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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 8992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8992 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
11.9.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 6220/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1 avv. Sergio Massimo Mancusi
e convenuto CP_1 avv. A. Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 dalla domanda amministrativa o da quella di giustizia. Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP non gli sono stati riconosciuti i requisiti per la prestazione assistenziale richiesta. Afferma che, diversamente, il suo stato patologico è tale da trovarsi nella condizione che giustifica la prestazione richiesta e formula diverse critiche all'elaborato peritale depositato nella fase cd atp. Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 11.9.2025 e oggi decisa con contestuale motivazione. oOo
Il ricorso non merita accoglimento. Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che non sussistano i presupposti medico legali per il riconoscimento della prestazione richiesta. Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma). Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti. Deve pertanto essere rigettato il ricorso volto al il riconoscimento in capo al ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 . La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese processuali in relazione alla situazione reddituale, come emerge dalla autodichiarazione prodotta nella fase prodromica di c.d. ATP;
analogamente il pagamento dei compensi al CTU, liquidati come da separato decreto, va disposto definitamente a carico dell' per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese irripetibili e compenso al CTU, liquidato come da separato decreto, definitivamente a carico CP_ dell' . Roma, 18.9.2025 Il Giudice