4 elett.te domiciliano in Ischia (NA), alla Via M. Mazzella n. 93-95, con indicazione dell'indirizzo p.e.c.: Email_2
APPELLATI/APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 03.09.2013 e , CP Controparte_2
nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore convenivano in CP_3
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, il
[...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal minore Parte_1
a seguito degli eventi franosi ed alluvionali verificatisi in località Piazza Bagni il
10.11.2009.
Più precisamente, gli istanti sostenevano che, in data 10.11.2009, mentre CP_3
si trovava a bordo dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CL002NV, di proprietà di
, padre di all'altezza di Via Piazza Bagni, veniva travolto CP CP_3
da una “violenta lava di fango, detriti e grossi massi di pietra…che inondava Piazza
Bagni”, causata dal maltempo e dalle copiose piogge riversatesi sull'isola ischitana. A causa di tale evento il minore riportava una serie di traumi sia fisici che psichici per il risarcimento dei quali i genitori adivano il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Parte_1
che eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere la Via Piazza Bagni
[...]
di proprietà dell'Amministrazione Provinciale. Adduceva, altresì, che gli eventi alluvionali erano stati cagionati da mancata manutenzione degli alvei facenti parte del demanio idrico, di competenza della Eccepiva anche l'incompetenza per CP_4
materia del Giudice Adito giacché, vertendosi in materia di manutenzione degli alvei, la questione era di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Prodotta documentazione ed escussi i testi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
II La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 4758/17, pubblicata in data 26.04.2017, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, definitivamente pronunziando sulla domanda attorea così provvedeva: “a) dichiara la responsabilità dell'evento dannoso causato agli attori, nella qualità di tutori esercenti la potestà genitoriale del minore , da CP_3
ascriversi a carico del b) per effetto, condanna il Parte_1
convenuto in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento del risarcimento in favore degli attori, nella qualità, che si quantifica in complessivi € 5.459,28, così di seguito specificati: € 2.595,16 per danno biologico permanente, rivalutazione al 33,33% € 1.298,72, I.T.T. al 100% 849,60, I.T.P. al 50%
€ 424,80, spese mediche liquidate in via forfettaria in complessivi € 300,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;
c) condanna il convenuto al rimborso di spese e compensi di lite, che liquida in complessivi € 5.135,00, Pt_1
che liquida, in mancanza di nota spese, in € 300,00 per spese, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed €
1.620,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario, IVA, CPA come per legge”.
III Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 18.10.2017, il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., proponeva formale appello, con il Parte_1
quale chiedeva, testualmente, all'adita Corte: “Voglia l'Ecc.mo Collegio Adito così provvedere: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
4758/2017; 2) Nel merito, riformare e/o annullare la sentenza gravata n. 4758/2017 per i motivi esposti;
3) Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, liquidare i danni nel limite del giusto;
3) Condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e cassa come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nel dettaglio, parte appellante spiegava i seguenti motivi di gravame:
- 1. Con un primo motivo denunciava l'errore da parte del primo giudice per avere ritenuto il legittimato passivamente. In particolare, l'appellante impugnava la Pt_1
parte di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva affermato che: “nel caso di specie, la circostanza che la Via Piazza Bagni sia di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli non rileva né esclude la legittimazione passiva e la conseguente responsabilità del che è invece ravvisabile sotto Parte_1
diversi profili”. Il Giudice di prime cure sarebbe caduto in errore nel riconoscere a carico dell uno specifico obbligo di custodia e/o sorveglianza della Controparte_5
strada teatro dell'evento. A detta dell'appellante, non sarebbe stata dimostrata la sussistenza, a carico del di un obbligo di intervento Parte_1
preventivo e/o conservativo rispetto ad eventi di smottamenti, frane e, in generale, nell'ambito della tutela del territorio in cui si è verificato l'evento per cui è causa.
Secondo l'appellante, non sarebbe provato che il era proprietario delle zone a Pt_1
monte da dove si sarebbero sviluppati i flussi fangosi, né che sull'ente sussisteva l'obbligo di custodia e vigilanza. Di converso, il ribadiva che la manutenzione Pt_1
degli alvei, facenti parte del demanio idrico, sarebbe di competenza della CP_6
la sola deputata al controllo e alla vigilanza degli stessi. Inoltre, riaffermava
[...]
che le strade teatro dell'evento sarebbero di proprietà della Provincia di Napoli. Al riguardo, richiamava la nota prot. n. 2291 del 27.02.2014, nella quale era riportato che
“preso atto della nota prot. I/V n. 674 – 14037/02 del 05.09.06, trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, si attesta quanto segue: La strada Via Piazza Bagni fa parte delle strade Provinciali ed è inserita nel circuito stradale contraddistinto dal numero SP 123”. In ogni caso, l'appellante specificava che il giudice avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'Ente in considerazione del carattere eccezionale e imprevedibile degli eventi atmosferici verificatisi e integranti l'esimente del caso fortuito. Nella fattispecie, quindi, mancherebbe totalmente il requisito della custodia ex art. 2051 c.c., trattandosi di un evento imprevedibile ed eccezionale. Richiamava anche la giurisprudenza orientata nell'escludere che si possa addebitare alla p.a. la responsabilità per i danni da cose in custodia in quanto “la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa…con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, posizioni, alle dotazioni…” (Cass. Civ., sez. III, 07.04.2009, n. 8377).
-2. Con un secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto la propria competenza per materia nonostante la sollevata eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche. Il giudice avrebbe errato nel sostenere che “la cognizione del presente giudizio spetta al Giudice ordinario”. Sul punto, il Giudice avrebbe omesso di valutare l'effettiva natura giuridica della domanda quale azione di danno. In particolare, l'appellante richiamava l'art. 140 del R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775, il quale attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque pubbliche le controversie
(lett.e) che concernono, tra l'altro, i danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso nell'attività di governo delle acque pubbliche. Richiamava, altresì, l'orientamento -ormai consolidato della giurisprudenza- secondo cui la disposizione de qua debba essere interpretata, in maniera ampia, così da comprendere tutte le vicende in cui si faccia questione degli effetti derivati dalla costruzione o dalla gestione delle opere funzionali al regime delle acque pubbliche. Da ciò deriverebbe che devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice specializzato quelle controversie in cui si intende far valere una responsabilità sia per danni direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica, nel senso che la medesima sia mal costruita o non tenuta in efficienza, sia per danni relativi alla conservazione e manutenzione di opere perché, in tali ipotesi, vi
è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A..
-3. Con un terzo motivo denunciava la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 132 c.pc., stante l'assoluta assenza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
Il Giudizio veniva incardinato presso la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione
Civile, con R.G. N. 5702/2017.
Avverso la medesima sentenza, con atto notificato in data 27.11.2017, CP_3
proponeva formale appello per veder accolte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Adito: a) accertata, per i motivi innanzi indicati, la responsabilità esclusiva del nella produzione dell'evento dannoso del quale si Parte_1
discute, condannare il predetto in persona del Parte_1
p.t., al risarcimento, in favore dell'appellante sig. , di tutti i danni CP_7 CP_3
fisici e psichici subiti (biologico, ITT, ITP, IP, patrimoniale, esistenziale e morale, spese mediche documentate e non), in conseguenza del predetto evento dannoso, quantificati, in virtù della Relazione medico legale esibita agli atti, nella misura del
22-23% o, comunque, nella misura che, anche in sua giustizia ed equità, l'Ecc.ma
Corte Adita riterrà dovuta, sempre con riferimento ai valori correnti alla data della emananda pronuncia, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, nonché indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del denaro ed interessi anche su tali importi dal sorgere di ogni credito al saldo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo, con ogni provvedimento conseguenziale;
b) condannare l'appellato in persona del Sindaco p.t., Parte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
c) in via istruttoria, per quanto necessario, con espressa riserva di ogni altra deduzione e richiesta, accogliere tutte le richieste all'uopo formulate dall'attuale appellante, originario attore sig. , CP_3 nel giudizio di primo grado che abbiansi per espressamente ripetute e trascritte integralmente e, comunque, riproposte in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, disponendo, altresì, una consulenza tecnica medico legale per l'esatta quantificazione del danno subito dal sig. , richiesta, ma non ammessa, nel CP_3
giudizio di primo grado".
Con un unico motivo di appello censurava la sentenza per avere il giudice CP_3
di primo grado errato nella valutazione circa l'entità del risarcimento del danno. Più precisamente, il giudice avrebbe liquidato il danno biologico nell'esigua somma di euro
5.459,28, previo riconoscimento del 3% di invalidità permanente senza alcuna motivazione e senza disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di prime cure non avrebbe considerato adeguatamente le risultanze della ctp redatta in data 13.1.2003 dal dott. secondo cui vanno aggiunti i “postumi di natura neuro Persona_1
psichica rappresentati da un disturbo postraumatico da stress” da valutare intorno “al
20%” con indicazione di una valutazione unitaria del “danno biologico attorno al 22-
23%” . Aggiungeva che il danno psico fisico subito dal minore era persistente all'attualità come da integrazione di consulenza tecnica di parte del 18.11.2017 con postumi residuati attorno al 28%. Pertanto, chiedeva all'adita Corte di quantificare il danno globalmente in misura non minore al 22-23% o nella misura ritenuta congrua da determinarsi in corso di causa.
Il Giudizio veniva incardinato presso la Corte di Appello di Napoli, Quarta Sezione
Civile, con R.G. N. 6818/2017.
Con comparsa del 6/03/18 si costituivano gli appellati e CP [...]
, i quali chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta CP_2
ovvero rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio. Più precisamente, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1)dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...]
nei confronti dei signori e , per Parte_1 CP Controparte_2 carenza di “legittimazione passiva” degli stessi, essendo cessata la “rappresentanza legale” del figlio sig. , divenuto maggiorenne in data 28.1.2015, con ogni CP_3
provvedimento consequenziale;
2) dichiarare, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal
con ogni pronuncia conseguenziale;
3) condannare, Parte_1
per i motivi innanzi indicati, l'appellante in persona Parte_1
del Sindaco p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
In data 6/03/2018 si costituiva l'appellato spiegando Parte_1
le seguenti conclusioni: “
1. Rimettere gli atti al Coordinatore al fine di riunire il presente giudizio con quello recante R.G.N. 5702/2017; 2. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 4758/2017 emessa dal Tribunale CP_3
di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
3. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, liquidare i danni nel limite del giusto e del provato;
4. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 10.5.2018 la Corte di Appello di Napoli disponeva la riunione dell'appello proposto da a quello proposto dal CP_3 Parte_1
poiché entrambi i giudizi avevano per oggetto impugnazioni separate avverso
[...]
la stessa sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, n. 4758/2017.
Le parti precisavamo le proprie conclusioni conformemente alle rispettive domande ed eccezioni.
All'udienza del 21.11.24 la Corte riservava le cause riunite in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.Innanzitutto, occorre esaminare l'eccezione sollevata da e CP CP_8
, secondo i quali sarebbe inammissibile l'atto d'appello proposto dal
[...] Pt_1 in quanto notificato soltanto a loro nella qualità di genitori responsabili e legali rappresentanti del figlio senza evocare il reale legittimato passivo CP_3 [...]
, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, in epoca CP_3
antecedente alla proposizione del gravame. Sul punto, sostenevano che il Pt_1
avrebbe dovuto instaurare il giudizio d'appello direttamente nei confronti di
[...]
in quanto unico soggetto dotato della legitimatio ad causam al momento CP_3
dell'impugnazione in considerazione del raggiungimento della maggiore età quale evento agevolmente evincibile sulla base degli atti di causa. L'eccezione de qua presuppone, dunque, che le condizioni di validità della costituzione delle parti debbano essere verificate "in ciascuna fase processuale" e tale verifica s'imporrebbe a fortiori nella fattispecie del raggiungimento della maggiore età, evento inevitabile nell'an e facilmente riscontrabile nel quando.
L'eccezione in esame è infondata.
Non si ignora l'articolato contrasto giurisprudenziale tra la tesi della ultrattività del mandato nel caso in cui l'evento interruttivo - per raggiungimento della maggiore età del minore - non sia stato formalmente dichiarato, la tesi dell'autonomia dei singoli gradi di giudizio, con la conseguenza che l'ultrattività della rappresentanza spiega efficacia soltanto nella relativa fase processuale, e la tesi intermedia, secondo la quale la perdita della capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, viene meno per il raggiungimento della maggiore età dopo la conclusione del processo di primo grado e non potendo essere più dichiarata, rende valida o invalida l'impugnazione a seconda che il notificante abbia ignorato senza colpa l'avvenuto raggiungimento della maggiore età. La Corte di Cassazione è giunta anche ad affermare che, in caso del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo di primo o secondo grado, non si possa neppure porre un problema di conoscibilità e di buona fede e dunque di tutela della parte incolpevole, atteso che lo status di incapacità per minore età è naturaliter temporaneo e la maggiore età non costituisce un evento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicità, ma un accadimento inevitabile nell'an ed agevolmente riscontrabile nel quando, talora direttamente desumibile dalla durata stessa del processo (Cass sez III n. 23189 del 2018, secondo cui ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per sè suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio, con la conseguenza dell'erroneità del processo di appello instauratosi con la notifica dell'impugnazione da parte o nei confronti dei genitori del minore, divenuto medio tempore -maggiorenne, stante la piena parificazione tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato;
cfr, in tal senso, anche Cass., Sez. 3, n. 8194 del 4/4/2013).
Ciò premesso, la Corte ritiene di aderire ai principi di stabilizzazione della parte e di ultrattività del mandato, in mancanza di dichiarazione, da parte del difensore, dell'evento interruttivo (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 10/12/2024,
n.31701). A tali principi, espressi da Cassazione, Sezioni Unite, 4 luglio 2014, n. 15295
e a cui riconoscere valenza generale, deve darsi continuità in armonia con la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che ha rimeditato l'indirizzo sopra esposto e ha privilegiato l'opzione ermeneutica di una disciplina uniforme per tutti gli eventi interruttivi. Si è, infatti, puntualizzato che: “la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento ex art 300 cpc., in quanto la possibile perdita della legittimazione processuale del genitore conseguente all'evento in parola (così Cass 30 ottobre 2018 n 27445; Cass 10 luglio 2015 n 14518) deve
(appunto) coordinarsi con il principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell'art 300 cpc, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione” (cfr Cass., Sezioni Unite, 04.07.2014 n 15295, pag. 33, in un caso in cui si discuteva della notifica dell'impugnazione al difensore della parte deceduta, e dunque del destinatario dell'impugnazione, ma offrendo la descritta soluzione nomofilattica logicamente fruibile, in coerenza, anche nella fattispecie qui in scrutinio, con conseguente superamento dei principi riferibili a Cass., Sez. U., 28/07/2005, n.
15783 e negli stessi termini Cass. 21 novembre 2018, n. 30009 ha affermato che, nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte come costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Da tali enunciazioni di principio, avvalorate da una persuasiva ricostruzione del sistema normativo, in consonanza con l'interpretazione delineata dalle sezioni unite nella sentenza n. 15295 del 2014, non vi sono adeguate ragioni di discostarsi.
Così ragionando, è ammissibile l'appello notificato a e CP CP_2
, nella qualità di legali rappresentanti del figlio che è diventato
[...] CP_3
maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado senza che detto evento sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art 300 cpc.
2. Venendo ad esaminare nel merito l'appello proposto dal deve ritenersi Pt_1
l'infondatezza del gravame per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. Preliminarmente, va rigettato il secondo motivo di appello concernente il preteso difetto di competenza del giudice adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.
Come è noto, “Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche” (in tal senso Cass. n. 20207 del 2020).
Nella fattispecie, non risulta dedotto in giudizio in alcun modo che l'evento dannoso sia relativo ad un'opera idraulica o alla conservazione o manutenzione delle stesse, trovando così conferma la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla base della descrizione del fenomeno lamentato consistente in una frana e nella discesa di detriti, fango e pietre dal lato monte rispetto alla via pubblica, teatro del sinistro, fenomeno aggravato da piogge torrenziali verificatesi a novembre 2009 e precedute da allerta meteo.
Nella ricostruzione dei fatti offerta in primo grado non è stato mai specificamente dedotto (né provato) che le colate di fango e di detriti vari si siano verificate a causa dell'ostruzione di un corso d'acqua (o di opera irrigua e/o di bonifica idraulica) come tale incluso negli elenchi delle acque pubbliche, condizione imprescindibile perché possa invocarsi la competenza del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche e, quindi, la responsabilità della In modo generico il ha sostenuto già CP_4 Pt_1
in primo grado la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche, sviluppando una difesa incentrata su massime e principi generali, senza attinenza concreta alla fattispecie in esame.
2.2. Pure infondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la ritenuta responsabilità dell'ente comunale per i fatti di causa, illustrando vari argomenti. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza perchè la
Via Piazza Bagni sarebbe di proprietà della provincia e, in ogni caso, perché il Pt_1
non ne avrebbe la custodia ex art 2051 cc in quanto l'ampiezza del bene non consentirebbe l'esercizio continuo e puntuale del controllo e del potere di fatto sul bene medesimo per tutta la sua estensione e perché l'evento sarebbe comunque imputabile al caso fortuito consistente in fenomeni metereologici di carattere eccezionale e non prevedibile.
Il motivo nel suo complesso non merita accoglimento.
Nel procedere allo scrutinio delle suddette censure, occorre muovere dal principio - che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali
(cfr Cass. Sez. 3, sentenza 22 settembre 2023, n. 27137) e, quindi, pure alle strade pubbliche, di talché "agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito
è in linea generale applicabile l'art 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15761, Rv. 641162-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio
2018, n. 2481, Rv. 647935-01 e Cass. sez. III, 30/10/2024, n.28057).
Sgomberato il campo dalla suddetta questione, è opportuno precisare che il primo
Giudice ha ritenuto non ostativo il fatto che la strada fosse provinciale nella individuazione del come responsabile dei danni subiti dal minore in Pt_1
considerazione dell'origine del fenomeno franoso nel territorio comunale a monte della strada e dell'omessa manutenzione degli alvei, pur essendovi tenuto il anche Pt_1
a seguito del finanziamento dei relativi lavori. Inoltre, il primo Giudice ha fondato la responsabilità del anche sulla circostanza della omessa interdizione della Pt_1
strada al pubblico transito ai sensi dell'art 2 comma 7 del cds.
La decisione del primo giudice va confermata anche perché non risultano elementi che escludono la superiore ricostruzione, considerato che incombeva sul Pt_1
appellante allegare e dimostrare circostanze contrarie all'operatività della previsione normativa sopra indicata e alla provenienza del fango dal territorio comunale a monte della strada stessa come affermato in sentenza.
Va confermata anche l'esclusione del caso fortuito, quale evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale, la cui dimostrazione è a carico del Pt_1
concretizzandosi in una ipotesi di esclusione di responsabilità del custode. Nella specie, l'alletta meteo precedentemente diramata e, dunque, gli avvisi della Protezione civile, della Guardia Forestale e dell con riguardo alla particolare criticità Controparte_9
del territorio sotto il profilo idrogeologico integrano circostanze idonee ad escludere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento attraverso l'adozione di misure cautelari tempestivamente attuabili dall'ente quali, tra l'altro, l'inibizione del traffico veicolare sulla strada de qua.
2.3. Del tutto infondato è il terzo motivo di appello proposto dal con il quale Pt_1
si lamenta un difetto di motivazione della sentenza ex art 132 cpc. sul presupposto dell'assoluta assenza di un esame logico e coerente della fattispecie da parte del primo
Giudice e del mancato esame delle questioni agitate dalle parti in causa.
Nel caso di specie e come evidenziato dalla disamina dei superiori motivi e, comunque, anche per le parti della sentenza non specificamente impugnate, il provvedimento è debitamente motivato su ogni aspetto rilevante. In particolare, è sufficientemente esplicitato il percorso argomentativo seguito dal primo Giudice sulla base dei dati disponibili sia in merito alla riconducibilità dell'evento dannoso alla responsabilità del mediante il richiamo a una pluralità di elementi fattuali, sia in merito Pt_1
all'esclusione del fortuito nel caso concreto.
3. Occupandoci dell'appello incidentale proposto dal deve osservarsi che CP_3
lo stesso ha lamentato la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del danno psichico puro che avrebbe subito il minore in conseguenza dei fatti di causa.
Detto danno non risulta dimostrato alla luce delle complessive acquisizioni processuali.
Al riguardo, giova considerare che l'unica certificazione medica specialistica in atti
(Unità operativa di salute mentale ) reca la data del 23.07.2012 che Controparte_10
è di molto successiva al verificarsi dell'evento dannoso risalente al 2009, oltre ad essere gravemente generica nell'individuazione del necessario nesso causale con il predetto evento con un richiamo in termini di mera compatibilità senza altra specificazione.
Inoltre, l'ulteriore documentazione in atti risulta rilasciata da sanitari (medico generico e pediatra) sulla base della sola indicazione sintomatologica riferita dal paziente senza alcun esame del caso clinico ed esami oggettivi. Anche la consulenza tecnica di parte e sua integrazione appare sul punto apodittica e del tutto priva dell'analisi del vissuto del minore e della sua storia. Contrasta poi significativamente con l'assunto del CP_3
circa la pretesa malattia psichica causata dai fatti di causa quanto accertato in sede di primo ricovero presso il Presidio Ospedaliero Rizzoli di Lacco Ameno in Ischia ove le condizioni psichiche del minore venivano refertate, nell'immediatezza, già in “discreto compenso”.
V Le spese del giudizio
2.1 Le spese del giudizio di appello vanno compensate interamente tra tutte le parti in causa, stante il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale e stante il riferito contrasto giurisprudenziale in ordine alla stabilizzazione della parte costituita in mancanza di dichiarazione, da parte del difensore, del raggiungimento della maggiore età ai fini della notifica dell'atto di appello.
2.2 Stante il rigetto dell'appello proposto dal e da ricorrono i Pt_1 CP_3
presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, per il versamento da parte del e di di un ulteriore Pt_1 CP_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dal in persona del Parte_1
p.t. e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
CP_7
b) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza CP_3
appellata;
c) Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio di appello;
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante
[...] e dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 CP_3
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio