TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8309 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 26070/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 29.4.2025 e vertente
TRA con il patrocinio dell'avv. Riccardo Parte_1
Ciriminna
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Andrea Manasse Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21099/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
[... In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la ha agito nei confronti della Parte_1
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultima, di Parte_2
condannarla al risarcimento del danno patrimoniale subito per complessivi euro 4.692,91, oltre al danno da lucro cessante ed ai sensi dell'art 96 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che:
- l'attrice aveva stipulato con la Società un contratto di somministrazione per Controparte_2
l'energia elettrica ad uso commerciale con indirizzo di fornitura in Alcamo, Via Monsignor Tommaso
Papa snc;
- la tuttavia, dalla data di attivazione della fornitura (1 novembre 2016) aveva subito Parte_1 continui e gravi danni materiali ai macchinari a causa di sbalzi di tensione oltre che dell'interruzione della erogazione della energia elettrica;
1 - in data 18 gennaio 2017 la aveva inviato richiesta alla affinché Parte_1 Controparte_1
effettuasse verifiche sul valore di tensione relativo al POD di sua competenza;
- con nota del 29 maggio 2017 aveva comunicato all'attrice che le verifiche Controparte_2
effettuate non avevano fornito un esito regolare e che, pertanto, il Distributore si sarebbe attivato per procedere con gli interventi necessari sulla rete di distribuzione;
- con nota del 23 ottobre 2017, la a seguito del perdurare del disservizio, aveva Parte_1
diffidato e ad adottare ogni misura idonea a rispristinare il Controparte_2 Controparte_1
servizio ed a risarcire i danni nelle more prodottisi;
- in assenza di riscontro, la Società attrice aveva introdotto una procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte convenuta;
- la aveva diritto al risarcimento dei danni provocati dalla , tanto Parte_1 Controparte_1 più che, con nota del 1 dicembre 2017, le aveva comunicato che “i lavori di Controparte_2 ripristino dei corretti valori di tensione erogata alla fornitura saranno ultimati entro il 30.12.2017”, con ciò riconoscendo la sussistenza del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta illecita.
La società attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per i beni mobili sostituiti, come da fatture allegate in atti, e del danno per le perdite economiche subite a causa dei disservizi riscontrati, essendo stata costretta a consegnare lavori in ritardo e a rifiutare nuove commesse in attesa che i macchinari danneggiati venissero riparati.
Ha, infine, chiesto la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. a causa della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
La ha chiesto di respingere la domanda, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza per valore del giudice di Pace adito e deducendo che:
- mancava la prova del nesso di causalità tra il fatto attribuito alla rete elettrica ed i danni subiti dai macchinari di proprietà della società attrice;
- era preciso obbligo di parte attrice quello di dotare l'impianto elettrico degli accorgimenti tecnici atti ad evitare conseguenze derivanti da eventuali anomale forniture elettriche come le sovratensioni, giusto quanto disposto dal DM n. 37/2008;
- non risultava provata né la quantificazione dei danni patrimoniali né tantomeno di quelli non patrimoniali.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 21099/2022, ha respinto la domanda, evidenziando che “per quanto concerne l'accertamento dell'an debeatur, deve rilevarsi che parte attrice non ha ottemperato all'onere previsto e disciplinato dall'art. 2697 c.c. Non è stato provato il nesso eziologico tra l'evento verificatosi (sbalzi di tensione) e i danni lamentati, atteso viepiù il
2 notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento medesimo e le fatture emesse, rilevato che l'evento risale al giorno 1.11.2016 e i documenti contabili sono stati emessi a distanza di sei mesi/1 anno dall'evento, viepiù aventi ad oggetto beni che si appalesano a tutti gli effetti di normale utilizzo per un'azienda se non addirittura completamente al di fuori, come, tra le altre, una fattura emessa per fornitura di della quale nel giudizio che ci occupa si chiede il ristoro causa sbalzo di Parte_3
tensione elettrica”.
La ha proposto appello avverso la sentenza, affermando che Parte_1
il materiale istruttorio consentiva di ritenere provata la fondezza della domanda, e deducendo i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle prove e della documentazione prodotta;
2) nesso di causalità; 3) errata valutazione del beni danneggiati;
4) errata condanna alle spese della Parte_1
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata di accogliere la domanda siccome già
[...]
proposta in primo grado.
Ha pertanto concluso chiedendo: “Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21099/2022 emessa dal Giudice di Pace
Civile di Roma, giudizio N.R.G. 73553/2019, depositata in cancelleria in data 10.11.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1. “accertare e dichiarare la responsabilità di nella qualità di società erogatrice del servizio, Parte_2 per il disservizio protrattosi dall'1.11.2016 sino al 31.12.2017, presso l'officina della Parte_1
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra i danni
[...] Parte_1 subiti dagli appacchi elettrici presenti presso l'officina della Parte_1
C e la circostanza che detti danni siano stati causati dai continui sbalzi di tensione verificatisi
[...] dall'1.11.2016 sino al 31.12.2017 3. Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla per la Parte_1 somma complessiva di €.4.692,91. 4. Accertare e dichiarare il diritto dalla Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di lucro cessante per
[...]
E da liquidarsi in via Parte_2 Parte_2
equitativa.
5. Condannare E ex art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al Parte_2
tentativo di mediazione obbligatorio senza giustificato motivo.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace di Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, anche in virtù dei due gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario delle stesse. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, disporre la compensazione totale o parziale delle spese.”
3 L ha chiesto di respingere l'appello, preliminarmente eccependo la nullità Controparte_1 dell'impugnazione ex art. 164 c.p.c. e spiegando appello incidentale avverso il capo del provvedimento in cui il GdP non si era pronunciato in merito all'eccepita incompetenza per valore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 Sulle questioni preliminari
Prima di esaminare i motivi di appello, i quali attengono esclusivamente al merito della controversia, si devono passare in rassegna, per motivi logico – sistematici, le eccezioni preliminari e l'appello incidentale.
In primo luogo, la società appellata ha eccepito la nullità dell'atto d'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342, 163 co.3 n. 7 e 164 cpc, non avendo l'appellante riportato gli avvertimenti di cui al menzionato n. 7.
Tale nullità è tuttavia sanata dalla costituzione della parte appellata (cfr. art 164 cpc).
La società appellata ha poi eccepito nel giudizio di primo grado, e svolto appello incidentale sul punto,
l'incompetenza per valore del GdP adito.
L'appello incidentale tardivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Invero, secondo quando ha statuito la Corte di Cassazione sul punto “L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata;
ne consegue che deve intendersi come non proposta
l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale”. (Cass. ord. 15818/20)
Nel caso di specie la società appellante ha proposto l'appello incidentale sulla questione relativa alla competenza solo dopo aver passato in rassegna tutte le argomentazioni di merito in base alle quali ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado.
3 Sui motivi di appello
3.1 I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo tutti attinenti al merito della controversia.
Il presente giudizio trae origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dalla con in data 31 maggio 2016 (cfr. modulo Parte_1 Parte_1 Controparte_2
di adesione depositato in primo grado).
4 L'appellante ha dedotto che, a far data dal 1 novembre 2016, aveva subito sbalzi di tensione ed interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica che avevano provocato danneggiamenti ai suoi macchinari.
A fronte di tali deduzioni, l'appellante ha prodotto n. 9 ricevute attestanti i beni mobili sostituiti e le relative spese sostenute in conseguenza dei danni riportati.
Ha, altresì, prodotto una comunicazione di del 29 maggio 2017, nella quale era Controparte_2
stato evidenziato che la tensione non era risultata regolare e che, pertanto, sarebbero stati eseguiti gli interventi necessari sulla rete di distribuzione.
E' poi in atti ulteriore nota di dell'1 dicembre 2017 in cui si legge che “i lavori di Controparte_2
ripristino dei corretti valori di tensione erogata alla fornitura saranno ultimati entro il 30 dicembre
2017”.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato sentito il teste , dipendente della Testimone_1
il quale ha dichiarato: “ vero quanto mi si legge sul cap. 1); sul capitolo 2) ADR: vero Parte_1
quanto mi si legge, posso confermarlo perché lavoravo nella sede di Alcamo. Aggiungo che attivando
i vari macchinari si rilevava un calo di tensione. ADR: i tecnici convocati confermavano gli sbalzi di Testi tensione verificatisi;
sul capitolo 3) confermo quanto mi si legge, i malfunzionamenti si
Testi verificavano in concomitanza agli sbalzi di tensione;
sul capitolo 4) confermo quanto mi si
Testi legge, i ritardi sono quantificabili nei giorni di consegna del pezzo danneggiato;
sul capitolo 5) non sono in grado di rispondere”.
Tale materiale istruttorio non consente di ritenere assolto l'onere probatorio, gravate sull'odierna appellata, circa il nesso eziologico tra i danni lamentati e le problematiche relative alla somministrazione di energia elettrica, siccome indicate.
Ed infatti, nel caso in esame la ha dedotto genericamente di aver subito vari sbalzi di Parte_1
tensione a far data dal 1 novembre 2016 ed ha prodotto un unico documento dal quale risulta un avviso di interruzione di energia elettrica per il giorno 29 giugno 2018 diramato dalla Controparte_1
[...]
Non è dato, dunque, allo stato degli atti, circoscrivere temporalmente in modo puntuale gli effettivi periodi in cui gli sbalzi di tensione si sono verificati né ricavare informazioni circa l'entità e la conseguente potenzialità lesiva degli stessi.
Agli atti sono presenti unicamente le comunicazioni di dalle quali è possibile Controparte_2 ricavare l'esistenza di un problema di tensione relativamente alla utenza in questione, ma senza alcuna ammissione in merito ai denunciati sbalzi.
L'unico principio di prova potrebbe ravvisarsi nella dichiarazione resa dal sig. il quale, Tes_1 escusso come teste, ha riferito genericamente di aver assistito ad alcuni cali di tensione all'interno dei
5 locali aziendali, senza specificare nel dettaglio quando gli stessi si erano verificati e quali ne erano state le conseguenze.
Manca poi la prova del nesso di causalità tra gli asseriti sbalzi di tensione ed i danni lamentati.
In primo luogo ciò non può ricavarsi indirettamente dalle comunicazioni inviate da Controparte_2
poiché, come detto, queste avevano come scopo unicamente quello di confermare una irregolarità nella tensione riscontrata nella rete.
E neppure può ritenersi confermato dalle dichiarazioni del , il quale si è limitato a riferire, Tes_1 peraltro in modo del tutto generico, di alcuni cali di tensione riscontrati all'interno dei locali aziendali, senza riferire nulla in merito al danneggiamento di macchinari o strumenti meccanici.
Del tutto irrilevanti, infine, risultano le fatture prodotte in giudizio le quali, in assenza di ulteriori elementi probatori, nulla provano circa il nesso di causalità tra le anomalie della fornitura ed i danni subiti, contenendo tali fatture unicamente la descrizione di materiale di vario genere acquistato dalla società appellante senza indicazione di una causa specifica che avevo reso necessario l'acquisto (che ben poteva quid ricollegarsi alla gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale). Peraltro, né l'atto di citazione né tantomeno le dichiarazioni del teste consentono di identificare puntualmente Tes_1
i beni danneggiati, rendendo, dunque, impossibile valutare la compatibilità tra questi ed i costi esposti nelle fatture allegate.
Tanto è sufficiente per ritenere infondati i motivi d'appello.
3.2 Anche il motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di lite di primo grado deve essere disatteso, non potendosi fondare la compensazione sulla sola circostanza della mancata partecipazione alla mediazione.
4. Le spese legali del grado di appello vengono integralmente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello incidentale
2) RESPINGE l'appello principale
2) COMPENSA integralmente le spese legali del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante ed a parte appellata, dell'art 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Roma, 28.5.2025
6 IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 26070/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 29.4.2025 e vertente
TRA con il patrocinio dell'avv. Riccardo Parte_1
Ciriminna
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Andrea Manasse Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21099/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
[... In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la ha agito nei confronti della Parte_1
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultima, di Parte_2
condannarla al risarcimento del danno patrimoniale subito per complessivi euro 4.692,91, oltre al danno da lucro cessante ed ai sensi dell'art 96 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che:
- l'attrice aveva stipulato con la Società un contratto di somministrazione per Controparte_2
l'energia elettrica ad uso commerciale con indirizzo di fornitura in Alcamo, Via Monsignor Tommaso
Papa snc;
- la tuttavia, dalla data di attivazione della fornitura (1 novembre 2016) aveva subito Parte_1 continui e gravi danni materiali ai macchinari a causa di sbalzi di tensione oltre che dell'interruzione della erogazione della energia elettrica;
1 - in data 18 gennaio 2017 la aveva inviato richiesta alla affinché Parte_1 Controparte_1
effettuasse verifiche sul valore di tensione relativo al POD di sua competenza;
- con nota del 29 maggio 2017 aveva comunicato all'attrice che le verifiche Controparte_2
effettuate non avevano fornito un esito regolare e che, pertanto, il Distributore si sarebbe attivato per procedere con gli interventi necessari sulla rete di distribuzione;
- con nota del 23 ottobre 2017, la a seguito del perdurare del disservizio, aveva Parte_1
diffidato e ad adottare ogni misura idonea a rispristinare il Controparte_2 Controparte_1
servizio ed a risarcire i danni nelle more prodottisi;
- in assenza di riscontro, la Società attrice aveva introdotto una procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte convenuta;
- la aveva diritto al risarcimento dei danni provocati dalla , tanto Parte_1 Controparte_1 più che, con nota del 1 dicembre 2017, le aveva comunicato che “i lavori di Controparte_2 ripristino dei corretti valori di tensione erogata alla fornitura saranno ultimati entro il 30.12.2017”, con ciò riconoscendo la sussistenza del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta illecita.
La società attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per i beni mobili sostituiti, come da fatture allegate in atti, e del danno per le perdite economiche subite a causa dei disservizi riscontrati, essendo stata costretta a consegnare lavori in ritardo e a rifiutare nuove commesse in attesa che i macchinari danneggiati venissero riparati.
Ha, infine, chiesto la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. a causa della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
La ha chiesto di respingere la domanda, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza per valore del giudice di Pace adito e deducendo che:
- mancava la prova del nesso di causalità tra il fatto attribuito alla rete elettrica ed i danni subiti dai macchinari di proprietà della società attrice;
- era preciso obbligo di parte attrice quello di dotare l'impianto elettrico degli accorgimenti tecnici atti ad evitare conseguenze derivanti da eventuali anomale forniture elettriche come le sovratensioni, giusto quanto disposto dal DM n. 37/2008;
- non risultava provata né la quantificazione dei danni patrimoniali né tantomeno di quelli non patrimoniali.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 21099/2022, ha respinto la domanda, evidenziando che “per quanto concerne l'accertamento dell'an debeatur, deve rilevarsi che parte attrice non ha ottemperato all'onere previsto e disciplinato dall'art. 2697 c.c. Non è stato provato il nesso eziologico tra l'evento verificatosi (sbalzi di tensione) e i danni lamentati, atteso viepiù il
2 notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento medesimo e le fatture emesse, rilevato che l'evento risale al giorno 1.11.2016 e i documenti contabili sono stati emessi a distanza di sei mesi/1 anno dall'evento, viepiù aventi ad oggetto beni che si appalesano a tutti gli effetti di normale utilizzo per un'azienda se non addirittura completamente al di fuori, come, tra le altre, una fattura emessa per fornitura di della quale nel giudizio che ci occupa si chiede il ristoro causa sbalzo di Parte_3
tensione elettrica”.
La ha proposto appello avverso la sentenza, affermando che Parte_1
il materiale istruttorio consentiva di ritenere provata la fondezza della domanda, e deducendo i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle prove e della documentazione prodotta;
2) nesso di causalità; 3) errata valutazione del beni danneggiati;
4) errata condanna alle spese della Parte_1
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata di accogliere la domanda siccome già
[...]
proposta in primo grado.
Ha pertanto concluso chiedendo: “Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21099/2022 emessa dal Giudice di Pace
Civile di Roma, giudizio N.R.G. 73553/2019, depositata in cancelleria in data 10.11.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1. “accertare e dichiarare la responsabilità di nella qualità di società erogatrice del servizio, Parte_2 per il disservizio protrattosi dall'1.11.2016 sino al 31.12.2017, presso l'officina della Parte_1
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra i danni
[...] Parte_1 subiti dagli appacchi elettrici presenti presso l'officina della Parte_1
C e la circostanza che detti danni siano stati causati dai continui sbalzi di tensione verificatisi
[...] dall'1.11.2016 sino al 31.12.2017 3. Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla per la Parte_1 somma complessiva di €.4.692,91. 4. Accertare e dichiarare il diritto dalla Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di lucro cessante per
[...]
E da liquidarsi in via Parte_2 Parte_2
equitativa.
5. Condannare E ex art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al Parte_2
tentativo di mediazione obbligatorio senza giustificato motivo.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace di Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, anche in virtù dei due gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario delle stesse. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, disporre la compensazione totale o parziale delle spese.”
3 L ha chiesto di respingere l'appello, preliminarmente eccependo la nullità Controparte_1 dell'impugnazione ex art. 164 c.p.c. e spiegando appello incidentale avverso il capo del provvedimento in cui il GdP non si era pronunciato in merito all'eccepita incompetenza per valore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 Sulle questioni preliminari
Prima di esaminare i motivi di appello, i quali attengono esclusivamente al merito della controversia, si devono passare in rassegna, per motivi logico – sistematici, le eccezioni preliminari e l'appello incidentale.
In primo luogo, la società appellata ha eccepito la nullità dell'atto d'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342, 163 co.3 n. 7 e 164 cpc, non avendo l'appellante riportato gli avvertimenti di cui al menzionato n. 7.
Tale nullità è tuttavia sanata dalla costituzione della parte appellata (cfr. art 164 cpc).
La società appellata ha poi eccepito nel giudizio di primo grado, e svolto appello incidentale sul punto,
l'incompetenza per valore del GdP adito.
L'appello incidentale tardivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Invero, secondo quando ha statuito la Corte di Cassazione sul punto “L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata;
ne consegue che deve intendersi come non proposta
l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale”. (Cass. ord. 15818/20)
Nel caso di specie la società appellante ha proposto l'appello incidentale sulla questione relativa alla competenza solo dopo aver passato in rassegna tutte le argomentazioni di merito in base alle quali ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado.
3 Sui motivi di appello
3.1 I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo tutti attinenti al merito della controversia.
Il presente giudizio trae origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dalla con in data 31 maggio 2016 (cfr. modulo Parte_1 Parte_1 Controparte_2
di adesione depositato in primo grado).
4 L'appellante ha dedotto che, a far data dal 1 novembre 2016, aveva subito sbalzi di tensione ed interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica che avevano provocato danneggiamenti ai suoi macchinari.
A fronte di tali deduzioni, l'appellante ha prodotto n. 9 ricevute attestanti i beni mobili sostituiti e le relative spese sostenute in conseguenza dei danni riportati.
Ha, altresì, prodotto una comunicazione di del 29 maggio 2017, nella quale era Controparte_2
stato evidenziato che la tensione non era risultata regolare e che, pertanto, sarebbero stati eseguiti gli interventi necessari sulla rete di distribuzione.
E' poi in atti ulteriore nota di dell'1 dicembre 2017 in cui si legge che “i lavori di Controparte_2
ripristino dei corretti valori di tensione erogata alla fornitura saranno ultimati entro il 30 dicembre
2017”.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato sentito il teste , dipendente della Testimone_1
il quale ha dichiarato: “ vero quanto mi si legge sul cap. 1); sul capitolo 2) ADR: vero Parte_1
quanto mi si legge, posso confermarlo perché lavoravo nella sede di Alcamo. Aggiungo che attivando
i vari macchinari si rilevava un calo di tensione. ADR: i tecnici convocati confermavano gli sbalzi di Testi tensione verificatisi;
sul capitolo 3) confermo quanto mi si legge, i malfunzionamenti si
Testi verificavano in concomitanza agli sbalzi di tensione;
sul capitolo 4) confermo quanto mi si
Testi legge, i ritardi sono quantificabili nei giorni di consegna del pezzo danneggiato;
sul capitolo 5) non sono in grado di rispondere”.
Tale materiale istruttorio non consente di ritenere assolto l'onere probatorio, gravate sull'odierna appellata, circa il nesso eziologico tra i danni lamentati e le problematiche relative alla somministrazione di energia elettrica, siccome indicate.
Ed infatti, nel caso in esame la ha dedotto genericamente di aver subito vari sbalzi di Parte_1
tensione a far data dal 1 novembre 2016 ed ha prodotto un unico documento dal quale risulta un avviso di interruzione di energia elettrica per il giorno 29 giugno 2018 diramato dalla Controparte_1
[...]
Non è dato, dunque, allo stato degli atti, circoscrivere temporalmente in modo puntuale gli effettivi periodi in cui gli sbalzi di tensione si sono verificati né ricavare informazioni circa l'entità e la conseguente potenzialità lesiva degli stessi.
Agli atti sono presenti unicamente le comunicazioni di dalle quali è possibile Controparte_2 ricavare l'esistenza di un problema di tensione relativamente alla utenza in questione, ma senza alcuna ammissione in merito ai denunciati sbalzi.
L'unico principio di prova potrebbe ravvisarsi nella dichiarazione resa dal sig. il quale, Tes_1 escusso come teste, ha riferito genericamente di aver assistito ad alcuni cali di tensione all'interno dei
5 locali aziendali, senza specificare nel dettaglio quando gli stessi si erano verificati e quali ne erano state le conseguenze.
Manca poi la prova del nesso di causalità tra gli asseriti sbalzi di tensione ed i danni lamentati.
In primo luogo ciò non può ricavarsi indirettamente dalle comunicazioni inviate da Controparte_2
poiché, come detto, queste avevano come scopo unicamente quello di confermare una irregolarità nella tensione riscontrata nella rete.
E neppure può ritenersi confermato dalle dichiarazioni del , il quale si è limitato a riferire, Tes_1 peraltro in modo del tutto generico, di alcuni cali di tensione riscontrati all'interno dei locali aziendali, senza riferire nulla in merito al danneggiamento di macchinari o strumenti meccanici.
Del tutto irrilevanti, infine, risultano le fatture prodotte in giudizio le quali, in assenza di ulteriori elementi probatori, nulla provano circa il nesso di causalità tra le anomalie della fornitura ed i danni subiti, contenendo tali fatture unicamente la descrizione di materiale di vario genere acquistato dalla società appellante senza indicazione di una causa specifica che avevo reso necessario l'acquisto (che ben poteva quid ricollegarsi alla gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale). Peraltro, né l'atto di citazione né tantomeno le dichiarazioni del teste consentono di identificare puntualmente Tes_1
i beni danneggiati, rendendo, dunque, impossibile valutare la compatibilità tra questi ed i costi esposti nelle fatture allegate.
Tanto è sufficiente per ritenere infondati i motivi d'appello.
3.2 Anche il motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di lite di primo grado deve essere disatteso, non potendosi fondare la compensazione sulla sola circostanza della mancata partecipazione alla mediazione.
4. Le spese legali del grado di appello vengono integralmente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello incidentale
2) RESPINGE l'appello principale
2) COMPENSA integralmente le spese legali del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante ed a parte appellata, dell'art 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Roma, 28.5.2025
6 IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
7