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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice Dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6990/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 16.05.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione EI termini di legge, e vertente TRA
nato a AS EI SC (FR) il 15/05/1947 (C.F. _1
), in proprio e in qualità di chiamato all'eredità di C.F._1
, Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo n.12/D, presso lo studio dell'Avv. Rinaldo Fazi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Eramo giusta procura depositata telematicamente su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), nq di erede di e di , C.F._2 Persona_2 Persona_1
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
), nq di erede di e di C.F._3 Persona_3 [...]
[...]
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_3
), nq di erede di e di C.F._4 Persona_3 Persona_1 elettivamente domiciliati in AS EI SC (FR), Via delle Grotte n.13, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Mattoni che li rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente su foglio separato ai sensi dell'art. 83
c.p.c.
APPELLATI
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
), nq di erede di e di C.F._5 Persona_3 Per_4
[...]
nata a [...] il 22.4.1947 (C.F. )
[...] C.F._6
n.q di erede di e di Persona_3 Persona_5
nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
) nq di erede di e di C.F._7 Persona_2 Persona_1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
nq di erede di e di C.F._8 Persona_2 Persona_1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) nq di erede di e di C.F._9 Persona_2 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza parziale n. 324/2018 del Tribunale di NE, pubblicata in data 05.04.2018 e la sentenza definitiva n. 309/2022 del Tribunale di NE, pubblicata in data 24.03.2022, notificata – impugnazione del testamento e azione di riduzione per lesione di legittima –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti innanzi dedotti e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 324/2018 pubblicata il 05/04/2018 e n. 309/2022 pubblicata il 24 marzo 2022, rese inter partes dal Tribunale di NE Sezione Civile, non notificate, così disporre: A) Previo rinnovo della CTU per la valutazione dell'asse ereditario con le modalità di cui all'art. 556 c.c., per la determinazione della quota spettante a titolo di legittima a ciascuno EI chiamati all'eredità del defunto P_
, il tutto previa imputazione per collazione EI beni di cui agli atti di
[...] donazione compiuti in vita dal de cuius nei confronti di e Persona_3
e detratti i pesi e debiti ereditari nella misura indicata, ritenere e Per_2 dichiarare la violazione della quota di riserva di spettanza EI figli _1
e . Per l'effetto, ordinare la riduzione degli atti di
[...] Persona_1 disposizione effettuati in vita dal de cuius, procedendo dal testamento olografo pubblicato con atto Notaio del 01.06.06 e risalendo ai sensi dell'art. 559 Per_6
c.c. fino a reintegrare la quota di legittima EI legittimari e _1
. Procedere, pertanto, alla formazione della massa ereditaria ed alla Per_1 formazione delle quote da attribuirsi agli odierni attori. B) conseguentemente, Voglia Codesta Ecc.ma Corte ordinare la divisione EI beni del de cuius così come risultante all'esito delle predette operazioni e anche attraverso la disponenda CTU, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante in conformità alle norme sulla successione EI legittimari. A tale scopo, il nominando CTU provveda ad una stima EI beni relitti e rediga un comodo progetto divisionale, tenuto conto di quanto esposto in
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 ordine alla lesione della quota di legittima in danno degli attori. Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte, disporre quant'altro possa essere ritenuto necessario ed opportuno ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria a norma di legge e di giustizia. C) Voglia, altresì, in ogni caso, riconsiderare la regolamentazione delle spese del giudizio di 1° grado mandando indenne l'attore dal _1 pagamento delle stesse sia in punto di ritenuta compensazione, sia in punto di condanna in favore EI convenuti e;
Controparte_2 Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA Ove la Corte non ritenesse necessario il rinnovo della CTU, disporre comunque per la riforma delle sentenze impugnate per i motivi come meglio specificati nel presente atto. In tutti i casi di cui sopra, con vittoria nelle spese diritti ed onorari del presente procedimento come per legge. Salvis juribus”
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione a) Accertare l'infondatezza EI motivi di impugnazione sin qui esaminati e per l'effetto b) Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU per la valutazione dell'asse ereditario, e le conseguenti domande di divisone ereditaria e scioglimento della comunione ereditaria;
c) Rigettare la richiesta di modificazione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado sia tra gli eredi che nei confronti EI Sigg.ri
e;
Controparte_2 Controparte_3
d) Ed in ogni caso rigettare l'appello promosso dal Sig. _1 avverso la sentenza n. 324/2018 e la sentenza 309/2021 entrambe emesse dal Tribunale di NE. Con il pieno favore delle spese e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione in appello notificato il 29.12.2022, _1 ha impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale di NE, n. 324/2018 pubblicata in data 05.04.2018, in relazione alla quale aveva formulato riserva di appello, e la sentenza definitiva n. 309/2022, pubblicata in data 24.03.2022, emessa dal Tribunale di NE nel medesimo giudizio.
Il giudizio nel quale sono state emesse le sentenze impugnate ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui i fratelli e hanno _1 Persona_1 chiesto al Tribunale di NE di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto del Notaio del Per_6
01.06.2006, attribuito al loro padre defunto, , chiedendo altresì Controparte_1 di accertare e di dichiarare la nullità del già menzionato testamento, qualora ne fosse riconosciuta l'autografia, per incapacità a testare dell'autore.
Conseguenzialmente alla domanda principale, hanno chiesto di accertare e r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 dichiarare l'indegnità a succedere di , e , per R_ CP_2 Controparte_3 essersi scientemente avvalsi di un testamento nullo, con il conseguente accrescimento della quota di in favore della quota di Persona_3
e . CP_5 Per_1
In ogni caso, hanno chiesto di dichiarare l'apertura della successione legittima di e di accertare e dichiarare la qualità di eredi di essi Controparte_1 istanti, con la nomina di un CTU per la valutazione dell'asse ereditario e per la determinazione della quota spettante a titolo di legittima, previa imputazione per collazione EI beni di cui agli atti di donazione. Per l'effetto, dichiarare la lesione della loro quota di riserva di spettanza ed ordinare la riduzione degli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius, sino a reintegrare la quota di legittima, ordinando la divisione e l'attribuzione EI beni come risultante dalla CTU, fermo il rendiconto delle somme e rendite percette, ponendo le spese di lite a carico EI condividenti e, in caso di opposizione, a carico degli opponenti.
A fondamento della domanda e hanno esposto che: _1 Persona_1
- alla morte di in data 15.05.2006, cadevano in Controparte_1 successione i beni immobili EI quali il de cuius non aveva disposto a titolo di donazione in favore EI figli e;
Per_2 R_
- con testamento olografo, depositato tre mesi prima della morte,
[...]
ha disposto di tutti i suoi beni, rientranti nella quota disponibile, in P_ favore EI nipoti e Controparte_3 CP_2
- detto testamento sarebbe affetto da nullità sotto un duplice profilo: in primo luogo, la firma e la grafia con cui è stato redatto l'atto non sarebbero riferibili al de cuius, come comprovato da altre scritture acquisite nel giudizio;
in secondo luogo, al momento della redazione del testamento il de cuius versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere medicalmente accertata;
- dato che sarebbe stato volontariamente e scientemente usato un testamento falso, ne consegue l'indegnità a succedere EI convenuti;
- in via subordinata al rigetto della domanda di nullità del testamento, previa nomina di un CTU per la valutazione dell'asse ereditario e la determinazione delle quote, accertare la violazione della quota spettante agli attori in quanto figli del defunto, ordinando per l'effetto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte in vita, provvedendo altresì alla divisione della comunione ereditaria con obbligo di rendiconto in relazione ai beni di cui i convenuti hanno il possesso.
, , e costituiti in giudizio, hanno R_ Per_2 CP_2 Controparte_3 dedotto l'infondatezza della domanda, sostenendo l'autografia del testamento e il pieno possesso delle capacità del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria, respingendo le accuse rivolte circa la conoscenza della pretesa falsità del testamento. Circa la presunta violazione della quota di legittima, i convenuti hanno contestato i calcoli offerti dagli attori. In particolare, il libretto postale intestato al de cuius, nonostante fosse cointestato anche a e sarebbe di proprietà esclusiva del testatore in quanto _1 Per_1 volto a sostenere le spese sanitarie. In secondo luogo, avrebbero tenuto conto del r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 valore degli immobili al momento della stima e non alla data dell'apertura della successione ed avrebbero ricompreso nell'asse ereditario beni di proprietà di terzi. In tutti i casi, la domanda di riduzione sarebbe inammissibile nei confronti EI nipoti, in quanto meri legatari, atteso il mancato perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio di inventario da parte degli attori.
I convenuti, infine, hanno aderito alla domanda di divisione EI beni ereditari. Espletata l'istruttoria, con l'escussione di testimoni e l'espletamento della CTU grafologica e della CTU estimativa dell'asse ereditario, nelle more del giudizio, ha rinunciato all'azione intrapresa nei confronti EI Persona_1 convenuti.
Quindi, il Tribunale di NE, con sentenza non definitiva, ha così deciso:
“- Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore Persona_1
e i convenuti , , e Persona_3 Persona_2 Controparte_3 CP_2
[...]
- Dichiara aperta la successione di deceduto in AS EI Controparte_1
SC il 15.04.2006;
- Rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto Notaio del 01.06.2006, redatto da Per_6 Controparte_1 per difetto di autografia nel testo;
- Rigetta la domanda di annullamento per incapacità a testare dell'autore e per errore o dolo;
- Dichiara assorbita la domanda di indegnità a succedere di R_
; -Dichiara inammissibile la domanda di riduzione per lesione di
[...] legittima delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto Notaio del 01.06.2006, redatto da Per_6
in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'approfondimento istruttorio e la delibazione delle restanti domande come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.” A fondamento della decisione, il giudice di primo grado, preso atto preliminarmente che ha rinunciato all'azione intrapresa nei Persona_1 confronti EI convenuti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti EI convenuti , , e Quindi, la R_ Per_2 CP_3 CP_2 domanda di accertamento e di declaratoria di nullità del testamento olografo per difetto di autenticità dell'autografia della scheda è stata ritenuta infondata sulla base della CTU espletata durante il giudizio, che ne ha affermato l'autenticità, mentre per il rigetto della domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento alla documentazione medica che dava atto che il testatore è “ben orientato spazio- temporalmente”, anche nelle diagnosi del 13.03.2006, e alle prove testimoniali assunte nel giudizio. . Contestualmente, è stata dichiarata assorbita la domanda relativa all'indegnità a succedere di . Persona_3
Sulla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, il Giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione opposta dai convenuti. In particolare, il Giudice ha accertato la qualità di erede puro e semplice degli attori, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario senza però redigerlo,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 difettando, pertanto, le condizioni necessarie per poter agire in riduzione nei confronti EI nipoti terzi, qualificati invece come meri legatari. Quindi, il Tribunale, dichiarata aperta la successione di , Controparte_1 ha rimesso la causa sul ruolo per integrare l'istruttoria tecnica, rinviando la definizione delle spese alla sentenza definitiva. Disposte altre due consulenze tecniche, per meglio precisare gli accertamenti della prima CTU, anche sulla base delle osservazioni delle parti, con la sentenza n. 309/2022, il Tribunale ha definitivamente statuito:
“- Dichiara che l'eredità di di beni immobili Controparte_1 specificatamente indicati nell'elenco (da intendersi qui trascritto e riportato) alle pagine 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio depositata il giorno 08.11.21 e riportati in parte motiva alle pagine 6-8 sub par. 5, si è devoluta in parte per successione testamentaria e in parte per successione legittima, secondo quanto in parte motiva;
- Dichiara che eredi di sono i figli , Controparte_1 _1
, ; Persona_1 Per_1
- Dichiara che la quota di legittima spettante agli eredi va determinata ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.p.c. e per l'effetto la quota spettante ai figli _1
, e è EI 2/3 del patrimonio ereditario (1/4 ciascuno), Per_1 Per_2 R_ mentre il restante 1/3 compone la quota disponibile;
- Dichiara che il valore dell'asse ereditario di risultante Controparte_1 dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è di euro 276.200 (euro 271.242,00 al netto EI debiti);
- Dichiara che il valore della quota di legittima spettante all'attore
in relazione al valore del compendio ereditario ammonta a euro _1
47.634,69;
- Assegna a i beni costituenti il relictum pari al valore di _1 euro 35.800,00, come riportati alle pag. 6 e 7 della parte motiva sub. Par. 5 e specificati a pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata il 08.11.2021, e segnatamente in Comune di AS EI SC, Cont. : CP_6
- diritti pari a 1/6 della piena proprietàsul locale commerciale in contrada Fontana Murata, con annessa area della superficie di mq 540 tra coperta e scoperta, in Catasto: foglio 11, p.lla 166, cat. C1, classe 6, mq 36, rendita € 446,22;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 27,90 in Catasto, foglio 25 p.lle 959 (ex 389/a), bosco alto, e 961 (ex 389/c), bosco alto;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 27,10 in Catasto, foglio 25 p.lla 88, sem. arb.;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 47,40 in Catasto, foglio 25 p.lla 89 (ex 89/a), sem arb.;
- diritti pari a 1/12 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 8,05 in Catasto, foglio 25 p.lla 990 (ex 234/b); folgio 25 p.lla 500 (derivata dalla 234);
- diritti pari a ½ della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 23,10 in Catasto, foglio 25 p.lla 987 (ex 232/b), prato;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 - diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della suerficia complessiva di are 13,20 in Catasto, foglio 25 p.lla 87, bosco alto. In Comune di Ceccano, contrada San Sossio;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo, Località La Macchia, della superficie complessiva di are 97,00 in Catasto, Fo.53 p.lla 198, bosco ceduo.
-Accerta e dichiara l'inefficacia delle disposizioni contenute nell'atto di donazione del 22.03.1991 per Notaio (repertorio nr. 14761/rogito nr. Per_6
2060) registrato a NE il 10.04.1991 nei confronti dell'attore _1 leso nella quota di legittima a lui spettante per i valore di euro 47.634,69;
[...] per l'effetto
-Dispone che versi quale differenziale di valore a Persona_3 conguaglio all'attore la somma di euro 11.834,69, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
- Dichiara infondata la domanda di divisione e di rendiconto esperite da entrambi le parti in causa;
- Rigetta la domanda di accertamento del credito svolta dall'attore ; - Compensa integralmente tra , _1 _1 R_
e le spese del presente giudizio;
[...] Persona_2
- Condanna parte attrice al pagamento in favore EI convenuti CP_2
e delle spese di giudizio che liquida in € 7.200,00
[...] Controparte_3 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU grafologica, già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;
- Pone le spese della CTU estimativa già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso”
A fondamento della decisione, il Giudice ha accolto le conclusioni della CTU in ordine alla quantificazione dell'asse ereditario, alla determinazione delle quote spettanti ai legittimari e della quota disponibile, nonché alla quantificazione EI debiti, escludendo dall'attivo le somme del libretto postale e dalle passività le somme che l'attore ha assunto di avere _1 corrisposto per la manutenzione di un bene caduto in successione. Quanto al valore delle donazioni, il Giudice di primo grado ha rigettato le contestazioni mosse dai convenuti, circa l'inclusione del calcolo del fabbricato, riconoscendone l'acquisto per accessione e negando il diritto alla indennità di cui all'art. 936 c.c., in quanto infondate sulla base della CTU espletata durante il procedimento. Pertanto, il Giudice ha concluso che il valore del cespite ereditario, comprensivo EI beni donati, è di € 271.242,00 secondo quanto esposto nella CTU, accertando che il valore EI beni relitti è pari a € 35.800,00, ovvero € 30.842,00 al netto EI debiti documentati. Quindi ha provveduto al calcolo delle quote di legittima spettanti ai singoli eredi, tenuto conto anche delle spese sostenute da e , accertando all'esito la lesione della _1 R_ quota di legittima spettante a , seppure con la devoluzione _1 integrale del relictum, comunque risultato incapiente. Pertanto, l'ordine di r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 riduzione è rivolto alla donazione del 1991, disposta a favore di R_
, in quanto è l'ultima ad essere realizzata, essendo inammissibile la
[...] riduzione delle disposizioni testamentarie, come statuito nella sentenza parziale. Per quanto attiene alla domanda di divisione ereditaria, il Giudice di primo grado l'ha ritenuta infondata in quanto, dato quanto precedentemente descritto, non residua alcuna comunione ereditaria da dividere, e per le stesse ragioni ha statuito in merito alla domanda di rendiconto, dichiarata improcedibile difetto del presupposto necessario dell'attività da rendicontare.
Sulla base dell'esito complessivo della controversia , le spese di lite sono state compensate tra , e , condannando parte _1 R_ Per_2 attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3 CP_2 ponendo le spese della CTU grafologica a carico di parte attrice e le spese della CTU estimativa a carico solidale delle parti nei rapporti col CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, _1 chiedendo, sulla base di quattro motivi, la totale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti , Controparte_1
e che hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata e il CP_2 CP_3 rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto. Gli altri eredi di e , benchè ritualmente Per_1 Per_2 Persona_3 citati dall'appellante non si sono costituiti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 16.05.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione EI termini di legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , Controparte_4 Per_4
e , in quanto regolarmente citati Pt_2 Persona_5 Controparte_7 nelle rispettive qualità di eredi e non costituiti.
2. Passando al merito, si osserva che con il primo motivo di appello ( VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE AGLI ARTT. 591, 564, 428 e 588 CC – ILLOGICITÀ – presupposti per la riduzione), l'appellante contesta la qualificazione operata dal giudice di primo grado nei confronti di e Controparte_2 CP_3 nipoti del testatore, sostenendo che, dal tenore letterale del testamento (“lascio la disponibile di tutti i miei beni”), quest'ultimi sono da considerarsi come eredi e non come legatari. Qualificazione da cui conseguirebbe che non è necessaria la preventiva accettazione con beneficio di inventario per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie anche nei confronti EI nipoti e e che l'eccezione di inammissibilità dagli stessi CP_3 CP_2 opposta a fronte dell'azione di riduzione proposta anche nei loro confronti, va respinta.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Il motivo è fondato e deve essere accolto. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità EI beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (tra le tante Cass., sez. II, 28.4.2022 n. 28259; Cass., sez.II, 31.12.2021, n. 42121; Cass. sez. VI-2, 6.3,2020, n. 6125). Tale distinzione, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, deve formare oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, anche prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore, ai fini dell'attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. (institutio ex re certa), ma 'il giudice deve compiere sia un'indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di tipo soggettivo, riferita all'intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l'istituito nell'universalità EI beni o in una parte determinata di essi, così riconoscendogli la qualità di erede;
o se invece avesse inteso conferirgli singoli beni individuati, così riconoscendogli la qualità di legatario'. Il tribunale di NE, nella sentenza non definitiva oggetto di impugnazione (sent. n. 324/2018) così argomenta circa la qualifica di legatari EI nipoti e : “ nel caso di specie è evidente che i CP_2 Controparte_3 nipoti ex filio del de cuius non sono coeredi dell'attore, non Controparte_1 succedono in universum ius al defunto e neanche rispondono EI suoi debiti. La disposizione testamentaria con la quale il nonno ha lasciato loro la quota disponibile di tutti i suoi beni - ciò che evidentemente era pienamente legittimato a fare - non ha comportato una istituzione di erede in capo ai due nipoti, ma ha costituito invero un legato in loro favore, costituito da una quota ben determinata del suo patrimonio ( la quota esigibile ), o meglio, di tutti i beni, EI quali non aveva, evidentemente, già disposto in vita con le donazioni ai figli e .”. Per_2 R_
Tale argomentazione non resiste al motivo di impugnazione dell'appellante e, soprattutto, non resiste alla norma dell'art. 588 c.c., laddove si legge al primo comma che 'Le disposizioni testamentarie del testatore, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota EI beni del testatore' . La scheda testamentaria di cui è accertata la redazione autografa da parte di , ancora nel possesso pieno delle sue facoltà mentali, Controparte_1 dispone :'lascio la disponibile di tutti i miei beni ai miei nipoti e CP_3
I beni oggetto del lascito, quindi, non sono identificati in altro CP_2 modo se non attraverso la loro astratta riferibilità alla 'disponibile' ossia ad una quota dell'asse ereditario, che come tale è destinata a precisarsi a seconda delle disposizioni ma anche degli accrescimenti derivanti da futuri acquisiti del de cuius, ulteriore indice, quest'ultimo, della natura universale del lascito ('…indice essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse (Cass.,sez. II, 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell'attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è comunque un legatario.”). In definitiva, a prescindere dal rilievo del dato nominale enfatizzato dall'appellante (Lascio e non Lego), è nel contenuto della disposizione, determinabile soltanto in riferimento al valore percentuale, alla quota che configura la parte disponibile del patrimonio, e non già a singoli beni precisamente individuati, che risiede la chiave interpretativa della qualifica quali eredi e non legatari EI nipoti e convenuti in CP_3 Controparte_2 primo grado e appellati nel presente giudizio. Ne consegue che il mancato perfezionamento della procedura di inventario da parte dell'appellante, con la conseguente qualifica di mero erede dell'appellante non preclude l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti EI coeredi. Da ciò deriva la riforma del capo della sentenza non definitiva n. 324/2018 che dichiara inammissibile la domanda di riduzione della disposizione testamentaria in favore di e Per quanto CP_3 Controparte_2 attiene agli effetti di tale dichiarata ammissibilità, tuttavia, occorre esaminare il secondo e il terzo motivo di appello, ai fini delle modalità di applicazione degli artt. 553 e 555 c.c., con i relativi calcoli.
3. Con il secondo motivo di appello (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 CPC E CC – ACCESSIONE – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE ALLA PROVA – OMISSIONE DI MOTIVAZIONE CIRCA L'ADESIONE ALL'ULTIMA CTU – VIZIO DI MOTIVAZIONE – MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI CRITICHE FORMULATE DAI CTP) l'appellante censura la sentenza definitiva impugnata (n. 309/2022) in quanto avrebbe recepito l'ultima CTU del 30.12.2020, completa di relazione integrativa del 10.10.2021, con i conteggi effettuati nelle tabelle allegate, senza adeguata motivazione in ordine alla preferenza accordata a tale relazione peritale piuttosto che alle precedenti espletate nel corso del giudizio. In particolare, non sarebbe motivato il valore della quota spettante all'attore e la misura della violazione del suo diritto di legittimario. Il motivo non può essere accolto. La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante per asserire la pretesa immotivata adesione dell'appellante non vale nel caso all'esame. L'appellante, infatti, richiama la giurisprudenza della Cassazione per la quale “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 elaborato, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. II, 30.10.2009 n. 23063). Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa emerge che il giudice di primo grado non ha aderito all'una piuttosto che all'altra delle relazioni peritali rese nel giudizio, poiché in questo caso alla CTU depositata in data 18.10.2012 ha fatto seguito la CTU integrativa a chiarimenti della precedente del 24.9.2013 e, successivamente alla rimessione sul ruolo dopo la sentenza non definitiva, la CTU del 30.12.2020, con la relazione integrativa e definitiva dell'8.11.2021. Dunque, tutto lo svolgimento del giudizio è stato gestito con una conduzione intesa ad assicurare l'accertamento e la stima EI beni interessati dalla successione nel rispetto del contraddittorio e delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici delle parti. Nel recepire le conclusioni della CTU definitiva, la sentenza raccoglie l'esito di tale andamento critico e ragionato nel quale si è dipanata l'istruttoria e non opera una scelta manichea di una posizione in luogo dell'altra. Tali conclusioni riferite alla valutazione generale della motivazione resa dalla sentenza definitiva impugnata, si confermano anche alla luce dell'aspetto su cui principalmente si appunta la censura dell'appellante, ossia la valutazione complessiva del patrimonio ereditario, una volta eseguita l'operazione di riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.. A tale proposito deve rilevarsi preliminarmente che la valutazione (peraltro proposta con due possibili soluzioni alternative) resa nella CTU del 2012 (valutazione maggiormente favorevole alle ragioni dell'appellante) non poteva prescindere da accertamenti ulteriori e più approfonditi, posto che dalla stessa relazione emerge la necessità di approfondire la discrepanza tra i beni indicati e i beni risultanti nelle trascrizioni riferite al de cuius. Inoltre, all'esito delle osservazioni presentate dalle parti alla relazione peritale, il CTU dà ragione della successiva diversa valutazione dell'asse ereditario nel suo complesso e del valore delle donazioni, in particolare. Posto che il quesito fa riferimento al valore EI beni all'apertura della successione ai sensi degli artt. 556 e 747 c.c. e alla attualità al fine di realizzare la richiesta riduzione, la CTU definitiva del 30.12.2020 integrata dalla relazione dell'8.11.2021, precisa che il calcolo, contrariamente a quanto effettuato nella relazione del 2012, deve fare riferimento al I semestre 2006 e non al II semestre;
inoltre, dovendo rapportare tali valori all'attualità, mentre all'epoca della relazione del 2012, i valori erano rilevati come sostanzialmente stazionari, nel 2020/2021 il mercato aveva sofferto un'aspra riduzione, che il CTU valuta mediamente con una contrazione del 25% EI valori accertati. Ciò dà giustificatamente ragione delle somme inferiori, computate per la definizione dell'asse ereditario e delle quote spettanti agli eredi legittimi, sicché l'adesione del giudice di primo grado a tale conclusione appare il frutto di conteggi successivi operati nel corso del giudizio alla luce delle contestazioni mosse dalle parti. Procedendo nell'esame delle doglianze espresse nel secondo motivo di appello, in relazione all'aspetto particolare e maggiormente rilevante nella valutazione complessiva, ossia l'oggetto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, va rilevato che la motivazione del Tribunale di NE in ordine alla r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 decisione adottata espone una argomentazione ragionata e tutt'altro che acritica delle conclusioni della CTU. Condivisa la soluzione del CTU, secondo la quale la donazione di in favore del figlio deve comprendere Controparte_1 R_ il valore del fabbricato oltre a quello del terreno, in virtù dell'acquisto per accessione, si esclude la sussistenza del diritto EI convenuti all'indennità di cui all'art. 936, secondo comma c.c., non tanto per il difetto di prova in ordine alle spese di costruzione sostenute – evidenziato come decisivo nella consulenza -, quanto per l'inammissibilità conseguente alla mancanza di una domanda tempestiva ai sensi dell'art. 936 c.c. e, nel merito, alle irregolarità urbanistiche persistenti nella costruzione, ostative a qualsiasi pretesa di indennizzo. Nemmeno la sentenza può essere censurata per avere accolto una CTU che ha omesso la predisposizione di un progetto divisionale, senza consentire una pronuncia di divisione effettiva, dal momento che l'attribuzione EI beni costituenti il relictum in favore dell'attore concretizza in realtà _1 una pronuncia di divisione a suo vantaggio, mediante l'assegnazione EI beni relicti.
4.Con il terzo motivo di appello (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE ALL'ART 560 CC – OMESSA MOTIVAZIONE), l'appellante si duole dell'omessa motivazione circa la possibilità di realizzare una comoda divisione degli immobili, ed in particolare dell'immobile oggetto di donazione a , destinatario della Persona_3 riduzione, precisando che il donatario è tenuto a compensare in denaro i diritti del legittimario, solo se l'immobile non sia comodamente divisibile. Accertata la lesione della quota di legittima spettante a e, _1 conseguentemente, riconosciuto il suo diritto ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, la sentenza impugnata ha attributo all'appellante i beni – in misura frazionaria – costituenti il relictum e, per la parte eccedente, ha disposto la compensazione in danaro. Tale soluzione appare rispettosa dell'art. 560 c.c., attesa la presenza di beni in natura non ancora attribuiti. D'altro canto, manca una domanda dell'attore volta all'assegnazione di un bene determinato né risulta dal compendio ereditario un bene che possa coprire da solo e per l'intero la quota spettante a tantomeno se si _1 faccia riferimento ai due immobili di cui si compone il fabbricato oggetto di donazione a . Persona_3
5.Pertanto, atteso il rigetto del secondo e terzo motivo di appello, non può essere accolta la richiesta istruttoria ad essi collegata di rinnovazione della CTU, attesa la rilevata completezza e serietà degli accertamenti svolti e la piena coerenza delle conclusioni raggiunte, anche in relazioni alle osservazioni critiche mosse dalle parti. Va tuttavia accolta la richiesta subordinata di provvedere ad un diverso conteggio, necessitato dalla riforma del capo della sentenza non definitiva, che dichiara l'inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti EI nipoti e , in quanto legatari. CP_2 Controparte_3
L'accertata condizione di coeredi , in relazione alla quota disponibile, non incide sulla astratta determinazione della quota spettante ai legittimari e quindi r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 all'appellante , pari a € 46.033,33, ma modifica il calcolo della _1 quota di riserva, in ragione della loro partecipazione alla suddivisione delle spese accertate e imputabili all'eredità. In particolare, considerata la documentazione versata in atti e applicato il principio per il quale costituiscono debiti ereditari sia quelli sorti durante la vita del defunto sia quelli originati in conseguenza della sua morte, sulla base della documentazione in atti risulta accertato un valore di € 4.958,00, escludendo, perché non provate, le spese che l'attore assume di avere sostenuto per manutenere l'immobile occupato in vita dal de cuius, spese di cui non vi è prova. Tale importo risulta anticipato per € 2.117,14 dall'appellato e Persona_3 per € 2.840,86 da _1
Ciò posto, in conseguenza della condizione di coeredi EI nipoti e CP_2
il totale di € 4.958,00 deve essere diviso non per 4 bensì per 6, Controparte_3 con una ripartizione più ridotta, pari a € 826,33 per ciascuno. Detratto tale importo dalla parte delle spese sostenute dall'appellante , pari € 2840,86, risulta una maggiore quota di riserva spettante a pari a € 48.047,86 [= _1
46.033,33 + 2014,53 (= 2840,86-826,33)].
Sulla base di tale conteggio si deve predisporre il progetto di reintegra della quota di riserva di il quale nulla ha ricevuto né come _1 disposizione testamentaria né come donazione. Il progetto come esattamente rilevato dalla sentenza definitiva oggetto di impugnazione riguarda soltanto in quanto ha rinunciato all'azione. _1 Persona_1
A tal fine, la sentenza impugnata fa proprio il progetto di prelevamenti/riduzioni riportato nella tabella B della relazione peritale depositata nella relazione integrativa dell'8.11.2021.
In accordo con il Tribunale di NE si rileva che 'il valore EI beni relitti non è sufficiente a coprire la quota di legittima , nemmeno dell'unico legittimario che agisce in riduzione'. (p. 34 relazione peritale dell'8.11.2021).
Pertanto, il relictum va interamente assegnato a _1 legittimario che agisce in riduzione, nel rispetto della regola dell'art. 560 c.c.. Quanto alla parte non coperta dal valore del relictum, pari a € 35.800,00, ovvero l'importo di € 12.247,86 (= 48.047,86 – 35.800,00), va considerato in che misura incide la riforma del capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti EI nipoti e CP_2 CP_3
Orbene, la qualifica di coeredi, come visto, li ha esposti alla ripartizione delle spese sostenute dal o nell'interesse del de cuius. Viceversa, dal momento che la modalità della disposizione testamentaria (lascio i beni della disponibile) non lede la legittima, peraltro già lesa al momento della disposizione testamentaria, dalle donazioni precedentemente effettuate, l'ordine indicato dagli artt. 555 e 559 c.c. come applicato nella sentenza impugnata, mediante la riduzione dell'ultima donazione, va confermato con la riduzione della donazione in favore di effettuata nel 1991. R_
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 Confermato, altresì, l'obbligo di e , per lui, degli eredi Persona_3 convenuti, di pagare la somma come sopra determinata in € 12.247,86.
6. Con il quarto motivo, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 CPC, l'appellante contesta la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, censurando la compensazione delle spese di lite, in quanto risulterebbe vincitore nei confronti EI fratelli coeredi, i quali _1 hanno invece visto rigettarsi tutte le eccezioni e domande presentate. Inoltre, l'appellante è risultato vincitore rispetto alla domanda di riduzione e soccombente nella domanda di divisione, così come lo sono risultate le controparti e mentre, il Giudice di primo grado ha Controparte_3 CP_2 però condannato al pagamento delle relative spese solo , senza _1 darne adeguata motivazione. L'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite si evincerebbe anche dal fatto che, nella condanna, viene escluso dal pagamento Per_1
laddove l'appellante contesta che la rinuncia agli atti, comunque, non
[...] esclude la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, come tra l'altro precisato dal Giudice di primo grado nella sua motivazione, smentita dal dispositivo. Il motivo è parzialmente fondato. Con riferimento alla posizione di , che ha rinunciato Persona_1 all'azione, il Tribunale di NE , pur avendo affermato nella motivazione, in accordo con i principi consolidati anche nella giurisprudenza di legittimità (di recente Cass., 31.10.2023 n. 30251), che la cessazione della materia del contendere non lo esonera dall'onere del concorso alle spese sostenute, poi pone soltanto a carico di sia il rimborso delle spese in favore di _1
e sia il rimborso della CTU grafologica e il concorso CP_2 Controparte_3 con gli appellati delle CTU estimative. Con ciò violando il principio secondo cui 'La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, sicché permangono i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di una tale dichiarazione' Pertanto, e, per lui, gli eredi devono essere equiparati ai Persona_1 fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio alla posizione di anche con riguardo al pagamento delle spese di CTU. _1
Non è invece fondata la censura dell'appellante, nella parte in cui, ritenendosi sostanzialmente vittorioso rispetto ai fratelli, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenuta la reciproca soccombenza , dispone la compensazione delle spese. In realtà, la pronuncia appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione circa la valutazione sostanziale della reciproca r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 soccombenza (Cass., 17.4.2019 n. 10685), che deve considerare il complesso delle domande avanzate nel giudizio. Valutazione in ordine alla quale il potere del giudice di disporre la compensazione incontra 'quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito'. Pertanto, la valutazione complessiva e sostanziale delle ragioni delle parti, pur nel parziale accoglimento EI motivi di impugnazione, impone la compensazione delle spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio di appello, con l'equiparazione della posizione processuale di Per_1
, e EI suoi eredi, a quella di , per il giudizio di primo
[...] _1 grado, ai fini della ripartizione delle spese di CTU.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da in parziale riforma della sentenza parziale n. 324/2018 del _1
Tribunale di NE, e della sentenza definitiva n. 309/2022 del Tribunale di NE, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità opposta da e CP_3 [...]
alla domanda di riduzione della disposizione testamentaria do CP_2 [...]
in loro favore;
P_
- dispone che versi quale differenziale di valore a Persona_3 conguaglio all'attore l'importo di € 12.247,86, oltre agli interessi _1 legali dalla domanda sino al saldo;
-pone definitivamente le spese della CTU grafologica, come liquidate con separato decreto, a carico degli attori, e Per_1 _1
- pone le spese delle CTU estimative già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti , ivi compreso l'attore nei cui confronti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado;
- conferma per il resto le disposizioni della sentenza impugnata Così deciso in Roma in data 8.5.2025
La
PRESIDENTE rel.
Franca
MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice Dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6990/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 16.05.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione EI termini di legge, e vertente TRA
nato a AS EI SC (FR) il 15/05/1947 (C.F. _1
), in proprio e in qualità di chiamato all'eredità di C.F._1
, Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo n.12/D, presso lo studio dell'Avv. Rinaldo Fazi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Eramo giusta procura depositata telematicamente su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), nq di erede di e di , C.F._2 Persona_2 Persona_1
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
), nq di erede di e di C.F._3 Persona_3 [...]
[...]
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_3
), nq di erede di e di C.F._4 Persona_3 Persona_1 elettivamente domiciliati in AS EI SC (FR), Via delle Grotte n.13, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Mattoni che li rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente su foglio separato ai sensi dell'art. 83
c.p.c.
APPELLATI
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
), nq di erede di e di C.F._5 Persona_3 Per_4
[...]
nata a [...] il 22.4.1947 (C.F. )
[...] C.F._6
n.q di erede di e di Persona_3 Persona_5
nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
) nq di erede di e di C.F._7 Persona_2 Persona_1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
nq di erede di e di C.F._8 Persona_2 Persona_1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) nq di erede di e di C.F._9 Persona_2 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza parziale n. 324/2018 del Tribunale di NE, pubblicata in data 05.04.2018 e la sentenza definitiva n. 309/2022 del Tribunale di NE, pubblicata in data 24.03.2022, notificata – impugnazione del testamento e azione di riduzione per lesione di legittima –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti innanzi dedotti e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 324/2018 pubblicata il 05/04/2018 e n. 309/2022 pubblicata il 24 marzo 2022, rese inter partes dal Tribunale di NE Sezione Civile, non notificate, così disporre: A) Previo rinnovo della CTU per la valutazione dell'asse ereditario con le modalità di cui all'art. 556 c.c., per la determinazione della quota spettante a titolo di legittima a ciascuno EI chiamati all'eredità del defunto P_
, il tutto previa imputazione per collazione EI beni di cui agli atti di
[...] donazione compiuti in vita dal de cuius nei confronti di e Persona_3
e detratti i pesi e debiti ereditari nella misura indicata, ritenere e Per_2 dichiarare la violazione della quota di riserva di spettanza EI figli _1
e . Per l'effetto, ordinare la riduzione degli atti di
[...] Persona_1 disposizione effettuati in vita dal de cuius, procedendo dal testamento olografo pubblicato con atto Notaio del 01.06.06 e risalendo ai sensi dell'art. 559 Per_6
c.c. fino a reintegrare la quota di legittima EI legittimari e _1
. Procedere, pertanto, alla formazione della massa ereditaria ed alla Per_1 formazione delle quote da attribuirsi agli odierni attori. B) conseguentemente, Voglia Codesta Ecc.ma Corte ordinare la divisione EI beni del de cuius così come risultante all'esito delle predette operazioni e anche attraverso la disponenda CTU, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante in conformità alle norme sulla successione EI legittimari. A tale scopo, il nominando CTU provveda ad una stima EI beni relitti e rediga un comodo progetto divisionale, tenuto conto di quanto esposto in
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 ordine alla lesione della quota di legittima in danno degli attori. Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte, disporre quant'altro possa essere ritenuto necessario ed opportuno ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria a norma di legge e di giustizia. C) Voglia, altresì, in ogni caso, riconsiderare la regolamentazione delle spese del giudizio di 1° grado mandando indenne l'attore dal _1 pagamento delle stesse sia in punto di ritenuta compensazione, sia in punto di condanna in favore EI convenuti e;
Controparte_2 Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA Ove la Corte non ritenesse necessario il rinnovo della CTU, disporre comunque per la riforma delle sentenze impugnate per i motivi come meglio specificati nel presente atto. In tutti i casi di cui sopra, con vittoria nelle spese diritti ed onorari del presente procedimento come per legge. Salvis juribus”
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione a) Accertare l'infondatezza EI motivi di impugnazione sin qui esaminati e per l'effetto b) Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU per la valutazione dell'asse ereditario, e le conseguenti domande di divisone ereditaria e scioglimento della comunione ereditaria;
c) Rigettare la richiesta di modificazione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado sia tra gli eredi che nei confronti EI Sigg.ri
e;
Controparte_2 Controparte_3
d) Ed in ogni caso rigettare l'appello promosso dal Sig. _1 avverso la sentenza n. 324/2018 e la sentenza 309/2021 entrambe emesse dal Tribunale di NE. Con il pieno favore delle spese e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione in appello notificato il 29.12.2022, _1 ha impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale di NE, n. 324/2018 pubblicata in data 05.04.2018, in relazione alla quale aveva formulato riserva di appello, e la sentenza definitiva n. 309/2022, pubblicata in data 24.03.2022, emessa dal Tribunale di NE nel medesimo giudizio.
Il giudizio nel quale sono state emesse le sentenze impugnate ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui i fratelli e hanno _1 Persona_1 chiesto al Tribunale di NE di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto del Notaio del Per_6
01.06.2006, attribuito al loro padre defunto, , chiedendo altresì Controparte_1 di accertare e di dichiarare la nullità del già menzionato testamento, qualora ne fosse riconosciuta l'autografia, per incapacità a testare dell'autore.
Conseguenzialmente alla domanda principale, hanno chiesto di accertare e r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 dichiarare l'indegnità a succedere di , e , per R_ CP_2 Controparte_3 essersi scientemente avvalsi di un testamento nullo, con il conseguente accrescimento della quota di in favore della quota di Persona_3
e . CP_5 Per_1
In ogni caso, hanno chiesto di dichiarare l'apertura della successione legittima di e di accertare e dichiarare la qualità di eredi di essi Controparte_1 istanti, con la nomina di un CTU per la valutazione dell'asse ereditario e per la determinazione della quota spettante a titolo di legittima, previa imputazione per collazione EI beni di cui agli atti di donazione. Per l'effetto, dichiarare la lesione della loro quota di riserva di spettanza ed ordinare la riduzione degli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius, sino a reintegrare la quota di legittima, ordinando la divisione e l'attribuzione EI beni come risultante dalla CTU, fermo il rendiconto delle somme e rendite percette, ponendo le spese di lite a carico EI condividenti e, in caso di opposizione, a carico degli opponenti.
A fondamento della domanda e hanno esposto che: _1 Persona_1
- alla morte di in data 15.05.2006, cadevano in Controparte_1 successione i beni immobili EI quali il de cuius non aveva disposto a titolo di donazione in favore EI figli e;
Per_2 R_
- con testamento olografo, depositato tre mesi prima della morte,
[...]
ha disposto di tutti i suoi beni, rientranti nella quota disponibile, in P_ favore EI nipoti e Controparte_3 CP_2
- detto testamento sarebbe affetto da nullità sotto un duplice profilo: in primo luogo, la firma e la grafia con cui è stato redatto l'atto non sarebbero riferibili al de cuius, come comprovato da altre scritture acquisite nel giudizio;
in secondo luogo, al momento della redazione del testamento il de cuius versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere medicalmente accertata;
- dato che sarebbe stato volontariamente e scientemente usato un testamento falso, ne consegue l'indegnità a succedere EI convenuti;
- in via subordinata al rigetto della domanda di nullità del testamento, previa nomina di un CTU per la valutazione dell'asse ereditario e la determinazione delle quote, accertare la violazione della quota spettante agli attori in quanto figli del defunto, ordinando per l'effetto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte in vita, provvedendo altresì alla divisione della comunione ereditaria con obbligo di rendiconto in relazione ai beni di cui i convenuti hanno il possesso.
, , e costituiti in giudizio, hanno R_ Per_2 CP_2 Controparte_3 dedotto l'infondatezza della domanda, sostenendo l'autografia del testamento e il pieno possesso delle capacità del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria, respingendo le accuse rivolte circa la conoscenza della pretesa falsità del testamento. Circa la presunta violazione della quota di legittima, i convenuti hanno contestato i calcoli offerti dagli attori. In particolare, il libretto postale intestato al de cuius, nonostante fosse cointestato anche a e sarebbe di proprietà esclusiva del testatore in quanto _1 Per_1 volto a sostenere le spese sanitarie. In secondo luogo, avrebbero tenuto conto del r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 valore degli immobili al momento della stima e non alla data dell'apertura della successione ed avrebbero ricompreso nell'asse ereditario beni di proprietà di terzi. In tutti i casi, la domanda di riduzione sarebbe inammissibile nei confronti EI nipoti, in quanto meri legatari, atteso il mancato perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio di inventario da parte degli attori.
I convenuti, infine, hanno aderito alla domanda di divisione EI beni ereditari. Espletata l'istruttoria, con l'escussione di testimoni e l'espletamento della CTU grafologica e della CTU estimativa dell'asse ereditario, nelle more del giudizio, ha rinunciato all'azione intrapresa nei confronti EI Persona_1 convenuti.
Quindi, il Tribunale di NE, con sentenza non definitiva, ha così deciso:
“- Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore Persona_1
e i convenuti , , e Persona_3 Persona_2 Controparte_3 CP_2
[...]
- Dichiara aperta la successione di deceduto in AS EI Controparte_1
SC il 15.04.2006;
- Rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto Notaio del 01.06.2006, redatto da Per_6 Controparte_1 per difetto di autografia nel testo;
- Rigetta la domanda di annullamento per incapacità a testare dell'autore e per errore o dolo;
- Dichiara assorbita la domanda di indegnità a succedere di R_
; -Dichiara inammissibile la domanda di riduzione per lesione di
[...] legittima delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto Notaio del 01.06.2006, redatto da Per_6
in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'approfondimento istruttorio e la delibazione delle restanti domande come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.” A fondamento della decisione, il giudice di primo grado, preso atto preliminarmente che ha rinunciato all'azione intrapresa nei Persona_1 confronti EI convenuti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti EI convenuti , , e Quindi, la R_ Per_2 CP_3 CP_2 domanda di accertamento e di declaratoria di nullità del testamento olografo per difetto di autenticità dell'autografia della scheda è stata ritenuta infondata sulla base della CTU espletata durante il giudizio, che ne ha affermato l'autenticità, mentre per il rigetto della domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento alla documentazione medica che dava atto che il testatore è “ben orientato spazio- temporalmente”, anche nelle diagnosi del 13.03.2006, e alle prove testimoniali assunte nel giudizio. . Contestualmente, è stata dichiarata assorbita la domanda relativa all'indegnità a succedere di . Persona_3
Sulla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, il Giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione opposta dai convenuti. In particolare, il Giudice ha accertato la qualità di erede puro e semplice degli attori, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario senza però redigerlo,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 difettando, pertanto, le condizioni necessarie per poter agire in riduzione nei confronti EI nipoti terzi, qualificati invece come meri legatari. Quindi, il Tribunale, dichiarata aperta la successione di , Controparte_1 ha rimesso la causa sul ruolo per integrare l'istruttoria tecnica, rinviando la definizione delle spese alla sentenza definitiva. Disposte altre due consulenze tecniche, per meglio precisare gli accertamenti della prima CTU, anche sulla base delle osservazioni delle parti, con la sentenza n. 309/2022, il Tribunale ha definitivamente statuito:
“- Dichiara che l'eredità di di beni immobili Controparte_1 specificatamente indicati nell'elenco (da intendersi qui trascritto e riportato) alle pagine 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio depositata il giorno 08.11.21 e riportati in parte motiva alle pagine 6-8 sub par. 5, si è devoluta in parte per successione testamentaria e in parte per successione legittima, secondo quanto in parte motiva;
- Dichiara che eredi di sono i figli , Controparte_1 _1
, ; Persona_1 Per_1
- Dichiara che la quota di legittima spettante agli eredi va determinata ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.p.c. e per l'effetto la quota spettante ai figli _1
, e è EI 2/3 del patrimonio ereditario (1/4 ciascuno), Per_1 Per_2 R_ mentre il restante 1/3 compone la quota disponibile;
- Dichiara che il valore dell'asse ereditario di risultante Controparte_1 dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è di euro 276.200 (euro 271.242,00 al netto EI debiti);
- Dichiara che il valore della quota di legittima spettante all'attore
in relazione al valore del compendio ereditario ammonta a euro _1
47.634,69;
- Assegna a i beni costituenti il relictum pari al valore di _1 euro 35.800,00, come riportati alle pag. 6 e 7 della parte motiva sub. Par. 5 e specificati a pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata il 08.11.2021, e segnatamente in Comune di AS EI SC, Cont. : CP_6
- diritti pari a 1/6 della piena proprietàsul locale commerciale in contrada Fontana Murata, con annessa area della superficie di mq 540 tra coperta e scoperta, in Catasto: foglio 11, p.lla 166, cat. C1, classe 6, mq 36, rendita € 446,22;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 27,90 in Catasto, foglio 25 p.lle 959 (ex 389/a), bosco alto, e 961 (ex 389/c), bosco alto;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 27,10 in Catasto, foglio 25 p.lla 88, sem. arb.;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 47,40 in Catasto, foglio 25 p.lla 89 (ex 89/a), sem arb.;
- diritti pari a 1/12 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 8,05 in Catasto, foglio 25 p.lla 990 (ex 234/b); folgio 25 p.lla 500 (derivata dalla 234);
- diritti pari a ½ della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 23,10 in Catasto, foglio 25 p.lla 987 (ex 232/b), prato;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 - diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della suerficia complessiva di are 13,20 in Catasto, foglio 25 p.lla 87, bosco alto. In Comune di Ceccano, contrada San Sossio;
- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo, Località La Macchia, della superficie complessiva di are 97,00 in Catasto, Fo.53 p.lla 198, bosco ceduo.
-Accerta e dichiara l'inefficacia delle disposizioni contenute nell'atto di donazione del 22.03.1991 per Notaio (repertorio nr. 14761/rogito nr. Per_6
2060) registrato a NE il 10.04.1991 nei confronti dell'attore _1 leso nella quota di legittima a lui spettante per i valore di euro 47.634,69;
[...] per l'effetto
-Dispone che versi quale differenziale di valore a Persona_3 conguaglio all'attore la somma di euro 11.834,69, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
- Dichiara infondata la domanda di divisione e di rendiconto esperite da entrambi le parti in causa;
- Rigetta la domanda di accertamento del credito svolta dall'attore ; - Compensa integralmente tra , _1 _1 R_
e le spese del presente giudizio;
[...] Persona_2
- Condanna parte attrice al pagamento in favore EI convenuti CP_2
e delle spese di giudizio che liquida in € 7.200,00
[...] Controparte_3 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU grafologica, già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;
- Pone le spese della CTU estimativa già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso”
A fondamento della decisione, il Giudice ha accolto le conclusioni della CTU in ordine alla quantificazione dell'asse ereditario, alla determinazione delle quote spettanti ai legittimari e della quota disponibile, nonché alla quantificazione EI debiti, escludendo dall'attivo le somme del libretto postale e dalle passività le somme che l'attore ha assunto di avere _1 corrisposto per la manutenzione di un bene caduto in successione. Quanto al valore delle donazioni, il Giudice di primo grado ha rigettato le contestazioni mosse dai convenuti, circa l'inclusione del calcolo del fabbricato, riconoscendone l'acquisto per accessione e negando il diritto alla indennità di cui all'art. 936 c.c., in quanto infondate sulla base della CTU espletata durante il procedimento. Pertanto, il Giudice ha concluso che il valore del cespite ereditario, comprensivo EI beni donati, è di € 271.242,00 secondo quanto esposto nella CTU, accertando che il valore EI beni relitti è pari a € 35.800,00, ovvero € 30.842,00 al netto EI debiti documentati. Quindi ha provveduto al calcolo delle quote di legittima spettanti ai singoli eredi, tenuto conto anche delle spese sostenute da e , accertando all'esito la lesione della _1 R_ quota di legittima spettante a , seppure con la devoluzione _1 integrale del relictum, comunque risultato incapiente. Pertanto, l'ordine di r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 riduzione è rivolto alla donazione del 1991, disposta a favore di R_
, in quanto è l'ultima ad essere realizzata, essendo inammissibile la
[...] riduzione delle disposizioni testamentarie, come statuito nella sentenza parziale. Per quanto attiene alla domanda di divisione ereditaria, il Giudice di primo grado l'ha ritenuta infondata in quanto, dato quanto precedentemente descritto, non residua alcuna comunione ereditaria da dividere, e per le stesse ragioni ha statuito in merito alla domanda di rendiconto, dichiarata improcedibile difetto del presupposto necessario dell'attività da rendicontare.
Sulla base dell'esito complessivo della controversia , le spese di lite sono state compensate tra , e , condannando parte _1 R_ Per_2 attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3 CP_2 ponendo le spese della CTU grafologica a carico di parte attrice e le spese della CTU estimativa a carico solidale delle parti nei rapporti col CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, _1 chiedendo, sulla base di quattro motivi, la totale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti , Controparte_1
e che hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata e il CP_2 CP_3 rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto. Gli altri eredi di e , benchè ritualmente Per_1 Per_2 Persona_3 citati dall'appellante non si sono costituiti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 16.05.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione EI termini di legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , Controparte_4 Per_4
e , in quanto regolarmente citati Pt_2 Persona_5 Controparte_7 nelle rispettive qualità di eredi e non costituiti.
2. Passando al merito, si osserva che con il primo motivo di appello ( VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE AGLI ARTT. 591, 564, 428 e 588 CC – ILLOGICITÀ – presupposti per la riduzione), l'appellante contesta la qualificazione operata dal giudice di primo grado nei confronti di e Controparte_2 CP_3 nipoti del testatore, sostenendo che, dal tenore letterale del testamento (“lascio la disponibile di tutti i miei beni”), quest'ultimi sono da considerarsi come eredi e non come legatari. Qualificazione da cui conseguirebbe che non è necessaria la preventiva accettazione con beneficio di inventario per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie anche nei confronti EI nipoti e e che l'eccezione di inammissibilità dagli stessi CP_3 CP_2 opposta a fronte dell'azione di riduzione proposta anche nei loro confronti, va respinta.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Il motivo è fondato e deve essere accolto. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità EI beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (tra le tante Cass., sez. II, 28.4.2022 n. 28259; Cass., sez.II, 31.12.2021, n. 42121; Cass. sez. VI-2, 6.3,2020, n. 6125). Tale distinzione, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, deve formare oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, anche prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore, ai fini dell'attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. (institutio ex re certa), ma 'il giudice deve compiere sia un'indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di tipo soggettivo, riferita all'intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l'istituito nell'universalità EI beni o in una parte determinata di essi, così riconoscendogli la qualità di erede;
o se invece avesse inteso conferirgli singoli beni individuati, così riconoscendogli la qualità di legatario'. Il tribunale di NE, nella sentenza non definitiva oggetto di impugnazione (sent. n. 324/2018) così argomenta circa la qualifica di legatari EI nipoti e : “ nel caso di specie è evidente che i CP_2 Controparte_3 nipoti ex filio del de cuius non sono coeredi dell'attore, non Controparte_1 succedono in universum ius al defunto e neanche rispondono EI suoi debiti. La disposizione testamentaria con la quale il nonno ha lasciato loro la quota disponibile di tutti i suoi beni - ciò che evidentemente era pienamente legittimato a fare - non ha comportato una istituzione di erede in capo ai due nipoti, ma ha costituito invero un legato in loro favore, costituito da una quota ben determinata del suo patrimonio ( la quota esigibile ), o meglio, di tutti i beni, EI quali non aveva, evidentemente, già disposto in vita con le donazioni ai figli e .”. Per_2 R_
Tale argomentazione non resiste al motivo di impugnazione dell'appellante e, soprattutto, non resiste alla norma dell'art. 588 c.c., laddove si legge al primo comma che 'Le disposizioni testamentarie del testatore, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota EI beni del testatore' . La scheda testamentaria di cui è accertata la redazione autografa da parte di , ancora nel possesso pieno delle sue facoltà mentali, Controparte_1 dispone :'lascio la disponibile di tutti i miei beni ai miei nipoti e CP_3
I beni oggetto del lascito, quindi, non sono identificati in altro CP_2 modo se non attraverso la loro astratta riferibilità alla 'disponibile' ossia ad una quota dell'asse ereditario, che come tale è destinata a precisarsi a seconda delle disposizioni ma anche degli accrescimenti derivanti da futuri acquisiti del de cuius, ulteriore indice, quest'ultimo, della natura universale del lascito ('…indice essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse (Cass.,sez. II, 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell'attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è comunque un legatario.”). In definitiva, a prescindere dal rilievo del dato nominale enfatizzato dall'appellante (Lascio e non Lego), è nel contenuto della disposizione, determinabile soltanto in riferimento al valore percentuale, alla quota che configura la parte disponibile del patrimonio, e non già a singoli beni precisamente individuati, che risiede la chiave interpretativa della qualifica quali eredi e non legatari EI nipoti e convenuti in CP_3 Controparte_2 primo grado e appellati nel presente giudizio. Ne consegue che il mancato perfezionamento della procedura di inventario da parte dell'appellante, con la conseguente qualifica di mero erede dell'appellante non preclude l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti EI coeredi. Da ciò deriva la riforma del capo della sentenza non definitiva n. 324/2018 che dichiara inammissibile la domanda di riduzione della disposizione testamentaria in favore di e Per quanto CP_3 Controparte_2 attiene agli effetti di tale dichiarata ammissibilità, tuttavia, occorre esaminare il secondo e il terzo motivo di appello, ai fini delle modalità di applicazione degli artt. 553 e 555 c.c., con i relativi calcoli.
3. Con il secondo motivo di appello (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 CPC E CC – ACCESSIONE – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE ALLA PROVA – OMISSIONE DI MOTIVAZIONE CIRCA L'ADESIONE ALL'ULTIMA CTU – VIZIO DI MOTIVAZIONE – MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI CRITICHE FORMULATE DAI CTP) l'appellante censura la sentenza definitiva impugnata (n. 309/2022) in quanto avrebbe recepito l'ultima CTU del 30.12.2020, completa di relazione integrativa del 10.10.2021, con i conteggi effettuati nelle tabelle allegate, senza adeguata motivazione in ordine alla preferenza accordata a tale relazione peritale piuttosto che alle precedenti espletate nel corso del giudizio. In particolare, non sarebbe motivato il valore della quota spettante all'attore e la misura della violazione del suo diritto di legittimario. Il motivo non può essere accolto. La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante per asserire la pretesa immotivata adesione dell'appellante non vale nel caso all'esame. L'appellante, infatti, richiama la giurisprudenza della Cassazione per la quale “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 elaborato, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. II, 30.10.2009 n. 23063). Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa emerge che il giudice di primo grado non ha aderito all'una piuttosto che all'altra delle relazioni peritali rese nel giudizio, poiché in questo caso alla CTU depositata in data 18.10.2012 ha fatto seguito la CTU integrativa a chiarimenti della precedente del 24.9.2013 e, successivamente alla rimessione sul ruolo dopo la sentenza non definitiva, la CTU del 30.12.2020, con la relazione integrativa e definitiva dell'8.11.2021. Dunque, tutto lo svolgimento del giudizio è stato gestito con una conduzione intesa ad assicurare l'accertamento e la stima EI beni interessati dalla successione nel rispetto del contraddittorio e delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici delle parti. Nel recepire le conclusioni della CTU definitiva, la sentenza raccoglie l'esito di tale andamento critico e ragionato nel quale si è dipanata l'istruttoria e non opera una scelta manichea di una posizione in luogo dell'altra. Tali conclusioni riferite alla valutazione generale della motivazione resa dalla sentenza definitiva impugnata, si confermano anche alla luce dell'aspetto su cui principalmente si appunta la censura dell'appellante, ossia la valutazione complessiva del patrimonio ereditario, una volta eseguita l'operazione di riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.. A tale proposito deve rilevarsi preliminarmente che la valutazione (peraltro proposta con due possibili soluzioni alternative) resa nella CTU del 2012 (valutazione maggiormente favorevole alle ragioni dell'appellante) non poteva prescindere da accertamenti ulteriori e più approfonditi, posto che dalla stessa relazione emerge la necessità di approfondire la discrepanza tra i beni indicati e i beni risultanti nelle trascrizioni riferite al de cuius. Inoltre, all'esito delle osservazioni presentate dalle parti alla relazione peritale, il CTU dà ragione della successiva diversa valutazione dell'asse ereditario nel suo complesso e del valore delle donazioni, in particolare. Posto che il quesito fa riferimento al valore EI beni all'apertura della successione ai sensi degli artt. 556 e 747 c.c. e alla attualità al fine di realizzare la richiesta riduzione, la CTU definitiva del 30.12.2020 integrata dalla relazione dell'8.11.2021, precisa che il calcolo, contrariamente a quanto effettuato nella relazione del 2012, deve fare riferimento al I semestre 2006 e non al II semestre;
inoltre, dovendo rapportare tali valori all'attualità, mentre all'epoca della relazione del 2012, i valori erano rilevati come sostanzialmente stazionari, nel 2020/2021 il mercato aveva sofferto un'aspra riduzione, che il CTU valuta mediamente con una contrazione del 25% EI valori accertati. Ciò dà giustificatamente ragione delle somme inferiori, computate per la definizione dell'asse ereditario e delle quote spettanti agli eredi legittimi, sicché l'adesione del giudice di primo grado a tale conclusione appare il frutto di conteggi successivi operati nel corso del giudizio alla luce delle contestazioni mosse dalle parti. Procedendo nell'esame delle doglianze espresse nel secondo motivo di appello, in relazione all'aspetto particolare e maggiormente rilevante nella valutazione complessiva, ossia l'oggetto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, va rilevato che la motivazione del Tribunale di NE in ordine alla r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 decisione adottata espone una argomentazione ragionata e tutt'altro che acritica delle conclusioni della CTU. Condivisa la soluzione del CTU, secondo la quale la donazione di in favore del figlio deve comprendere Controparte_1 R_ il valore del fabbricato oltre a quello del terreno, in virtù dell'acquisto per accessione, si esclude la sussistenza del diritto EI convenuti all'indennità di cui all'art. 936, secondo comma c.c., non tanto per il difetto di prova in ordine alle spese di costruzione sostenute – evidenziato come decisivo nella consulenza -, quanto per l'inammissibilità conseguente alla mancanza di una domanda tempestiva ai sensi dell'art. 936 c.c. e, nel merito, alle irregolarità urbanistiche persistenti nella costruzione, ostative a qualsiasi pretesa di indennizzo. Nemmeno la sentenza può essere censurata per avere accolto una CTU che ha omesso la predisposizione di un progetto divisionale, senza consentire una pronuncia di divisione effettiva, dal momento che l'attribuzione EI beni costituenti il relictum in favore dell'attore concretizza in realtà _1 una pronuncia di divisione a suo vantaggio, mediante l'assegnazione EI beni relicti.
4.Con il terzo motivo di appello (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE ALL'ART 560 CC – OMESSA MOTIVAZIONE), l'appellante si duole dell'omessa motivazione circa la possibilità di realizzare una comoda divisione degli immobili, ed in particolare dell'immobile oggetto di donazione a , destinatario della Persona_3 riduzione, precisando che il donatario è tenuto a compensare in denaro i diritti del legittimario, solo se l'immobile non sia comodamente divisibile. Accertata la lesione della quota di legittima spettante a e, _1 conseguentemente, riconosciuto il suo diritto ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, la sentenza impugnata ha attributo all'appellante i beni – in misura frazionaria – costituenti il relictum e, per la parte eccedente, ha disposto la compensazione in danaro. Tale soluzione appare rispettosa dell'art. 560 c.c., attesa la presenza di beni in natura non ancora attribuiti. D'altro canto, manca una domanda dell'attore volta all'assegnazione di un bene determinato né risulta dal compendio ereditario un bene che possa coprire da solo e per l'intero la quota spettante a tantomeno se si _1 faccia riferimento ai due immobili di cui si compone il fabbricato oggetto di donazione a . Persona_3
5.Pertanto, atteso il rigetto del secondo e terzo motivo di appello, non può essere accolta la richiesta istruttoria ad essi collegata di rinnovazione della CTU, attesa la rilevata completezza e serietà degli accertamenti svolti e la piena coerenza delle conclusioni raggiunte, anche in relazioni alle osservazioni critiche mosse dalle parti. Va tuttavia accolta la richiesta subordinata di provvedere ad un diverso conteggio, necessitato dalla riforma del capo della sentenza non definitiva, che dichiara l'inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti EI nipoti e , in quanto legatari. CP_2 Controparte_3
L'accertata condizione di coeredi , in relazione alla quota disponibile, non incide sulla astratta determinazione della quota spettante ai legittimari e quindi r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 all'appellante , pari a € 46.033,33, ma modifica il calcolo della _1 quota di riserva, in ragione della loro partecipazione alla suddivisione delle spese accertate e imputabili all'eredità. In particolare, considerata la documentazione versata in atti e applicato il principio per il quale costituiscono debiti ereditari sia quelli sorti durante la vita del defunto sia quelli originati in conseguenza della sua morte, sulla base della documentazione in atti risulta accertato un valore di € 4.958,00, escludendo, perché non provate, le spese che l'attore assume di avere sostenuto per manutenere l'immobile occupato in vita dal de cuius, spese di cui non vi è prova. Tale importo risulta anticipato per € 2.117,14 dall'appellato e Persona_3 per € 2.840,86 da _1
Ciò posto, in conseguenza della condizione di coeredi EI nipoti e CP_2
il totale di € 4.958,00 deve essere diviso non per 4 bensì per 6, Controparte_3 con una ripartizione più ridotta, pari a € 826,33 per ciascuno. Detratto tale importo dalla parte delle spese sostenute dall'appellante , pari € 2840,86, risulta una maggiore quota di riserva spettante a pari a € 48.047,86 [= _1
46.033,33 + 2014,53 (= 2840,86-826,33)].
Sulla base di tale conteggio si deve predisporre il progetto di reintegra della quota di riserva di il quale nulla ha ricevuto né come _1 disposizione testamentaria né come donazione. Il progetto come esattamente rilevato dalla sentenza definitiva oggetto di impugnazione riguarda soltanto in quanto ha rinunciato all'azione. _1 Persona_1
A tal fine, la sentenza impugnata fa proprio il progetto di prelevamenti/riduzioni riportato nella tabella B della relazione peritale depositata nella relazione integrativa dell'8.11.2021.
In accordo con il Tribunale di NE si rileva che 'il valore EI beni relitti non è sufficiente a coprire la quota di legittima , nemmeno dell'unico legittimario che agisce in riduzione'. (p. 34 relazione peritale dell'8.11.2021).
Pertanto, il relictum va interamente assegnato a _1 legittimario che agisce in riduzione, nel rispetto della regola dell'art. 560 c.c.. Quanto alla parte non coperta dal valore del relictum, pari a € 35.800,00, ovvero l'importo di € 12.247,86 (= 48.047,86 – 35.800,00), va considerato in che misura incide la riforma del capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti EI nipoti e CP_2 CP_3
Orbene, la qualifica di coeredi, come visto, li ha esposti alla ripartizione delle spese sostenute dal o nell'interesse del de cuius. Viceversa, dal momento che la modalità della disposizione testamentaria (lascio i beni della disponibile) non lede la legittima, peraltro già lesa al momento della disposizione testamentaria, dalle donazioni precedentemente effettuate, l'ordine indicato dagli artt. 555 e 559 c.c. come applicato nella sentenza impugnata, mediante la riduzione dell'ultima donazione, va confermato con la riduzione della donazione in favore di effettuata nel 1991. R_
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 Confermato, altresì, l'obbligo di e , per lui, degli eredi Persona_3 convenuti, di pagare la somma come sopra determinata in € 12.247,86.
6. Con il quarto motivo, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 CPC, l'appellante contesta la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, censurando la compensazione delle spese di lite, in quanto risulterebbe vincitore nei confronti EI fratelli coeredi, i quali _1 hanno invece visto rigettarsi tutte le eccezioni e domande presentate. Inoltre, l'appellante è risultato vincitore rispetto alla domanda di riduzione e soccombente nella domanda di divisione, così come lo sono risultate le controparti e mentre, il Giudice di primo grado ha Controparte_3 CP_2 però condannato al pagamento delle relative spese solo , senza _1 darne adeguata motivazione. L'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite si evincerebbe anche dal fatto che, nella condanna, viene escluso dal pagamento Per_1
laddove l'appellante contesta che la rinuncia agli atti, comunque, non
[...] esclude la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, come tra l'altro precisato dal Giudice di primo grado nella sua motivazione, smentita dal dispositivo. Il motivo è parzialmente fondato. Con riferimento alla posizione di , che ha rinunciato Persona_1 all'azione, il Tribunale di NE , pur avendo affermato nella motivazione, in accordo con i principi consolidati anche nella giurisprudenza di legittimità (di recente Cass., 31.10.2023 n. 30251), che la cessazione della materia del contendere non lo esonera dall'onere del concorso alle spese sostenute, poi pone soltanto a carico di sia il rimborso delle spese in favore di _1
e sia il rimborso della CTU grafologica e il concorso CP_2 Controparte_3 con gli appellati delle CTU estimative. Con ciò violando il principio secondo cui 'La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, sicché permangono i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di una tale dichiarazione' Pertanto, e, per lui, gli eredi devono essere equiparati ai Persona_1 fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio alla posizione di anche con riguardo al pagamento delle spese di CTU. _1
Non è invece fondata la censura dell'appellante, nella parte in cui, ritenendosi sostanzialmente vittorioso rispetto ai fratelli, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenuta la reciproca soccombenza , dispone la compensazione delle spese. In realtà, la pronuncia appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione circa la valutazione sostanziale della reciproca r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 soccombenza (Cass., 17.4.2019 n. 10685), che deve considerare il complesso delle domande avanzate nel giudizio. Valutazione in ordine alla quale il potere del giudice di disporre la compensazione incontra 'quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito'. Pertanto, la valutazione complessiva e sostanziale delle ragioni delle parti, pur nel parziale accoglimento EI motivi di impugnazione, impone la compensazione delle spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio di appello, con l'equiparazione della posizione processuale di Per_1
, e EI suoi eredi, a quella di , per il giudizio di primo
[...] _1 grado, ai fini della ripartizione delle spese di CTU.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da in parziale riforma della sentenza parziale n. 324/2018 del _1
Tribunale di NE, e della sentenza definitiva n. 309/2022 del Tribunale di NE, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità opposta da e CP_3 [...]
alla domanda di riduzione della disposizione testamentaria do CP_2 [...]
in loro favore;
P_
- dispone che versi quale differenziale di valore a Persona_3 conguaglio all'attore l'importo di € 12.247,86, oltre agli interessi _1 legali dalla domanda sino al saldo;
-pone definitivamente le spese della CTU grafologica, come liquidate con separato decreto, a carico degli attori, e Per_1 _1
- pone le spese delle CTU estimative già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti , ivi compreso l'attore nei cui confronti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado;
- conferma per il resto le disposizioni della sentenza impugnata Così deciso in Roma in data 8.5.2025
La
PRESIDENTE rel.
Franca
MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15