Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1081/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 6 maggio
2022
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Simone Tramontan ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso viale Monte Grappa n. 16/A
- attore opponente -
contro
(P.I. e C.F. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di
[...] P.IVA_2 costituzione e risposta, dall'avv. Marica Stigliano Messuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Scatà in Pordenone via Bertossi n. 13
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 207/2022.
Causa iscritta a ruolo il 13 maggio 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
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CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 31 gennaio 2025:
“NEL MERITO
In via principale:
- accertate le circostanze esposte, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 207/2022 del 14 marzo 2022 - R.G. n. 465/2022 del Tribunale di Pordenone, con tutte le conseguenze di legge.
Per effetto dell'accoglimento dell'opposizione ordinare alla convenuta di procedere alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi.
In via subordinata:
rideterminare il saldo nella somma quantificata in corso di causa
Per l'effetto, ordinare alla convenuta di procedere all'adeguamento della segnalazione in
Centrale Rischi.
Con vittoria di onorari e spese di causa”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 29 gennaio
2025:
“NEL MERITO
Rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo perché totalmente infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (n° 207/'22, emesso il
14.03.2022 e notificato il 27.03.2022).
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Ammettersi CTU contabile volta a ricostruire l'esatto ammontare del credito vantato dall'odierna convenuta – opposta nonché l'assenza di pattuizione di interessi anatocistici.
Pagina 2 di 9 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente Parte_1
ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1
rappresentata dalla mandataria proponendo opposizione contro il decreto CP_2 ingiuntivo n. 207/2022 emesso l'8-14 marzo 2022 e notificatogli il 28 marzo 2022, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 377.241,47 complessivi (oltre interessi e spese) quale residua esposizione debitoria (dedotta la somma incassata nell'ambito della procedura esecutiva n. 546/2017 RGE radicata avanti al Tribunale di Venezia contro la debitrice principale) derivante da mutuo fondiario, che il 9 giugno 2008 Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. aveva concesso a e per il quale egli si era reso Parte_2
fideiussore, credito poi ceduto alla predetta Controparte_1
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“IN VIA PRELIMINARE.
Non concedere, ex art. 648 c.p.c., per le causali di cui in premessa, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, ricorrendone le condizioni ed i presupposti di legge.
NEL MERITO
Accertate le circostanze esposte, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 207/2022 del 14 marzo 2022 R.G. n. 465/2022 del Tribunale di Pordenone con tutte le conseguenze di legge, ovvero, in subordine, rideterminare il saldo nella somma quantificata in corso di causa.
Ordinare alla convenuta di procedere alla cancellazione della segnalazione in Centrale
Rischi
Con vittoria nelle spese di causa”.
1.2 Si è costituita quale mandataria della convenuta opposta CP_2 CP_1
Pagina 3 di 9 formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE
Concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n° 207/'22 emesso dal
Tribunale suintestato il 14.03.2022 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione.
NEL MERITO
Rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo perché totalmente infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (n° 207/'22, emesso il
14.03.2022 e notificato il 27.03.2022).
…
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.3 Concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato ed assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, procedura conclusasi con verbale negativo, le parti sono state, quindi, autorizzate al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 31 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti ai fini del decidere, il decreto ingiuntivo impugnato va confermato in ogni sua parte per le ragioni di seguito illustrate.
Come emerge, anzitutto, dalla lettura degli atti di causa, l'opposizione si incentra su due distinti motivi.
In primo luogo, il signor ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus Pt_1
Pagina 4 di 9 prestata limitatamente alle clausole 2, 6 e 8, giacché corrispondenti a quelle previste dallo schema ABI che erano state dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. di dal diritto di agire nei propri confronti, per non aver Controparte_1
proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro il termine Parte_2
semestrale di cui al medesimo art. 1957 c.c..
In secondo luogo, l'attore opponente ha lamentato che la convenuta opposta non ha precisato come è stato determinato il credito dalla stessa monitoriamente azionato, non avendo prodotto nemmeno il piano di ammortamento, indispensabile per ricostruire la maturazione del debito dell'obbligata principale, né ha contestato la violazione del divieto di anatocismo.
Orbene, entrambi i motivi non hanno fondamento.
Non è, invero, accoglibile la tesi del signor secondo cui Pt_1 Controparte_1 sarebbe decaduta dal diritto di richiedergli l'adempimento delle obbligazioni che egli si è assunto in quanto fideiussore di . Parte_2
Per prima cosa va osservato che la cessionaria del credito, odierna convenuta opposta, ha fondato la propria richiesta monitoria sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di fideiussione (come visto, non oggetto di censura ad opera dell'attore opponente), più che su quanto previsto dall'art. 6 del medesimo contratto (del quale, viceversa, il medesimo attore opponente ha eccepito la nullità).
Occorre, allora, premettere che, in tema di fideiussione, essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi, comunque, indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (cfr., in parte motiva, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11759 del 6 agosto 2002).
Se è, poi, vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale (intesa come concreto
Pagina 5 di 9 rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice;
cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 6604 del 14 luglio 1994, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 6823 del 18 maggio 2001 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1724 del 29 gennaio 2016), è altrettanto vero che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale non v'è motivo alcuno per discostarsi, non può che essere confermato che, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto dal ridetto art. 1957 c.c. (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 13078 del 21 maggio
2008 e Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 22346 del 26 settembre 2017).
Ed in una tale ipotesi, pertanto, l'osservanza dell'onere di cui alla più volte citata disposizione codicistica può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Principio, quello appena esposto, che ha trovato conferma anche nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato ribadito che, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1° c.c. deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 660 del 10 gennaio 2025, oltre alla già menzionata Cassazione n.
22346/2017).
Del resto, la stessa Suprema Corte, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza n.
31509 del 3 novembre 2021, oltre alla già menzionata Cassazione n. 13078/2008).
Venendo, quindi, al caso di specie, la fideiussione prestata dall'attore opponente contiene all'art. 7 l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, ossia clausola con cui le parti hanno derogato alla previsione del termine semestrale di cui
Pagina 6 di 9 all'art. 1957 c.c. e che lo stesso attore opponente non ha in alcun modo eccepito essere colpita da nullità.
Tale condizione è stata, peraltro, rispettata dalla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con l'invio alla debitrice principale ed al fideiussore, odierno attore opponente, della diffida stragiudiziale mediante raccomandata a.r. di data 2 maggio 2017, la cui ricezione si è perfezionata per compiuta giacenza il 10 maggio 2017 secondo quanto ha incontrovertibilmente attestato l'agente postale (cfr. documenti 1, 2 e 11 della convenuta opposta).
Ebbene, tale diffida contiene sia a carico della debitrice principale sia a carico del garante la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine nonché l'istanza di pagamento immediato del credito di che trattasi.
Ad ogni buon conto, il termine ex art. 1957 c.c. è di decadenza e non di prescrizione, sicché ad esso non si applicano le norme in tema di interruzione della prescrizione (cfr. art. 2964 c.c.), con la conseguenza che tale termine semestrale, una volta che la decadenza sia stata impedita dall'esercizio del diritto, non ricomincia a decorrere (cfr. Corte d'Appello Venezia sentenza 10 agosto 2022 n. 1834).
Va, peraltro, osservato che se la finalità specifica della disciplina dell'art. 1957 c.c. è quella di limitare il periodo di incertezza del fideiussore al termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ne discende, per logica conseguenza, che la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione di pagamento, effettuate contestualmente anche al fideiussore, hanno raggiunto tale finalità, rendendo edotto il fideiussore stesso che l'obbligazione garantita era scaduta e che la debitrice principale era inadempiente.
Deve, infine, escludersi la vessatorietà della pattuizione prevista alla clausola numero 7, visto che tale clausola, di deroga parziale all'art. 1957 c.c., non è stata attinta dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia e non può considerarsi vessatoria (cfr.
Tribunale di Pescara sentenza 12 marzo 2024 n. 421).
In conclusione, poiché la fideiussione rilasciata dal signor prevede che il Pt_1 fideiussore paghi quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta”, deve intendersi
Pagina 7 di 9 (vedasi Cassazione n. 31509/2021 e n. 22346/2017 citate) che in tal modo, a prescindere dalla validità della deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla detta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza,
l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale, com'è quella di cui si è detto, risalente al maggio 2017.
Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione, il credito azionato risulta determinato, oltre che debitamente provato, nel suo esatto ammontare, come emerge per tabulas dal contratto di mutuo del 9 giugno 2008 per originari € 530.000,00, comprensivo del “capitolato di patti e condizioni generali”, delle “clausole contrattuali che regolano il servizio” e del “documento di sintesi” delle condizioni applicate (vedasi il documento 4 del fascicolo monitorio), contratto che espressamente esclude la capitalizzazione periodica degli interessi, nonché dal piano di ammortamento e dal prospetto di calcolo (vedasi i documenti 9 e 10 della convenuta opposta), il quale ultimo, in particolare, indica in €
377.241,47 il debito di che trattasi, quale sommatoria del capitale residuo alla data del 10 dicembre 2016, delle rate scadute ed insolute e degli interessi applicati, dedotto quanto incassato in sede esecutiva.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, dunque, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza del signor e vanno liquidate come in Pt_1
dispositivo, con applicazione dei valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per le fasi di studio ed introduttiva (non rinvenendosi specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi da tali valori medi) e con applicazione dei valori minimi dei medesimi parametri per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (la prima in quanto non caratterizzata dall'assunzione di mezzi di prova e la seconda atteso il solo deposito degli scritti finali meramente riproduttivi delle difese già precedentemente svolte).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in
Pagina 8 di 9 epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 14.170,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 15 giugno 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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