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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1369/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SPINA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e , elettivamente domiciliato in VIALE JONIO, 125 CATANIA, presso il difensore avv. SPINA FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMASELLI PIER LUIGI e elettivamente domiciliato in C/O
[...]
ISTITUTO SACRO CUORE, 22 CATANIA Controparte_2
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 7
Con atto di citazione notificato il 30.01.2024 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale l' in persona del Presidente p.t., e proponeva opposizione ex art. 615 cpc avverso CP_1
l'atto di precetto notificato in data 30.12.2023, mediante il quale l' gli intimava il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 243.721,00, oltre spese e interessi, reclamata in forza di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra l'odierno opponente e l' CP_3
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione la nullità/inefficacia del precetto opposto per intervenuta prescrizione del credito dell'Istituto mutuante.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “ In via cautelare, inibire immediatamente l'esecuzione minacciata col precetto opposto ed a tal fine sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (contratto di mutuo del 17.11.2009) sul quale si fonda il precetto notificato a in data 30.12.2023 Parte_1 per i gravi motivi di opposizione, come sopra calendati, e per l'evidente fondatezza sul punto dell'eccepita prescrizione, secondo la previsione del I comma, secondo periodo, dell'art. 615 c.p.c. e ciò al fine di scongiurare il rischio che il decorso del tempo possa andare a irrimediabile detrimento della parte opponente, che si reputa dovrebbe sortire vittoriosa nel merito all'esito del presente giudizio. Si auspica che venga dunque assicurata l'effettività della tutela giurisdizionale, neutralizzando il pregiudizio grave e irreparabile che certamente provocherebbe una esecuzione forzata illegittima in danno della parte opponente in considerazione della non breve durata del processo a cognizione piena diretto ad accertare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. a base della minacciata esecuzione;
2. Nel merito dichiarare la prescrizione del credito sottostante al titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto opposto e la consequenziale inefficacia e/o nullità dell'avversato atto di precetto, per come eccepito in seno al presente atto di opposizione, non avendo l'intimante diritto a procedere in via esecutiva in forza di un credito interamente prescritto;
3.
Sempre nel merito ordinare la cancellazione – previa dichiarazione di estinzione - dell'ipoteca volontaria iscritta (a garanzia del credito di cui al mutuo andato in prescrizione) presso l'Agenzia del
Territorio – Ufficio Provinciale di Catania - in data 19.11.2009, al n. 61774 Reg. Gen. E 14530 Reg.
Part., in favore dell' e contro (quale unico mutuatario) e CP_3 Parte_1 [...]
;
4. Condannare in ogni caso l'intimante l' Controparte_4 Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro Il
[...]
Grande n. 21, alla rifusione delle spese e dei compensi difensivi del presente procedimento, oltre
C.P.A., I.V.A. e spese generali.”
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto ex adverso in fatto e in diritto e chiedeva al CP_1
Tribunale adito: “Voglia il G.U. dell'adito Tribunale civile di Catania, ogni contraria istanza ed pagina 2 di 7 eccezione disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:- visto ed applicato l'art.426 c.p.c., provvedere per il mutamento del rito applicabile assegnando alle parti i termini perentori ivi stabiliti.
A tale scopo fa sin d'ora istanza, a norma dell'art.418 c.p.c., che a modifica del decreto di cui all'art.415 co.2, c.p.c., si pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di prima comparizione. - ritenere e dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione lavoro del medesimo Tribunale di Catania, cui rimettere la causa con i più opportuni provvedimenti. NEL
MERITO : rigettare tutte quante le domande formulate da con l'atto di opposizione Parte_1
a precetto introduttivo del presente giudizio, ritenendo e dichiarando che nessuna prescrizione è maturata e che pertanto l' ha diritto a procedere esecutivamente per il recupero delle somme CP_1 intimate, oltre ulteriori accessori maturandi al soddisfo. - Conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare al pagamento di €.243.232,25, comprensiva Parte_1 di accessori quantificati e maturati alla data del 6/11/2023, oltre ulteriori accessori maturandi fino all'effettivo soddisfo. - Con il favore di spese e compensi di lite.”
Con ordinanza del 01.03.204, poiché parte opponente aveva formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto ex art.615 1°comma cpc, il G.I., nel sub procedimento cautelare in corso di causa R.G.n.1369-1/2024, al solo fine di provvedere in ordine alla chiesta sospensione fissava l'udienza del giorno 17 aprile 2024.
All'udienza del 17.04.2024, l' non si costituiva in giudizio e il G.I. con ordinanza del 19.04.2024, CP_1 ritenendo sussistere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Con decreto ex art.171 bis cpc del 16.04.2024 il G.I. confermava poi l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava alle stesse i termini di cui all'art.171ter cpc.
All'udienza del 26.06.2024 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e, il Giudice rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza di sospensione ex art.615, 1°comma cpc, e rinviava all'udienza del
17.03.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
All'udienza del 17.03.2025, il G.I., rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata dall' , succeduta CP_1 all' (ente soppresso) in tutti i rapporti attivi e passivi, che aveva stipulato con CP_3 Parte_1
(quale parte finanziata) e (quale parte datrice di ipoteca) un contratto di
[...] Controparte_4 mutuo ipotecario per un importo complessivo di € 131.900,00.
Poiché l'odierno opponente, negli anni, si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte non pagina 3 di 7 effettuando il pagamento delle rate in scadenza e non provvedendo al rientro della propria esposizione debitoria, l' gli notificava in data 30.12.2023 l'atto di precetto oggi opposto. CP_1
La presente opposizione è da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale avanzata da parte opposta.
L' sostiene che la controversia de quo apparterrebbe alla competenza funzionale della sez. Lavoro CP_1 dell'adito Tribunale, ritenendo che l'opposizione andava proposta nelle forme del rito del lavoro, in particolare incardinata a mezzo di ricorso, a norma del richiamato art.414 c.p.c., al Giudice competente, il quale avrebbe dovuto, con proprio decreto emesso a norma dell'art.415 c.p.c. fissare
l'udienza di comparizione delle parti. Ciò sarebbe dovuto, a suo dire, al fatto che il credito intimato con l'atto di precetto opposto, ha natura di prestazione previdenziale, cioè il mutuo richiesto da Pt_1 sarebbe ascrivibile a una forma di prestazione di assicurazione sociale esercitata prima dall' e CP_3 poi dall' , solo apparentemente assimilabile alle erogazioni dei mutui fondiari da parte di banche CP_1 ed altri soggetti esercenti la raccolta istituzionale del risparmio.
Orbene tale pregiudiziale doglianza va rigettata sul presupposto che l'attività dell' prima e CP_3 dell' dopo, è perfettamente coincidente con l'attività creditizia posta in essere dei soggetti ad essa CP_1 dedicati.
L'opposizione al precetto de quo è stata correttamente incardinata dinanzi al Giudice competente, con le forme e i modi previsti dalla legge.
Entrando nel merito della controversia, l'opponente come unico motivo di opposizione eccepisce la nullità/inefficacia del precetto opposto per intervenuta prescrizione del credito dell'Istituto mutuante.
Invero nei fatti è accaduto che il mutuo ipotecario fondante il precetto opposto, è stato concesso dall' in data 17.11.2009, all'odierno opponente quale dipendente della P.A. per l'acquisto CP_3 nel 2009 - insieme alla coniuge sig.ra n.q. di terza datrice di ipoteca - della casa di CP_4 abitazione.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 456 del 04.11.2011, notificata al il Pt_1
28.11.2011, il mutuo ipotecario suddetto, è stato unilateralmente dichiarato risolto di diritto dal mutuante per l'omesso pagamento di n. 3 rate di ammortamento e ciò in forza della clausola risolutiva espressa di cui al medesimo contratto di mutuo agli artt. 5 e 6; ciò ha legittimato l' , subentrata CP_1 all' a chiedere la restituzione dell'intero importo di mutuo residuo, agendo immediatamente CP_3 in via esecutiva.
Parte opponente, che non contesta l'inadempienza delle obbligazioni assunte con la richiesta e stipula del mutuo, eccepisce però che il credito derivante dal mutuo è prescritto per l'inutile decorso del termine decennale dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere, cioè dalla comunicazione al pagina 4 di 7 mutuatario della risoluzione anticipata del detto contratto di mutuo ricevuta in data 28.11.2011.
Peraltro, sempre a dire dell'opponente nel periodo decennale che va da novembre 2011 a novembre
2021, l' non avrebbe inviato alcun atto interruttivo della prescrizione decennale del credito in CP_1 questione.
Unica comunicazione ricevuta da sarebbe stata una missiva di sollecito tardivo pagamento Pt_1
ricevuta per A/R in data 07.08.2023, ben oltre la data di maturazione della prescrizione del CP_1 credito in oggetto. CP_1
Contrariamente parte opposta, sostiene, nella ricostruzione dei fatti, che l'assunto di parte opponente è infondato non essendo maturata alcuna prescrizione decennale. A dire dell' , successivamente alla CP_1 notifica della risoluzione del mutuo avvenuta il 28.11.2011, sarebbero state recapitate a altre Pt_1 due comunicazioni.
Più precisamente l' avrebbe inviato all'opponente una comunicazione del 12/4/2019, recapitata il CP_1
5/9/2019, in cui avrebbe reiterato la comunicazione di risoluzione del mutuo, sollecitando nuovamente il debitore al pagamento dei crediti residui (doc. n.4).
Contemporaneamente, con altra comunicazione del 12/4/2019, recapitata lo stesso giorno 5/9/2019, veniva inviata nuova diffida di pagamento, con allegato il prospetto di calcolo analitico dei crediti dovuti, determinati secondo i tassi e le condizioni pattuite nel contratto di mutuo (doc. n.5).
Tale produzione documentale è stata prontamente contestata dall'opponente, che ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione, né i relativi avvisi di giacenza delle raccomandate .
Orbene alla luce della documentazione depositata in atti dall'opposta non può che accogliersi la tesi sostenuta dall'opponente.
Invero, le due lettere inviate dall' non possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione. CP_1
Dall'esame delle stesse, intanto non risulta individuabile il soggetto al quale sarebbero state indirizzate dall' le due lettere ritenute interruttive della prescrizione. CP_1
L' , non ha prodotto in atti la ricevuta della spedizione postale dei plichi delle A/R, ma solo le CP_1 comunicazioni di sollecito e conteggio con allegato la fotocopia di due buste postali di spedizione con finestrella trasparente “vuota”, cioè senza alcun nominativo o indirizzo del destinatario. Non è possibile quindi stabilire con certezza sia informazioni sul destinatario delle comunicazioni, sia se queste sono state effettivamente ricevute.
Peraltro, l' non produce la raccomandata principale e il relativo avviso di spedizione stante CP_1
l'irreperibilità del destinatario.
L' avrebbe dovuto fornire la prova precisa del rilascio dell'avviso di giacenza al sig. CP_1 Parte_1
, esibendo il duplicato del Mod. 26 delle Poste Italiane, dal quale si sarebbe dovuto evincere
[...]
pagina 5 di 7 che il portalettere aveva lasciato al destinatario assente l'obbligatorio avviso di giacenza, indicante che il plico postale raccomandato era in giacenza presso l'ufficio postale (Mod. 26).
Nel caso di specie, difatti non è possibile accertare dalle buste menzionate che alcun avviso di giacenza sia stato rilasciato dal portalettere.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che affinché possa operare la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. occorre infatti la prova che l'atto sia stato recapitato all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo, o che, in caso di assenza del destinatario, sia stato rilasciato l'avviso di giacenza: solo da tale momento l'atto rientra nella sfera di dominio o di controllo del destinatario medesimo, così da consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto. Senza l'avviso di giacenza, la raccomandata non produce effetti.
Le raccomandate prodotte dall' non possono essere ritenute atti interruttivi della prescrizione, non CP_1 essendovi la prova che le stesse siano giunte a conoscenza del destinatario.
La prescrizione del diritto di credito è quindi maturata e, alla luce di tutte le superiori considerazioni,
l'opposizione va accolta.
La domanda riconvenzionale proposta dall' , stante l'accoglimento dell'opposizione, non può CP_1 trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1369/2024 RG:
- ACCOGLIE l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da e dichiara che il creditore Parte_1 opposto non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata stante la prescrizione del credito;
- ORDINA la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio
Provinciale di Catania – in data 19.11.2009, al n. 61774 Reg. Gen. e 14530 Reg. Part., in favore dell' e contro i coniugi (quale unico mutuatario) e CP_3 Parte_1 Controparte_4
;
[...]
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 7.786,00, di cui € 7.000,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese, oltre spese pagina 6 di 7 generali, iva e cpa come per legge.
Così decisa in Catania, il 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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