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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - sez. civ - in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2600/2023 del R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, sostituita con deposito di note scritte e pendente tra
Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1 ) elettivamente domiciliato in Viterbo, via Vicenza n.
89, presso lo studio dell'avv. Roberto Rossi, che lo rappresenta e difende, come da atto di opposizione a precetto opponente
contro
(c.f. P.IVA 1 e P.Iva P.IVA_2 ) in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Viterbo, via della Mattonara n. 7, presso lo studio dell'avv. Angelo Poli che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha chiesto, in via preliminare ed in rito, dichiararsi la carenza Parte 1 Con di legittimazione attiva della CP_1, in merito alla pretesa escussione della garanzia fideiussoria specifica per € 86.122,62; nel merito dichiarare nullo l'atto di precetto notificato ad istanza dell'istituto di credito per l'importo di € 103.321,17, oltre compensi, nonché il contratto di mutuo del
28.11.2012, quale titolo esecutivo posto alla base della pretesa creditoria, per contrarietà con l'art. 117 4°c. T.u. bancario.
A fondamento, ha dedotto: la notifica, ricevuta in data 8 novembre 2023, dell'atto di precetto con il quale la Parte_2 intimava il pagamento di € 103.321,17 oltre ad € 590.94 per compensi;
il titolo posto alla base del precetto, ossia il contratto di finanziamento, stipulato il 28.12.2012, in favore della
Soc. Dentex Italia s.a.s. di PI CO e C. di cui i sig.ri Parte_1 Parte_3 e erano garanti specifici, per la somma di € 86.122,62, e fideiussori omnibus per l'ulteriore somma di
€ 34.449,08; la procedura esecutiva avente R.g.e. n. 873/2019 e in fieri, avviata dall'odierna convenuta nei confronti del sig. Parte_3 che aveva permesso, alla data del precetto, di ricavare accantonamenti per € 10.821,98; la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. [...]
Per_1 l'art. 6, ultimo capoverso, del contratto di finanziamento laddove prevedeva che le Con fideiussioni erano in favore tanto della Parte_4 quanto della il difetto di legittimazione della società opposta che, nell'atto di precetto, rivendicava il diritto all'escussione di tali garanzie per l'intero; la segnalazione della Centrale Richi della Banca d'Italia da cui emergeva, già nell'anno del 2019, la somma di € 120.572,00, quale valore della garanzia, e quella di € 84.396,00, quale importo garantito;
la circostanza che, al settembre 2022, era stata utilizzata la somma di €
993.997,00, per un valore della garanzia di € 120.572,00 a fronte di un importo garantito per €
81.629,00; l'assenza nella documentazione contrattuale della fideiussione specifica, rilasciata nell'interesse della Dentex Italia s.a.s. a favore della Banca di Credito cooperativo, per € 86.122,62; la divergenza tra la somma richiesta nell'atto di precetto, € 103.912,11, e l'importo garantito segnalato presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, già nel settembre 2022, pari ad € 120.572,00; il tasso di mutuo effettivamente applicato, pari al 6,7921 %, rispetto a quello indicato nel contratto pari al 6,771%; la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il piano di ammortamento con conseguente costo occulto a carico dell'opponente per la somma € 1.919,40. ha chiesto, in via preliminare, Costituitasi, la Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione al precetto e, in via principale, il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
A conforto ha dedotto: l'attinenza di tutte le circostanze dedotte dall'opponente al merito del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 247/2019 emesso, nell'ambito del procedimento r.g.606/2019, dal Tribunale di Viterbo in data 11.03.2019, notificatogli in data 15.03.2019 e dichiarato esecutivo il 17.05.2019; la propria legittimità a richiedere all'opponente, quale garante, il pagamento dell'intero debito a fronte del finanziamento sottoscritto dalla Dentex Italia S.a.s, sul rilievo che il contratto, stipulato dalle parti in data 28.11.2012, da un lato prevedeva l'intervento anche dello
Parte_4 quale soggetto individuato dalla Regione Pt_4 ai sensi della Legge Regionale
23.12.2007 n. 26, e dall'altro lato menzionava il mandato irrevocabile conferito dalla società regionale all'odierna opposta, in data 25.7.2011, il quale autorizzava quest'ultima all'avvio, in suo nome e per suo conto, delle eventuali procedure di recupero del credito in caso d'insolvenza del mutuatario;
la qualità di imprenditore dell'opponente, socio accomandatario e amministratore della
Dentex Italia s.r.l., società beneficiaria del finanziamento per cui è causa, con conseguente inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina consumeristica;
la validità del precetto opposto tanto più che l'importo oggetto dello stesso era inferiore rispetto a quella asseritamente segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
Con ordinanza riservata del 24.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini per le note scritte, il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica e successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
L'opposizione avanzata dal sig. Parte_1 è infondata.
In tema di opposizione all'esecuzione proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore, mediante la formulazione di un atto di precetto, "può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo" (ex multis Cass. 12664/2000).
In altri termini, ove il titolo in forza del quale si procede è costituito da una sentenza o da altro provvedimento del giudice, in sede di opposizione al precetto non possono dedursi fatti che andavano, se il titolo è passato in giudicato, o che vanno, se si tratta di pronuncia ancora impugnabile, allegati all'interno del processo nel quale si è formato il titolo esecutivo.
Un'eccezione alla regola generale descritta è stata coniata in via giurisprudenziale dalla Corte di legittimità (Cass.ss.uu. n.9479/2023) la quale ha sancito che il giudice dell'esecuzione "in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo", al fine di informarne le parti così da consentire al debitore esecutato di proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Nella concreta fattispecie, l'opponente ha allegato una serie di circostanze la carenza di Con legittimazione attiva della a pretendere il pagamento della somma relativa alla garanzia specifica di finanziamento (€ 86.122,62); la divergenza tra l'importo oggetto di precetto e quello segnalato presso la centrale rischi della Banca d'Italia; l'ulteriore divergenza tra il Taeg praticato e quello indicato nel contratto;
la mancata indicazione del regime finanziario per la redazione del piano di ammortamento nonché la violazione dell'art. 117 4°c. T.u. bancario - tutte inerenti al merito della vicenda e che, eventualmente, avrebbero dovuto essere dedotte in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo tali doglianze trovare spazio nell'ambito di un'azione ex art. 615
c.p.c
Al tempo stesso, nel caso di specie, è altresì precluso ogni esame concernente la presenza di clausole abusive capaci di incidere sulla somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 247/2019 emesso, nell'ambito del procedimento r.g. 606/2019, dal Tribunale di Viterbo in data 11.03.2019.
Nella vicenda odierna, infatti, la natura di imprenditore del sig. Parte_1 socio accomandatario e amministratore della Dentex Italia s.r.l. società beneficiaria del finanziamento oggetto del presente giudizio (cfr. Visura camerale in atti), dedotta dall'opposta e non specificatamente contestata dall'opponente, preclude l'applicazione della disciplina consumeristica e il conseguente vaglio di eventuali clausole vessatorie.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate, secondo i parametri tra i minimi e i medi e per le fasi svolte, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione a precetto avanzata dal sig. Parte_1
Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che condanna
-
liquida nella misura complessiva di € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Dà atto del mancato pagamento del contributo unificato dovuto;
Viterbo, 24.12.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - sez. civ - in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2600/2023 del R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, sostituita con deposito di note scritte e pendente tra
Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1 ) elettivamente domiciliato in Viterbo, via Vicenza n.
89, presso lo studio dell'avv. Roberto Rossi, che lo rappresenta e difende, come da atto di opposizione a precetto opponente
contro
(c.f. P.IVA 1 e P.Iva P.IVA_2 ) in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Viterbo, via della Mattonara n. 7, presso lo studio dell'avv. Angelo Poli che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha chiesto, in via preliminare ed in rito, dichiararsi la carenza Parte 1 Con di legittimazione attiva della CP_1, in merito alla pretesa escussione della garanzia fideiussoria specifica per € 86.122,62; nel merito dichiarare nullo l'atto di precetto notificato ad istanza dell'istituto di credito per l'importo di € 103.321,17, oltre compensi, nonché il contratto di mutuo del
28.11.2012, quale titolo esecutivo posto alla base della pretesa creditoria, per contrarietà con l'art. 117 4°c. T.u. bancario.
A fondamento, ha dedotto: la notifica, ricevuta in data 8 novembre 2023, dell'atto di precetto con il quale la Parte_2 intimava il pagamento di € 103.321,17 oltre ad € 590.94 per compensi;
il titolo posto alla base del precetto, ossia il contratto di finanziamento, stipulato il 28.12.2012, in favore della
Soc. Dentex Italia s.a.s. di PI CO e C. di cui i sig.ri Parte_1 Parte_3 e erano garanti specifici, per la somma di € 86.122,62, e fideiussori omnibus per l'ulteriore somma di
€ 34.449,08; la procedura esecutiva avente R.g.e. n. 873/2019 e in fieri, avviata dall'odierna convenuta nei confronti del sig. Parte_3 che aveva permesso, alla data del precetto, di ricavare accantonamenti per € 10.821,98; la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. [...]
Per_1 l'art. 6, ultimo capoverso, del contratto di finanziamento laddove prevedeva che le Con fideiussioni erano in favore tanto della Parte_4 quanto della il difetto di legittimazione della società opposta che, nell'atto di precetto, rivendicava il diritto all'escussione di tali garanzie per l'intero; la segnalazione della Centrale Richi della Banca d'Italia da cui emergeva, già nell'anno del 2019, la somma di € 120.572,00, quale valore della garanzia, e quella di € 84.396,00, quale importo garantito;
la circostanza che, al settembre 2022, era stata utilizzata la somma di €
993.997,00, per un valore della garanzia di € 120.572,00 a fronte di un importo garantito per €
81.629,00; l'assenza nella documentazione contrattuale della fideiussione specifica, rilasciata nell'interesse della Dentex Italia s.a.s. a favore della Banca di Credito cooperativo, per € 86.122,62; la divergenza tra la somma richiesta nell'atto di precetto, € 103.912,11, e l'importo garantito segnalato presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, già nel settembre 2022, pari ad € 120.572,00; il tasso di mutuo effettivamente applicato, pari al 6,7921 %, rispetto a quello indicato nel contratto pari al 6,771%; la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il piano di ammortamento con conseguente costo occulto a carico dell'opponente per la somma € 1.919,40. ha chiesto, in via preliminare, Costituitasi, la Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione al precetto e, in via principale, il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
A conforto ha dedotto: l'attinenza di tutte le circostanze dedotte dall'opponente al merito del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 247/2019 emesso, nell'ambito del procedimento r.g.606/2019, dal Tribunale di Viterbo in data 11.03.2019, notificatogli in data 15.03.2019 e dichiarato esecutivo il 17.05.2019; la propria legittimità a richiedere all'opponente, quale garante, il pagamento dell'intero debito a fronte del finanziamento sottoscritto dalla Dentex Italia S.a.s, sul rilievo che il contratto, stipulato dalle parti in data 28.11.2012, da un lato prevedeva l'intervento anche dello
Parte_4 quale soggetto individuato dalla Regione Pt_4 ai sensi della Legge Regionale
23.12.2007 n. 26, e dall'altro lato menzionava il mandato irrevocabile conferito dalla società regionale all'odierna opposta, in data 25.7.2011, il quale autorizzava quest'ultima all'avvio, in suo nome e per suo conto, delle eventuali procedure di recupero del credito in caso d'insolvenza del mutuatario;
la qualità di imprenditore dell'opponente, socio accomandatario e amministratore della
Dentex Italia s.r.l., società beneficiaria del finanziamento per cui è causa, con conseguente inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina consumeristica;
la validità del precetto opposto tanto più che l'importo oggetto dello stesso era inferiore rispetto a quella asseritamente segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
Con ordinanza riservata del 24.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini per le note scritte, il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica e successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
L'opposizione avanzata dal sig. Parte_1 è infondata.
In tema di opposizione all'esecuzione proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore, mediante la formulazione di un atto di precetto, "può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo" (ex multis Cass. 12664/2000).
In altri termini, ove il titolo in forza del quale si procede è costituito da una sentenza o da altro provvedimento del giudice, in sede di opposizione al precetto non possono dedursi fatti che andavano, se il titolo è passato in giudicato, o che vanno, se si tratta di pronuncia ancora impugnabile, allegati all'interno del processo nel quale si è formato il titolo esecutivo.
Un'eccezione alla regola generale descritta è stata coniata in via giurisprudenziale dalla Corte di legittimità (Cass.ss.uu. n.9479/2023) la quale ha sancito che il giudice dell'esecuzione "in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo", al fine di informarne le parti così da consentire al debitore esecutato di proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Nella concreta fattispecie, l'opponente ha allegato una serie di circostanze la carenza di Con legittimazione attiva della a pretendere il pagamento della somma relativa alla garanzia specifica di finanziamento (€ 86.122,62); la divergenza tra l'importo oggetto di precetto e quello segnalato presso la centrale rischi della Banca d'Italia; l'ulteriore divergenza tra il Taeg praticato e quello indicato nel contratto;
la mancata indicazione del regime finanziario per la redazione del piano di ammortamento nonché la violazione dell'art. 117 4°c. T.u. bancario - tutte inerenti al merito della vicenda e che, eventualmente, avrebbero dovuto essere dedotte in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo tali doglianze trovare spazio nell'ambito di un'azione ex art. 615
c.p.c
Al tempo stesso, nel caso di specie, è altresì precluso ogni esame concernente la presenza di clausole abusive capaci di incidere sulla somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 247/2019 emesso, nell'ambito del procedimento r.g. 606/2019, dal Tribunale di Viterbo in data 11.03.2019.
Nella vicenda odierna, infatti, la natura di imprenditore del sig. Parte_1 socio accomandatario e amministratore della Dentex Italia s.r.l. società beneficiaria del finanziamento oggetto del presente giudizio (cfr. Visura camerale in atti), dedotta dall'opposta e non specificatamente contestata dall'opponente, preclude l'applicazione della disciplina consumeristica e il conseguente vaglio di eventuali clausole vessatorie.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate, secondo i parametri tra i minimi e i medi e per le fasi svolte, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione a precetto avanzata dal sig. Parte_1
Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che condanna
-
liquida nella misura complessiva di € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Dà atto del mancato pagamento del contributo unificato dovuto;
Viterbo, 24.12.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi