Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 572 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difesa dall'Avv.to QUACQUARO EMANUELE presso il cui Parte_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica,che si dichiara antistatario.
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difeso dall'avv.to STURLESE GIORDANO presso il cui Controparte_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/3/2024
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“ Voglia la Corte di Appello di Genova Ecc.ma, contrariis reiectis, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, e dichiarando inammissibili produzioni di controparte in violazione del principio del divieto del c.d. ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c., in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 146/2024 del Tribunale di Genova pubblicata il 19.01.2024 all'esito del procedimento r.g. n. 11569/2022: a) confermare “nel merito” la sentenza resa dal Tribunale Civile di Genova n. 146/2024 (proc. r.g.
n. 11569/2022) con cui il Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott. R. Braccialini, in accoglimento della proposta opposizione, ha dichiarato inefficace ed annullato l'atto di precetto notificato dal sig. alla sig.ra “confermando la disposta Controparte_1 Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e accertando la non proseguibilità dell'azione esecutiva anticipata con essa”;
b) in riforma della sentenza di primo grado, condannare il sig. alla refusione Controparte_1 integrale di spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, sia per la fase cautelare sia per la fase di merito e riconoscere altresì come dovuti, relativamente alla sessione sommaria- cautelare, anche i compensi per la fase istruttoria/di trattazione, e pertanto riconoscere come
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Genova Ecc.ma, contrariis reiectis, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, e dichiarando inammissibili produzioni di controparte in violazione del principio del divieto del c.d. ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c., in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 146/2024 del Tribunale di Genova pubblicata il 19.01.2024 all'esito del procedimento r.g. n. 11569/2022: a) confermare “nel merito” la sentenza resa dal Tribunale Civile di Genova n. 146/2024 (proc. r.g.
n. 11569/2022) con cui il Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott. R. Braccialini, in accoglimento della proposta opposizione, ha dichiarato inefficace ed annullato l'atto di precetto notificato dal sig. alla sig.ra “confermando la disposta Controparte_1 Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e accertando la non proseguibilità dell'azione esecutiva anticipata con essa”;
b) in riforma della sentenza di primo grado, condannare il sig. alla refusione Controparte_1 integrale di spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, sia per la fase cautelare sia per la fase di merito e riconoscere altresì come dovuti, relativamente alla sessione sommaria- cautelare, anche i compensi per la fase istruttoria/di trattazione, e pertanto riconoscere come dovuta anche la “residua metà” di spese di lite pari ad € 518,00 per contributo unificato, euro
1.057,00 per compensi della fase sommario-cautelari maggiorati del compensi per la fase istruttoria/di trattazione, ed euro 4.495,50 per compensi professionali della fase di merito, oltre accessori, con aumento fino al 30% o di percentuale ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 4, 1bis c.
D.M. 55/14 come modificato dai D.M. n. 37/2018, D.M. 147/2022 e D.M. 110/2023, ora previsto come obbligatorio (Corte d'appello di Milano Sentenza del 10.10.2023), con distrazione a favore dell'Avv. Emanuele Quacquaro, che si dichiara antistatario; condannare altresì il sig. al pagamento integrale di spese e compensi Controparte_1 professionali del giudizio di secondo grado, oltre spese per imposta di registro per ambo i gradi di giudizio, accessori, IVA, CPA, rimborso spese generali al 15%; il tutto con l'aumento fino al 30%
o di percentuale ritenuta congrua ai sensi dell'art. 4, 1bis c. D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, ora previsto come obbligatorio (Corte d'appello di Milano
Sentenza del 10.10.2023), atteso che parte appellante per entrambi i gradi di giudizio ha predisposto gli atti in modo da consentire la ricerca testuale dei documenti allegati e richiamati, come da D.M.
110/2023, e con distrazione a favore dell'Avv. Emanuele Quacquaro, che si dichiara antistatario”;
- con la valutazione circa la richiesta di condanna, e la conseguente liquidazione d'ufficio, ex art.
96 c.p.c. dei danni.”
PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis ed espressamente riproposte, a norma e per gli effetti di cui all'art. 346, c.p.c., le domande ed eccezioni non recepite nella Sentenza nr.
146/2024 del Tribunale Civile di Genova:
1) rigettare il gravame proposto dalla SI.ra avverso la Sentenza nr. 146/2024 Parte_1 del Tribunale Civile di Genova, pubblicata in data 19.01.2024 e che ha definito il procedimento RG
11569/2022, perché infondato in fatto e in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale sfogato dal SI. e in totale ed Controparte_1 integrale riforma della Sentenza nr. 146/2024 del Tribunale Civile di Genova, pubblicata in data
19.01.2024 e che ha definito il procedimento RG 11569/2022:
2 - respingere l'opposizione all'atto di precetto datato 11.10.2022 e notificato in data 24.10.2022, come sfogata dalla SI.ra , perché infondata in fatto e in diritto. Parte_1
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese di primo e di secondo grado;
Parte_1
- condannare l'avv. Emanuele Quacquaro a restituire al SI. la somma di Controparte_1 euro 8.619,78, oltre interesse legali dal 05.03.2024 e fino al giorno di effettivo soddisfo.”
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza Parte_1
n.146/2024 del Tribunale di Genova,con cui è stato dichiarato inefficace e annullato l'atto di precetto alla medesima notificato da parte di;
le spese di lite sono state Controparte_1 compensate per la metà.
Parte opponente in primo grado, attuale parte appellante, aveva dedotto:
- che in data 24.10.2022 aveva notificato all'odierna appellante copia della Controparte_1 sentenza n. 2172/2022 pubblicata in data 23.09.2022 e munita di formula esecutiva in data
30.09.2022 ( Prod.1 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante);
- che contestualmente aveva notificato all'odierna appellante atto di precetto Controparte_1 di rilascio di bene immobile con cui aveva intimato alla medesima di “rilasciare il diritto di usufrutto generale vitalizio sull'unità immobiliare destinata a civile abitazione sita nel Comune di Santa Margherita Ligure in Via G.B. Larco nr.12” ( Ibidem pag. 12);
- che tale atto di precetto conseguiva alla sentenza n. 2172/2022 del Tribunale di Genova che aveva disposto la revoca della donazione di cui all'atto notarile datato 09.11.2011 con cui CP_1
aveva donato alla madre, il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla
[...] Parte_1 sopracitata unità immobiliare condannando l'odierna appellante alla restituzione dello stesso, al rilascio dell'immobile e al pagamento dei frutti civili sullo stesso maturati.
Il Tribunale adito, con decreto del 9.01.2023, disponeva la temporanea sospensione del titolo esecutivo e fissava udienza di comparizione delle parti.
Si costitutiva deducendo l'infondatezza di quanto dedotto da controparte, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione all'atto di precetto.
Parte opposta in primo grado, attuale parte appellata, chiedeva inoltre il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Il Tribunale, con ordinanza del 21.03.2023, confermava la sospensione già disposta con decreto.
Nel corso del giudizio era esperita istruttoria documentale.
Il Tribunale dichiarava inefficace e annullava l'atto di precetto notificato all'opponente.
Parte opponente, odierna parte appellante, proponeva istanza di correzione materiale della predetta sentenza nella parte in cui non era stata indicata la distrazione delle spese in favore del difensore. impugnava predetta sentenza. Parte_1
Si costituiva in appello la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
proponeva appello incidentale e chiedeva la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ed appellante incidentale chiedeva inoltre la condanna di Emanuele Quacquaro, avvocato della controparte, alla restituzione della somma di € 8.619,78 oltre interessi legali dal
5.03.2024 fino al giorno di effettivo soddisfo.
Parte appellante eccepiva l'inammissibilità ex art. 345,comma 3, c.p.c. delle produzioni documentali della controparte.
3 All'udienza del 8.10.2024 le parti depositavano note di trattazione scritta.
La Corte fissava udienza per la discussione orale al 19.03.2025, previa fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni , con assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive.
Entrambe le parti depositavano note conclusive tempestivamente. All'esito della discussione orale all'udienza del 19.03.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sull'appello incidentale Deve essere esaminato in via preliminare l'appello incidentale che attiene al merito della vertenza.
1.1 sull'ammissibilità
La parte appellante principale, deduce, seppure solo in comparsa conclusionale, la tardività dell'appello incidentale allegando il superamento del termine “per impugnare la sentenza”. La questione è in ogni caso rilevabile d'ufficio.
)L'eccezione è fondata.
Si rileva che ex art. 343 c.p.c. il termine per l'impugnazione incidentale è di 20 giorni antecedenti la prima udienza e che esso è stato rispettato.
Tuttavia occorre verificare se l'appello incidentale, tardivamente proposto, sia ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c..
In proposito la Suprema Corte con orientamento ormai consolidato insegna che : “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (Cass. Sez. 3, 14/11/2024, n. 29448).
Nel caso in esame sussistono i predetti presupposti di inammissibilità in quanto l'interesse all'impugnazione da parte dello sorgeva immediatamente dalla stessa sentenza di CP_1 primo grado che respinto le sue domande.
Infatti l'impugnazione principale non mette in alcun modo in discussione l'assetto di interessi nel merito scaturente dalla sentenza impugnata, rilevato inoltre che l'appellante incidentale non ha proposto specifici motivi di appello sul regolamento delle spese, e l'interesse ad impugnare dell'appellante incidentale non sorge dall'impugnazione principale, ma direttamente dalla sentenza impugnata che lo ha visto soccombente nel merito.
2. Sull'appello principale
Parte appellante deduce che il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio nonostante parte opponente, odierna appellante, sia stata totalmente vittoriosa in causa.
L'appellante allega che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna delle due ipotesi individuate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite né le gravi ed eccezionali ragioni così da disciplina previgente ripristinata a seguito della Sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti “In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del
2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa
(Cass. Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021).
4 Nel caso in esame il Tribunale ha ampiamente esposto i motivi sottesi alla parziale compensazione.
Peraltro “Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale
- e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. Sez. 6, 26/11/2020, n. 26912, Rv.
659925 - 01).
Infine “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Cass. Sez. 1, 04/08/2017, n. 19613, Rv. 645187 - 01).
La parte appellante non deduce e non prova che la mancata applicazione della maggiorazione per i collegamenti ipertestuali abbia determinato una liquidazione inferiore ai minimi tabellari e pertanto anche tale motivo deve essere respinto.
Non merita accoglimento neppure la doglianza circa il mancato riconoscimento della fase di trattazione nella liquidazione delle spese della procedura cautelare trattandosi di una fase endoprocessuale priva di un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite.
3. sulle spese di giudizio
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite della presente fase di giudizio.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale è respinto e che l'appello incidentale è dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale è respinto e che quello incidentale è dichiarato inammissibile;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso alli 19.03.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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