CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Infortunio sul lavoro - inabilità promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Rosaria Rossella Danile –
Appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rap-
[...] P.IVA_1 presentato e difeso per procura generale, dall'avv. Sebastiano Maugeri – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 4950 del 30.11.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell , volto all'accertamento di una inabilità uguale o superiore al 6%, CP_1 conseguente all'infortunio sul lavoro del 16.9.2019, asseritamente occorso nel- lo svolgimento della sua attività di bracciante agricolo.
Il Tribunale, in particolare, richiamati l'art. 1 e 2 del D.P.R. 1124/1965 nonché
l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000, reputava che l'originario ricorrente – a causa del- la genericità del ricorso – non avesse assolto l'onere di allegazione e prova de- gli «esatti termini dello specifico infortunio sul lavoro subito, oltreché dell'attività lavorativa svolta, con conseguente impossibilità di accertare la
R.G. 445_2022 2
stessa sussistenza del necessario nesso di causalità tra detto infortunio e la me- nomazione dell'integrità psicofisica dedotta in ricorso».
Peraltro nemmeno aveva dedotto prova orale né a tali lacune poteva supplire la chiesta CTU in quanto meramente esplorativa e dunque inammissibile.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 19.5.2022.
Resisteva l'appellato.
Previo svolgimento di consulenza tecnica di uffici, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto generico il ricorso in punto di allegazione dell'attività lavorativa svolta e dei caratteri specifici dell'infortunio subito.
Osserva che, non avendo l mai contestato che egli «svolgesse l'attività CP_1 di agricoltore al momento del sinistro occorso né l'attività lavorativa espletata al momento del sinistro stesso», ciò costituirebbe «condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile», in applicazione dell'art. 115 c.p.c..
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa valutazio- ne da parte del Tribunale, della documentazione versata in atti.
Rileva che la circostanza di essere «caduto a terra accidentalmente mentre svolgeva attività lavorativa» è un «fatto pacifico, non contestato da controparte e compiutamente descritto nella denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro all e prodotta da controparte (doc. 5 fascicolo di controparte)». CP_1
3. Con il terzo motivo, infine, si duole della mancata ammissione della CTU che, nel caso in esame, andrebbe qualificata come CTU percipiente in quanto avente ad «oggetto non la interpretazione di un fatto, ma l'esistenza stessa del fatto, che altrimenti risulterebbe indimostrabile».
4. Esaminati congiuntamente i motivi sinteticamente trascritti, l'appello è fon- dato.
4.1. Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare «se
R.G. 445_2022 3
, a causa delle infermità derivanti dall'infortunio sul lavoro Parte_1 dallo stesso subito in data 16.9.2019, abbia riportato un'inabilità permanente al lavoro e, in caso positivo, quale sia la percentuale del danno biologico, tenendo conto dell'incidenza di eventuali patologie preesistenti».
Si rileva, innanzitutto, che la questione insorta nel primo grado di giudizio non riguardava il difetto di prova dell'attività lavorativa svolta dall'appellante e de- gli esatti termini della dinamica dell'infortunio sul lavoro subito, in quanto le contestazioni e difese dell riguardavano piuttosto il fatto che l'evento CP_1 del 16 settembre 2019 - dall'Istituto preso in carico con concessione all'infortunato di un periodo di “temporanea inabilità lavorativa” di gg. 268
(dal 16 settembre 2019 al 9 giugno 2020) con ripresa del lavoro il 10.6.2020, giustificato dalle “lunghe” cure, comprensive di intervento chirurgico (con ri- covero dall'11 al 13 novembre 2019), per “pregressa frattura al 3° prossimale dell'ulna sin trattata chirurgicamente in pseudoartrosi, con rottura dei mezzi di sintesi” di origine extralavorativa – avesse dato luogo a postumi permanenti, in quanto i postumi erano già imputabili unicamente a un infortunio extralavorati- vo pregresso, andando a incidere l'infortunio sul lavoro del 16.9.2019 esclusi- vamente sul periodo di guarigione clinica, trattandosi dunque di un infortunio « senza postumi».
Proprio su tale precisa questione (incidenza causale del pregresso infortunio) sollevata dall , il nominato consulente ha condotto un'analisi dettagliata CP_1 dando riscontro anche alle osservazioni dell . CP_1
Ad avviso del CTU «Di tale avvenimento passato, purtroppo, non si ha alcuna documentazione sanitaria, potendosi basare quindi solo sui riferimenti anam- nestici e su quanto indirettamente riportato nella certificazione più recente, successiva all'infortunio. Va altresì annotato, per completezza, che le altera- zioni anatomo patologiche riscontrate a carico dell'articolazione del gomito sinistro non possono essere messe in correlazione con l'evento infortunistico di cui trattasi, sia per la loro natura (degenerazione osteo articolare di tipo ar- trosico) sia per l'esplicita esclusione strumentale (cfr. rx-grafia del gomito si- nistro del 27/09/2019, eseguita solo pochi giorni dopo l'incidente) […] .
R.G. 445_2022 4
In data 16/09/2019 il sig. , dopo l'infortunio, si recava al vicino Pron- Pt_1 to Soccorso dell'ospedale di Acireale, ove veniva riscontrata la lesione ossea all'avambraccio sinistro;
in tale occasione, tuttavia, pur rendendosi necessario il ricovero non vi erano posti disponibili presso il nosocomio per cui l'arto ve- niva immobilizzato con tutore e il soggetto rimandato al domicilio;
- - in segui- to l'appellante effettuava esami radiografici, in data 27/09/2019 e 17/10/2019, che mettevano chiaramente in evidenza la ri-frattura del terzo prossimale della diafisi ulnare (già fratturata in precedenza) e la contestuale lesione della plac- ca di sintesi, che appariva angolata e interrotta nella parte mediana;
in data
11/11/2019, quindi a distanza di circa due mesi dall'accaduto, il sig. Pt_1 veniva ricoverato presso l'IOMI di Messina per essere sottoposto al necessario intervento ortopedico […].
Da quanto riepilogato appare evidente che l'incidente sul luogo di lavoro, pa- lesemente di notevole entità lesiva, ebbe a provocare una 'nuova' frattura dell'ulna, sovrapposta alla pregressa già avvenuta in passato, ma la cui azione meccanica agì anche - anzi soprattutto - sul mezzo di osteosintesi a suo tempo apposto, la cosiddetta “placca”, danneggiandola in modo tanto cospicuo da doverne poi causare la rimozione assieme alle 'viti' che la tenevano in sede
(vedi descrizione intervento) […].
Non essendo disponibili referti radiografici dell'avambraccio antecedenti all'epoca dell'infortunio non è possibile stabilire quale fosse la condizione precedente del segmento osseo interessato, cioè della diafisi ulnare, già lesio- nato e osteo-sintetizzato; è legittimo, tuttavia, ritenere che, anche per il lasso di tempo intercorso tra la ri-frattura e l'intervento chirurgico specialistico,
l'incidente occorso abbia contribuito - quanto meno a livello concausale - nel determinismo del mancato consolidamento della stessa, per la lesione ossea e per il danno prodotto alla placca metallica. In tali condizioni, nonostante i ten- tativi di correzione ortopedica, l'evoluzione successiva della lesione ha con- dotto alla formazione di una conclamata “pseudo-artrosi”, cioè di una zona di mobilità anomala tra i monconi ossei, una sorta di falsa articolazione, al terzo prossimale della diafisi ulnare, strumentalmente ben documentata (cfr. rx-
R.G. 445_2022 5
grafie acquisite del 13/03/2020 e 06/05/2020 e l'ultima esibita del
12/12/2022).
Precisando, ulteriormente, in sede di risposta alle osservazioni del CTP dell , che «non disponendo di documentazione iconografica certa né di CP_1 altre attestazioni sanitarie pertinenti, non è possibile sostenere in modo ragio- nevole la tesi di una pregressa guarigione parziale della citata lesione frattu- rativa ulnare esitata in pseudoartrosi. Inoltre, nel referto della radiografia eseguita in data 27/09/2019, cioè pochi giorni dopo l'infortunio - come ram- mentato anche dal CTP nelle sue note - si mette chiaramente in evidenza la
'frattura a decorso obliquo al terzo prossimale della diafisi ulnare, senza scomposizione significativa, in presenza di placca e viti metalliche da pregres- so trattamento chirurgico', aggiungendo successivamente che la placca appare
'spezzata e angolata al terzo medio' e che per la lesione ossea 'in prima istan- za sembra trattarsi di rifrattura'. In sostanza, considerata la storia clinica del soggetto e l'incidenza dell'infortunio occorso, l'ipotesi più accreditata è quella di una avvenuta rifrattura ulnare in concomitanza con il danno alla placca già apposta in passato. A ulteriore sostegno di tale tesi va considerato anche quanto rilevato in occasione dell'intervento ortopedico dell'11/11/2019 [rea- lizzato, si ricorda, a distanza di circa due mesi dall'infortunio che era stato immobilizzato solo con tutore], nel cui ambito veniva confermata la sussistenza della frattura ulnare non consolidata con abbondante callo fibro-elastico, cioè del tessuto connettivo che si sviluppa quando la frattura non riesce a ripararsi in assenza di una adeguata stabilità dei monconi (come nel caso di specie)
[…].
Per concludere che «può affermarsi che il Sig. , nato a [...]- Parte_1 scali (CT) il 05/02/1959, bracciante agricolo, in relazione ai postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso in data 16/09/2019 ha riportato una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari al 6%, con decorrenza dalla data di cessazione del relativo periodo di inabilità temporanea assoluta
(10/06/2020)».
Le conclusioni rassegnate dal consulente devono essere condivise, in quanto
R.G. 445_2022 6
esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica e sui necessari esami strumentali (cfr. pag. 9 dell'elaborato).
5. La sentenza appellata va, quindi, riformata.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio come in dispositivo li- quidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (cfr. conclusioni appello).
7. Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate, vanno poste definitiva- mente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condan- na l a corrispondere a l'indennizzo in capitale corri- CP_1 Parte_1 spondente alla percentuale di danno biologico accertato del 6%, oltre alla mag- gior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 10.6.2020; condan- na l al pagamento, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Rossella CP_1
Danile, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €
1.278,00 per il primo grado ed € 1.458,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 445_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Infortunio sul lavoro - inabilità promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Rosaria Rossella Danile –
Appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rap-
[...] P.IVA_1 presentato e difeso per procura generale, dall'avv. Sebastiano Maugeri – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 4950 del 30.11.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell , volto all'accertamento di una inabilità uguale o superiore al 6%, CP_1 conseguente all'infortunio sul lavoro del 16.9.2019, asseritamente occorso nel- lo svolgimento della sua attività di bracciante agricolo.
Il Tribunale, in particolare, richiamati l'art. 1 e 2 del D.P.R. 1124/1965 nonché
l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000, reputava che l'originario ricorrente – a causa del- la genericità del ricorso – non avesse assolto l'onere di allegazione e prova de- gli «esatti termini dello specifico infortunio sul lavoro subito, oltreché dell'attività lavorativa svolta, con conseguente impossibilità di accertare la
R.G. 445_2022 2
stessa sussistenza del necessario nesso di causalità tra detto infortunio e la me- nomazione dell'integrità psicofisica dedotta in ricorso».
Peraltro nemmeno aveva dedotto prova orale né a tali lacune poteva supplire la chiesta CTU in quanto meramente esplorativa e dunque inammissibile.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 19.5.2022.
Resisteva l'appellato.
Previo svolgimento di consulenza tecnica di uffici, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto generico il ricorso in punto di allegazione dell'attività lavorativa svolta e dei caratteri specifici dell'infortunio subito.
Osserva che, non avendo l mai contestato che egli «svolgesse l'attività CP_1 di agricoltore al momento del sinistro occorso né l'attività lavorativa espletata al momento del sinistro stesso», ciò costituirebbe «condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile», in applicazione dell'art. 115 c.p.c..
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa valutazio- ne da parte del Tribunale, della documentazione versata in atti.
Rileva che la circostanza di essere «caduto a terra accidentalmente mentre svolgeva attività lavorativa» è un «fatto pacifico, non contestato da controparte e compiutamente descritto nella denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro all e prodotta da controparte (doc. 5 fascicolo di controparte)». CP_1
3. Con il terzo motivo, infine, si duole della mancata ammissione della CTU che, nel caso in esame, andrebbe qualificata come CTU percipiente in quanto avente ad «oggetto non la interpretazione di un fatto, ma l'esistenza stessa del fatto, che altrimenti risulterebbe indimostrabile».
4. Esaminati congiuntamente i motivi sinteticamente trascritti, l'appello è fon- dato.
4.1. Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare «se
R.G. 445_2022 3
, a causa delle infermità derivanti dall'infortunio sul lavoro Parte_1 dallo stesso subito in data 16.9.2019, abbia riportato un'inabilità permanente al lavoro e, in caso positivo, quale sia la percentuale del danno biologico, tenendo conto dell'incidenza di eventuali patologie preesistenti».
Si rileva, innanzitutto, che la questione insorta nel primo grado di giudizio non riguardava il difetto di prova dell'attività lavorativa svolta dall'appellante e de- gli esatti termini della dinamica dell'infortunio sul lavoro subito, in quanto le contestazioni e difese dell riguardavano piuttosto il fatto che l'evento CP_1 del 16 settembre 2019 - dall'Istituto preso in carico con concessione all'infortunato di un periodo di “temporanea inabilità lavorativa” di gg. 268
(dal 16 settembre 2019 al 9 giugno 2020) con ripresa del lavoro il 10.6.2020, giustificato dalle “lunghe” cure, comprensive di intervento chirurgico (con ri- covero dall'11 al 13 novembre 2019), per “pregressa frattura al 3° prossimale dell'ulna sin trattata chirurgicamente in pseudoartrosi, con rottura dei mezzi di sintesi” di origine extralavorativa – avesse dato luogo a postumi permanenti, in quanto i postumi erano già imputabili unicamente a un infortunio extralavorati- vo pregresso, andando a incidere l'infortunio sul lavoro del 16.9.2019 esclusi- vamente sul periodo di guarigione clinica, trattandosi dunque di un infortunio « senza postumi».
Proprio su tale precisa questione (incidenza causale del pregresso infortunio) sollevata dall , il nominato consulente ha condotto un'analisi dettagliata CP_1 dando riscontro anche alle osservazioni dell . CP_1
Ad avviso del CTU «Di tale avvenimento passato, purtroppo, non si ha alcuna documentazione sanitaria, potendosi basare quindi solo sui riferimenti anam- nestici e su quanto indirettamente riportato nella certificazione più recente, successiva all'infortunio. Va altresì annotato, per completezza, che le altera- zioni anatomo patologiche riscontrate a carico dell'articolazione del gomito sinistro non possono essere messe in correlazione con l'evento infortunistico di cui trattasi, sia per la loro natura (degenerazione osteo articolare di tipo ar- trosico) sia per l'esplicita esclusione strumentale (cfr. rx-grafia del gomito si- nistro del 27/09/2019, eseguita solo pochi giorni dopo l'incidente) […] .
R.G. 445_2022 4
In data 16/09/2019 il sig. , dopo l'infortunio, si recava al vicino Pron- Pt_1 to Soccorso dell'ospedale di Acireale, ove veniva riscontrata la lesione ossea all'avambraccio sinistro;
in tale occasione, tuttavia, pur rendendosi necessario il ricovero non vi erano posti disponibili presso il nosocomio per cui l'arto ve- niva immobilizzato con tutore e il soggetto rimandato al domicilio;
- - in segui- to l'appellante effettuava esami radiografici, in data 27/09/2019 e 17/10/2019, che mettevano chiaramente in evidenza la ri-frattura del terzo prossimale della diafisi ulnare (già fratturata in precedenza) e la contestuale lesione della plac- ca di sintesi, che appariva angolata e interrotta nella parte mediana;
in data
11/11/2019, quindi a distanza di circa due mesi dall'accaduto, il sig. Pt_1 veniva ricoverato presso l'IOMI di Messina per essere sottoposto al necessario intervento ortopedico […].
Da quanto riepilogato appare evidente che l'incidente sul luogo di lavoro, pa- lesemente di notevole entità lesiva, ebbe a provocare una 'nuova' frattura dell'ulna, sovrapposta alla pregressa già avvenuta in passato, ma la cui azione meccanica agì anche - anzi soprattutto - sul mezzo di osteosintesi a suo tempo apposto, la cosiddetta “placca”, danneggiandola in modo tanto cospicuo da doverne poi causare la rimozione assieme alle 'viti' che la tenevano in sede
(vedi descrizione intervento) […].
Non essendo disponibili referti radiografici dell'avambraccio antecedenti all'epoca dell'infortunio non è possibile stabilire quale fosse la condizione precedente del segmento osseo interessato, cioè della diafisi ulnare, già lesio- nato e osteo-sintetizzato; è legittimo, tuttavia, ritenere che, anche per il lasso di tempo intercorso tra la ri-frattura e l'intervento chirurgico specialistico,
l'incidente occorso abbia contribuito - quanto meno a livello concausale - nel determinismo del mancato consolidamento della stessa, per la lesione ossea e per il danno prodotto alla placca metallica. In tali condizioni, nonostante i ten- tativi di correzione ortopedica, l'evoluzione successiva della lesione ha con- dotto alla formazione di una conclamata “pseudo-artrosi”, cioè di una zona di mobilità anomala tra i monconi ossei, una sorta di falsa articolazione, al terzo prossimale della diafisi ulnare, strumentalmente ben documentata (cfr. rx-
R.G. 445_2022 5
grafie acquisite del 13/03/2020 e 06/05/2020 e l'ultima esibita del
12/12/2022).
Precisando, ulteriormente, in sede di risposta alle osservazioni del CTP dell , che «non disponendo di documentazione iconografica certa né di CP_1 altre attestazioni sanitarie pertinenti, non è possibile sostenere in modo ragio- nevole la tesi di una pregressa guarigione parziale della citata lesione frattu- rativa ulnare esitata in pseudoartrosi. Inoltre, nel referto della radiografia eseguita in data 27/09/2019, cioè pochi giorni dopo l'infortunio - come ram- mentato anche dal CTP nelle sue note - si mette chiaramente in evidenza la
'frattura a decorso obliquo al terzo prossimale della diafisi ulnare, senza scomposizione significativa, in presenza di placca e viti metalliche da pregres- so trattamento chirurgico', aggiungendo successivamente che la placca appare
'spezzata e angolata al terzo medio' e che per la lesione ossea 'in prima istan- za sembra trattarsi di rifrattura'. In sostanza, considerata la storia clinica del soggetto e l'incidenza dell'infortunio occorso, l'ipotesi più accreditata è quella di una avvenuta rifrattura ulnare in concomitanza con il danno alla placca già apposta in passato. A ulteriore sostegno di tale tesi va considerato anche quanto rilevato in occasione dell'intervento ortopedico dell'11/11/2019 [rea- lizzato, si ricorda, a distanza di circa due mesi dall'infortunio che era stato immobilizzato solo con tutore], nel cui ambito veniva confermata la sussistenza della frattura ulnare non consolidata con abbondante callo fibro-elastico, cioè del tessuto connettivo che si sviluppa quando la frattura non riesce a ripararsi in assenza di una adeguata stabilità dei monconi (come nel caso di specie)
[…].
Per concludere che «può affermarsi che il Sig. , nato a [...]- Parte_1 scali (CT) il 05/02/1959, bracciante agricolo, in relazione ai postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso in data 16/09/2019 ha riportato una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari al 6%, con decorrenza dalla data di cessazione del relativo periodo di inabilità temporanea assoluta
(10/06/2020)».
Le conclusioni rassegnate dal consulente devono essere condivise, in quanto
R.G. 445_2022 6
esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica e sui necessari esami strumentali (cfr. pag. 9 dell'elaborato).
5. La sentenza appellata va, quindi, riformata.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio come in dispositivo li- quidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (cfr. conclusioni appello).
7. Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate, vanno poste definitiva- mente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condan- na l a corrispondere a l'indennizzo in capitale corri- CP_1 Parte_1 spondente alla percentuale di danno biologico accertato del 6%, oltre alla mag- gior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 10.6.2020; condan- na l al pagamento, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Rossella CP_1
Danile, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €
1.278,00 per il primo grado ed € 1.458,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 445_2022