Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 794 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Parte_1
Pio Papa, giusta delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone Viale Giuseppe Mazzini 120 B
-ATTORE-
C O N T R O
in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Giorgio Iadanza, giusta delega in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Cesare Terranova n. 74 presso il suo studio.
-CONVENUTO -
Oggetto: pagamento somme per attività professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il geometra conveniva Parte_1
in giudizio la sig.ra chiedendo di accertare l'inadempimento Controparte_1
contrattuale della convenuta rispetto alla scrittura privata del 24/03/2017, con
1
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto della domanda, sul Pt_2
presupposto della nullità del contratto per illiceità della causa, non essendo stati rispettati l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale dell'attività di geometra ovvero il riconoscimento soltanto dell'acconto per l'attività prestata.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Parte attrice sostiene che il recesso unilaterale della convenuta dal contratto sia illegittimo, in quanto ingiustificato e costituisca quindi inadempimento contrattuale delle obbligazioni nascenti dalla scrittura regolarmente sottoscritta dalle parti in data 24/03/2017, con la conseguenza che tale condotta ha determinato una perdita di chance lavorativa, da risarcire.
Ritiene questo Tribunale che la condotta posta in essere dalla convenuta sia pienamente legittima.
Tale comportamento, infatti, è contemplato dall'art. 2237 c.c., applicabile ai contratti d'opera, che consente al cliente di recedere unilateralmente dal contratto stipulato, con l'unico limite del rimborso delle spese sostenute ovvero pagando il compenso per l'opera svolta.
Ne consegue che nella fattispecie non è riscontrabile alcun inadempimento contrattuale, posto che la norma prevede espressamente un recesso unilaterale del cliente anche solo per il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, (intuito personae), che caratterizza tale tipo di negozi giuridici.
2 Ulteriore conseguenza è l'assoluta insussistenza di una perdita di chance lavorativa, in mancanza di una condotta inadempiente.
Ad ogni modo, si deve osservare che all'attore spetta il compenso per l'attività posta in essere e quantificato nella misura di € 1.500,00, così come risulta dalla scrittura in atti, rispetto al quale non vi è contestazione da parte della convenuta.
Entro tali termini, peraltro, era stata avanzata da questo Ufficio una proposta transattiva, la quale non ha sortito un risultato di natura conciliativa.
La domanda pertanto deve essere accolta nei predetti termini, ossia con il riconoscimento in capo all'attore dell'importo di € 1.500,00 più interessi legali dalla scrittura fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda limitatamente alla richiesta di pagamento dell'importo di €
1.500,00 più interessi legali dalla scrittura fino all'effettivo soddisfo, condannando la convenuta, sig. al pagamento del predetto importo, Controparte_2
rigettando per il resto la domanda.
Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 237,00 per spese, € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del
15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge.
Frosinone, l'8/01/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
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