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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7490/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7490/2022
Tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. CRISTINA COMMONE e avv. FRANCESCO
MOCCIA presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: pensione di reversibilità
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.06.2022 parte ricorrente deduceva:
- di essere nipote di , deceduto in data 06/11/2020; Persona_1
- che al momento del decesso di , non aveva ancora raggiunto la Persona_1
maggiore età, e che dunque sua madre, in data 29/04/2021 presentava Parte_2
CP_ tramite caf abilitato l'istanza n. 210788850020, con cui chiedeva all' la reversibilità in favore di della pensione n. 02148247; Parte_1
1 CP_
- che, con provvedimento del 17/06/2021, l' comunicava la reiezione della predetta domanda perché “…il Sig. non è risultato a carico di Parte_1 Persona_1
al momento del decesso. Il nucleo familiare del percettore risulta percettore a
[...] tutt'oggi del reddito di cittadinanza…”;
- che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, nell'anno 2019 il ricorrente viveva stabilmente con il nonno, , con cui ha convissuto fino al decesso;
Persona_1
- che, dunque, prima della morte di quest'ultimo, avvenuta in data 06/11/2020, il ricorrente faceva parte del nucleo familiare del nonno;
- che solo successivamente alla morte del nonno, veniva inserito nello stato di famiglia della madre, ; Parte_2
- che, pertanto, in data 30/09/2021 la madre, quale esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sull'allora minore presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo presso il Comitato Provinciale dell' di Napoli, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarareche il ricorrente nell'anno
2019 era regolarmente annesso al nucleo familiare del nonno convivente, , il Persona_1
quale provvedeva al suo mantenimento, non essendo economicamente autosufficiente;
di accertare e dichiarare che il ricorrente, solo nell'anno 2021 all'esito della morte del nonno, veniva annesso al nucleo familiare della madre, Sig.ra nel merito, di annullare il provvedimento del Parte_2
CP_ 17/06/2021 con cui l' comunicava la reiezione della domanda recante n. 210788850020 avente ad oggetto la pensione di reversibilità Prestazione n. 02148247; per l'effetto condannare l' alla CP_1
corresponsione della pensione di reversibilità nei confronti del Sig. in qualità di Parte_1
nipote minore (equiparato ad un figlio) del Sig. , in quanto a totale carico del Persona_1
nonno alla data della morte dello stesso;
Ad ogni modo, condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a vario CP_1
titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per
2 invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica.
Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre, altresì, che:
- il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il Giudicante che parte ricorrente ha dato prova di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della pensione di reversibilità.
3 In particolare, quanto al contestato requisito della vivenza a carico, ha dato prova, mediante il deposito del modello 730/2019, che nell'anno antecedente la morte del nonno, , Persona_2
(2019), viveva al 100% a carico di quest'ultimo (v. all. 6 prod. ricorrente).
Dunque, deve concludersi nel senso per cui al momento della domanda del 29.4.2021 il ricorrente era in possesso dei requisiti per beneficiare della pensione di reversibilità del de cuius.
Dalla documentazione allegata in atti si evince infatti come soltanto in un momento successivo alla morte del nonno, la madre del ricorrente, ha percepito il reddito di cittadinanza, CP_3
ossia dal 29.06.2022, così come dall'esame degli atti risulta che dal 02/2023 al 05/2023 il medesimo ricorrente, intanto divenuto maggiorenne, ha percepito redditi superiori al limite imposto dalla legge per beneficiare della prestazione richiesta.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata, senza l'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione Parte_3
di reversibilità del de cuius, , con decorrenza dalla domanda Persona_2
amministrativa del 29.04.2021, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.291,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Aversa, lì 12.12.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7490/2022
Tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. CRISTINA COMMONE e avv. FRANCESCO
MOCCIA presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: pensione di reversibilità
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.06.2022 parte ricorrente deduceva:
- di essere nipote di , deceduto in data 06/11/2020; Persona_1
- che al momento del decesso di , non aveva ancora raggiunto la Persona_1
maggiore età, e che dunque sua madre, in data 29/04/2021 presentava Parte_2
CP_ tramite caf abilitato l'istanza n. 210788850020, con cui chiedeva all' la reversibilità in favore di della pensione n. 02148247; Parte_1
1 CP_
- che, con provvedimento del 17/06/2021, l' comunicava la reiezione della predetta domanda perché “…il Sig. non è risultato a carico di Parte_1 Persona_1
al momento del decesso. Il nucleo familiare del percettore risulta percettore a
[...] tutt'oggi del reddito di cittadinanza…”;
- che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, nell'anno 2019 il ricorrente viveva stabilmente con il nonno, , con cui ha convissuto fino al decesso;
Persona_1
- che, dunque, prima della morte di quest'ultimo, avvenuta in data 06/11/2020, il ricorrente faceva parte del nucleo familiare del nonno;
- che solo successivamente alla morte del nonno, veniva inserito nello stato di famiglia della madre, ; Parte_2
- che, pertanto, in data 30/09/2021 la madre, quale esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sull'allora minore presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo presso il Comitato Provinciale dell' di Napoli, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarareche il ricorrente nell'anno
2019 era regolarmente annesso al nucleo familiare del nonno convivente, , il Persona_1
quale provvedeva al suo mantenimento, non essendo economicamente autosufficiente;
di accertare e dichiarare che il ricorrente, solo nell'anno 2021 all'esito della morte del nonno, veniva annesso al nucleo familiare della madre, Sig.ra nel merito, di annullare il provvedimento del Parte_2
CP_ 17/06/2021 con cui l' comunicava la reiezione della domanda recante n. 210788850020 avente ad oggetto la pensione di reversibilità Prestazione n. 02148247; per l'effetto condannare l' alla CP_1
corresponsione della pensione di reversibilità nei confronti del Sig. in qualità di Parte_1
nipote minore (equiparato ad un figlio) del Sig. , in quanto a totale carico del Persona_1
nonno alla data della morte dello stesso;
Ad ogni modo, condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a vario CP_1
titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per
2 invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica.
Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre, altresì, che:
- il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il Giudicante che parte ricorrente ha dato prova di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della pensione di reversibilità.
3 In particolare, quanto al contestato requisito della vivenza a carico, ha dato prova, mediante il deposito del modello 730/2019, che nell'anno antecedente la morte del nonno, , Persona_2
(2019), viveva al 100% a carico di quest'ultimo (v. all. 6 prod. ricorrente).
Dunque, deve concludersi nel senso per cui al momento della domanda del 29.4.2021 il ricorrente era in possesso dei requisiti per beneficiare della pensione di reversibilità del de cuius.
Dalla documentazione allegata in atti si evince infatti come soltanto in un momento successivo alla morte del nonno, la madre del ricorrente, ha percepito il reddito di cittadinanza, CP_3
ossia dal 29.06.2022, così come dall'esame degli atti risulta che dal 02/2023 al 05/2023 il medesimo ricorrente, intanto divenuto maggiorenne, ha percepito redditi superiori al limite imposto dalla legge per beneficiare della prestazione richiesta.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata, senza l'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione Parte_3
di reversibilità del de cuius, , con decorrenza dalla domanda Persona_2
amministrativa del 29.04.2021, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.291,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Aversa, lì 12.12.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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