Articolo 2 della Legge 18 maggio 1967, n. 376
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 giugno 1967
Art. 2.
Il Ministero dell'interno, allorche' ricorrano particolari necessita' presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che mettera' a disposizione le suore.
Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.
Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563 , e successive modificazioni.
Il Ministero dell'interno emanera' particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 29 giugno 1967