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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26599/2024, riunita con la causa iscritta al numero RG 26603/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] e nato a
Castellammare Di ST (NA) il 16.03.1964, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo
Galluccio ed elettivamente domiciliati in Aversa alla via Giotto, 87 presso lo studio del difensore
RICORRENTI
E
” con sede legale corrente in Napoli alla Via della Controparte_1
Croce Rossa n°8, P.IVA: , in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1 rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Sarro e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al
Viale A. Gramsci 19
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della convenuta con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario attuale
Ctg. D, lamentava che nei periodi indicati in ricorso pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall' dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria (omissis), che ha sostituito l'art. 9 del
1 CCNL 20.9.2001integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi. Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. La causa veniva iscritta al RG 26599/2024 e veniva successivamente riunita con la causa intentata dall'altro lavoratore in epigrafe avente oggetto analogo.
Non veniva svolta istruttoria ed, all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va, per i motivi di seguito illustrati, accolta.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL
20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL20.9.2001. L'art. 44 del CCNL
01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria (omissis), rubricato
“riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
2 Tale scelta non è, tuttavia, soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
[...]
resistente. Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta CP_2 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è poi rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. La convenuta persevera nella negazione del Controparte_2 diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi della convenuta non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria (omissis), si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare- A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria (omissis), discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023 i quali hanno ulteriormente ribadito che
“la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie,
3 pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo
III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art.
44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi
e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL
1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art.
9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete,
è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio
2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo
4 o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe CP_2 cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata, dunque, individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice
d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una
5 maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425
c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”. I Giudici di legittimità hanno, quindi, elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale
o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria (omissis) riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
6 Tutto quanto sopra specificato, consente di superare, altresì, l'ulteriore eccezione spiegata dalla convenuta, secondo la quale alcuni dei giorni indicati dai ricorrenti oggetto di maggiorazione sarebbero già stati compensati con una giornata ulteriore di riposo fruita nella medesima settimana e riconoscere anche la maggiorazione comporterebbe una differenza di trattamento rispetto ai dipendenti non turnisti. L'Azienda ospedaliera resistente, infatti, afferma che debba riconoscersi la maggiorazione solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, ma, al contrario, la norma contrattuale lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile).
In realtà si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, parte ricorrente non ha optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria (omissis) (già art. 9) e la convenuta non ha provato che ella abbia fatto istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l , pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, Parte_3
6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa.
Tanto premesso in ordine al quantum è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. La convenuta eccepisce un errato conteggio delle ore di lavoro prestate dai ricorrenti nelle giornate festive infrasettimanali ed inoltre che alcune delle giornate in contestazione (in particolare il 31 marzo 2023 per la ricorrente e il 31 marzo e 1aprile 2023 per il ricorrente Parte_1
) non siano giornate festive infrasettimanali. Insiste, quindi, nella riquantificazione Pt_2 degli importi richiesti dai ricorrenti.
L'eccezione va accolta.
Va innanzitutto rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che il 31 marzo e il 1 aprile 2023 non corrispondevano ad alcuna festività, pertanto tali giornate e le corrispondenti ore lavorative vanno senz'altro detratte dal quantum richiesto.
In merito alle ore lavorative prestate nelle giornate festive infrasettimanali, i cartellini presenza depositati agli atti dimostrano che per la ricorrente nelle giornate del Parte_1
1.11.2022, 26.12.2022 e 1.5.2023 vada riconosciuta la maggiorazione retributiva di cui è causa per n. 4 ore, e non 6 ore, per ciascuna giornata, in accoglimento dell'eccezione, mentre per la giornata del 6 gennaio 2023 la maggiorazione va riconosciuta e calcolata su 6 ore lavorative conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente.
7 Per il ricorrente la documentazione agli atti dimostra che per le giornate del Pt_2
25.12.2020, 2.6.2021, 6.1.2023 e 1.5.2023 la maggiorazione vada riconosciuta per n. 4 ore lavorative.
Le domande dei ricorrenti vanno quindi accolte nei limiti di quanto innanzi precisato in merito al quantum, disponendo la condanna dell' Controparte_1
al pagamento in favore degli stessi delle somme così come indicate in dispositivo oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso di cui all'art. 29, comma 6, del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 2016-2018 in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali detratti gli importi relativi a giornate infrasettimanali non festive e per le ore non dovute come precisato in parte motiva limitatamente e per l'effetto, condanna la resistente a pagare in favore di:
- la somma di euro 325,86; Parte_1
- la somma di euro 2.542,34; Parte_2 oltre interessi dalle scadenze mensili all'effettivo soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26599/2024, riunita con la causa iscritta al numero RG 26603/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] e nato a
Castellammare Di ST (NA) il 16.03.1964, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo
Galluccio ed elettivamente domiciliati in Aversa alla via Giotto, 87 presso lo studio del difensore
RICORRENTI
E
” con sede legale corrente in Napoli alla Via della Controparte_1
Croce Rossa n°8, P.IVA: , in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1 rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Sarro e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al
Viale A. Gramsci 19
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della convenuta con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario attuale
Ctg. D, lamentava che nei periodi indicati in ricorso pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall' dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria (omissis), che ha sostituito l'art. 9 del
1 CCNL 20.9.2001integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi. Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. La causa veniva iscritta al RG 26599/2024 e veniva successivamente riunita con la causa intentata dall'altro lavoratore in epigrafe avente oggetto analogo.
Non veniva svolta istruttoria ed, all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va, per i motivi di seguito illustrati, accolta.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL
20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL20.9.2001. L'art. 44 del CCNL
01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria (omissis), rubricato
“riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
2 Tale scelta non è, tuttavia, soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
[...]
resistente. Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta CP_2 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è poi rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. La convenuta persevera nella negazione del Controparte_2 diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi della convenuta non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria (omissis), si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare- A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria (omissis), discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023 i quali hanno ulteriormente ribadito che
“la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie,
3 pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo
III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art.
44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi
e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL
1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art.
9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete,
è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio
2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo
4 o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe CP_2 cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata, dunque, individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice
d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una
5 maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425
c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”. I Giudici di legittimità hanno, quindi, elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale
o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria (omissis) riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
6 Tutto quanto sopra specificato, consente di superare, altresì, l'ulteriore eccezione spiegata dalla convenuta, secondo la quale alcuni dei giorni indicati dai ricorrenti oggetto di maggiorazione sarebbero già stati compensati con una giornata ulteriore di riposo fruita nella medesima settimana e riconoscere anche la maggiorazione comporterebbe una differenza di trattamento rispetto ai dipendenti non turnisti. L'Azienda ospedaliera resistente, infatti, afferma che debba riconoscersi la maggiorazione solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, ma, al contrario, la norma contrattuale lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile).
In realtà si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, parte ricorrente non ha optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria (omissis) (già art. 9) e la convenuta non ha provato che ella abbia fatto istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l , pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, Parte_3
6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa.
Tanto premesso in ordine al quantum è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. La convenuta eccepisce un errato conteggio delle ore di lavoro prestate dai ricorrenti nelle giornate festive infrasettimanali ed inoltre che alcune delle giornate in contestazione (in particolare il 31 marzo 2023 per la ricorrente e il 31 marzo e 1aprile 2023 per il ricorrente Parte_1
) non siano giornate festive infrasettimanali. Insiste, quindi, nella riquantificazione Pt_2 degli importi richiesti dai ricorrenti.
L'eccezione va accolta.
Va innanzitutto rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che il 31 marzo e il 1 aprile 2023 non corrispondevano ad alcuna festività, pertanto tali giornate e le corrispondenti ore lavorative vanno senz'altro detratte dal quantum richiesto.
In merito alle ore lavorative prestate nelle giornate festive infrasettimanali, i cartellini presenza depositati agli atti dimostrano che per la ricorrente nelle giornate del Parte_1
1.11.2022, 26.12.2022 e 1.5.2023 vada riconosciuta la maggiorazione retributiva di cui è causa per n. 4 ore, e non 6 ore, per ciascuna giornata, in accoglimento dell'eccezione, mentre per la giornata del 6 gennaio 2023 la maggiorazione va riconosciuta e calcolata su 6 ore lavorative conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente.
7 Per il ricorrente la documentazione agli atti dimostra che per le giornate del Pt_2
25.12.2020, 2.6.2021, 6.1.2023 e 1.5.2023 la maggiorazione vada riconosciuta per n. 4 ore lavorative.
Le domande dei ricorrenti vanno quindi accolte nei limiti di quanto innanzi precisato in merito al quantum, disponendo la condanna dell' Controparte_1
al pagamento in favore degli stessi delle somme così come indicate in dispositivo oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso di cui all'art. 29, comma 6, del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 2016-2018 in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali detratti gli importi relativi a giornate infrasettimanali non festive e per le ore non dovute come precisato in parte motiva limitatamente e per l'effetto, condanna la resistente a pagare in favore di:
- la somma di euro 325,86; Parte_1
- la somma di euro 2.542,34; Parte_2 oltre interessi dalle scadenze mensili all'effettivo soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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