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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/11/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCALA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VITTORIO GELPI,
CONVENUTA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_2 P.IVA_2
FERRONI,
TE AT
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A) Richiamati gli esiti della CTU che ha ritenuto più probabile che non una infezione da SARS-
CoV del Capra acquisita in ambito ospedaliero piuttosto che in comunità (pg. 49), parimenti valutato dal Collegio come imprudente lo spostamento nella stessa camera del Capra del paziente
“probabilmente COVID” X (Greco) (pg. 49), e preso atto che il Collegio non ha dimostrato che il
CO non abbia avuto alcuna influenza letifera, accertare e dichiarare la responsabilità della
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., corrente in Piazza Ospitale n. 10, nella causazione/accelerazione/anticipazione CP_1 dell'evento morte in odio al sig. nato il [...] e deceduto il 13.03.2021 e Persona_1 quindi trattamenti sanitari più corretti ed adeguati avrebbero quanto meno ritardato l'exitus
B) Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti, in conseguenza dell'evento morte, dalla figlia (nata a '1/07/1972 e residente in 26816 ad Parte_1 CP_1
Ossago Lodigiano, Via Lodi n. 22), secondo le voci di danno per perdita del rapporto parentale e danno terminale, e liquidarle in applicazione delle Tabelle Milanesi secondo valutazione equa e di giustizia, valutata l'incidenza di patologie pregresse in capo alla vittima, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, oltre che
l'età della vittima primaria e secondaria.
C) Vinte tutte le spese, anche di CTU, e le competenze professionali a favore del difensore Avv.
IL CC che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per l' Controparte_1
“nel merito: a) respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della dedotta responsabilità, liquidare in favore di parte attrice i danni rigorosamente accertati quali conseguenza immediata e diretta del non corretto adempimento ascrivibile all'Ente ospedaliero convenuto;
c) condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere manlevata ed indenne la
[...] CP_3 er quanto dovesse essere condannata a pagare a parte attrice in eccesso alla somma di euro
[...]
250.000,00. Spese rifuse. In via istruttoria […]”.
Conclusioni per Controparte_2
“ - In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' respingere le richieste risarcitorie di Controparte_1 parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza in ordine alle pretese risarcitorie rientranti
2 nella SIR di € 250.000,00, con applicazione dei massimali e limiti di polizza meglio specificati in atti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e
C.p.a.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale unica erede del padre Parte_1 Per_1
ha convenuto in giudizio l' (di seguito, anche
[...] Controparte_1 solo di , domandando di accertarne la responsabilità per la morte del padre CP_3 CP_1 Per_1
avvenuta il 13.3.2021 presso l'Hospice di Casalpusterlengo, e, conseguentemente,
[...] condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti, tanto iure proprio quanto iure hereditatis.
Con comparsa depositata in data 14.10.2022 si è costituita l' la quale ha domandato, CP_4 in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
Con provvedimento del 3.11.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2
Con comparsa depositata il 10.2.2023 si è costituita in giudizio la quale, in Controparte_2 via principale, ha domandato il rigetto delle domande formulate dall'attrice e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività della polizza.
2. Al fine di decidere in ordine alle domande formulate da parte attrice, occorre ricostruire brevemente i fatti che hanno condotto a convenire in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
Dall'elaborato peritale redatto dai consulenti tecnici dott. specialista in Persona_2 pneumologia, allergologia e immunologia clinica, dalla dott.ssa specialista in Persona_3 medicina legale, e dal dott. , specialista in virologia e microbiologia, emergono i Persona_4 seguenti elementi fattuali:
1) in data 2.2.2021 è giunto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Persona_1 CP_1 presentando un quadro di insufficienza respiratoria acuta su cronica;
il predetto è stato accolto in OBI (osservazione breve intensiva) sino al 5.2.2021, giorno in cui è stato trasferito nel reparto di Pneumologia per il primo ricovero, con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta su cronica di tipo I, in riacutizzazione bronchitica su fibrosi polmonare nota;
3 2) durante la permanenza in Pronto Soccorso è stato sottoposto a tamponi Persona_1 nasofaringei, nei giorni 2 e 5 febbraio, entrambi negativi, mentre la TAC torace ha confermato il noto quadro di fibrosi polmonare interstiziale;
3) durante i giorni successivi il paziente “proseguì la terapia antibiotica steroidea con beneficio clinico e negativizzazione degli indici di flogosi con miglioramento degli scambi respiratori tali da sospendere gli HFNC e ripristinare flussi di ossigeno domiciliari. Il paziente venne sottoposto anche a controllo cardiologico che consigliò prosecuzione della terapia beta bloccante e scintigrafia miocardica”;
4) l'11.2.2021, durante la degenza in Pneumologia, si “verificò un contatto con paziente SARS Cov
2 positivo, per cui il paziente venne posto in isolamento preventivo, sottoposto a tampone nasofaringeo risultato negativo il 14/2/2021, dimesso in quarantena fiduciaria in data
17/2/2021, monitorizzato con telemedicina”;
5) nella tarda serata del 19.2.2021, in seguito al peggioramento della dispnea, alla comparsa di febbre fino a 39°C e all'aggravamento della funzionalità respiratoria, il paziente è stato nuovamente ricoverato (secondo ricovero); all'ingresso è stata posta diagnosi di polmonite da
CO, confermata dalla positività al tampone antigenico, nel contesto di alveolite fibrosante idiopatica e insufficienza respiratoria cronica. La radiografia del torace ha evidenziato marcato ispessimento dell'interstizio polmonare in quadro di fibrosi, con sfumate aree di disomogenea ipodiafania, compatibili con processo flogistico in atto;
6) il 22.2.2021 “venne arruolato nel protocollo di studio per valutare l'efficacia del Persona_1 plasma iperimmune […] con somministrazione di 600mL di plasma ma il quadro clinico rimase pressoché caratterizzato dal progressivo incremento della “fatica respiratoria” che condusse
i sanitari ad avvisare i familiari della decisione collegiale di non effettuare ulteriore upgrade terapeutico ma di assistere il paziente nella fase terminale di vita”;
7) il 12.3.2021 il paziente è stato trasferito presso l' Controparte_5
di Casalpusterlengo (terzo ricovero), in condizioni generali gravemente
[...] compromesse, caratterizzate da allettamento cronico, dispnea anche per minimi sforzi e necessità costante di ossigenoterapia;
8) è deceduto il 13.3.2021 mentre si trovava nell'Hospice di Casalpusterlengo. Persona_1
4 3. Ciò posto, in punto di diritto si osserva che il titolo della responsabilità facente capo alla struttura sanitaria, con riferimento ai danni patiti iure hereditatis è contrattuale.
La Suprema Corte ha, infatti, da tempo inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in relazione al quale la struttura adempie avvalendosi di ausiliari della cui opera risponde ex art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Tale impostazione ha trovato conferma, come è noto, anche nella legge , il cui art.7 CP_6 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, (…) risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Orbene, come noto, nella responsabilità contrattuale (che, appunto, legava, nella fattispecie in esame, il de cuius alla struttura sanitaria convenuta) incombe su parte attrice incombe Persona_1
l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie svolte o, ancora, delle mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura, invece, la prova che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. n.577/2008; v., anche, Cass. civ. n.
24073/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, ormai da tempo, l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa ignota resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è. a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto. Laddove, quindi, risulti provato dal danneggiato che la patologia è riconducibile ad un dato intervento, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare che l'intervento in questione ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile e inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione corretta dell'intervento chirurgico medesimo (Cass. civ. n.18392/2017; Cass civ.
21511/2024).
3.1 Viceversa, per quanto attiene ai danni patiti dall'attrice iure proprio, non avendo la struttura ospedaliera assunto alcuna obbligazione nei confronti della figlia del paziente, i danni che queste
5 lamentano non derivano dall'inadempimento di obbligazioni esistenti nei loro riguardi, bensì da fatto illecito, consistente nell'aver provocato per colpa la morte del prossimo congiunto. In quest'ottica, quindi, grava su parte attrice l'onere di provare innanzitutto il fatto illecito, ossia la condotta dell'ospedale, il nesso causale tra essa e l'evento dannoso (ossia, nella specie, il decesso di , nonché l'esistenza di una colpa in capo alla struttura medica e, infine, il danno Persona_1 consequenziale all'evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.
4. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che la domanda di parte attrice non meriti accoglimento.
Dalla CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni vengono recepite da questo Giudice in ragione dell'esaustività e completezza delle indagini, nonché della coerente risposta alle osservazioni di CTP – è emerso chiaramente come la morte del paziente non sia Persona_1 addebitabile a una responsabilità della struttura.
Ed infatti, il collegio peritale, pur affermando che presumibilmente ha contratto il Parte_2
CO durante il ricovero ospedaliero (“cronologicamente il signor iniziò a manifestare la Per_1 sintomatologia clinica dell'infezione da coronavirus dopo la dimissione ospedaliera, nella fattispecie in data 19/2/2021, 17 giorni dopo l'inizio del primo ricovero del 2/2/2021, ossia oltre i
14 giorni ritenuti dalla letteratura scientifica epidemiologicamente come il tempo di incubazione necessario affinché inizino i segni e i sintomi clinici del COVID-19, il che f presumibilmente ritenere ragionevole, sulla base della intera documentazione presentata dalle parti, che il signor si sia infettato/contagiato in ambiente ospedaliero piuttosto che in comunità”; cfr. pagg. 33 Per_1
e 34 elaborato peritale), ha concluso che “ di 72 anni di età all'epoca dei fatti, era Persona_1 affetto da gravi patologie a prognosi infausta, che ebbero incidenza causale diretta nell'evoluzione del quadro clinico fino al decesso, come anche precisato nel modulo ISTAT” (cfr. pag. 39 elaborato peritale).
Secondo i consulenti, infatti, “Nel caso di specie la evoluzione del quadro clinico fino al decesso appare riconducibile al quadro di fibrosi polmonare pregressa, ormai nella fase finale con flussi di ossigeno elevati e che aveva condizionato un'assistenza a carattere continuativo ormai da un anno.
6 Non si ritiene quindi che vi sarebbe stata possibilità di guarigione o di sopravvivenza del paziente in ragione delle patologie pregresse.
La polmonite da SARS-CoV2 è stato un episodio intercorrente, nella fase terminale di vita del paziente, che ha concorso in misura indifferente al decesso dello stesso” (cfr. pag. 41 elaborato peritale).
Tali conclusioni sono state ribadite dai CTU anche in occasione dell'udienza del 16.5.2025: “il signor già al momento del primo ricovero era un soggetto con condizioni cliniche già Per_1 altamente compromesse, a tal punto che gli era stata riconosciuto l'assegno di accompagnamento da dicembre 2020 (ossia dal mese successivo alla domanda fatta); il signore già prima non respirava più autonomamente;
come abbiamo scritto in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice il signor è morto con il CO e non per il CO;
il CO non ha inciso nel decesso;
Per_1 il signore è morto per le gravi patologie preesistenti poiché soggetto con fibrosi polmonare in ossigenoterapia e con necessità di assistenza a carattere continuativo accertata già da fine 2020”.
Dagli esiti della consulenza, quindi, è emerso che l'evento morte si sarebbe verificato anche laddove vi fosse stata una condotta dei sanitari che avesse impedito il contagio di Persona_1
Conseguentemente, sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, deve ritenersi che non sussista alcun profilo di responsabilità in capo all'ASST di mancando il nesso eziologico tra CP_1
l'evento morte e l'operato dei sanitari dell'ASST di il decesso di infatti, non è CP_1 Persona_1 in alcun modo riconducibile alla condotta dei sanitari, essendo l'exitus la naturale evoluzione delle gravissime patologie preesistenti da cui il paziente era affetto, mentre l'infezione da SARS-CoV-2 ha rivestito un ruolo meramente intercorrente e non determinante ai fini dell'evento letale.
In assenza, dunque, della prova – di cui era onerata parte attrice – del nesso causale tra la condotta sanitaria e l'evento dannoso, la domanda risarcitoria formulata da deve essere Parte_1 rigettata.
4.1 Il rigetto della domanda attorea, con il conseguente accoglimento della domanda principale dell'ASST di assorbe e rende superfluo l'esame della domanda di manleva proposta dalla CP_1 stessa nei confronti di così come della domanda subordinata formulata dalla Controparte_2
Compagnia sulla dedotta inoperatività di polizza.
7 5. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti dal momento che sussistono elementi di oggettiva incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda.
La legittimità della statuizione sulle spese in tal senso è confermata dalla recente sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 co. 1 D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La menzionata pronuncia estende quindi la portata applicativa della regola della compensazione delle spese a casi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'art. 92 co. 2 c.c. che fa riferimento alle ipotesi della reciproca soccombenza, della trattazione di questioni caratterizzate dalla assoluta novità o del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
5.1 Analogamente deve essere disposto quanto alle spese di CTU, le quali devono essere poste a carico di parte attrice e parte convenuta in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice e parte convenuta, in ragione del 50% ciascuna.
Lodi, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCALA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VITTORIO GELPI,
CONVENUTA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_2 P.IVA_2
FERRONI,
TE AT
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A) Richiamati gli esiti della CTU che ha ritenuto più probabile che non una infezione da SARS-
CoV del Capra acquisita in ambito ospedaliero piuttosto che in comunità (pg. 49), parimenti valutato dal Collegio come imprudente lo spostamento nella stessa camera del Capra del paziente
“probabilmente COVID” X (Greco) (pg. 49), e preso atto che il Collegio non ha dimostrato che il
CO non abbia avuto alcuna influenza letifera, accertare e dichiarare la responsabilità della
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., corrente in Piazza Ospitale n. 10, nella causazione/accelerazione/anticipazione CP_1 dell'evento morte in odio al sig. nato il [...] e deceduto il 13.03.2021 e Persona_1 quindi trattamenti sanitari più corretti ed adeguati avrebbero quanto meno ritardato l'exitus
B) Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti, in conseguenza dell'evento morte, dalla figlia (nata a '1/07/1972 e residente in 26816 ad Parte_1 CP_1
Ossago Lodigiano, Via Lodi n. 22), secondo le voci di danno per perdita del rapporto parentale e danno terminale, e liquidarle in applicazione delle Tabelle Milanesi secondo valutazione equa e di giustizia, valutata l'incidenza di patologie pregresse in capo alla vittima, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, oltre che
l'età della vittima primaria e secondaria.
C) Vinte tutte le spese, anche di CTU, e le competenze professionali a favore del difensore Avv.
IL CC che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per l' Controparte_1
“nel merito: a) respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della dedotta responsabilità, liquidare in favore di parte attrice i danni rigorosamente accertati quali conseguenza immediata e diretta del non corretto adempimento ascrivibile all'Ente ospedaliero convenuto;
c) condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere manlevata ed indenne la
[...] CP_3 er quanto dovesse essere condannata a pagare a parte attrice in eccesso alla somma di euro
[...]
250.000,00. Spese rifuse. In via istruttoria […]”.
Conclusioni per Controparte_2
“ - In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' respingere le richieste risarcitorie di Controparte_1 parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza in ordine alle pretese risarcitorie rientranti
2 nella SIR di € 250.000,00, con applicazione dei massimali e limiti di polizza meglio specificati in atti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e
C.p.a.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale unica erede del padre Parte_1 Per_1
ha convenuto in giudizio l' (di seguito, anche
[...] Controparte_1 solo di , domandando di accertarne la responsabilità per la morte del padre CP_3 CP_1 Per_1
avvenuta il 13.3.2021 presso l'Hospice di Casalpusterlengo, e, conseguentemente,
[...] condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti, tanto iure proprio quanto iure hereditatis.
Con comparsa depositata in data 14.10.2022 si è costituita l' la quale ha domandato, CP_4 in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
Con provvedimento del 3.11.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2
Con comparsa depositata il 10.2.2023 si è costituita in giudizio la quale, in Controparte_2 via principale, ha domandato il rigetto delle domande formulate dall'attrice e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività della polizza.
2. Al fine di decidere in ordine alle domande formulate da parte attrice, occorre ricostruire brevemente i fatti che hanno condotto a convenire in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
Dall'elaborato peritale redatto dai consulenti tecnici dott. specialista in Persona_2 pneumologia, allergologia e immunologia clinica, dalla dott.ssa specialista in Persona_3 medicina legale, e dal dott. , specialista in virologia e microbiologia, emergono i Persona_4 seguenti elementi fattuali:
1) in data 2.2.2021 è giunto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Persona_1 CP_1 presentando un quadro di insufficienza respiratoria acuta su cronica;
il predetto è stato accolto in OBI (osservazione breve intensiva) sino al 5.2.2021, giorno in cui è stato trasferito nel reparto di Pneumologia per il primo ricovero, con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta su cronica di tipo I, in riacutizzazione bronchitica su fibrosi polmonare nota;
3 2) durante la permanenza in Pronto Soccorso è stato sottoposto a tamponi Persona_1 nasofaringei, nei giorni 2 e 5 febbraio, entrambi negativi, mentre la TAC torace ha confermato il noto quadro di fibrosi polmonare interstiziale;
3) durante i giorni successivi il paziente “proseguì la terapia antibiotica steroidea con beneficio clinico e negativizzazione degli indici di flogosi con miglioramento degli scambi respiratori tali da sospendere gli HFNC e ripristinare flussi di ossigeno domiciliari. Il paziente venne sottoposto anche a controllo cardiologico che consigliò prosecuzione della terapia beta bloccante e scintigrafia miocardica”;
4) l'11.2.2021, durante la degenza in Pneumologia, si “verificò un contatto con paziente SARS Cov
2 positivo, per cui il paziente venne posto in isolamento preventivo, sottoposto a tampone nasofaringeo risultato negativo il 14/2/2021, dimesso in quarantena fiduciaria in data
17/2/2021, monitorizzato con telemedicina”;
5) nella tarda serata del 19.2.2021, in seguito al peggioramento della dispnea, alla comparsa di febbre fino a 39°C e all'aggravamento della funzionalità respiratoria, il paziente è stato nuovamente ricoverato (secondo ricovero); all'ingresso è stata posta diagnosi di polmonite da
CO, confermata dalla positività al tampone antigenico, nel contesto di alveolite fibrosante idiopatica e insufficienza respiratoria cronica. La radiografia del torace ha evidenziato marcato ispessimento dell'interstizio polmonare in quadro di fibrosi, con sfumate aree di disomogenea ipodiafania, compatibili con processo flogistico in atto;
6) il 22.2.2021 “venne arruolato nel protocollo di studio per valutare l'efficacia del Persona_1 plasma iperimmune […] con somministrazione di 600mL di plasma ma il quadro clinico rimase pressoché caratterizzato dal progressivo incremento della “fatica respiratoria” che condusse
i sanitari ad avvisare i familiari della decisione collegiale di non effettuare ulteriore upgrade terapeutico ma di assistere il paziente nella fase terminale di vita”;
7) il 12.3.2021 il paziente è stato trasferito presso l' Controparte_5
di Casalpusterlengo (terzo ricovero), in condizioni generali gravemente
[...] compromesse, caratterizzate da allettamento cronico, dispnea anche per minimi sforzi e necessità costante di ossigenoterapia;
8) è deceduto il 13.3.2021 mentre si trovava nell'Hospice di Casalpusterlengo. Persona_1
4 3. Ciò posto, in punto di diritto si osserva che il titolo della responsabilità facente capo alla struttura sanitaria, con riferimento ai danni patiti iure hereditatis è contrattuale.
La Suprema Corte ha, infatti, da tempo inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in relazione al quale la struttura adempie avvalendosi di ausiliari della cui opera risponde ex art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Tale impostazione ha trovato conferma, come è noto, anche nella legge , il cui art.7 CP_6 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, (…) risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Orbene, come noto, nella responsabilità contrattuale (che, appunto, legava, nella fattispecie in esame, il de cuius alla struttura sanitaria convenuta) incombe su parte attrice incombe Persona_1
l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie svolte o, ancora, delle mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura, invece, la prova che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. n.577/2008; v., anche, Cass. civ. n.
24073/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, ormai da tempo, l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa ignota resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è. a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto. Laddove, quindi, risulti provato dal danneggiato che la patologia è riconducibile ad un dato intervento, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare che l'intervento in questione ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile e inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione corretta dell'intervento chirurgico medesimo (Cass. civ. n.18392/2017; Cass civ.
21511/2024).
3.1 Viceversa, per quanto attiene ai danni patiti dall'attrice iure proprio, non avendo la struttura ospedaliera assunto alcuna obbligazione nei confronti della figlia del paziente, i danni che queste
5 lamentano non derivano dall'inadempimento di obbligazioni esistenti nei loro riguardi, bensì da fatto illecito, consistente nell'aver provocato per colpa la morte del prossimo congiunto. In quest'ottica, quindi, grava su parte attrice l'onere di provare innanzitutto il fatto illecito, ossia la condotta dell'ospedale, il nesso causale tra essa e l'evento dannoso (ossia, nella specie, il decesso di , nonché l'esistenza di una colpa in capo alla struttura medica e, infine, il danno Persona_1 consequenziale all'evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.
4. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che la domanda di parte attrice non meriti accoglimento.
Dalla CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni vengono recepite da questo Giudice in ragione dell'esaustività e completezza delle indagini, nonché della coerente risposta alle osservazioni di CTP – è emerso chiaramente come la morte del paziente non sia Persona_1 addebitabile a una responsabilità della struttura.
Ed infatti, il collegio peritale, pur affermando che presumibilmente ha contratto il Parte_2
CO durante il ricovero ospedaliero (“cronologicamente il signor iniziò a manifestare la Per_1 sintomatologia clinica dell'infezione da coronavirus dopo la dimissione ospedaliera, nella fattispecie in data 19/2/2021, 17 giorni dopo l'inizio del primo ricovero del 2/2/2021, ossia oltre i
14 giorni ritenuti dalla letteratura scientifica epidemiologicamente come il tempo di incubazione necessario affinché inizino i segni e i sintomi clinici del COVID-19, il che f presumibilmente ritenere ragionevole, sulla base della intera documentazione presentata dalle parti, che il signor si sia infettato/contagiato in ambiente ospedaliero piuttosto che in comunità”; cfr. pagg. 33 Per_1
e 34 elaborato peritale), ha concluso che “ di 72 anni di età all'epoca dei fatti, era Persona_1 affetto da gravi patologie a prognosi infausta, che ebbero incidenza causale diretta nell'evoluzione del quadro clinico fino al decesso, come anche precisato nel modulo ISTAT” (cfr. pag. 39 elaborato peritale).
Secondo i consulenti, infatti, “Nel caso di specie la evoluzione del quadro clinico fino al decesso appare riconducibile al quadro di fibrosi polmonare pregressa, ormai nella fase finale con flussi di ossigeno elevati e che aveva condizionato un'assistenza a carattere continuativo ormai da un anno.
6 Non si ritiene quindi che vi sarebbe stata possibilità di guarigione o di sopravvivenza del paziente in ragione delle patologie pregresse.
La polmonite da SARS-CoV2 è stato un episodio intercorrente, nella fase terminale di vita del paziente, che ha concorso in misura indifferente al decesso dello stesso” (cfr. pag. 41 elaborato peritale).
Tali conclusioni sono state ribadite dai CTU anche in occasione dell'udienza del 16.5.2025: “il signor già al momento del primo ricovero era un soggetto con condizioni cliniche già Per_1 altamente compromesse, a tal punto che gli era stata riconosciuto l'assegno di accompagnamento da dicembre 2020 (ossia dal mese successivo alla domanda fatta); il signore già prima non respirava più autonomamente;
come abbiamo scritto in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice il signor è morto con il CO e non per il CO;
il CO non ha inciso nel decesso;
Per_1 il signore è morto per le gravi patologie preesistenti poiché soggetto con fibrosi polmonare in ossigenoterapia e con necessità di assistenza a carattere continuativo accertata già da fine 2020”.
Dagli esiti della consulenza, quindi, è emerso che l'evento morte si sarebbe verificato anche laddove vi fosse stata una condotta dei sanitari che avesse impedito il contagio di Persona_1
Conseguentemente, sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, deve ritenersi che non sussista alcun profilo di responsabilità in capo all'ASST di mancando il nesso eziologico tra CP_1
l'evento morte e l'operato dei sanitari dell'ASST di il decesso di infatti, non è CP_1 Persona_1 in alcun modo riconducibile alla condotta dei sanitari, essendo l'exitus la naturale evoluzione delle gravissime patologie preesistenti da cui il paziente era affetto, mentre l'infezione da SARS-CoV-2 ha rivestito un ruolo meramente intercorrente e non determinante ai fini dell'evento letale.
In assenza, dunque, della prova – di cui era onerata parte attrice – del nesso causale tra la condotta sanitaria e l'evento dannoso, la domanda risarcitoria formulata da deve essere Parte_1 rigettata.
4.1 Il rigetto della domanda attorea, con il conseguente accoglimento della domanda principale dell'ASST di assorbe e rende superfluo l'esame della domanda di manleva proposta dalla CP_1 stessa nei confronti di così come della domanda subordinata formulata dalla Controparte_2
Compagnia sulla dedotta inoperatività di polizza.
7 5. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti dal momento che sussistono elementi di oggettiva incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda.
La legittimità della statuizione sulle spese in tal senso è confermata dalla recente sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 co. 1 D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La menzionata pronuncia estende quindi la portata applicativa della regola della compensazione delle spese a casi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'art. 92 co. 2 c.c. che fa riferimento alle ipotesi della reciproca soccombenza, della trattazione di questioni caratterizzate dalla assoluta novità o del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
5.1 Analogamente deve essere disposto quanto alle spese di CTU, le quali devono essere poste a carico di parte attrice e parte convenuta in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice e parte convenuta, in ragione del 50% ciascuna.
Lodi, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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